Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 / Norme Certificazione attività cattura e stoccaggio carbonio
ID 24952 | 21.11.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione, del 20 novembre 2025, che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2025/2358 del 21.11.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/3012 per quanto riguarda:
a) la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano di attività e del piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori deve presentare a un organismo di certificazione e delle relazioni sui controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio che devono essere redatte da un organismo di certificazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/3012; b) la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti per il funzionamento dei sistemi di certificazione, la verifica delle informazioni sui controlli indipendenti e la pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione designati, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3012; c) la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità certificate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3012; d) la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione dei sistemi di certificazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3012; e) la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle relazioni che i sistemi di certificazione sono tenuti a presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/3012.
Circ. CNI n. 357/XX Sess./2025 del 12.11.2025 - Incompatibilità tra collaudatore statico e CSE
ID 24938 | 19.11.2025 / In allegato
Incompatibilità tra collaudatore statico e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) - parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio supporto giuridico (quesito n. 3687 del 02/10/2025) - informativa.
Il quesito sottoposto al Ministero chiedeva di chiarire se un Professionista che abbia svolto l’incarico di CSE in un determinato appalto possa successivamente essere nominato collaudatore statico sulla stessa opera, anche nel caso in cui non abbia ricoperto altri ruoli tecnici, come quello di progettista o di direttore dei lavori.
Nel proprio riscontro, il Ministero ha ricostruito l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le disposizioni dell’articolo 72 della legge 5 novembre 1971 n.1086 - rubricata "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” - trovino oggi corrispondenza nell’articolo 116, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Quest’ultima disposizione, riprendendo una linea di continuità con la normativa previgente, stabilisce che non possono svolgere l’incarico di collaudatore coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad attività di progettazione, direzione, approvazione, autorizzazione, controllo o vigilanza sul contratto da collaudare.
Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.
In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore.
[box-info]Il Ministero ha inoltre chiarito che, nei casi in cui il CSE coincida con il Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è da considerarsi assoluta. Qualora invece il CSE sia un soggetto distinto dal Direttore dei Lavori e operi in piena autonomia, la stazione appaltante dovrà valutare in concreto se l’attività svolta possa configurare un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 16, comma 45, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale valutazione dovrà tenere conto della natura effettiva dei compiti svolti e della loro incidenza sul controllo dell’opera oggetto di collaudo.[/box-info]
Il documento ministeriale sottolinea, infine, come la ratio delle disposizioni in materia di incompatibilità sia quella di garantire che il collaudo venga effettuato da soggetti pienamente indipendenti, in grado di esprimere un giudizio tecnico obiettivo e scevro da condizionamenti derivanti da precedenti incarichi.
B1. PRX 2020-0017 | Identificazione delle merci pericolose trasportate | Corrette procedure volte a rispettare molto le norme in materia di informazione delle merci pericolose trasportate. B1. PRX 2019-0001 | Identificazione delle merci pericolose trasportate | Corrette procedure volte a rispettare molto le norme in materia di informazione delle merci pericolose trasportate. B2. PRX 2019-0002 | Mezzi di trasporto | Corrette prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate. B3. PRX 2019-0003 |Attrezzature carico / scarico | Controllo procedura di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o delle operazioni di carico / scarico. B4. PRX 2019-0004 | Formazione | Adeguata formazione dei dipendenti dell'azienda, inclusa quella riguardante le modifiche normative, e la conservazione dei verbali relativi a tale formazione. B5. PRX 2019-0005 | Emergenze I | Procedura d'emergenza necessaria agli incidenti o eventi imprevisti che riguardano il pregiudizio della sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico. B6. PRX 2019-0006 | Emergenze II |Analisi e, se necessario, la redazione delle relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico. B7. PRX 2019-0007 | Emergenze III | Attuazione di misure appropriate per evitare i ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi. B8. PRX 2019-0008 | Norme ADR | Controllo delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto riguarda la scelta e l'uso di subfornitori o altri operatori. B9. PRX 2019-0009 | Trasporto / carico / scarico |Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e di istruzioni dettagliate. B10. PRX 2019-0010 | Trasporto / carico / scarico | Necessità dell'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose senza carico o scarico di tali merci. B11. PRX 2019-0011 | Trasporto / carico / scarico | Controllo procedura di verifica volte a garantire la presenza, un bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative B12. PRX 2019-0012 |Trasporto / carico / scarico | Attuazione della procedura di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico. B13. PRX 2019-0013 | Trasporto / carico / scarico | Necessità dell'esistenza del piano di sicurezza prevista al 1.10.3.2.
