Procedura operativa MIT n. 31334 del 31 ottobre 2025 / Procedura operativa MIT rilascio targhe auto storiche
ID 24973 | 24.11.2025
Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di definire un modello ottimizzato per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con contestuale assegnazione delle targhe d'epoca, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.
Indice del documento
1. Obiettivi e ambito di applicazione
2. Definizioni, abbreviazioni e acronimi
3 Documenti di riferimento 3.1 Modelli operativi 3.2 Normativa di riferimento
4. Ruoli organizzativi coinvolti e adempimenti procedimentali
5. Modalità di esecuzione del procedimentO 5.1 Ambito oggettivo di applicazione 5.2 Richiesta ordinaria di immatricolazione, reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca 5.2.1 Disposizioni generali 5.2.2 Veicoli assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA 5.2.3 Macchine agricole e veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA 5.2.4 Produzione e consegna delle targhe d'epoca 5.3 Richiesta alternativa di reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca 5.4 Duplicazione delle targhe d'epoca
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2355 / Documenti EAD Novembre 2025
ID 24946 | 20.11.2025 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2355 della Commissione, del 13 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea per i sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali, i sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco e altri prodotti da costruzione
GU L 2025/2355 del 20.11.2025
Entrata in vigore: 20.11.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 22, considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
(1) In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011, in seguito a richieste di valutazioni tecniche europee di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha adottato 66 documenti per la valutazione europea.
(2) Tali 66 documenti riguardano i seguenti riferimenti di prodotti da costruzione:
- sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali (sostituisce la specifica tecnica «EAD-020002-00-0404»); - sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco (sostituisce la specifica tecnica «EAD 040083-00-0404»); - prodotti realizzati industrialmente in tereftalato di polietilene estruso, espanso, per isolamento termico; - kit Veture - unità prefabbricate per l’isolamento di pareti esterne e relativi dispositivi di fissaggio (sostituisce la specifica tecnica «EAD 040914-00-0404»); - kit di pannelli isolanti con finitura di protezione per tetti rovesci; - kit di montaggio a parete per finestre e porte; - elementi per isolamento termico in polimero rinforzato con fibra intesi a creare un’interruzione termica fra elementi strutturali; - elementi portanti di isolamento termico intesi a creare un’interruzione termica tra balconi e solai interni (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050001-00-0301»); - apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale in polietilene ad altissimo peso molecolare (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050004-00-0301»); - apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale costituito da fluoropolimero (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050009-00-0301»); - pannelli di drenaggio preassemblati costituiti da gabbioni e geotessile; - kit composti da sottostruttura e fissaggi per il fissaggio di rivestimenti e di elementi di pareti esterne (sostituisce la specifica tecnica «EAD 090034-00-0404»); - variante: kit per rivestimenti di pareti esterne fissati meccanicamente – estensione del campo di applicazione; - pannelli in vetroceramica per rivestimenti esterni; - lastre di pietra sinterizzate a corpo intero per rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni, scale, schermi antipioggia e kit per facciate ventilate; - kit per pareti con intercapedine ventilata autoportanti e interconnesse; - pannello composito a base di legno per facciate; - controvento rigido antisismico per tubi di impianti sprinkler antincendio; - giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con riempimento flessibile a base di polimero sintetico utilizzato come legante (sostituisce la specifica tecnica «EAD 120011-00-0107»); - pali per illuminazione in legno e metallo; - legno microlamellare incollato; - legno lamellare rinforzato con legno microlamellare, legno microlamellare incollato costituito da lamelle giuntate a pettine e blocchi incollati derivati; - cementi speciali – cementi ad indurimento per carbonatazione che richiedono un processo di stagionatura specifico; - cementi miscelati ad alto contenuto di filler, con scorie d’altoforno granulate, materiali pozzolanici o entrambi, e clinker; - kit per il rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante