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Convenzione Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

Convenzione che istituisce l’Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

Convenzione che istituisce l’Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

ID 24366 | 30.07.2025 / In allegato

Fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

Ratifica IT: Legge 18 luglio 2025 n. 107
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Articolo 1 Istituzione

1. L’Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L’Organizzazione ») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale.

2. L’Organizzazione un carattere consultivo e tecnico.

3. La sede dell’Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell’Assemblea generale.

4. Il funzionamento dell’Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell’Organizzazione, prevale la presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell’Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo.

2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione è in vigore.

3. L’espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro è responsabile e per il quale quest’ultimo ha presentato una domanda di adesione che è stata approvata dall’Assemblea Generale, dall’altra i membri nazionali dell’Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformità al paragrafo 5 dell’allegato.

4. L’espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un’organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.

Articolo 3 Scopo e obiettivi

Lo scopo dell’Organizzazione è quello di riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura, manutenzione o sfruttamento degli ausili alla navigazione marittima per promuovere i seguenti obiettivi:

a) rafforzare la circolazione sicuro ed efficiente delle navi migliorando e armonizzando gli ausili alla navigazione marittima in tutto il mondo al servizio della comunità marittima e della protezione dell’ambiente marino;
b) favorire l’accesso alla cooperazione tecnica e al rafforzamento delle capacità per tutte le questioni di sviluppo e di trasferimento di competenze, conoscenze scientifiche e di tecnologia in relazione agli ausili alla navigazione marittima;
c) incoraggiare e facilitare l’adozione diffusa di norme più rigorose possibile in materia di ausili alla navigazione marina; e
d) permettere uno scambio di informazioni sulle questioni all’esame dell’Organizzazione.
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segue in allegato

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[box-note]Legge 18 luglio 2025 n. 107[/box-note]

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