Interpello ambientale 30.10.2025 | Emissioni in atmosfera impianti IPPC 2.4 - Funzionamento fonderie di metalli ferrosi
ID 24897 | 11.11.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
OGGETTO: Interpello ambientale proposto dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Applicazione della normativa statale in materia di emissioni in atmosfera per impianti IPPC 2.4 - Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
Con riferimento alla nota prot. n. 2025-17966/UDCP/GAB/GAB del 30/07/2025 U, acquisita al prot. n. MASE/146043 dell’1 agosto 2025, con la quale la Regione Campania propone l’interpello in oggetto, si rileva preliminarmente che il quesito posto, pur facendo riferimento ad un caso specifico, riveste carattere generale e può pertanto configurarsi quale interpello ai sensi della norma citata in oggetto.
La Regione Campania chiede l’interpretazione normativa in merito alla corretta applicazione del limite emissivo alle polveri totali per le installazioni di cui al punto 2.4. “Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno” di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In sintesi, la Regione osserva che nonostante siano stati prescritti limiti in concentrazione, tutti rispettati dal gestore (con concentrazioni rilevate costantemente inferiori ai valori limite autorizzati) gli stessi non garantirebbero una riduzione significativa dell’impatto emissivo complessivo in termini di massa (kg/giorno) e di aver altresì rilevato le seguenti criticità:
- “il rispetto dei limiti di concentrazione non esclude significativi impatti ambientali legati alla massa complessiva di polveri emesse; - simulazioni condotte su dati reali mostrano che un abbattimento dei VLE del 50% produce riduzioni limitate del flusso emissivo totale; - il contributo delle emissioni diffuse, sebbene monitorato, amplia l’impatto emissivo in particolari condizioni meteoclimatiche; - sebbene i valori di concentrazione misurati siano molto inferiori al limite autorizzato, previsti dalle migliori tecniche disponibili (BAT) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., durante specifici monitoraggi condotti dall’organo di controllo per conto dell’Autorità competente, sono stati rilevati depositi di particolato polveroso sui balconi delle abitazioni circostanti, con impatto percepito dalla popolazione residente anche in condizioni operative formalmente regolari.”
Al riguardo preliminarmente si fa presente quanto previsto dall’articolo 29-quater, commi 6 e 7, e dall’articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- l’articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale” prevede al comma 6 che nell’ambito della Conferenza dei servizi, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed al comma 7 che, ove successivamente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano intervenute circostanze, nel caso lo ritenga necessario, il sindaco, può chiedere, nell’interesse della salute pubblica, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da proposte di modifica puntuali, che l’autorità competente riesamini l’autorizzazione rilasciata; - l’articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale” prevede che qualora uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi. Inoltre, nei casi in cui è riconosciuta la necessità sopra descritta, l’autorità competente prescrive nelle autorizzazioni degli impianti presenti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose previste dai citati strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Le criticità riscontrate dalla Regione sono quindi solitamente affrontate con strumenti normativi quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (integrate nell’AIA ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le previsioni di cui all’articolo 29-quater, comma 6 applicato secondo la consolidata giurisprudenza (sentenza del T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 31/12/2020, n. 454), i riesami di cui all’articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le misure contenute in strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale quali ad esempio il piano di tutela delle acque e la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera (trasposte in prescrizioni AIA ai sensi dell’articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Decreto 2 agosto 2007 / Norme trasporto marittimo alla rinfusa merci pericolose gas
ID 24849 | 04.11.2025
Decreto 2 agosto 2007 Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.
IARC encourages the participation of Representatives of national and international health agencies. Please contact IARC at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for further information.
Criteri appalti pubblici sostenibili (SPP) per alimenti, servizi di ristorazione e distributori automatici / JRC 2025
ID 24809 | 27.10.2025 / In allegato (EN)
Criteri per gli appalti pubblici sostenibili (SPP) per alimenti, servizi di ristorazione e distributori automatici
Questa relazione presenta potenziali criteri di sostenibilità per gli appalti pubblici di prodotti alimentari, servizi di ristorazione e distributori automatici, fungendo da ispirazione per le autorità pubbliche che desiderano offrire alimenti sani e sostenibili e premiare gli sforzi di sostenibilità degli agricoltori, dell'industria alimentare e dei fornitori di servizi europei nei loro progetti di appalto.
