La pubblicazione, giunta alla sua decima edizione, presenta i progetti promossi dall’Inail durante l’anno scolastico 2024-2025.
Pubblicato in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole che ricorre il 22 novembre, il Dossier scuola 2025, alla sua decima edizione, documenta l’impegno dell’Inail, delle sue strutture centrali e territoriali e dei suoi partner istituzionali nella promozione della cultura della prevenzione tra i giovani e nel mondo scolastico.
In uno scenario di rapide evoluzioni digitali, i progetti portati avanti dall’Istituto durante l’anno scolastico 2024-2025 puntano al coinvolgimento degli studenti anche attraverso percorsi formativi con strumenti didattici innovativi come storytelling e gamification.
Oltre a una sezione sugli investimenti per il rinnovo del patrimonio edilizio scolastico, la pubblicazione contiene un approfondimento con i dati sull’andamento infortunistico 2022-2024 di studenti e insegnanti.
Chiudono il testo una breve rassegna di film, documentari e serie tv sui temi della legalità e della sicurezza a scuola, i contenuti social rivolti a genitori, docenti e studenti e una sezione con le ultime pubblicazioni Inail sulle attività di prevenzione in ambito scolastico.
Emission calculation guideline for road freight and intermodal journeys covering packed and bulk shipments
ID 24959 | 21.11.2025 / Attached
CEFIC/ECTA October 2025
This document is intended for informational purposes only and provides guidance on greenhouse gas (GHG) emissions calculation, primarily to assist smaller organisations that may not have in-house expertise. It aims to clarify the methodology outlined in the Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework, including Module 5 for the European chemical industry, and to illustrate calculations with examples while highlighting common pitfalls.
The information is provided in good faith and believed to be accurate, but no warranties or guarantees are made regarding its completeness, applicability, or suitability for any specific purpose. This document is not a substitute for reviewing the official GLEC Framework, applicable standards, or regulatory requirements.
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Table of Contents
1. Definition of terms
2. GHG emission accounting process 2.1. Overall guidance on accounting steps 2.2. Visual representation of Chemical Transport Chains 2.3. Importance of emission intensity for comparison & evaluation
3. Guidance to emission intensity calculations process steps 3.1. Step 1: Define TOC/HOC activity 3.1.1. Identify Transport Chain Elements (TCE) of the Transport Chain 3.1.2. Categorize your transport activities into Transport Operating Categories (TOC) and/or Hub Operating Categories (HOC) 3.1.3. Obtain activity information at TCE level in tonne-kilometre or equivalent 3.2. Step 2: Calculate the GHG emissions by TOC/HOC 3.2.1. Assign fuel and energy consumption to the corresponding TOC/HOC 3.2.2. Calculate emissions from own operations 3.2.3. Subcontracting 3.3. Step 3: Calculate the TOC/HOC intensity 3.4. Step 4: Calculate the total Transport Chain emissions
4. Common pitfalls in calculation and reporting to be avoided 4.1. Data considerations 4.2. TOC selection 4.3. Activity calculation 4.4. Subcontracting 4.5. Historical reporting using a standard format 4.6. Transport emissions per consignment 4.7. Payload definition 4.8. Empty running
5. GHG emission accounting in value chain 5.1. Reporting GHG emissions 5.2. Attributing GHG emissions to a single scope or customer 5.3. Modelling GHG emissions 5.4. Data exchange of GHG emission accounting
6. Suggested GHG emission reduction initiatives
7. References to emission factors in the GLEC framework
Direttiva delegata (UE) 2025/2364 / Direttiva RoHS: Esenzione piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame
ID 24955 | 21.11.2025
Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame
GU L 2025/2364 del 21.11.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
[box-warning]Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2026 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2026.[/box-warning]
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.
(4) La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso, come stabilito nell’allegato III, punto 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE. Detta esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. L’applicazione dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(5) La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione (3) ha concesso esenzioni per l’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso destinato alla lavorazione meccanica o derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. Le esenzioni sono stabilite nell’allegato III, voci 6 b)-I, e 6 b)-II, della ddirettiva 2011/65/UE. Dette esenzioni riguardano le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. L’applicazione dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 b), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(6) La direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione (4) ha concesso un’esenzione per l’uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso per tutte le categorie, come stabilito nell’allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE.
