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Linee Guida Ministero della Salute sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici - 2025

Linee Guida Ministero della Salute sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici - 2025

Linee Guida Ministero della Salute sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici - 2025

ID 24307 | 21.07.2025 / In allegato

Nuove Linee Guida sulla pubblicità sanitaria dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici.

La pubblicità presso il pubblico di dispositivi medici è attualmente disciplinata:

- dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e, in particolare, dall'art. 7 che detta, tra l’altro, principi generali in materia di pubblicità dei dispositivi medici;

- dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”, e, in particolare, dall'art. 26 che disciplina la pubblicità dei dispositivi medici;

- dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 recante “Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale”.
La pubblicità presso il pubblico di dispositivi medico-diagnostici in vitro è attualmente disciplinata:

- dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n. 98/79/CE e la decisione n. 2010/227/UE della Commissione, e, in particolare, dall'art. 7 che detta, tra l’altro, principi generali in materia di pubblicità di dispositivi medico-diagnostici in vitro;

- dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n. 98/79/CE e la decisione n. 2010/227/UE della Commissione, nonchè per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53” e, in particolare, dall'art. 22 che disciplina la pubblicità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

- dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, recante “Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medico-diagnostici in vitro che non necessitano di autorizzazione ministeriale”.

I suddetti decreti legislativi, ai citati articoli 26 e 22, in ordine alla procedura di rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità, rinviano alle disposizioni di cui all’articolo 118, commi da 8 a 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Per quanto concerne la pubblicità presso il pubblico di presidi medico chirugici, trova applicazione l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” Alla procedura di rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità per i presidi medico chirurgici, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 118, comma 14, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si applica quanto previsto dallo stesso articolo 118, commi da 8 a 13.

Fermo restando quanto previsto dalle suddette disposizioni, il presente documento fornisce chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a dispositivi medici, dispositivo medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.

[...] Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
Regolamento (UE) 2017/745
Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137[/box-note]

Comunicazione CE 16.07.2025 - Energia elettrica da fonti rinnovabili

Comunicazione CE 16.07.2025 - Energia elettrica da fonti rinnovabili

Comunicazione CE 16.07.2025 - Promozione energia elettrica da fonti rinnovabili (Direttiva RED III energie rinnovabili)

ID 24288 | 16.07.2025 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'articolo 20 bis, relativo all'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413

GU C/2025/3699 del 16.7.2025

...

Il presente documento intende fornire orientamenti agli Stati membri sul recepimento dell'articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (di seguito «direttiva Rinnovabili riveduta» o «direttiva riveduta»). La direttiva (UE) 2023/2413, che introduce l'articolo 20 bis, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ottobre 2023 ed è entrata in vigore il 20 novembre 2023.

Il fine ultimo dell'articolo 20 bis (e delle definizioni dell'articolo 2, punti da 14 quater) a 14 septdecies)) della direttiva riveduta è agevolare l'integrazione nel sistema energetico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e far sì che questo possa adattarsi a una quota più elevata di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale sotto il profilo dei costi. L'articolo 20 bis mira a conseguire tale obiettivo introducendo obblighi in materia di accesso ai dati e accesso al mercato. Dispone in particolare quanto segue:

- i gestori del sistema di trasmissione e, se possibile, i gestori del sistema di distribuzione dovranno mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita sul loro territorio, al fine di aumentare la trasparenza e fornire più informazioni agli operatori del mercato dell'energia elettrica, agli aggregatori, ai consumatori e agli utenti finali, compresi gli utenti di veicoli elettrici;

- i produttori di batterie e i costruttori di veicoli elettrici dovranno consentire ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché ai terzi che agiscono per loro conto, di accedere alle informazioni del sistema di gestione della batteria;

- gli Stati membri dovranno assicurare che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico offrano la ricarica intelligente, e ove giudicato opportuno, l'interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale;

- gli Stati membri dovranno garantire un accesso non discriminatorio ai mercati dei servizi di bilanciamento e di flessibilità per i mezzi di stoccaggio piccoli o mobili.

