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Regolamento (UE) 2025/1733

Regolamento (UE) 2025/1733

ID 24563 | 10.09.2025 / In allegato

Regolamento (UE) 2025/1733 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell’assicurare l’approvvigionamento di gas prima della stagione invernale

GU L 2025/1733 del 10.9.2025

Entrata in vigore: 11.09.2025

___________

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1938[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 

ID 24541 | 05.09.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell’EVP, i dati dell’EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1

C/2025/4925

GU L 2025/1707 del 5.9.2025

Entrata in vigore: 25.09.2025

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1257 [/box-note]

CEI EN IEC 61936-2:2024

CEI EN IEC 61936-2 2024 - Impianti elettrici con V sup. 1,5 kV  in c.c

CEI EN IEC 61936-2:2024 / Impianti elettrici con V > 1,5 kV  in c.c

ID 24475 | 24.08.2025 / Allegato Preview

CEI EN IEC 61936-2
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. e 1,5 kV  in c.c .- Parte 2: Corrente continua

Classificazione CEI: 99-12

Data Pubblicazione: 2024-02

La parte 2 della Norma CEI EN IEC 61936 fornisce i requisiti per la progettazione e la realizzazione di impianti in corrente continua in sistemi con tensioni nominali superiori a 1,5 kV c.c., in modo da garantire la sicurezza e il corretto funzionamento per l'uso previsto. La presente parte 2 della Norma non si applica ai requisiti per l'esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici.

Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese. La presente Norma a recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.

[box-note]CEI EN IEC 61936-1:2024
CEI 64-8: Tutte le varianti[/box-note]

EN 14439:2025 | Tower cranes - Safety requirements

EN 14439:2025 | Tower cranes

EN 14439:2025 |  Tower cranes - Safety requirements

ID 24454 | 20.08.2025 / Preview attached

EN 14439:2025
Cranes - Tower cranes

This document specifies safety requirements:

-  for tower cranes;
-  for climbing systems for tower cranes erected from parts.

Valid from 15.08.2025

This document applies to tower cranes for construction works, which are either erected by parts or self-erecting cranes, including mobile self-erecting tower cranes. Tower cranes for construction works are exclusively equipped with a hook as load-handling device.

This document is applicable to tower cranes to be operated outdoors at ambient temperature between
-20 °C and +40 °C.

This document is not applicable to tower cranes, which are permanently installed on a yard or integrated in a manufacturing process, resulting in a significantly different classification of the crane and its mechanisms, or which are equipped with a grab or when a sudden release of the load is intended, resulting in significantly different load actions and number of stress cycles.

This document is not applicable to mobile cranes, mobile harbour cranes, crawler cranes, slewing jib cranes, bridge and gantry cranes, offshore cranes, floating cranes, loader cranes, hand operated cranes or railway cranes.

This document deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to tower cranes, it is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer. This document specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards (see Annex A).

The significant hazards covered by this document are identified in Annex A.

This document covers hazards related to the lifting of persons using a climbing system for tower cranes as defined in 3.6, 3.6.1 and 3.6.2. The lifting of persons by a tower crane itself is not included.

The requirements related to Electromagnetic compatibility (EMC), the specific hazards due to external influence on electrical equipment, potentially explosive atmospheres and ionising radiation are not covered by this document.

To improve readability, additional requirements for climbing systems are given in Annex E of this document. Additional requirements for mobile self-erecting tower cranes are given in Annex B of this document.

This document is not applicable to tower cranes and climbing systems which are manufactured before the date of publication by CEN of this document.

...

Fonte: EVS

Direttiva (UE) 2025/1237

Direttiva (UE) 2025/1237 Direttiva Hanitat - Status di protezione del lupo

ID 24406 | 10.08.2025 

Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) 

(GU L, 2025/1237, 24.6.2025)

[box-note]Scopo Direttiva

Per i motivi esposti nella decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, l’Unione ha presentato al comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna») una proposta volta a modificare lo status di protezione della specie del lupo ai sensi di tale convenzione. Il 6 dicembre 2024, nella sua 44a riunione, il comitato permanente ha approvato la proposta dell’Unione di spostare il lupo (Canis lupus) dall’allegato II («Specie di fauna rigorosamente protette») della convenzione di Berna all’allegato III («Specie di fauna protette») della stessa («decisione del comitato permanente»).

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione di Berna, la modifica dello status di protezione del lupo è entrata in vigore il 7 marzo 2025.[/box-note]

Collegati
[box-note]Direttiva 92/43/CEE | Direttiva Habitat
Convenzione di Berna 1979[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2025/1463

Regolamento delegato (UE) 2025/1463

Regolamento delegato (UE) 2025/1463

ID 24353 | 28.07.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie

GU L 2025/1463 del 28.7.2025

Entrata in vigore: 17.08.2025
____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, in particolare l’articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico che migliora la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, rafforzando la capacità dell’Unione di produrre, diffondere e innovare in questo settore.

(2) L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce un elenco non esaustivo dei componenti specifici che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette.

(3) I componenti e i macchinari che non figurano nell’elenco possono comunque rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 qualora, sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

(4) La Commissione ha effettuato una valutazione globale, basata su un’analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. La valutazione è stata svolta tenendo conto in particolare della disponibilità commerciale dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici.

(5) Per individuare i componenti considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette sono stati utilizzati quattro criteri: la loro natura specifica; la loro disponibilità commerciale; il fatto che siano sempre principalmente utilizzati per quella produzione; e il loro carattere essenziale. Innanzitutto ogni tecnologia a zero emissioni nette e, se del caso, ogni sottocategoria, è stata definita con più precisione applicando i criteri di cui sopra e in linea con le definizioni delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al regolamento (UE) 2024/1735. Successivamente ogni sottocategoria è stata analizzata per individuare i componenti che rispondono ai quattro criteri. I componenti che rispondono ai criteri sono stati considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

(6) È opportuno aggiungere una colonna «Prodotti finali» nell’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell’elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell’allegato.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

... Segue in allegato

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1735 [/box-note]

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