lamine in polimeri rinforzati con fibre, incollate esternamente o inserite vicino alla superficie (sostituisce la specifica tecnica «EAD 160086-00-0301»); - manicotti di giunzione per barre di armatura in acciaio (sostituisce la specifica tecnica «EAD 160129-00-0301»); - connettori a vite per l’ancoraggio in elementi in cemento armato e per il collegamento di elementi in acciaio con elementi in cemento armato; - blocchi massicci di terra compressa con o senza calce o cemento e kit per pareti composti da tali blocchi e malta di calce idraulica naturale; - scarpe di ancoraggio strutturale per pilastri in calcestruzzo armato prefabbricati; - profili cavi strutturali in acciaio COR-TEN; - funi in fibra con connettori terminali; - lamiere metalliche composite sottili (sostituisce la specifica tecnica «EAD 210046-00-1201»); - variante: valutazione dei componenti per pannelli compositi a base di legno non prodotti dai fabbricanti stessi; - pannelli non portanti in cloruro di polivinile per pareti interne ed esterne; - tegole con massa bituminosa ridotta con rinforzo minerale o sintetico, laminate o non laminate (sostituisce la specifica tecnica «EAD 220020-00-0402»); - viti di fissaggio con viti prigioniere saldate o formate a freddo; - linguette fisse e scorrevoli per tetto a doppia aggraffatura; - variante: prodotti per segnaletica stradale orizzontale - estensione del campo di applicazione; - variante: composto per bitume e miscele bituminose a base di polvere di gomma riciclata - estensione del campo di applicazione; - elementi in lana di roccia per sistemi di accumulo idrico su larga scala in opere civili; - adesivi per rivestimenti di parete; - prodotti per sistemi di installazione per il supporto di attrezzature tecniche per le costruzioni; - variante: canaline di ancoraggio soggette a taglio ciclico di fatica con diversi livelli di carico inferiore; - variante: canaline di ancoraggio per avvitatori a impatto controllato; - dispositivi di fissaggio meccanico per l’impiego in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330232-01-0601»); - dispositivi di fissaggio meccanico post-installati soggetti a carico ciclico di fatica (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330250-00-0601»); - variante: ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per calcestruzzo e muratura e per il fissaggio di rivestimenti di facciata a calcestruzzo e muratura tramite staffe angolari sotto azioni sismiche; - ancoraggi a vite per muratura; - variante: bulloni di ancoraggio gettati in opera soggetti a fatica o azioni sismiche; - assemblaggi di bulloni strutturali ad alta resistenza per serraggio idraulico privo di attrito e di torsione; - dispositivi di ancoraggio per il fissaggio a sottostrutture in legno di sistemi di protezione individuale anticaduta (sostituisce la specifica tecnica «EAD 331846-00-0603»); - sistemi di fissaggio a distanza per l’uso in calcestruzzo e muratura; - kit per il collegamento di elementi di facciata in calcestruzzo prefabbricato a strutture in calcestruzzo mediante canaline di ancoraggio; - gruppi per fissaggi di supporto; - kit di fissaggio a punti per pannelli di copertura; - dispositivi di ancoraggio per il fissaggio di sistemi individuali di protezione dalle cadute a sottostrutture trapezoidali di rivestimento in acciaio o alluminio; - kit di casseforme isolanti a perdere per edifici; - pannelli sandwich portanti con anima in schiuma o polimero e rivestimento in pannelli strutturali in truciolare a legante cementizio; - kit sismo-resistenti costituiti da travi, colonne e nodi trave-colonna compositi acciaio-calcestruzzo; - variante: kit o sistemi permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati o pannelli in materiale isolante e, talvolta, calcestruzzo: blocchi forati resistenti alle azioni sismiche; - kit in polimero fibrorinforzato composti da lamina pultrusa in fibra di carbonio e adesivo epossidico; - kit in polimero fibrorinforzato composti da tessuto in fibra di vetro o carbonio e resina epossidica; - pannelli di parete strutturali di acciaio rivestiti per sistemi di edifici; - sistemi in acciaio di contenimento delle terre con unico elemento di ancoraggio ad alta o bassa capacità di contenimento; - griglie ignifughe di trasferimento dell’aria reattiva; - calotta con intarsio intumescente per dispositivi di illuminazione incassati in controsoffitti ignifughi.
(3) I 66 documenti per la valutazione europea soddisfano i requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) L’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione è pubblicato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione . Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere a tale elenco i riferimenti relativi ai nuovi documenti per la valutazione europea.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.