Gli Stati membri dovranno recepire l'articolo 20 bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica, vale a dire entro il 21 maggio 2025. A tale riguardo, l'obiettivo del presente documento è fornire orientamenti agli Stati membri e alle loro autorità sull'applicazione di queste nuove disposizioni. Questo contribuirà a garantire il recepimento e l'attuazione tempestivi dell'articolo 20 bis, assicurando nel contempo la coerenza con la normativa dell'UE e riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

Nell'elaborazione della presente comunicazione, la Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni scaturite da uno studio tecnico di sostegno incentrato sulla promozione dell'integrazione del sistema energetico attraverso il rafforzamento del ruolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, delle risorse decentrate e dell'idrogeno.

Il presente documento ha unicamente scopo orientativo. Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la posizione che la Commissione potrebbe assumere dinanzi alla Corte di giustizia.

_________

Indice

1. Introduzione

2. Contesto giuridico e programmatico
2.1. Contesto giuridico
2.2. Contesto programmatico

3. Attuazione degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis
3.1. Accesso alle informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita e sul potenziale di gestione della domanda
3.1.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 1
3.1.2. Condivisione dei dati
3.1.3. Accesso alle informazioni per i gestori dei sistemi di distribuzione
3.1.4. Incentivi al potenziamento delle reti intelligenti
3.1.5. Dati sul potenziale di gestione della domanda e sull’energia elettrica generata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile
3.2. Interoperabilità e approccio armonizzato in materia di accesso ai dati
3.2.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 2
3.2.2. Interoperabilità e armonizzazione
3.3. Obbligo di consentire l’accesso alle informazioni di base sulle batterie
3.3.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 3
3.3.2. Formato dei dati della batteria
3.3.3. Accesso ai dati per proprietari, utenti e terzi «che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito»
3.3.4. Garantire l’accesso ai dati delle batterie «in tempo reale», «a condizioni non discriminatorie» e «gratuitamente»
3.3.5. Interfaccia di scambio
3.4. Obbligo di garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove opportuno, bidirezionale
3.4.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 4
3.4.2. Ricarica intelligente
3.4.3. Interfaccia con contatori intelligenti, ove opportuno
3.4.4. Ricarica bidirezionale, ove opportuno
3.4.5. E-roaming
3.5. Accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia elettrica per i mezzi di stoccaggio piccoli e mobili
3.5.1. Panoramica generale degli obblighi stabiliti all’articolo 20 bis, paragrafo 5
3.5.2. Dettagli dell’obbligo

Allegato I - Obblighi stabiliti all’articolo 20 bis
Allegato II - Definizioni pertinenti

[...] Segue in allegato

[panel]Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis Agevolare l’integrazione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se dispongono di dati, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato, ma non superiori all’ora, con previsioni ove disponibili. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se i gestori dei sistemi di distribuzione non hanno accesso, in base al diritto nazionale, a tutti i dati necessari, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l’equilibrio della rete e rendere disponibili i dati in tempo reale.
Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione mettono inoltre a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l’interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell’energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell’energia nell’edilizia.

3. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito, quali società di gestione dell’energia nell’edilizia e partecipanti al mercato dell’energia elettrica, di accedere gratuitamente, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.
Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull’omologazione, gli Stati membri adottano misure che prescrivono che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto, quali partecipanti al mercato dell’energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e in aggiunta a requisiti aggiuntivi relativi all’omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate assicurano che i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico installati nel loro territorio possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno’ l’interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.

5. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale consenta ai sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici nonché altre piccole fonti energetiche decentrate di partecipare, anche mediante aggregazione, ai mercati dell’energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. A tal fine, gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione ai mercati dell’energia elettrica, sulla base delle caratteristiche tecniche degli stessi sistemi.
Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità e una partecipazione non discriminatoria ai mercati dell’energia elettrica per i piccoli impianti energetici decentrati o sistemi mobili.[/panel]

Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2018/2001
Direttiva (UE) 2023/2413
Regolamento (UE) 2018/1999
Direttiva (UE) 2015/652[/box-note]