I criteri sono presentati come un elenco completo che comprende le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Le autorità competenti e gli enti aggiudicatori hanno la possibilità di incorporare volontariamente questi criteri di sostenibilità nelle gare d'appalto, adattandoli ove necessario per soddisfare priorità ed esigenze specifiche. Ove opportuno, i criteri sono corredati da esempi concreti di appalti pubblici sostenibili per illustrarne l'applicazione in contesti pratici.
"IL RESPIRO DI BIANCAVILLA” racconta e testimonia avvenimenti che hanno segnato la vita della popolazione di Biancavilla (CT), Sito d’interesse nazionale dal 2001, a causa dell'esposizione a fibre asbestiformi di fluoro-edenite, minerale presente nel materiale lapideo estratto e utilizzato nell'edilizia locale per decenni, che ha contaminato il territorio e fatto insorgere gravi patologie.
L’opera intende lasciare una traccia documentale importante per la popolazione locale e le nuove generazioni, mantenendo viva la memoria di un capitolo doloroso della storia accaduta e per informare. L’esperienza di Biancavilla, unica, può essere d’interesse e utilità per altre situazioni di particolare e complessa gestione che coinvolgono popolazione generale e lavoratori.
Norme della serie EN 131-X: Scale / Status Ottobre 2025
ID 24783 | 23.10.2025 / In allegato Elenco completo e Preview
Documento sulle norme della serie EN 131-X relative alle caratteristiche, l’utilizzo e i requisiti delle scale.
In allegato Preview.
Dettaglio, elenco norme della serie EN 131-X:
- UNI EN 131-1:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025) - UNI EN 131-2:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025) - UNI EN 131-3:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025) - UNI EN 131-4:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025) - UNI EN 131-6:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025) - UNI EN 131-7:2013 (entrata in vigore 12 settembre 2013) [panel]Elenco norme serie EN 131-X
UNI EN 131-1:2025 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Si applica alle scale portatili progettate per uso professionale e non professionale generico. La norma non si applica alle scale portatili che, per progettazione e istruzioni, sono destinate e limitate esclusivamente a un uso professionale specifico e, di conseguenza, non sono destinate a un uso professionale o non professionale generico.
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI EN 131-1:2019 Recepisce: EN 131-1:2015+A2:2025
UNI EN 131-2:2025 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Essa non si applica a sgabelli o scale per uso professionale specifico, come scale per vigili del fuoco, scale da tetto e scale mobili. Essa non si applica alle scale utilizzate per lavori su o in prossimità di impianti o sistemi elettrici sotto tensione. A tal fine si applica la EN 61478.
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI EN 131-2:2017 Recepisce: EN 131-2:2010+A3:2025
UNI EN 131-3:2025 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
La norma fornisce indicazioni sull'utilizzo in sicurezza delle scale che rientrano nello scopo e campo di applicazione della EN 131-1 e che soddisfano i requisiti delle EN 131-1, EN 131-2 e della EN 131-4, per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della EN 131-7 per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI EN 131-3:2018 Recepisce: EN 131-3:2018+A1:2025
UNI EN 131-4:2025 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere
La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con una o più cerniere. La norma non è applicabile a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella EN 131-1. Questa parte della norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle EN 131-1, EN 131-2 ed EN 131-3.
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI EN 131-4:2020 Recepisce: EN 131-4:2020+A1:2025
UNI EN 131-6:2025 Scale - Parte 6: Scale telescopiche
La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini per le scale telescopiche di appoggio e doppie. Le scale con elementi a sfilo non sono trattate da questa parte della EN 131. Questa parte della norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla EN 131-1, alla EN 131-2, alla EN 131-3 e, se applicabile, alla EN 131-4.
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI EN 131-6:2019 Recepisce: EN 131-6:2019+A1:2025
UNI EN 131-7:2013 Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 131-7 (versione luglio 2013). La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale movibili con piattaforma. Si applica alle scale movibili con una piattaforma di lavoro, con un'area massima di 1 m2 e un'altezza massima della piattaforma di 5 m, da usare da parte di una persona alla volta. Il carico massimo è di 150 kg che comprende un carico massimo combinato dell'utilizzatore e degli utensili, attrezzature e materiale.
Data entrata in vigore: 12 settembre 2013 Recepisce: EN 131-7:2013
EC 1-2014 UNI EN 131-7:2013 Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma[/panel]