(6) Al fine di consentire il prima possibile l’uso dei 66 documenti per la valutazione europea, in modo che i fabbricanti già in possesso di una valutazione tecnica europea possano immettere i loro prodotti sul mercato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,
Sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali (sostituisce la specifica tecnica “EAD-020002-00-0404”)»
«040083-01-0404
Sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco (sostituisce la specifica tecnica “EAD 040083-00-0404”)»
«040179-00-1201
Prodotti realizzati industrialmente in tereftalato di polietilene estruso, espanso, per isolamento termico»
«040914-01-0404
Kit Veture — Unità prefabbricate per l’isolamento di pareti esterne e relativi dispositivi di fissaggio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 040914-00-0404”)»
«041827-00-0401
Kit di pannelli isolanti con finitura di protezione per tetti rovesci»
«041871-00-1201
Kit di montaggio a parete per finestre e porte»
«041877-00-0301
Elementi per isolamento termico in polimero rinforzato con fibra intesi a creare un’interruzione termica fra elementi strutturali»
«050001-01-0301
Elementi portanti di isolamento termico intesi a creare un’interruzione termica tra balconi e solai interni (sostituisce la specifica tecnica “EAD 050001-00-0301”)»
«050004-01-0301
Apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale in polietilene ad altissimo peso molecolare (sostituisce la specifica tecnica “EAD 050004-00-0301”)»
«050009-01-0301
Apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale costituito da fluoropolimero (sostituisce la specifica tecnica “EAD 050009-00-0301”)»
«080007-00-0101
Pannelli di drenaggio preassemblati costituiti da gabbioni e geotessile»
«090034-01-0404
Kit composti da sottostruttura e fissaggi per il fissaggio di rivestimenti e di elementi di pareti esterne (sostituisce la specifica tecnica “EAD 090034-00-0404”)»
«090062-01-0404-v01
Variante: Kit per rivestimenti di pareti esterne fissati meccanicamente — Estensione del campo di applicazione»
«090074-00-0504
Pannelli in vetroceramica per rivestimenti esterni»
«090142-00-0404
Lastre di pietra sinterizzate a corpo intero per rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni, scale, schermi antipioggia e kit per facciate ventilate»
«090232-00-0404
Kit per pareti con intercapedine ventilata autoportanti e interconnesse»
«090240-00-0404
Pannello composito a base di legno per facciate»
«100005-00-1106
Controvento rigido antisismico per tubi di impianti sprinkler antincendio»
«120011-01-0107
Giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con riempimento flessibile a base di polimero sintetico utilizzato come legante (sostituisce la specifica tecnica “EAD 120011-00-0107”)»
«120017-00-0106
Pali per illuminazione in legno e metallo»
«130337-00-0304
Legno microlamellare incollato»
«130740-00-0304
Legno lamellare rinforzato con legno microlamellare, legno microlamellare incollato costituito da lamelle giuntate a pettine e blocchi incollati derivati»
«150035-00-0301
Cementi speciali - Cementi ad indurimento per carbonatazione che richiedono un processo di stagionatura specifico»
«150080-00-0301
Cementi miscelati ad alto contenuto di filler, con scorie d’altoforno granulate, materiali pozzolanici o entrambi, e clinker»
«160086-01-0301
Kit per il rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante lamine in polimeri rinforzati con fibre, incollate esternamente o inserite vicino alla superficie (sostituisce la specifica tecnica “EAD 160086-00-0301”)»
«160129-01-0301
Manicotti di giunzione per barre di armatura in acciaio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 160129-00-0301”)»
«160202-00-0301
Connettori a vite per l’ancoraggio in elementi in cemento armato e per il collegamento di elementi in acciaio con elementi in cemento armato»
«170051-00-0305
Blocchi massicci di terra compressa con o senza calce o cemento e kit per pareti composti da tali blocchi e malta di calce idraulica naturale»
«200102-00-0302
Scarpe di ancoraggio strutturale per pilastri in calcestruzzo armato prefabbricati»
«200116-00-0302
Profili cavi strutturali in acciaio COR-TEN»
«200379-00-0602
Funi in fibra con connettori terminali»
«210046-01-1201
Lamiere metalliche composite sottili (sostituisce la specifica tecnica “EAD 210046-00-1201”)»