Decreto-Legge 23 febbraio 1995 n. 41

Decreto-Legge 23 febbraio 1995 n. 41

ID 24243 | 08.07.2025

Decreto-Legge 23 febbraio 1995 n. 41
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Entrata in vigore del decreto: 24.02.1995

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2025)

(GU n.45 del 23.02.1995)

In allegato:
- Testo nativo
- Testo consolidato 07.2025

Collegati
[box-note]Legge 22 marzo 1995 n. 851[/box-note]

Avviso ADM del 4 luglio 2025

Avviso ADM del 4 luglio 2025 / IVA ridotta dal 10%  al 5% oggetti d'arte, antiquariato e collezione dal 1° luglio 2025

ID 24242 | 08.07.2025

Pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.06.2025, del dl 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. dl omnibus), a partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 è variata l’aliquota iva (dal 10 al 5%) sugli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto.legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/1995 n.85.

Collegati
[box-note]Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95
Decreto-Legge 23 febbraio 1995 n. 41[/box-note]

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro

ID 24210 | 02.07.2025

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025

Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute.
...

VALUTATO conseguentemente con riferimento a tutte le attività lavorative afferenti ai settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, che comportano una esposizione prolungata al sole, di disporre il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025 e limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;
...

ORDINA

1. di vietare lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora - nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito  www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;

2. di stabilire che gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

3. che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;

DISPONE

- che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;

- che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;

- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del Veneto;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);

- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
...

Fonte: Regione Veneto

Collegati
[box-note]Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025
Ordinanza Regione Lombardia n. 348 del 01/07/2025
Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare
Bollettini sulle ondate di calore
Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta rischio calore
Linee di indirizzo su ondate di calore e inquinamento atmosferico
"Indice di calore": Misura del rischio da calore
Guida informativa per la gestione del rischio caldo
Worklimate | Esposizione occupazionale al caldo
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

ID 24204 | 01.07.2025

Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’emanazione di una legge che obbligherà tutti i soggetti che somministrano formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nella nostra Regione a registrarsi preventivamente su una piattaforma informatica costruita ad hoc e successivamente a caricare tutte le informazioni riguardanti i corsi di formazione attivati.

Al termine della formazione chi ha seguito i corsi potrà prendere visione del proprio percorso formativo e accedere all’attestato del corso. Inoltre, i dati contenuti nella piattaforma potranno essere utilizzati anche dalle ATS per piani mirati di prevenzione.

__________

Regione Lombardia, Dgr 3 giugno 2025, N. XII/ 4499

Schema di “protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

DELIBERA

Per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare lo schema di “protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui all’allegato A della presente, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento che sarà sottoscritto dai rappresentanti di Regione Lombardia e delle Parti Sociali e Datoriali interessate;

2. di stabilire che per l’attuazione del Protocollo di cui al punto 1 Regione Lombardia, le Parti Sociali e Datoriali, si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale nel rispetto delle proprie specifiche competenze;

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico di Regione Lombardia

Allegato A

BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Preso atto della proposta illustrata dalle segreterie regionali CGIL CISL e UIL nell’ambito del convegno “Sicurezza sul lavoro: la formazione fa la differenza. Le richieste di CGIL, CISL e UIL Lombardia” che si è svolta a Milano l’8 maggio 2024 e che ha focalizzato l’attenzione sulla formazione quale elemento fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti gli incontri successivi che si sono svolti tra le DDGG Welfare e IFL con le segreterie regionali CGIL CISL e UIL in data 23 luglio e 21 ottobre u.s. e che hanno consentito di presentare e discutere la suddetta proposta;

Dato atto del coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli esiti del confronto avuto in sede di Sottocommissione lavoro e di Comitato Regionale di Coordinamento ex-art. 7 DLgs 81/2008 con tutti i soggetti e le rappresentanze interessate;

Condiviso l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto necessarie a promuovere un sistema di prevenzione e tutela di quanti operano nei luoghi di lavoro, ovvero a contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Condiviso l’obiettivo che la formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere erogata e attestata avendo come riferimento il rischio di mansione valutato nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e in base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni vigente;

