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Regolamento (UE) 2025/2052

Regolamento (UE) 2025/2052

Regolamento (UE) 2025/2052

ID 24969 | 24.11.2025

Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione

GU L 2025/2052 del 24.11.2025

Entrata in vigore: 14.12.2025

Applicazione: a decorrere dal 14 dicembre 2028

L’articolo 9, paragrafo 3, si applica tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2025

___________

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale, dei caricatori senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili e dei cavi USB Type-C.

2. Il presente regolamento non si applica a:

a) gruppi di continuità, ossia dispositivi che erogano automaticamente un’alimentazione di emergenza prelevata dall’accumulo in caso di cali di tensione dall’alimentazione di rete al di sotto del livello accettabile;

b) unità di alimentazione separate, quali definite all’articolo 2, primo comma, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, ad eccezione delle unità di alimentazione separate nei prodotti a batteria, di cui all’allegato III, punto 2, lettera c), del medesimo regolamento che non beneficiano di un’altra esenzione stabilita nello stesso allegato III;

c) unità di alimentazione separate per apparecchi di illuminazione di emergenza, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione;

d) unità di alimentazione separate per sorgenti luminose a basso flusso luminoso;

e) alimentatori esterni progettati, sottoposti a prova a commercializzati per essere usati esclusivamente con i dispositivi medici, come definiti all’articolo 2, primo comma, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745;

f) stazioni di ricarica (docking station) per apparecchi autonomi, ossia dispositivi in cui un apparecchio a batteria che esegue compiti che ne richiedono la mobilità senza intervento da parte dell’utilizzatore si mette autonomamente in carica;

g) alimentatori esterni progettati, sottoposti a prova e commercializzati per essere usati esclusivamente con mezzi di trasporto per persone o merci;

h) prodotti di consumo per i quali il carico principale della tensione trasformata al loro interno non è erogato a un altro prodotto di uso finale.

Articolo 8 Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/1782 è abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2028, tranne per le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 9 Disposizioni transitorie

1. Fino al 14 dicembre 2033 agli alimentatori di ricambio continuano ad applicarsi gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni degli allegati da I a V del presente regolamento, a condizione che:

a) nella gamma di prodotti offerti dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non vi sia alcun alimentatore esterno che possa essere utilizzato con il prodotto da esso alimentato e che sia conforme al presente regolamento, fatta eccezione per le specifiche di interoperabilità, e

b) il fabbricante, l’importatore o il mandatario indichi chiaramente sull’imballaggio e nel sito web ad accesso libero di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1782 «alimentatore esterno da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per», il modello di alimentatore esterno sostituito e il prodotto elettrico o i prodotti elettrici con cui è destinato ad essere utilizzato.

2. Fino al 14 dicembre 2030 agli alimentatori esterni aventi una porta USB-PD con potenza di uscita nominale superiore a 100 W continua ad applicarsi l’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni dell’allegato II, punto 1, del presente regolamento.

3. Gli alimentatori esterni immessi sul mercato tra il 14 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2028 che sono conformi a quanto stabilito dal presente regolamento sono considerati conformi a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/1782.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2028. L’articolo 9, paragrafo 3, si applica tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2025.

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento (UE) 2019/1782[/box-note]

UNMIG databook 2025

UNMIG databook 2025

UNMIG databook 2025

ID 24949 | 20.11.2025 / In allegato

La pubblicazione riporta i dati riferiti alle attività 2024 svolte dagli Uffici territoriali dell’UNMIG e dai Laboratori chimici e mineralogici, unitamente ai dati relativi alla situazione in Italia, al 31 dicembre 2024, delle attività di ricerca di produzione idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale.

Nel documento sono trattati i seguenti argomenti

SICUREZZA E AMBIENTE

- Attività ispettiva
- Autorizzazioni di sicurezza
- Infortuni
- Elenco degli esplosivi

IDROCARBURI

- Titoli minerari
- Attività di perforazione
- Attività di produzione
- Riserve
- Royalties
- Stoccaggio di gas naturale

RISORSE GEOTERMICHE

COMUNICAZIONE
...

Fonte: MASE

Collegati
[box-note]UNMIG databook 2024
UNMIG databook 2023
UNMIG databook 2022
Rapporto Annuale 2019 UNMIG
Rapporto annuale 2018 UNMIG
Rapporto Annuale 2016 UNMIG[/box-note]

Decreto 2 ottobre 2025 

Decreto 2 ottobre 2025

Decreto 2 ottobre 2025 / Sistemi di trasformazione su veicoli per utilizzo di biocarburanti

ID 24907 | 12.11.2025

Decreto 2 ottobre 2025 
Procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale. 

(GU n.263 del 12.11.2025)

__________

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l’omologazione e l’installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l’utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale.

2. Tali sistemi di trasformazione possono essere installati, ai sensi del presente decreto, su veicoli immatricolati in Italia ai sensi dell’art. 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appartenenti alle categorie M ed N di cui all’art. 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. I veicoli dotati dei suddetti sistemi devono poter essere alimentati sia con il carburante originario sia, per effetto del sistema, con biocarburanti puri o in qualsiasi proporzione di miscelazione tra essi e il carburante originario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore del sistema.

4. Il costruttore del sistema deve sempre assicurare che qualsiasi modifica ai parametri operativi del motore che possono influire sulle prestazioni di base dello stesso devono essere tenuti entro i limiti specificati dal costruttore del motore. A tal fine il costruttore del sistema presenta una specifica dichiarazione che non sono stati modificati parametri operativi che influenzano le prestazioni del motore originario.

5. Il sistema di trasformazione è valutato esclusivamente in relazione alle emissioni di sostanze inquinanti e del CO 2 mentre la sicurezza del sistema e la connessa durabilità sono a carico esclusivamente del costruttore del sistema.

[...]

Collegati
[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada [/box-note]

UNI ISO 21001:2025

UNI ISO 21001:2025

UNI ISO 21001:2025 / Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione

ID 24873 | 07.11.2025 / Preview in allegato (EN)

UNI ISO 21001:2025
Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione

La norma specifica i requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione (EOMS) nel caso in cui un'organizzazione: 

a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di promuovere l'acquisizione e lo sviluppo di competenze attraverso l'insegnamento, la formazione o la ricerca; 
b) mira ad accrescere la soddisfazione dei discenti, degli altri beneficiari e del personale tramite l'applicazione efficace del proprio sistema di gestione, compresi i processi per il miglioramento del sistema stesso e ad assicurare la conformità ai requisiti dei discenti e di altri beneficiari. 

Tutti i requisiti sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni che utilizzano un curriculum per supportare lo sviluppo di competenze attraverso l'insegnamento, la formazione o la ricerca, indipendentemente dal tipo o dalla dimensione o dai metodi di erogazione del servizio. 

Il presente documento può essere applicato a strutture di istruzione e formazione che fanno parte di organizzazioni più ampie la cui attività principale non è l'istruzione/formazione, come i dipartimenti di formazione professionale. Il presente documento fornisce anche linee guida per l’utilizzo di EOMS. 

Il presente documento non si applica alle organizzazioni che realizzano solo prodotti didattici.

Data entrata in vigore: 06 novembre 2025

Sostituisce: UNI ISO 21001:2019+A1:2024

Adotta: ISO 21001:2025

[...]

Fonte: UNI / ISO

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