Esame visivo superfici esterne di attrezzature a pressione con sistema aeromobile a pilotaggio remoto INAIL 2025
ID 24732 | 13.10.2025 / In allegato
Procedura per l’esecuzione dell’esame visivo di superfici esterne di attrezzature a pressione tramite sistema aeromobile a pilotaggio remoto
L’esame visivo è un metodo di controllo non distruttivo che permette di effettuare la valutazione dell’eventuale stato di degrado superficiale di attrezzature ed impianti.
Nel caso di strutture caratterizzate da uno sviluppo in altezza, sorge dunque l’esigenza di utilizzare ponteggi o strutture aeree sollevabili, per poter accedere in sicurezza agli elementi oggetto di ispezione. Queste soluzioni richiedono costi e tempi tecnici di posa in opera significativi. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (unmanned aircraft system, «UAS»), noti anche come droni, permette di ottenere ad oggi risultati rilevanti anche nel settore delle ispezioni visive.
Si ottimizzano infatti i tempi, i costi e le condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’esame. L’indagine permette di gestire in modo efficace e veloce una propedeutica analisi, individuando le superfici e i particolari che necessitano di successivi puntuali e specifici ulteriori controlli. Per poter svolgere queste attività, gli UAS devono essere corredati da appositi accessori che permettono l’acquisizione e registrazione di immagini ad alta risoluzione. L’esame visivo, pertanto, risulta effettuato in modalità ̀ “assistito” a seguito dell’impiego di videocamere che operano nella banda del visibile. Questa innovativa metodica di ispezione condotta con dispositivi di registrazione in HD offre, nei casi di rilievi in quota, un esame delle superfici con un soddisfacente livello di risoluzione dei dettagli.
La procedura ha lo scopo di fornire indicazioni operative per gestire l’esecuzione dell’esame visivo delle superfici esterne di attrezzature, componenti e impianti a pressione outdoor per valutarne lo stato di conservazione, con l’ausilio di UAS.
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INDICE
PRESENTAZIONE
1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Riferimenti normativi
4. Termini e definizioni
5. Requisiti e ruoli del Personale
6. Obiettivo del controllo
7. Requisiti per le apparecchiature utilizzate 7.1 Risoluzione videocamera dell’UAS 7.2 Monitor video
8. Fasi della verifica 8.1 Fase premiliminare 8.2 Individuazione e valutazione dei rischi 8.3 Fase propedeutica
10. Modalità operative del controllo EV 10.1 Finalità dell'ispezione 10.2 Attività di controllo 10.3 Individuazione delle indicazioni, valutazione ed esito dell'ispezione 10.4 Archiviazione dei dati
11. Documentazione 11.1 Check list preliminare e propedeutica 11.2 Rapporto di prova
APPENDICI Appendice A Modelli di report Appendice B Check list Appendice C Target Appendice D Estratto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 Appendice E Elenco non esaustivo delle indicazioni rilevabili con l'EV
I tumori naso-sinusali e i tumori del rinofaringe da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro / INAIL 2025
ID 24715 | 10.10.2025 / In allegato
La monografia analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali e tumori del rinofaringe.
Nasce dalla sinergia tra l’area professionale Ctss dedita alle valutazioni tecniche dell’esposizione professionale a sostanze pericolose e la componente medico-legale Ssc dell’Inail ed è frutto dell’attività sin qui svolta da un gruppo di lavoro ad hoc avviato nel 2022 nell’ambito di un Protocollo d’Intesa tra Inail e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, avente, quale ambito di applicazione, lo sviluppo di soluzioni e misure di prevenzione e protezione a difesa dal rischio di esposizione ad agenti cancerogeni.
La filiera del legno nel nostro Paese si presenta in forma complessa e articolata, conta migliaia di aziende e dà lavoro a centinaia di migliaia di operatori. Nell’ambito delle attività manifatturiere è possibile distinguere due macrosettori economici di tale filiera: l’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili (settore Ateco C16) e la fabbricazione dei mobili (settore Ateco C31).
Secondo l’Istat, nel 2023 il settore Ateco 16 in Italia contava 20.406 imprese attive e 90.958 addetti, mentre al settore Ateco 31 erano associate 15.177 aziende e 128.005 addetti. Le aziende risultano tutte caratterizzate da un’elevata vocazione artigiana. Crescente è la richiesta di forza lavoro per il settore: per il 2025, Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, ha stimato che il settore Legno-Arredo-Design prevede oltre 53.000 nuove assunzioni. Il settore manufatturiero da solo, che coinvolge le imprese che producono legno e legnami e l’industria del mobile, ne richiederà 48.000.