Condiviso l’obiettivo di favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte degli enti accreditati e legittimati, anche al fine di una valorizzazione della stessa in nuovi ambiti lavorativi, evitando la formazione ridondante teorica generica e ripetitiva, a vantaggio di una formazione specifica e mirata al nuovo contesto aziendale;

Considerati i rispettivi ruoli e la necessità di procedere con un approccio di sistema e di collaborazione che coinvolga tutti gli operatori pubblici e privati, le rappresentanze datoriali e quelle dei lavoratori, gli enti e le istituzioni, a cui è aperta la condivisione degli impegni di cui al presente documento;

Al fine di assicurare la tracciabilità delle attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei soggetti che in Lombardia erogano i corsi di formazione al fine, tra l’altro, di consentire un più efficace controllo in itinere ed ex post sulle attività formative e sulla veridicità degli attestati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le premesse sono parte integrante dell’intesa;

2. di istituire, con legge regionale, l’elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025;

3. l’istituzione dell’elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti;

[box-info]Nell’ambito della progettazione della piattaforma, ferma restando la Valutazione di Impatto sul trattamento dati (DPIA), si provvederà a definire il tracciato delle informazioni esigibili ed attinenti a:

- Identificazione di tutti i soggetti erogatori dei corsi di formazione;
- Tipologia, durata, modalità, programma dei corsi erogati;
- Comunicazione di avvio delle attività formative da parte di tutti i soggetti erogatori, in cui si dichiara che la formazione da erogare è coerente con la normativa vigente, ivi compreso l’Accordo in Conferenza Stato Regione n. 59 del 17 aprile 2025 ove applicabile.
- La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 c.12 DLgs 81/08.[/box-info]

Fermi restando gli obblighi di legge, attraverso la piattaforma informatica sarà possibile rilasciare al singolo discente l’attestato finale della formazione erogata.

La piattaforma ed il repository, il cui accesso sarà garantito a chi ne ha titolo ai sensi di legge, sono funzionali a garantire efficienza alla programmazione dell’attività di controllo e agli accertamenti ispettivi da parte degli organi di vigilanza (ATS e INL) anche durante l’erogazione della formazione.

4. in una logica di trasparenza, verificabilità e qualità della formazione erogata ai discenti, di proporre al Consiglio regionale un progetto di legge che sostanzi i vincoli di popolamento della piattaforma, a garanzia degli obblighi individuati in capo ai soggetti formatori che operano in Lombardia.

Il progetto di legge regionale dovrà prevedere un repository (archivio) specifico dedicato esclusivamente alla formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08 nonché sanzioni amministrative in caso di inadempimenti definiti dalla legge regionale, proporzionate al ruolo della disposizione e alla responsabilità del soggetto obbligato, previa verifica della competenza normativa su tali temi. I proventi delle sanzioni impartite dagli organi di vigilanza dovranno essere impiegati per iniziative di formazione aggiuntiva non obbligatoria, concordata con le Parti sociali nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall’art 7 del DLgs 81/08.

5. di prevedere che il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro - coordinato dalla DG Welfare e di cui la DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia è componente - in un contesto di condivisione e confronto con le parti sociali e con le altre Istituzioni, monitori lo stato di avanzamento delle attività per la realizzazione della piattaforma informatica e del relativo repository, nonché per la presentazione del progetto di legge e la previsione di sanzioni amministrative fatto salvo il rispetto degli Accordi Stato Regione e la normativa vigente.

6. di prevedere che Regione Lombardia, produca periodicamente un report delle comunicazioni di cui al suddetto punto 2 e dei controlli effettuati.

Dette attività dovranno attuarsi nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, con l’istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico, a composizione congiunta tra le Parti interessate, ivi inclusi i sottoscrittori del presente protocollo, che provvederà innanzitutto alla stesura di un crono programma attuativo e lavorerà alla definizione della piattaforma e al monitoraggio della materia in maniera continuativa anche dopo l’istituzione della piattaforma, e che definisca un “Piano mirato a valenza regionale” in grado di promuovere ulteriormente la qualità della formazione erogata in Lombardia.

...

Fonte: Regione Lombardia

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[box-note]Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025
Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto
Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro
Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati / Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

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