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Nota MIT Prot. n. 20678 del 18 luglio 2025

Nota MIT Prot. n. 20678 del 18 luglio 2025

ID 24976 | 25.11.2025

Nota MIT Prot. n. 20678 del 18 luglio 2025
Modalità operative per il rilascio delle patenti nautiche di categoria D1. 
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Come noto con decreto ministeriale 27 novembre 2024 pubblicato sulla GU Serie Generale n.297 del 19.12.2024, è stato approvato il programma del corso formativo e dettate le modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, in attuazione dell’art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. E’ noto altresì che con D.D. n. 62 del 18 aprile 2025 la Direzione generale per il mare, il trasporto  marittimo e per vie d’acqua interne, oltre ad approvare l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità operative per il conseguimento della patente nautica di categoria D1, evidenziando che presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione  è stato attivato il sistema di gestione delle prove teoriche scritte degli esami per il conseguimento della patente nautica di categoria D1 e che le prove di idoneità finale, nelle more della definizione delle modalità di accesso al sistema informatizzato, si tengono presso le scuole nautiche o i consorzi tra scuole nautiche o i centri di istruzione per la nautica alla presenza di un funzionario, oppure presso gli uffici della motorizzazione civile nel caso di candidati privatisti che ne facciano richiesta, secondo un calendario di prenotazione coerente con la programmazione delle attività degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

 Tanto premesso al fine di uniformare le modalità di svolgimento degli esami di cui trattasi, si dispone quarto segue. 
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Collegati
[box-note]Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025
Decreto 27 novembre 2024
Decreto 29 luglio 2008 n. 146 [/box-note]

Decreto Ministeriale Prot. n. 393 del 13.10.2025

Decreto Ministeriale Prot. n. 393 del 13.10.2025

ID 24971 | 24.11.2025 

Decreto Ministeriale Prot. n. 393 del 13.10.2025
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Articolo unico (Modifica dell’art. 5 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione del 21 novembre 2023, n. 468)

1. Al comma 3 dell’articolo 5, le parole «dopo che la pratica di immatricolazione o di reimmatricolazione sia stata convalidata con successo dal PRA, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98» sono sostituite con le seguenti parole: «secondo le procedure che saranno definite con successivo atto della Direzione Generale per la motorizzazione in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98». 
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Collegati
[box-note]Decreto Ministeriale Prot. n. 393 del 13.10.2025
DD MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023[/box-note]

Safety Gate Report 42 del 17/10/2025 N. 15 SR/03580/25 Svezia

Safety Gate Report 42.2025

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 42 del 17/10/2025 N. 15 SR/03580/25 Svezia

Approfondimento tecnico: Umidificatore d'aria

Umidificatore aria

Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato respinto durante la procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.

Le saldature nel prodotto hanno una concentrazione eccessiva di piombo (valore misurato fino al 55% in peso). Il piombo è pericoloso per l’ambiente.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 – Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025

Facebook Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

UNI/PdR 183:2025 / Linee guida approccio "design for all" della UNI EN 17161

UNI/PdR 183:2025

UNI/PdR 183:2025 / Linee guida approccio "design for all" della UNI EN 17161

ID 24874 | 07.11.2025 / In allegato

UNI/PdR 183:2025
Apparecchiature e servizi in ambienti domestici, condivisi e pubblici - Linee guida per la definizione dei requisiti di accessibilità e usabilità in sicurezza secondo l'approccio "design for all" della UNI EN 17161

La norma specifica i requisiti di conoscenza fondamentali per progettare, sviluppare e fornire prodotti, beni e servizi che siano accessibili, comprensibili e utilizzabili da un'ampia gamma di utenti, incluse le persone con disabilità. Il documento specifica i requisiti e le raccomandazioni che permettono ad un'organizzazione di raggiungere la gamma di utenti più ampia possibile, utilizzando le informazioni derivate dai loro bisogni, caratteristiche, capacità e preferenze, ottenute con metodi di indagine diretti o indiretti, e la conoscenza del livello di accessibilità presente nelle procedure e nei processi di produzione. Il documento specifica i requisiti che consentono ad un'organizzazione di soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari applicabili relativi all'accessibilità dei propri prodotti, beni e servizi.

I requisiti forniti nel documento sono di carattere generale e possono essere applicabili a tutte le componenti di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo, dimensione o prodotti, beni e servizi forniti. 

Il documento promuove l'accessibilità applicata ai prodotti e ai servizi di larga fruizione, seguendo un approccio tipico del Design for All, e considera nel merito anche la loro interazione con le tecnologie di tipo assistivo. Il documento non fornisce specifiche tecniche per la progettazione e non implica un approccio unico per progettare o rendere funzionali servizi, beni e prodotti.

La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Accessibilità apparecchiature e servizi in ambiente domestico” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:
- Romano Giovannini - Project Leader (INVAT - Istituto Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie)
- Marino Attini (UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)
- Franco Lisi (Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano)
- Sabato De Rosa (INVAT - Istituto Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie)
- Marco Mattioli (INVAT - Istituto Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie)
- Diego Bertocchi (SCEN S.r.l.)
- Marco Reguzzoni (SMEG S.p.A.)
- Paolo Visintin (Evoseed S.r.l.)
- Monica Gori (IIT - Istituto Italiano di Tecnologia & IHMC)
- Marco Magro ( AZ Safe S.r.l.)
- Carlo Emilio Standoli (Politecnico di Milano – Dipartimento di Design)
- Roberto Scano (Presidente UNI CT 531 e-Accessibility di UNINFO)
- Giovanni Ciaffoni (Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza)
- Diego Rughi (Presidente UNI/CT 015 Ergonomia)
- Paola Cenni (Esperta UNI/CT 015 Ergonomia)
- Marco Bordignon (ErgoCert – Ente di Certificazione per l’Ergonomia Srl)

[...]

Fonte: UNI

Collegati
[box-note]UNI EN 17161:2019
UNI: Le prassi di riferimento[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2025/2273

Regolamento delegato (UE) 2025/2273

ID 24869 | 06.11.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2273 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

GU L 2025/2273 6.11.2025

Entrata in vigore: 26.11.2025

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri sono tenuti a usare per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. Esso stabilisce anche le norme per applicare il quadro metodologico comparativo a determinati edifici di riferimento.

Collegati
[box-note]Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2154

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2154

ID 24807 | 27.10.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2154 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che stabilisce la buona pratica di fabbricazione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2025/2154 del 27.10.2025

Entrata in vigore: 16.11.2025

Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2026

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/6[/box-note]

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