Decreto 10 agosto 2025 Proroga dei termini di implementazione previsti dal decreto 27 marzo 2025, concernente la revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping.
(GU n.202 dell'01.09.2025)
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Art. 1.
Per le finalità indicate in premessa il termine di cui all’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della salute 27 marzo 2025, è prorogato di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla scadenza del succitato termine.
Decisione (UE) 2025/1757 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica).
ECHA proposta di restrizione PFAS Update 20.08.2025
ID 24452 | 20.08.2025 / In allegato
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato la proposta aggiornata per limitare le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) ai sensi del regolamento UE sulle sostanze chimiche, REACH. L'aggiornamento è stato preparato dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, che hanno presentato la proposta iniziale a gennaio 2023.
Helsinki, 20 agosto 2025 - Le cinque autorità, in qualità di presentatori del fascicolo, hanno completato la valutazione degli oltre 5.600 commenti scientifici e tecnici ricevuti da terze parti durante la consultazione del 2023. Sulla base delle prove raccolte, hanno aggiornato la loro proposta di restrizione iniziale. Questa relazione aggiornata, denominata Documento di base, costituisce la base per i pareri dei comitati dell'ECHA. Il documento potrà essere ulteriormente aggiornato, sulla base della valutazione dei comitati.
Le cinque autorità hanno, tra le altre cose, individuato e condotto valutazioni per otto settori non specificatamente menzionati nella proposta iniziale.
Questi settori sono:
- applicazioni di stampa; - applicazioni di sigillatura; - applicazioni di macchinari; - altre applicazioni mediche, come il confezionamento immediato e gli eccipienti per prodotti farmaceutici; - applicazioni militari; - esplosivi; - tessuti tecnici; e - usi industriali più ampi, come solventi e catalizzatori.
Inoltre, hanno preso in considerazione opzioni di restrizione alternative, oltre al divieto totale o a un divieto con deroghe limitate nel tempo per determinate applicazioni.
Queste opzioni prevedono condizioni che consentano la continuazione della fabbricazione, dell'immissione sul mercato o dell'uso di PFAS laddove i rischi possano essere controllati.
Queste opzioni alternative sono state valutate dal soggetto che presenta il fascicolo per:
- Produzione di PFAS; - trasporto; - elettronica e semiconduttori; - energia; - applicazioni di sigillatura; - applicazioni di macchinari; e - tessuti tecnici.
I comitati scientifici per la valutazione dei rischi (RAC) e per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA continuano a valutare la restrizione proposta. L'Agenzia si propone di fornire alla Commissione europea un parere trasparente, indipendente e di alta qualità da parte del RAC e del SEAC il prima possibile.
La decisione finale sulla restrizione spetta alla Commissione europea, previa consultazione con gli Stati membri dell'UE.
Sfondo
La proposta di limitare i PFAS nell'UE/SEE è stata preparata dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. È stata presentata all'ECHA il 13 gennaio 2023.
L'obiettivo è ridurre le emissioni di PFAS nell'ambiente e rendere prodotti e processi più sicuri per le persone. La consultazione, della durata di sei mesi, si è svolta dal 22 marzo al 25 settembre 2023.
Attualmente, i comitati scientifici dell'ECHA, composti da esperti indipendenti provenienti dagli Stati membri dell'UE, stanno valutando la proposta.
Decreto 1 agosto 2025 Modifiche al decreto 23 marzo 2022, recante: «Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127».
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1741 - Norme armonizzate RED Agosto 2025
ID 24429 | 14.08.2025 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1741 della Commissione, del 13 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i collegamenti video digitali senza fili, le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, le stazioni base e i dispositivi a corto raggio
GU L 2025/1741 del 14.8.2025
Entrata in vigore: 14.08.2025
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 14 febbraio 2027. _____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato la norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 sulla compatibilità elettromagnetica per collegamenti video digitali senza fili.
(4) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1 e EN 303 978 V2.1.2, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1 e EN 303 978 V2.2.1. L’ETSI ha inoltre elaborato norme più specifiche in sostituzione delle norme armonizzate generiche EN 302 065-3 V2.1.1 e EN 302 065-4 V1.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 302 065-3-1 V3.2.1 e EN 302 065-4-1 V2.2.1.
(5) La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.
(6) Le norme armonizzate EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 e EN 303 978 V2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) La norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabilisce inoltre al punto 6 criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva, senza definire criteri oggettivamente verificabili e limiti specifici. Di conseguenza, la norma EN 301 489-28 V2.1.1 non dovrebbe prevedere la presunzione di conformità per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz né per quanto riguarda il punto 6, se applicato con tali criteri basati sulle prestazioni. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 e EN 303 978 V2.2.1. Il riferimento della norma armonizzata EN 301 489-28 V2.1.1 dovrebbe essere incluso in tale allegato con limitazioni.