«210058-00-0504-v01
Variante: Valutazione dei componenti per pannelli compositi a base di legno non prodotti dai fabbricanti stessi»
«210080-00-0505
Pannelli non portanti in cloruro di polivinile per pareti interne ed esterne»
«220020-01-0402
Tegole con massa bituminosa ridotta con rinforzo minerale o sintetico, laminate o non laminate (sostituisce la specifica tecnica “EAD 220020-00-0402”)»
«220169-00-0402
Viti di fissaggio con viti prigioniere saldate o formate a freddo»
«220183-00-0402
Linguette fisse e scorrevoli per tetto a doppia aggraffatura»
«230011-00-0106-v01
Variante: Prodotti per segnaletica stradale orizzontale — Estensione del campo di applicazione»
«230145-00-0105-v01
Variante: Composto per bitume e miscele bituminose a base di polvere di gomma riciclata — Estensione del campo di applicazione»
«230158-00-0101
Elementi in lana di roccia per sistemi di accumulo idrico su larga scala in opere civili»
«250005-00-0606
Adesivi per rivestimenti di parete»
«280016-00-0602
Prodotti per sistemi di installazione per il supporto di attrezzature tecniche per le costruzioni»
«330008-04-0601-v01
Variante: Canaline di ancoraggio soggette a taglio ciclico di fatica con diversi livelli di carico inferiore»
«330008-04-0601-v02
Variante: Canaline di ancoraggio per avvitatori a impatto controllato»
«330232-02-0601
Dispositivi di fissaggio meccanico per l’impiego in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330232-01-0601”)»
«330250-01-0601
Dispositivi di fissaggio meccanico post-installati soggetti a carico ciclico di fatica (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330250-00-0601”)»
«330284-00-0604-v02
Variante: Ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per calcestruzzo e muratura e per il fissaggio di rivestimenti di facciata a calcestruzzo e muratura tramite staffe angolari sotto azioni sismiche»
«330460-00-0604
Ancoraggi a vite per muratura»
«330924-01-0601-v01
Variante: Bulloni di ancoraggio gettati in opera soggetti a fatica o azioni sismiche»
«331531-00-0602
Assemblaggi di bulloni strutturali ad alta resistenza per serraggio idraulico privo di attrito e di torsione»
«331846-01-0603
Dispositivi di ancoraggio per il fissaggio a sottostrutture in legno di sistemi di protezione individuale anticaduta (sostituisce la specifica tecnica “EAD 331846-00-0603”)»
«331985-00-0604
Sistemi di fissaggio a distanza per l’uso in calcestruzzo e muratura»
«332699-00-0601
Kit per il collegamento di elementi di facciata in calcestruzzo prefabbricato a strutture in calcestruzzo mediante canaline di ancoraggio»
«332707-00-0602
Gruppi per fissaggi di supporto»
«333915-00-0601
Kit di fissaggio a punti per pannelli di copertura»
«334812-00-0602
Dispositivi di ancoraggio per il fissaggio di sistemi individuali di protezione dalle cadute a sottostrutture trapezoidali di rivestimento in acciaio o alluminio»
«340024-00-0103
Kit di casseforme isolanti a perdere per edifici»
«340282-00-0303
Pannelli sandwich portanti con anima in schiuma o polimero e rivestimento in pannelli strutturali in truciolare a legante cementizio»
«340292-00-0303
Kit sismo-resistenti costituiti da travi, colonne e nodi trave-colonna compositi acciaio-calcestruzzo»
«340309-00-0305-v01
Variante: Kit o sistemi permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati o pannelli in materiale isolante e, talvolta, calcestruzzo: blocchi forati resistenti alle azioni sismiche»
«340351-00-0104
Kit in polimero fibrorinforzato composti da lamina pultrusa in fibra di carbonio e adesivo epossidico»
«340352-00-0104
Kit in polimero fibrorinforzato composti da tessuto in fibra di vetro o carbonio e resina epossidica»
«340549-00-0204
Pannelli di parete strutturali di acciaio rivestiti per sistemi di edifici»
«340739-00-0106
Sistemi in acciaio di contenimento delle terre con unico elemento di ancoraggio ad alta o bassa capacità di contenimento»
«351141-00-1104
Griglie ignifughe di trasferimento dell’aria reattiva»
«351281-00-1104
Calotta con intarsio intumescente per dispositivi di illuminazione incassati in controsoffitti ignifughi»
Decreto 14 novembre 2025 / Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS
ID 24937 | 18.11.2025 / In allegato
Decreto 14 novembre 2025 Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.
