Produzione di Refrattari e Radioprotezione: una metodologia tecnico-pratica ai sensi del d.lgs. 101/2020
ID 24492 | 28.08.2025 / In allegato
Nell’ambito del progetto di ricerca NORM (BRIC ID 30-2019), realizzato in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, Istituto Superiore di Sanità, ARPA Veneto, ARPA Toscana, e l’Azienda Usl di Toscana sud-est, è stata sviluppata una metodologia generale per valutare l’impatto radiologico delle matrici con NORM, alla luce del dettato di legge.
Viene qui presentata la sua applicazione al settore della produzione dei refrattari sotto forma di protocollo operativo.
Legge 1 agosto 2025 n. 113 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
(GU L 200 del 31.7.2009) _________
- M1 Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 5 del 30.12.2010) - M2 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 1 del 21.12.2018)
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 26 del 27/06/2025 N. 51 SR/02337/25 Finlandia
Approfondimento tecnico: Bicicletta per bambini
Il prodotto, di marca Kayoba, mod. 12", è stata sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN ISO 8098:2023 “Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo”.
Il freno anteriore potrebbe non funzionare correttamente a causa della sua scarsa resistenza meccanica.
In accordo alla norma tecnica EN ISO 8098:2023, i freni devono essere sottoposti a prove statiche di urto e fatica. Ciascuna prova deve essere eseguita su un nuovo campione di prova, ma se è disponibile un unico campione è ammesso eseguire le prove sullo stesso campione effettuando prima le prove di fatica, poi quelle statiche infine quelle d’urto.
Quando si esegue più di una prova sullo stesso campione, la sequenza delle prove deve essere chiaramente registrata nel rapporto di prova o nella registrazione delle prove.
Se si esegue più di una prova sullo stesso campione, le prove precedenti possono influire sui risultati di quelle successive. Inoltre, se un campione si rompe dopo essere stato sottoposto a più di una prova, non è possibile un confronto diretto con prove singole.
In tutte le prove di resistenza i provini devono essere completamente finiti.
È consentito effettuare prove con gruppi fittizi, come una forcella o un manubrio, quando si effettuano prove sul telaio o sul cannotto del manubrio.
Regolamento delegato (UE) 2025/843 / Regolamento POPs: Nuova sostanza UV-328 divieto e deroghe
ID 24281 | 15.07.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328
GU L 2025/843 del 15.7.2025
Entrata in vigore: 04.08.2025
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (il «protocollo»).
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.
(3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l’allegato A per includervi l’UV-328 con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto l’inclusione dell’UV-328 nell’allegato A con deroghe specifiche.
(4) È pertanto opportuno modificare anche l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi l’UV-328.
(5) L’UV-328 è incluso nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, con data entro cui devono pervenire le domande e data di scadenza fissate rispettivamente al 27 maggio 2022 e al 27 novembre 2023. Non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione. In assenza di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, l’UV-328 non può essere utilizzato nell’UE ma può comunque essere importato in articoli.
(6) L’ECHA ha raccolto informazioni dai portatori di interessi dal 31 maggio al 18 agosto 2023. Le osservazioni presentate confermano la necessità delle deroghe specifiche incluse nella decisione SC-11/11 della conferenza delle parti della convenzione, riguardanti ad esempio i veicoli a motore terrestri, i separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e i pezzi di ricambio.
(7) Per consentire l’importazione di determinati articoli contenenti UV-328 fino alla completa sostituzione della sostanza, è opportuno che nell’Unione siano concesse alcune deroghe specifiche di cui alla decisione SC-11/11 per un periodo di cinque anni per quanto riguarda l’immissione in commercio dell’UV-328 in taluni articoli e l’uso di detti articoli contenenti UV-328. Si tratta dei seguenti articoli: separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori e carta fotografica. Dovrebbero essere concesse deroghe anche per articoli presenti nei veicoli a motore terrestri. Tali veicoli comprendono automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l’edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) È altresì opportuno concedere deroghe per i seguenti articoli rivestiti di miscele contenenti UV-328: veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli per il trasporto ferroviario e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti. In linea con la decisione SC-11/11, dovrebbe inoltre essere concessa una deroga per l’immissione in commercio e l’uso di pezzi di ricambio in determinate applicazioni per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328.
(9) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti UV-328 prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
(10) Dalle osservazioni inviate tramite l’apposito meccanismo per le consultazioni pubbliche è emerso che molti aeromobili che saranno consegnati alle compagnie aeree dell’UE nei prossimi cinque anni e i relativi pezzi di ricambio contengono UV-328. Per evitare gravi ripercussioni sulle compagnie aeree dell’UE è opportuno concedere una deroga che consenta di continuare a consegnare tali aeromobili e i relativi pezzi di ricambio.