(9) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 e N 303 978 V2.1.2.
(10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate riviste EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 o EN 303 978 V2.1.2, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
(1) le righe 25, 71, 73, 87, 88 e 159 sono soppresse;
(2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«25 bis.
EN 300 487 V2.2.1
Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Stazioni terrestri mobili solo riceventi (ROMES) che forniscono comunicazioni dati operanti nella banda di frequenza 1,5 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;
«71 bis.
EN 301 908-14 V17.1.1
Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 14: Stazioni base (BS) di accesso radio terrestre universale evoluto (E-UTRA); versione 17»;
«73 bis.
EN 301 908-18 V17.1.1
Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 18: Stazioni base (BS) per NR, E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi- Standard; versione 17»;
«87 bis.
EN 302 065-3-1 V3.2.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia Ultra Wide Band (UWB); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 3: Dispositivi UWB installati in veicoli a motore e ferroviari; Sottoparte 1: Requisiti per dispositivi UWB per sistemi di accesso veicolare entro 3,8 GHz a 4,2 GHz o 6 GHz a 8,5 GHz»;
«88 bis.
EN 302 065-4-1 V2.2.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 4: Dispositivi di rilevamento del materiale; Sottoparte 1: Analisi dei materiali da costruzione al di sotto di 10,6 GHz»;
«159 bis.
EN 303 978 V2.2.1
Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Stazioni terrestri su piattaforme mobili (ESOMP) che comunicano con satelliti in orbita geostazionaria, operanti nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 30,0 GHz e da 17,3 GHz a 20,2 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;
(3) è aggiunta la riga seguente:
«181.
EN 301 489-28 V2.1.1
Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 28: Condizioni specifiche per collegamenti video digitali senza fili; Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.
Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il suo punto 6.».
Decreto 31 luglio 2025 / Disposizioni integrative corso di sopravvivenza e salvataggio
ID 24423 | 13.08.2025
Decreto 31 luglio 2025 Disposizioni integrative al corso di sopravvivenza e salvataggio.
(GU n.187 del 13.08.2025)
Entrata in vigore: 14.08.2025
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Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» al fine di integrare e di aggiornare la formazione pratica dei discenti prevedento lo svolgimento della pratica anche nelle attività di recupero con verricello.
Art. 2. Modifiche agli allegati
1. Nell’allegato A del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è modificato lo schema nella colonna «Pratica (Ore)» in corrispondenza del modulo 6, punti 5 e 6 inserendo il valore 7 in luogo del valore 8. 2. Nell’allegato A del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è modificato lo schema nella colonna «Pratica (Ore)» in corrispondenza del modulo 9, punti 3 e 4 inserendo il valore 1. 3. All’allegato C, paragrafo 7, punto b. del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è sostituito il periodo dopo la parola «Medico/Infermiere:» con la seguente dicitura: «Punto 7.1». 4. All’allegato C, paragrafo 7, punto comma del decreto dirigenziale 2 maggio 2017, è sostituito il periodo dopo la parola «Maestro di salvamento/istruttore di nuoto:» con la seguente dicitura: «Punti 6, 9.3 (ad eccezione dell’alinea “Spiegare l’importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto”), 9.4».
Art. 3. Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Circolare informativa Accredia DC n° 25/2025 / Certificazione e accreditamento UNI 11720:2025 Figure professionali HSE
ID 24398 | 07.08.2025 / In allegato
Circolare informativa DC N° 25/2025 - Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI 11720:2025, “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment)– Requisiti di conoscenza abilità e competenza”
Questa circolare fornisce indicazioni per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione (OdC) secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 ai fini del rilascio di certificazione dei profili professionali descritti dalla norma UNI 11720:2025 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
La UNI 11720:2025, in vigore dal 27 febbraio 2025, fornisce un approccio metodologico più dettagliato, includendo aspetti etici e deontologici.
Articola in modo più chiaro i compiti e le attività distinti per Specialista e Manager HSE. Specifica in modo più esplicito le conoscenze, le abilità, l'autonomia e la responsabilità richieste per entrambi i profili.
Dettaglia maggiormente gli elementi per la valutazione della conformità, con requisiti specifici per l'accesso, il mantenimento e il rinnovo della certificazione. Introduce appendici più dettagliate, in particolare sui contenuti dei moduli formativi per entrambi i profili.
La versione 2025 mira a una maggiore chiarezza e precisione nella definizione dei ruoli e delle competenze in ambito HSE. Introduce un focus sullo sviluppo di una cultura di integrità professionale.
La norma del 2025 è allineata con l'European Qualification Framework (EQF) e il National Qualification Framework (QNQ). ... segue allegato