(7) Il 17 e il 20 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a) e 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE alla luce del progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il loro ambito di applicazione. Il 2 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 b), 6 b)-I e 6 b)-II della direttiva 2011/65/UE; il 15 e il 16 gennaio 2020 ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione di cui alla voce 6 c) del medesimo allegato.
(8) La scadenza delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva 2011/65/UE era prevista per il 21 luglio 2023 per le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all’allegato I della direttiva e per il 21 luglio 2024 per le categorie 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle altre categorie, di cui all’allegato I della direttiva. Il 20 gennaio 2023 sono pervenute due domande di rinnovo per ciascuna delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a) e 6 b), della direttiva 2011/65/UE, in particolare per quanto riguarda le tre categorie summenzionate. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, la presentazione delle domande fa sì che l’esenzione resti valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(9) Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 (5). È stato realizzato anche un ulteriore studio incentrato sulle categorie per le quali è stato chiesto un rinnovo in una fase successiva, ultimato nel 2024. La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(10) Dalla valutazione della richiesta di rinnovo dell’esenzione è emerso che, per quanto riguarda l’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE, il piombo è ancora necessario per conferire all’acciaio determinate proprietà di lavorazione meccanica. Attualmente la sostituzione o l’eliminazione nell’acciaio zincato per immersione a caldo per lotti non è tecnicamente fattibile né economicamente sostenibile. Tuttavia entrambe le applicazioni tecniche possono essere suddivise tra le voci 6 a)-I e 6 a)-II dell’allegato III della direttiva per consentire un’analisi più approfondita nel prossimo riesame.
(11) Al fine di accordare tempo sufficiente per sostituire il piombo nell’acciaio ed evitare impatti negativi che superano i benefici della sostituzione, è opportuno concedere un breve periodo di validità per tali applicazioni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per quanto riguarda l’allegato III, voci 6 a), 6 a)-I e 6 a)-II, della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un’unica data di scadenza per tutte le categorie elencate nell’allegato I della direttiva.
(12) L’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbe scadere 12 mesi dopo la data della decisione sulla domanda di rinnovo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
(13) Per quanto riguarda l’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 b)-I, della direttiva 2011/65/UE relativa al piombo nell’alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, si è constatato che la concentrazione di piombo può essere ulteriormente ridotta allo 0,3 % in peso nell’alluminio. È opportuno precisarlo in una nuova voce, specificando che l’alluminio in questione è una lega per colata.
(14) L’uso di piombo aggiunto intenzionalmente nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica non è più necessario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul mercato esistono infatti sostituti affidabili del piombo usato nell’alluminio. Secondo le previsioni, entro il 2025 il piombo dovrebbe essere sostituito con alternative anche nell’ultimo settore di applicazione che gode dell’esenzione. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE è opportuno fissare il periodo transitorio massimo di 18 mesi, così da consentire ai singoli partecipanti al mercato del settore di adeguarsi.
(15) È emerso che per usare leghe di alluminio contenenti piombo in concentrazioni inferiori allo 0,4 % in peso è necessario riprogettare e riqualificare le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 9 in quanto strumenti di monitoraggio e controllo industriali e nell’ampia categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, operazioni che richiedono più tempo per la conformità rispetto a quanto avviene per altre categorie di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE. È pertanto opportuno prendere in considerazione periodi di validità più lunghi per queste due categorie.
(16) Per quanto riguarda l’allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE relativa alle leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso, durante la valutazione scientifica e tecnica non è stato possibile individuare e definire i settori di applicazione per i quali l’esenzione non è più necessaria, nonostante molti elementi indichino la possibilità di sostituire efficacemente il piombo in determinate applicazioni. Poiché i sostituti non sono sufficientemente affidabili, è opportuno prorogare l’esenzione. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un’unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(17) L’inclusione di materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbe indebolire la protezione dell’ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell’allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il piombo è soggetto a restrizioni in determinati articoli o loro parti accessibili fine di ridurre al minimo l’esposizione dei bambini al piombo proveniente da articoli destinati al pubblico. La concentrazione di piombo in tali articoli o loro parti accessibili deve essere inferiore allo 0,05 % in peso se i componenti possono essere messi in bocca dai bambini. Per garantire il rispetto del livello di protezione stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, le voci relative alle esenzioni approvate dovrebbero essere contrassegnate da una nota a piè di pagina, che restringe ulteriormente le applicazioni conformemente all’allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2026 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Allegato
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituite dalle seguenti:
«6 a)
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
Scade il 11 dicembre 2026.