(11) Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per l’UV-328 presente in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Per consentire ai laboratori di migliorare l’accuratezza dei pertinenti metodi di analisi e garantirne l’applicazione uniforme e adeguata, è opportuno fissare il limite del contaminante non intenzionale in tracce a 100 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, a 10 mg/kg due anni dopo l’entrata in vigore e a 1 mg/kg quattro anni dopo l’entrata in vigore.
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a: a) 100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025, b) 10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027, c) 1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029, presenti in sostanze, miscele o articoli. 2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio dell’UV-328 presente in articoli e l’uso di tali articoli sono autorizzati: a) nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030; b) nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030; c) nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030; d) nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030; e) nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030; f) negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030; g) nei pezzi di ricambio per: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia; iii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; h) nei pezzi di ricambio per: i) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); ii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita; i) nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al 31 dicembre 2030. 3. Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.
(*1) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).»
UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP
ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato
UNI/PdR 175:2025 Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie CIPP (Cured In Place Pipe)
La prassi definisce le metodologie di risanamento non distruttivo di condotte mediante metodologia CIPP (Cured In Place Pipe) ovvero mediante polimerizzazione in loco di tubolari plastici compositi.
La presente tecnologia trova applicazione in infrastrutture quali: acque di scarico di fognatura civile (nere, miste e bianche), fognature industriali, condotte e canalizzazioni, impianti di depurazione di qualsiasi profilo quali ad esempio sezioni circolari, ovoidali, policentriche, rettangolari con funzionamento a gravità (pressione massima di collaudo 0,5 bar secondo la UNI EN 1610).
Il range di applicazione indicativo della tecnologia comprende diametri da 100 a 2.000 mm e lunghezze fino a 350 m.
Nota procedurale: La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Tecnologie CIPP”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Gianluca Paro – Project Leader (Risanamento Fognature S.p.A.), Karl Heinz Robatscher (Rotech Srl), Marco Shehaj (Iliria Srl), Antonio Truglio (Unindustria), Domenico Viola (Uniplast), Marco Cosentino (Italgas S.p.A.), Ilaria Biondi (Italgas S.p.A.), Anna Di Vicino (Ecosan Italia Srl), Arnold Cekodhima (Danphix S.p.A.), Marco Di Luccio (Campania Sonda Srl), Karim Sergio Ladjeri (Ekso Srl), Carlo Murinni (Brandenburger Liner GmbH).
UNI/TS 11983-1:2025 - Riparazione / costruzione / modifica tramite saldatura attrezzature a pressione non PED
ID 24262 | 10.07.2025 / Preview in allegato
UNI/TS 11983-1:2025 Riparazione di attrezzature a pressione e costruzione e modifica di attrezzature a pressione non disciplinate dalle direttive europee di prodotto - Parte 1: Impiego della saldatura
La specifica tecnica fornisce indicazioni aggiornate allo stato dell'arte riguardanti l'impiego della saldatura:
1) nella riparazione, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 329/2004, di attrezzature a pressione in esercizio, e in particolare:
- attrezzature progettate e fabbricate secondo il D.M. 21 novembre 1972; - attrezzature conformi alla Direttiva PED e fabbricate secondo le Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, F, per le quali è stata applicata la Raccolta S o la presente specifica tecnica.
2) nella progettazione, fabbricazione e modifica delle attrezzature a pressione per le quali la pertinente direttiva europea di prodotto (PED) non specifica requisiti, e in particolare:
- attrezzature per le quali la PED rimanda alla corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri (PED, art. 4, c. 3); - attrezzature aventi pressione massima ammissibile PS ≤ 0,5 bar (PED, art. 1, c. 1) - attrezzature escluse dalla PED ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettere q), r), t), u).
La specifica tecnica fornisce inoltre indicazioni aggiornate relativamente all'impiego della saldatura per la progettazione e fabbricazione di attrezzature a pressione escluse dal campo di applicazione della PED (art. 1, c. 2) che ricadono nel campo di applicazione di almeno una delle seguenti disposizioni:
Legge 2 luglio 2025 n. 100 Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.[/panel]
Politics is a set of activities associated with the governance of a country or an area. It involves making decisions that apply to group of members. I would have realized that technology is an accessible field at a younger age. I really got interested in technology when I took a role on President Obama’s Technology, Innovation, and Government Reform transition team in 2008 to make recommendations.
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