(GU n. 268 del 18.11.2025) ____________
Art. 1.
È approvata l’allegata tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell’Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all’allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.
Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni
C/2025/7530
GU L 2025/2269 del 13.11.2025
Entrata in vigore: 03.12.2025
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In fase di attuazione di tale regolamento sono stati individuati alcuni errori.
(2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 fa riferimento alle prescrizioni che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata devono rispettare durante la loro fabbricazione. Poiché anche il paragrafo 8 stabilisce una prescrizione in materia, nel paragrafo 1 occorre fare riferimento anche al paragrafo 8.
(3) All’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 è opportuno chiarire che tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei contenitori che trasportano materia plastica riciclata ai fini della fornitura di informazioni sulla plastica riciclata e non sulla composizione dei contenitori stessi.
(4) L’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1616 stabilisce l’obbligo per lo sviluppatore di nuove tecnologie di riciclaggio di notificarle alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilito lo sviluppatore. L’articolo 10, paragrafo 4, prevede tuttavia che al momento della notifica il riciclatore pubblichi sul suo sito web anche una relazione dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata. Dato che l’articolo 10 prevede obblighi per lo sviluppatore e non per il riciclatore, mentre la pubblicazione della relazione dettagliata è un compito che spetta allo sviluppatore, l’articolo 10, paragrafo 4, prima frase, dovrebbe far riferimento allo sviluppatore.
(5) L’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/1616 fa erroneamente riferimento alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 e alle prescrizioni di cui al paragrafo 8, anziché alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 e alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.
(6) L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/1616 fa riferimento ai paragrafi 3 e 4, anziché ai paragrafi 4 e 5.
(7) L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 fa erroneamente riferimento alla «documentazione di supporto» anziché alle «informazioni supplementari», che sono oggetto di tale articolo.
(8) L’articolo 14, paragrafo 4, e l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 prevedono che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») pubblichi un parere. Analogamente, all’articolo 23, paragrafo 3, si fa riferimento al parere dell’Autorità pubblicato conformemente all’articolo 18, paragrafo 1. Poiché la pubblicazione di un parere può aver luogo a notevole distanza di tempo dall’adozione e data la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, le rispettive frasi di cui agli articoli 14 e 18 non dovrebbero far riferimento a pareri pubblicati, bensì a pareri espressi. È altresì opportuno riformulare di conseguenza l’articolo 23, paragrafo 3.
(9) L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1616 consente all’Autorità di prorogare la durata della sua valutazione. Tuttavia esso fa erroneamente riferimento al periodo previsto al paragrafo 3, allorché tale periodo è stabilito al paragrafo 4.
(10) A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/1616, l’Autorità può chiedere allo sviluppatore di nuove tecnologie di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente agli articoli 10 e 12. Il riferimento all’articolo 10 nella sua interezza in tale disposizione è errato, in quanto talune informazioni raccolte conformemente all’articolo 10 sono destinate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e non riguardano il lavoro dell’Autorità. Solo le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono potenzialmente pertinenti alle sue attività. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’articolo 14, paragrafo 6.
(11) L’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1616 prevede che la Commissione possa decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dello stesso articolo per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia. È opportuno correggere il testo affinché sia fatto riferimento ai paragrafi 4, 5 e 6, in quanto è il paragrafo 6 a contenere un riferimento a un termine, non il paragrafo 3.
(12) A norma dell’articolo 14, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1616, l’Autorità deve garantire un trattamento riservato alle informazioni supplementari richieste riguardanti aspetti specifici dei singoli processi e impianti di riciclaggio utilizzati da un riciclatore. Le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) ed e), e all’articolo 12, paragrafo 3, non devono tuttavia essere trattate come riservate. All’articolo 12, paragrafo 1, le lettere a) e c) fanno entrambe riferimento a informazioni destinate a essere pubbliche, rispettivamente una breve sintesi della nuova tecnologia e un diagramma a blocchi della sequenza di fabbricazione presso l’impianto di riciclaggio. L’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), fa riferimento a informazioni simili, ma con un livello di dettaglio molto più elevato; si tratta rispettivamente di una lunga sintesi dell’impianto di riciclaggio applicato e di un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione, molto più dettagliato del diagramma a blocchi. La divulgazione al pubblico di tali informazioni dettagliate potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali del riciclatore e dello sviluppatore senza fornire informazioni utili a facilitare la comprensione della nuova tecnologia da parte del pubblico. Pertanto le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), possono essere trattate come riservate, mentre le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), non possono essere trattate come tali. Inoltre l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), a cui è fatto riferimento all’articolo 14, paragrafo 8, non esiste. È quindi opportuno sostituire il presente riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) ed e), con un riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c).