6 a)-I
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*1)
Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 a)-II
Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*1)
Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 b)
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso
Scade il 11 giugno 2027.
6 b)-I
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*1)
Scade il 11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.
Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11.
6 b)-II
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*1)
Scade il 11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.
Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*.
6 b)-III
Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*1)
Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10.
6 c)
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*1)
Scade il 30 giugno 2027.
(*1) L’esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d’uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare quanto segue: - che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm2 all’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, - per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d’uso dell’AEE normali o ragionevolmente prevedibili.
Ai fini della presente nota si ritiene che un’AEE o una parte accessibile di un’AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
Rapporto uso dei farmaci in Italia 2024 / OsMed AIFA 2025
ID 24895 | 10.11.2025 / Prima edizione: novembre 2025
Stabili i consumi: quasi 2 dosi al giorno a testa nel 2024. Cresce la spesa farmaceutica complessiva (+2,8%), trainata dall’aumento della spesa pubblica (+7,7%) a fronte di un numero crescente di terapie innovative e ad alto costo rimborsate dal SSN. I cittadini spendono di più per medicinali senza ricetta (SOP e OTC) e non rinunciano al farmaco di marca, specie al Sud. Si conferma una notevole variabilità regionale, in termini di consumi, spesa, aderenza e appropriatezza.
Sono alcuni punti chiave del Rapporto OsMed 2024 sull’uso dei medicinali in Italia, realizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e pubblicato sul portale istituzionale.
Il Presidente Nisticò: “Più appropriatezza e uso ottimale delle risorse per bilanciare innovazione e sostenibilità”
“Il Rapporto OsMed, strumento fondamentale per orientare le politiche sanitarie e garantire una gestione consapevole e sostenibile delle risorse – afferma il Presidente di AIFA, Robert Nisticò – evidenzia nel 2024 l’impegno sull’innovazione terapeutica e la tutela della salute pubblica, in un contesto di crescenti sfide economiche e sociali. Si colgono segnali positivi, come l’aumento del numero di terapie avanzate e farmaci per le malattie rare rimborsati dal SSN e i risparmi generati in seguito all’ingresso degli equivalenti nelle liste di trasparenza AIFA. Ma c’è ancora da migliorare. L’aumento delle prescrizioni di psicofarmaci fra i più giovani sottolinea quanto sia prioritaria la tutela della salute mentale di bambini e adolescenti. È fondamentale continuare a promuovere il consumo dei generici, in crescita costante ma ancora limitato, l’aderenza alle terapie, l’appropriatezza prescrittiva e l’uso ottimale delle risorse disponibili, per garantire l’innovazione e le migliori opportunità di cura ai pazienti nel rispetto della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per raggiungere questi obiettivi sono essenziali il dialogo e la collaborazione con le Regioni, con l’intento comune di utilizzare al meglio le risorse e assicurare una maggiore equità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale”.