Le imprese artigiane e le micro, piccole e medie imprese sono le realtà produttive che spesso incontrano maggiori difficoltà ad attuare gli adempimenti imposti dalla legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Tali adempimenti non rappresentano solo obblighi cui ottemperare ma costituiscono un irrinunciabile impegno di sostenibilità sociale e garantiscono alle aziende la necessaria capacità di innovazione, funzionale alla competitività di cui hanno bisogno per le esigenze di mercato. Lo sviluppo sostenibile richiede infatti la promozione di una crescita economica, che non solo migliori la produttività e i profitti delle aziende, ma che garantisca anche il rispetto dell’ambiente e le tutele per i lavoratori.
Dal settembre del 2022 Inail ha avviato un Protocollo d’Intesa con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna), avente, quale principale ambito di applicazione, lo sviluppo di soluzioni e misure di prevenzione e protezione utili a contenere il rischio di esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Il primo ad essere approfondito nell’ambito del Protocollo è stato il settore del legno, sul quale da anni si registra l’attenzione della Comunità europea per tutti gli aspetti di gestione del rischio cancerogeno in ambito professionale.
La principale finalità dell’Accordo tra Inail e Cna consiste nell’indicare soluzioni e misure di prevenzione e protezione atte a ridurre e a mitigare i livelli di rischio da sostanze pericolose e ciò impone necessariamente la revisione, l’aggiornamento e la rimodulazione delle misure, di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, che contribuiscono alla gestione e al contenimento del rischio.
Attraverso attività come quelle promosse nell’ambito del Protocollo d’intesa con Cna per il settore legno, Inail è in grado di svolgere il ruolo di assistenza in materia di SSL e di sostegno alle medie, piccole e micro imprese conferitigli dal Legislatore ai sensi degli artt. 9 e 10 e 52 del d.lgs. 81/2008. Inoltre, l’identificazione delle misure di gestione del rischio e l’elaborazione, raccolta e diffusione di eventuali nuove buone prassi per il settore costituiscono uno dei macro-obiettivi di questo e di altri progetti Inail, coerentemente con le attribuzioni assegnate all’Istituto dall’art. 9, co. 2, lett. c ed i dello stesso Decreto.
Unitamente alla propria mission di sostegno alle imprese, l’Istituto assicuratore si è da sempre dedicato all’accertamento del rischio per la definizione del nesso eziologico tra malattie contratte dai lavoratori e attività e condizioni lavorative. Tale accertamento ha quale prima finalità il risarcimento ai tecnopatici per gli effetti delle patologie contratte ma, attraverso lo studio dei cicli produttivi aziendali e delle modalità di esposizione ad agenti cancerogeni in specifici contesti lavorativi, rende realizzabile anche l’analisi dei più idonei sistemi di prevenzione e protezione a contenimento dei rischi accertati.
La presente monografia intende analizzare la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali (TuNS) e tumori del rinofaringe (NPC). Essa è stata realizzata attraverso la sinergia tra l’area professionale dedita alle valutazioni tecniche dell’esposizione professionale a sostanze pericolose e la componente medico-legale dell’Inail, nella consapevolezza che solo il concorso di diverse professionalità consenta di pronunciarsi nel merito dell’eventuale nesso eziologico tra l’agente di rischio e l’insorgenza della patologia denunciata.
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INDICE
PREMESSA
INTRODUZIONE
PARTE I Il comparto del legno e le patologie correlate all’esposizione a polveri di legno 1. Il comparto del legno e i dati Istat La filiera e i distretti Le aziende e gli addetti 2. Esposizione lavorativa a polveri di legno: aspetti normativi e numero di esposti 3. Banche dati Il Registro nazionale dei tumori naso-sinusali (ReNaTuNS) La Banca Dati SIREP (Sistema Informativo Registro Esposizioni Professionali) Il sistema informativo di registrazione delle malattie professionali MalProf 4. Aspetti epidemiologici I carcinomi naso-sinusali e i carcinomi rinofaringei da esposizione a polveri di legno Altri tumori maligni Patologie non neoplastiche 5. Le malattie professionali tabellate
PARTE II La trattazione tecnica e medico-legale Inail dei tumori naso-sinusali e del rinofaringe 6. I dati Inail Malattie professionali denunciate 7. Analisi dei dati delle malattie professionali tumorali da legno trattate dall’Inail Estrazione ed elaborazione dei dati TuNS e NPC da polveri di legno Analisi dei dati Esiti della malattia Tipologie di tumore
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
BIBLIOGRAFIA
RIFERIMENTI NORMATIVI
Appendice 1 Aspetti assicurativi e modalità di trattazione delle patologie professionali
Appendice 2 La sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente nei casi di esposizione a polveri di legno
Legge 26 luglio 1984 n. 413 / Regime pensionistico lavoratori marittimi
ID 24689 | 05.10.2025 / In allegato Testo consolidato
Legge 26 luglio 1984 n. 413 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
(GU n. 212 del 02.08.1984 - SO)
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Aggiornamenti all'atto
- Legge 8 novembre 1991, n. 360 (in G.U. 14/11/1991, n.267) - Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (in G.U. 20/05/1993, n.116) - Sentenza Corte costituzionale, 16 dicembre 1997, n. 427 (in G.U. 31/12/1997 n. 53) - DPR 28 ottobre 2013, n. 157 (in G.U. 16/01/2014, n.12)
Le malattie asbesto correlate - analisi statistica / INAIL 2025
ID 24678 | 03.10.2025 / In allegato
L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.
