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Procedura operativa MIT n. 31334 del 31 ottobre 2025

Procedura operativa MIT n. 31334 del 31 ottobre 2025 / Procedura operativa MIT rilascio targhe auto storiche

Procedura operativa MIT n. 31334 del 31 ottobre 2025 / Procedura operativa MIT rilascio targhe auto storiche

ID 24973 | 24.11.2025

Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di definire un modello ottimizzato per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con contestuale assegnazione delle targhe d'epoca, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.

Indice del documento

1. Obiettivi e ambito di applicazione

2. Definizioni, abbreviazioni e acronimi

3 Documenti di riferimento
3.1 Modelli operativi
3.2 Normativa di riferimento

4. Ruoli organizzativi coinvolti e adempimenti procedimentali

5. Modalità di esecuzione del procedimentO
5.1 Ambito oggettivo di applicazione
5.2 Richiesta ordinaria di immatricolazione, reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca
5.2.1 Disposizioni generali
5.2.2 Veicoli assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA
5.2.3 Macchine agricole e veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA
5.2.4 Produzione e consegna delle targhe d'epoca
5.3 Richiesta alternativa di reimmatricolazione e assegnazione di targa d'epoca
5.4 Duplicazione delle targhe d'epoca

6. Allegati
...
segue allegato

Collegati
[box-note]Circolare MIT Prot. n. 0285067 del 20.11.2025
Circolare Prot n. 35223 del 24.11.2023
Legge 30 dicembre 2020 n. 178
DD MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada[/box-note]

UNI/PdR 182-1:2025 / Linee guida in ambito vivaistica forestale

UNI/PdR 182-1:2025

UNI/PdR 182-1:2025 / Linee guida in ambito vivaistica forestale

ID 24903 | 12.11.2025 / In allegato

UNI/PdR 182-1:2025
Linee guida in ambito vivaistica forestale - Parte 1: Materiale forestale di moltiplicazione

La prassi di riferimento riguarda la produzione vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti e semi e loro gestione in vivaio alla produzione di piantine in pieno campo e in contenitore, fino ai requisiti per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione. 

Le tecniche di coltivazione riportate nel documento sono state messe a punto in un’ottica di efficienza operativa, sostenibilità ambientale e tutela della salute degli operatori. 

Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Vivaistica forestale”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Lorenzo Camoriano - Project Leader (Regione Piemonte), Solaria Anzilotti (Fondazione Alberitalia), Paolo Camerano (IPLA), Rinaldo Comino (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), Thomas Epis (Ersaf Lombardia), Roberto Fiorentin (Veneto Agricoltura), Sergio Gallo (Fondazione Alberitalia), Eva Malacarne (Regione Piemonte), Barbara Mariotti (Università degli Studi di Firenze - DAGRI), Francesco Pernigotto Cego (Veneto Agricoltura), Giovanni Ravanelli (Ersaf Lombardia).

Data entrata in vigore: 05 novembre 2025

[...]

Fonte: UNI

Decreto 7 gennaio 2025 n. 9

Decreto 7 gennaio 2025 n. 9

ID 24894 | 10.11.2025

Decreto 7 gennaio 2025 n. 9
Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2025

(GU n.27 del 03.02.2025)

Collegati
[box-note]D.P.R 15 marzo 2010 n. 90[/box-note]

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 / Riforma Titolo IV Costituzione (Rapporti politici)

ID 24891 | 10.11.2025

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
(GU n.248 del 24.10.2001) 

Regolamento delegato (UE) 2025/1416

Regolamento delegato (UE) 2025/1416

ID 24887 | 10.11.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese

GU L 2025/1416 del 10.11.2025

Entrata in vigore: 13.11.2025

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva 2013/34/UE introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità.

(2) L’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione consente a determinate imprese di astenersi dal comunicare talune informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.

(3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità («pacchetto omnibus di semplificazione»), che, tra le altre cose, propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (UE) 2022/2464. In particolare la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con oltre 1 000 dipendenti continuerebbero a dover assolvere all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Con il pacchetto omnibus di semplificazione la Commissione ha proposto anche di modificare l’articolo 5 della direttiva (UE) 2022/2464 per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026 («proposta di posticipo»). La proposta di posticipo è stata adottata senza modifiche sostanziali come direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025. Tuttavia, per non pregiudicare l’esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, la direttiva (UE) 2025/794 non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione all’esercizio finanziario 2024.

(4) Conformemente alle tempistiche indicate nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all’esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall’introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026. Inoltre per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione. Sarebbe inoltre in contrasto con l’obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, vale a dire la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovverosia i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) ed ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

(5) Ai sensi dell’allegato I, ESRS 2, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, un’impresa o un gruppo con un massimo di 750 dipendenti che si avvalga delle esenzioni temporanee conformemente all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante. Posto che le esenzioni temporanee previste all’ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico dovrebbero essere applicabili anche dalle imprese con oltre 750 dipendenti, sarebbe necessario, per motivi di coerenza, imporre l’applicazione dell’ESRS 2, paragrafo 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, ivi comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall’esercizio finanziario 2024.

(6) È pertanto necessario adeguare il calendario di introduzione graduale che figura nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 e modificare di conseguenza l’ESRS 2, paragrafo 17, nel medesimo regolamento delegato.

(7) Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 49, paragrafo 3 ter, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2023/2772
Direttiva (UE) 2022/2464[/box-note]

Legge 30 ottobre 2025 n. 164 

Legge 30 ottobre 2025 n. 164 

ID 24862 | 05.11.2025

Legge 30 ottobre 2025 n. 164 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

(GU n.257 del 05.11.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2025

Collegati
[box-note]Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127[/box-note]

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012

ID 24834 | 31.10.2025

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012 , che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi 

GU L 81/18 del 21.3.2012

[box-warning]Regolamento delegato (UE) 2025/1511

Abrogazione dal 1° gennaio 2026[/box-warning]

Collegati
[box-note]Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT[/box-note]

Decreto-Legge 29 ottobre 2025 n. 156 

Decreto-Legge 29 ottobre 2025 n. 156 / Misure urgenti in materia economica

ID 24830 | 30.10.2025

Decreto-Legge29 ottobre 2025 n. 156 
Misure urgenti in materia economica.

(GU n.252 del 29.10.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194

ID 24821 | 29.10.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione, del 28 ottobre 2025, che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2025/2194 del 29.10.2025

Entrata in vigore: 18.11.2025

Applicazione  a decorrere dal 18 novembre 2025

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

sentito il comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1252, in particolare agli articoli 6 e 7, stabilisce i criteri per il riconoscimento e la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico.

(2) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1252, i promotori del progetto sono tenuti a utilizzare un modello unico per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico.

(3) In base al modello unico i promotori del progetto sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare una domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico secondo i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

(4) Al fine di armonizzare la procedura di domanda, il modello di cui all’allegato I del presente regolamento costituisce una rappresentazione visiva delle informazioni che i promotori del progetto sono tenuti a fornire e specifica il livello di dettaglio di tali informazioni. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252, i promotori del progetto utilizzano il modello unico di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 2025.

[...]

ALLEGATO Modello unico di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1252

_________

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1252[/box-note]

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