Il Direttore tecnico-scientifico Russo: “In Italia spesa pro capite in linea con la media europea e prezzi tra i più bassi”
“Il Rapporto OsMed ogni anno fornisce un quadro complessivo sull’uso dei farmaci in Italia – sottolinea il Direttore tecnico-scientifico Pierluigi Russo – con alcune novità a fronte di tendenze che invece ricorrono ogni anno, come quella dell’ampia variabilità regionale. Nonostante gli spazi di miglioramento che in diversi ambiti terapeutici sarebbe possibile colmare, la spesa pro capite italiana è sostanzialmente in linea con quella media europea, inferiore a quella di Germania, Francia, Spagna e di altri Paesi europei; e i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli medi europei. Ambiti di rilevante attenzione sono i nuovi antidiabetici, efficaci anche nella riduzione del peso, gli psicofarmaci in età pediatrica, le terapie avanzate (geniche e cellulari) e i farmaci orfani per il trattamento di malattie rare”. __________
Dal 1999 l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) svolge un ruolo centrale nella raccolta, analisi e interpretazione dei dati relativi all’uso dei farmaci in Italia. Il Rapporto Nazionale, aggiornato al 2024, si conferma, fin dalla nascita dell’Agenzia Italiana del Farmaco, quale riferimento autorevole per la trasparenza e il supporto tecnico e decisionale, distinguendosi per la capacità di adattarsi alle crescenti complessità dell’assistenza farmaceutica attraverso analisi puntuali e aggiornate.
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 24/10/2025 N. 07 SR/03702/25 Francia
Approfondimento tecnico: Prodotto per la cura dei capelli
Il prodotto, di marca SKALA, barcode 7897042012473, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
Secondo l'elenco degli ingredienti, il prodotto contiene una miscela dei conservanti metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (MCI e MI), che sono vietati nei cosmetici leave-on (prodotti cosmetici destinati a rimanere in contatto prolungato con pelle, capelli e mucose). Il contatto cutaneo con prodotti contenenti MCI e MI può provocare dermatite allergica da contatto in persone sensibili.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l’uso della miscela di methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone (MCI/MI) nei prodotti da non sciacquare.
Tale misura è intesa a ridurre il rischio e l'incidenza delle allergie cutanee.
Il conservante, in accordo all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009, può ancora essere usato nei prodotti da eliminare con il risciacquo, quali shampoo e gel doccia, con una concentrazione massima pari allo 0,0015% in una miscela con un rapporto 3:1 di MCI/MI.
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
[…] d) conservanti:
i) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;
ii) fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato. […]
Circolare MIT n. 13485 del 4 novembre 2025 / Tempi di carico e scarico delle merci
ID 24877 | 07.11.2025 / In allegato
Circolare MIT n. 13485 del 4 novembre 2025 Applicazione norme sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci (art. 6 bis d.lgs. 286/2005 come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025) _________
Sono pervenute a questo Ministero, sia da parte della committenza sia da parte degli autotrasportatori, molte segnalazioni relative a una serie di criticità interpretative sui tempi di carico e scarico, come regolati dall’art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73, che ha modificato l’articolo 6-bis del d.lgs. del 21/11/2005, n. 286.
Tali note riportano interpretazioni differenti della norma da parte dei diversi operatori della filiera con interessi differenziati, mentre la rubrica del predetto art. 4, specifica che la novellata norma mira ad introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto.
Pertanto, pur se le disposizioni sopra richiamate non prevedano interventi (regolamentari o interpretativi) da parte delle strutture tecniche del Ministero - diversamente dal testo previgente dell’art. 6-bis del d.lgs. 286/2005 - appare opportuno un intervento meramente chiarificatorio volto a fornire un orientamento applicativo in risposta alle richieste di chiarimenti esposte, per fornire indirizzi finalizzati alla migliore applicazione della normativa ed evitare difficoltà operative o contenzioso.
Innanzitutto, è utile richiamare che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati) ai fini di carico e scarico della merce:
- è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1); - è stabilito in 100 euro l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2); - l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Emerge quindi chiaramente che:
- nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico; - non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico; - l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.
La norma, peraltro, chiarisce che l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
Da quanto sopra, si rileva l’importanza rivestita dal contratto di trasporto (il d.lgs. 286/2005 è imperniato sul favor verso il contratto scritto) e delle indicazioni fornite al vettore circa il luogo e l’orario di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.
Ovviamente, nel determinare il contenuto del contratto, le parti devono rispettare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 Codice civile) e quindi i vincoli stabiliti dal d.lgs. n. 286/2005 per regolare l’esercizio dei diritti di ciascuna parte coinvolta. Si evidenzia in merito che nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento.