L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”.
I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2025 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.
In considerazione delle diverse segnalazioni pervenute a questa Direzione centrale concernenti l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. n. 81/2008 (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), si precisa quanto segue.
Come è noto, la legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per “organo di vigilanza” deve intendersi sia ASL che INL.
In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL - Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ovvero “CSR, 27 luglio 2022. n. 142 - Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021”, al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.
In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge n. 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni.
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica. ...
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.[/panel]
Provvedimento GDPD del 4 giugno 2025 / Violazione GDPR al conferimento rifiuti sistema foto/video non segnalato
ID 24620 | 21.09.2025 / In allegato Provvedimento
Violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, riguardante la ricezione di un verbale di contestazione violazione regolamento comunale conferimento dei rifiuti urbani, accertata mediante sistema foto/video - Sanzionato il Comune per illiceità del trattamento di dati personali.
La sig.ra XX, per il tramite del proprio avvocato, ha lamentato una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, riguardante la ricezione di un verbale di contestazione della violazione del regolamento comunale per scorretto conferimento dei rifiuti urbani, accertata mediante sistema foto/video, da parte del Comune di Recco (di seguito, il “Comune”).
In particolare, l’interessata ha lamentato l’omissione di apposita cartellonistica informativa in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, nonché il mancato conferimento di un’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali effettuato.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che il trattamento risulta essere stato effettuato dal Comune in violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’art. 5, par. 1, lett a) e dell’obbligo che impone al titolare del trattamento di rendere agli interessati una preventiva informativa, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento. Ciò in quanto al momento dei fatti, non era presente sul luogo sottoposto a videosorveglianza alcun cartello informativo volto a rendere edotta l’interessata – e gli ulteriori soggetti ripresi - in merito ai trattamenti effettuati mediante dispositivi foto/video ai fini dell’accertamento dello scorretto conferimento dei rifiuti urbani, atteso che gli stessi erano stati temporaneamente rimossi rispetto all’area di ripresa di tali dispositivi; in aggiunta, nell’informativa di primo livello inizialmente fornita agli interessati – sebbene rimossa all’epoca dei fatti oggetto di reclamo - mancava un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni fornito sul sito web istituzionale del Comune. ... segue in allegato
Propedeuticità della riunione periodica di prevenzione e protezione di bordo ai sensi dell’art.14 D.Lgs 271/99.
Questo Reparto è stato recentemente interessato da un armatore del settore pesca in merito al significato da attribuire all’espressione “almeno una volta l’anno” richiamata al punto 1) dell’art.14 del D. Lgs. 271/99.
Sull’argomento, è stata interessata la competente Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua, che ha avvalorato la posizione dello scrivente, secondo cui l’espressione “almeno una volta l’anno”, deve essere intesa come l’intervallo di tempo massimo di 12 mesi tra una riunione e quella successiva.
Ciò, in quanto si ritiene che tale interpretazione garantisca la periodicità necessaria per l’attuazione di adeguate azioni di prevenzione, nel quadro di una tutela efficace della sicurezza dei lavoratori e dell’interesse pubblico.
Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione sulla corretta e uniforme applicazione della normativa in argomento, al fine di assicurare un’interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione ... segue allegato
Articolo 1 (Aziende autorizzate all’effettuazione di lavori sotto tensione)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, le procedure aziendali della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A., risultanti nell’elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sottotensione adottato con decreto direttoriale 22 luglio 2025, n. 87 richiamato in premessa, vengono variate dalla data del presente decreto 2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella sezione A dell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2 (Elenco delle aziende autorizzate)
1. In attuazione di quanto disposto all’articolo 1, è adottato il 14° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011. 2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto direttoriale 22 luglio 2025, n. 87, richiamato in premessa.
Articolo 3 (Obblighi delle aziende autorizzate)
1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011. 2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata. 3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
Punture da imenotteri: conosciamo la portata del fenomeno?
ID 24517 | 02.09.2025 / In allegato
Le reazioni da punture di imenotteri (api, vespe, calabroni, ecc.) rappresentano un rischio occupazionale per alcune categorie di lavoratori che svolgono attività all’aperto e/o in aree rurali.
La problematica sta assumendo valenza ulteriore a causa delle modifiche climatiche e dell’arrivo in Italia di specie di imenotteri esogene, particolarmente aggressive per l’uomo e pericolose anche per l’apicoltura.
La fact sheet descrive la problematica con una sintesi della casistica degli infortuni gravi e mortali di lavoratori aggrediti da imenotteri desunta dai dati di letteratura e dall’interrogazione delle banche dati INAIL.