(13) A norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616, in caso di trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, quest’ultima deve contattare la Commissione con una lettera raccomandata, mentre il titolare dell’autorizzazione deve notificare il trasferimento alla Commissione. Sono tuttavia omesse le modalità tramite cui occorre effettuare detta notifica. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno correggere la prima frase di tale paragrafo aggiungendo la modalità tramite cui deve avvenire la notifica.
(14) L’allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2022/1616 comprende tre note a piè di pagina, contrassegnate rispettivamente da uno, due e tre asterischi. La nota a piè di pagina contrassegnata da tre asterischi si applica ai campi 3.1.3 e 3.2.1, entrambi riguardanti le restrizioni. Nel testo dei due campi in questione è tuttavia utilizzato un doppio asterisco. È pertanto opportuno correggere il riferimento contenuto nel testo dei due campi sopraindicati.
(1) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.»
; (2) all’articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La materia plastica riciclata consegnata ai trasformatori reca un’etichetta, apposta su ciascun contenitore, sulla quale è presente il simbolo definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito:».
(3) l’articolo 10 è così rettificato:
a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Al momento della notifica, lo sviluppatore pubblica inoltre sul suo sito web, utilizzando l’URL fornito conformemente al paragrafo 2, una relazione iniziale dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3.»;
b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Un’autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7.»;
(4) all’articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, compresa l’eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 5 sono fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.»
; (5) all’articolo 12, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le informazioni supplementari comprendono almeno i seguenti elementi:»;
(6) l’articolo 14 è così rettificato:
a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia, l’Autorità esprime un parere sull’esito della sua valutazione.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se ritiene di dover coinvolgere nuovi esperti per valutare una nuova tecnologia, l’Autorità può prorogare di un massimo di un anno il periodo previsto al paragrafo 4.»
; c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se necessario per completare la sua valutazione, l’Autorità può chiedere agli sviluppatori delle nuove tecnologie oggetto di valutazione di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 12, nonché con altre informazioni o spiegazioni che ritenga necessarie a tal fine ed entro i termini da essa specificati, i quali non superano in totale un anno.»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La Commissione può decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia.»
; e) al paragrafo 8, secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 12, paragrafo 3, non sono trattate come riservate.»;
(7) all’articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l’Autorità esprime un parere in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e siano sicuri da un punto di vista microbiologico.»;
(8) all’articolo 22, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Qualora la modifica riguardi un trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, l’attuale titolare dell’autorizzazione del processo autorizzato lo notifica alla Commissione con lettera raccomandata prima del trasferimento, indicando il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto di tale terza parte.»;
(9) all’articolo 23, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Sulla base del parere dell’Autorità espresso conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, la Commissione può decidere di modificare o revocare l’autorizzazione.»;
(10) nell’allegato III, parte A, sezione 3, campi 3.1.3 e 3.2.1, seconda colonna, il testo è sostituito dal seguente:
«Restrizioni d’uso(***)».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
UNI/PdR 182-1:2025 / Linee guida in ambito vivaistica forestale
ID 24903 | 12.11.2025 / In allegato
UNI/PdR 182-1:2025 Linee guida in ambito vivaistica forestale - Parte 1: Materiale forestale di moltiplicazione
La prassi di riferimento riguarda la produzione vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti e semi e loro gestione in vivaio alla produzione di piantine in pieno campo e in contenitore, fino ai requisiti per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione.
Le tecniche di coltivazione riportate nel documento sono state messe a punto in un’ottica di efficienza operativa, sostenibilità ambientale e tutela della salute degli operatori.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Vivaistica forestale”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Lorenzo Camoriano - Project Leader (Regione Piemonte), Solaria Anzilotti (Fondazione Alberitalia), Paolo Camerano (IPLA), Rinaldo Comino (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), Thomas Epis (Ersaf Lombardia), Roberto Fiorentin (Veneto Agricoltura), Sergio Gallo (Fondazione Alberitalia), Eva Malacarne (Regione Piemonte), Barbara Mariotti (Università degli Studi di Firenze - DAGRI), Francesco Pernigotto Cego (Veneto Agricoltura), Giovanni Ravanelli (Ersaf Lombardia).
