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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464

ID 24295 | 18.07.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464 della Commissione, del 17 luglio 2025, relativa alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 recante norme particolari per macchine da cucina, redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2025/1464 del 18.7.2025

Entrata in vigore: 18.07.2025

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

sentito il comitato istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico fabbricato in conformità a una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza coperti da tale norma armonizzata.

(2) Con il mandato M/511 dell’8 novembre 2012 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CNELEC) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura dell’elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE («richiesta»).

(3) Sulla base di tale richiesta, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, relativa a norme particolari per macchine da cucina (modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016). Il riferimento della norma è stato pubblicato da ultimo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2016/C 173/06 della Commissione (3).

(4) Il 15 dicembre 2014 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1: 2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016. La Germania ha spiegato che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), e punto 2, lettere a) e c), della direttiva 2006/95/CE, in quanto stabilisce disposizioni inadeguate per quanto riguarda l’inaccessibilità delle lame trancianti nei frullatori (ad eccezione dei frullatori a immersione) durante il funzionamento. La Germania ha sostenuto che la sonda di prova, che secondo la norma è utilizzata per valutare l’accessibilità delle lame trancianti di un frullatore, non è concepita sulla base delle dimensioni del corpo umano o di dati antropometrici.

(5) Il 26 febbraio 2014 è stata adottata la direttiva 2014/35/UE, che ha abrogato la direttiva 2006/95/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. Le norme armonizzate sono state pubblicate per la prima volta a norma della direttiva 2014/35/UE con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione. La comunicazione non conteneva un riferimento alla norma armonizzata EN 60335-2-14: 2006, pertanto non poteva più sussistere una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE.

(6) Il 12 agosto 2021 la Germania ha presentato un successivo aggiornamento in merito all’obiezione formale del 15 dicembre 2014 nei confronti della norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, modificata da ultimo dalla norma EN 60335-2-14/A2: 2021, spiegando che essa non era ancora pienamente conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto 2, lettere a) e c), e punto 3, lettera b), della direttiva 2014/35/UE.

(7) L’obiezione formale è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella riunione del 25 giugno 2024.

(8) Dopo aver esaminato la norma EN 60335-2-14:2006, quale modificata e rettificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto 2, lettere a) e c), e punto 3, lettera b), della direttiva 2014/35/UE.

(9) Tenuto conto di quanto precede, il riferimento alla norma EN 60335-2-14:2006 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine da cucina», quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016, non dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione decide di non pubblicare il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per macchine da cucina», quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

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UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework

ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato

UNI ISO 22340:2025
Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale.

Data disponibilità: 03 luglio 2025

La norma fornisce indicazioni sull'architettura di sicurezza di protezione aziendale e sul quadro delle politiche, dei processi e dei tipi di controlli necessari per mitigare e gestire i rischi di sicurezza in tutti i domini della sicurezza protettiva, inclusi:

a) governance della sicurezza;
b) sicurezza del personale;
c) sicurezza delle informazioni;
d) sicurezza informatica;
e) sicurezza fisica.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione.
_________

Questo documento mira a soddisfare l'esigenza globale delle organizzazioni di formulare e integrare i propri controlli di sicurezza protettiva in modo basato sui principi di gestione del rischio e strategicamente allineato agli interessi dell'organizzazione.

Descrive in dettaglio un'architettura aziendale e un framework integrato all'interno dei quali è possibile coordinare una serie diversificata di policy, processi e pratiche relative alla sicurezza.

Chiarisce cosa sia la sicurezza protettiva, cosa significhi, come possa essere implementata e come misurarne i benefici sarà utile ai manager, indipendentemente dal settore. Ciò è particolarmente importante per le numerose organizzazioni che hanno investito risorse ingenti in diverse misure di sicurezza che non sono state necessariamente coordinate o informate sull'intera gamma di rischi per la sicurezza. In un contesto di sicurezza sempre più complesso, questo documento mira a fornire chiarezza in merito e a fornire una base per migliori risultati in termini di sicurezza aziendale.

Questo documento:

a) Fornisce indicazioni su come le organizzazioni e i loro manager possano implementare e gestire soluzioni di sicurezza protettiva coerenti.
b) Dimostra l'idea di fondamentale importanza che una gestione efficace della sicurezza si basi sulla comprensione del rischio e sull'applicazione dei principi di gestione del rischio, e che la forma e l'implementazione dei controlli di sicurezza (che proteggono i beni di un'organizzazione) siano parte integrante del successo a lungo termine dell'organizzazione stessa. La sicurezza è un fattore abilitante per il business, non un costo fisso per l'organizzazione.
c) Definisce e dettaglia gli elementi della sicurezza protettiva, delinea un modello di governance della sicurezza protettiva aziendale e definisce i ruoli e le responsabilità necessari per raggiungere i risultati di sicurezza protettiva.
d) Dimostra l'importanza fondamentale di stabilire e mantenere una cultura organizzativa che supporti comportamenti positivi in ​​materia di sicurezza: in cui tutto il personale e le parti interessate abbiano un senso di responsabilità condivisa sui risultati di sicurezza; e in cui tutti siano autorizzati e competenti ad agire negli interessi di sicurezza dell'organizzazione e investiti nella sicurezza dell'organizzazione.
e) Delinea l'importanza del miglioramento continuo in relazione alla sicurezza protettiva di un'organizzazione.

Questo documento è applicabile a qualsiasi organizzazione e sarà particolarmente utile per coloro che hanno avuto difficoltà a implementare framework basati sul rischio appropriati al proprio contesto di sicurezza. Le organizzazioni che incontrano tali difficoltà possono trarre spunto da questo documento per individuare e acquisire servizi di assistenza adeguatamente competenti.

Le linee guida contenute in questo documento non forniscono procedure dettagliate a livello tecnico o operativo. Laddove non siano disponibili standard a questo livello, le organizzazioni dovrebbero formulare e implementare procedure basate sulle linee guida di alto livello contenute in questo documento e in conformità con le migliori pratiche a livello internazionale e nazionale.

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Fonte: UNI / ISO

UNECE Cycling network: Guide for designating cycle route networks

UNECE Guide for designating cycle route networks 2025

UNECE Cycling network: Guide for designating cycle route networks / 2025

ID 24246 | 08.07.2025 / Attached

This Guide for designating cycle route networks was elaborated with the objective to offer countries and their administrations, in particular those who start their work on cycling development, a suitable material for the purpose of designating cycle route networks at any geographical or administrative level such as national, regional or municipal levels.

The Guide describes a set of steps to follow in an iterative way to put in place networks that will serve well their intended functions. The Guide is directed at transport professionals responsible for developing cycling at municipal, regional or national levels.
...

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[box-note]Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale[/box-note]

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in impianti domestici.

Chiarimento uso raccorderia, ecc. da più fabbricanti.

[...]

Fonte: Comitato italiano gas (CIG)

Collegati
[box-note]UNI 7129: Testo Unico per gli impianti a gas
UNI 11528:2022 / Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW[/box-note]

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