Decreto 7 gennaio 2025 n. 9 Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Sentenza CP Sez. 4, n. 33194 del 08 ottobre 2025 / Responsabilità vicebrigadiere omicidio in esercitazione
ID 24892 | 10.11.2025 / In allegato
La Corte di appello di Milano, in data 27 settembre 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con la quale A.A. è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere, quale vicebrigadiere dei Carabinieri, causato per colpa il decesso del collega, appuntato B.B.
In particolare, durante una esercitazione che implicava l'utilizzo di una mitraglietta M12, all'interno del garage della caserma sita in via (Omissis), il A.A., ritenendo erroneamente che l'arma fosse scarica, esplodeva un colpo all'indirizzo della persona offesa, attingendola al torace e cagionandone la morte.
Il profilo di colpa contestato consiste nella negligenza, imprudenza e imperizia rappresentate dall'avere utilizzato, per l'addestramento in bianco, in qualità di più alto in grado, una mitraglietta M12 senza procedere alla rimozione del relativo caricatore e alla verifica che l'arma fosse scarica, senza, peraltro, utilizzare il dispositivo fondamentale di sicurezza rappresentato dalle "asticelle" che avrebbero impedito l'alimentazione della camera di cartuccia e reso evidente a tutti i presenti la messa in sicurezza dell'arma.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso - La Corte rigetta. ... [box-note]Art. 589 CP R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese
GU L 2025/1416 del 10.11.2025
Entrata in vigore: 13.11.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva 2013/34/UE introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità.
(2) L’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione consente a determinate imprese di astenersi dal comunicare talune informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.
(3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità («pacchetto omnibus di semplificazione»), che, tra le altre cose, propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (UE) 2022/2464. In particolare la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con oltre 1 000 dipendenti continuerebbero a dover assolvere all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Con il pacchetto omnibus di semplificazione la Commissione ha proposto anche di modificare l’articolo 5 della direttiva (UE) 2022/2464 per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026 («proposta di posticipo»). La proposta di posticipo è stata adottata senza modifiche sostanziali come direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025. Tuttavia, per non pregiudicare l’esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, la direttiva (UE) 2025/794 non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione all’esercizio finanziario 2024.
(4) Conformemente alle tempistiche indicate nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all’esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall’introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026. Inoltre per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione. Sarebbe inoltre in contrasto con l’obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, vale a dire la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovverosia i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) ed ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
(5) Ai sensi dell’allegato I, ESRS 2, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, un’impresa o un gruppo con un massimo di 750 dipendenti che si avvalga delle esenzioni temporanee conformemente all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante. Posto che le esenzioni temporanee previste all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico dovrebbero essere applicabili anche dalle imprese con oltre 750 dipendenti, sarebbe necessario, per motivi di coerenza, imporre l’applicazione dell’ESRS 2, paragrafo 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, ivi comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall’esercizio finanziario 2024.
(6) È pertanto necessario adeguare il calendario di introduzione graduale che figura nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 e modificare di conseguenza l’ESRS 2, paragrafo 17, nel medesimo regolamento delegato.
(7) Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 49, paragrafo 3 ter, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE,
Legge 30 ottobre 2025 n. 164 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012 , che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione, del 28 ottobre 2025, che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/2194 del 29.10.2025
Entrata in vigore: 18.11.2025
Applicazione a decorrere dal 18 novembre 2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
sentito il comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/1252, in particolare agli articoli 6 e 7, stabilisce i criteri per il riconoscimento e la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico.
(2) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1252, i promotori del progetto sono tenuti a utilizzare un modello unico per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico.
(3) In base al modello unico i promotori del progetto sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare una domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico secondo i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.
(4) Al fine di armonizzare la procedura di domanda, il modello di cui all’allegato I del presente regolamento costituisce una rappresentazione visiva delle informazioni che i promotori del progetto sono tenuti a fornire e specifica il livello di dettaglio di tali informazioni. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252, i promotori del progetto utilizzano il modello unico di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.