Considerato che:
a) il carico e lo scarico della merce coinvolgono molti attori della filiera logistica (vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo, terminalista, ecc.); b) tali operazioni possono essere svolte in terminali con caratteristiche molto diverse tra loro (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.); c) la legge prevede che “il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore” l’indennizzo “fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobligati nei confronti dell’effettivo responsabile”; d) esiste un’ampia varietà di contratti di trasporto (in forma scritta e non scritta) e delle parti stipulanti; si ritiene necessario definire con la maggiore accuratezza possibile e in via preventiva, il luogo, le modalità di accesso dei veicoli, l’orario di effettuazione e i tempi di esecuzione delle operazioni stesse, nonché le modalità di attestazione delle predette pattuizioni.
Tra l’altro, si rammenta che il vettore può dimostrare l’orario d’arrivo con strumenti digitali; è fondamentale, pertanto, che siano individuati esattamente l’orario e il luogo di carico o scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico.
Si raccomanda altresì di fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell’indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per “eventuali cause di forza maggiore”, anche in considerazione che la norma di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (art. 7 del d. lgs. 286/2005).
Nella presente pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l'ampliamento di un ospedale esistente utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.11, "nuova" regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
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INDICE
Introduzione Obiettivi Le differenze tra l'approccio prescrittivo e quello prestazionale Il Codice di prevenzione incendi Strutture sanitarie - la normativa applicabile Il d.m. 18 settembre 2002, come aggiornato dal d.m. 19 marzo 2015 La Regola Tecnica Verticale V.11 Caso studio: ristrutturazione e ampliamento di un ospedale
Descrizione Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi Premessa metodologica Oggetto degli interventi da eseguire Progettazione antincendio con il d.m. 18 settembre 2002 e s.m.i. Riferimenti normativi Scopo e campo di applicazione Obiettivi Disposizioni tecniche Applicazione delle disposizioni tecniche
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private
Titolo I - Definizioni e classificazione Generalità Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Classificazione delle aree delle strutture sanitarie Rinvio a norme e criteri, di prevenzione incendi Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Ubicazione Generalità Comunicazioni e separazioni Accesso all’area Accostamento mezzi di soccorso Caratteristiche costruttive Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione Reazione al fuoco dei materiali Compartimentazione Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali Scale Ascensori e montacarichi 87 Montalettighe utilizzabili in caso di incendio Misure per l’esodo in caso di emergenza Affollamento Capacità di deflusso Esodo orizzontale progressivo Sistemi di vie d’uscita Lunghezza delle vie d’uscita al piano Caratteristiche delle vie d’uscita Larghezza delle vie di uscita Larghezza totale delle vie d’uscita Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi Numero di uscite Aree ed impianti a rischio specifico Generalità Locali adibiti a depositi e servizi generali Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie ≤ a 50 m2 Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie ≤ 500 m2 Depositi di sostanze infiammabili Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.). Impianti di distribuzione dei gas Distribuzione dei gas combustibili Distribuzione dei gas medicali Impianti di condizionamento e ventilazione Generalità Impianti centralizzati Condotte aerotermiche Dispositivi di controllo Schemi funzionali Impianti localizzati Impianti elettrici Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi Generalità Estentitori Impianti di estinzione incendi Reti naspi e idranti Generalità Tipologia degli impianti Caratteristiche prestazionali e di alimentazione Impianto di spegnimento automatico Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme Generalità Caratteristiche Sistemi di allarme Segnaletica di sicurezza Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Generalità Procedure da attuare in caso di incendio Centro di gestione delle emergenze Informazione e formazione Istruzioni di sicurezza Istruzioni da esporre a ciascun piano Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi Classificazione dell’attività La metodologia generale Scopo della progettazione Obiettivi di sicurezza Valutazione del rischio d’incendio per l’attività Valutazione del rischio residuo Attribuzione dei profili di rischio Strategia antincendio per la mitigazione del rischio Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio Realizzazione dei compartimenti antincendio Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio Ubicazione Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo Requisiti antincendio minimi per l’esodo La progettazione del sistema d’esodo Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5 Esodo orizzontale progressivo Segnaletica variabile e illuminazione adattiva
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio GSA nell’attività in emergenza Esempi di procedure attuative del piano di emergenza ed evacuazione
Controllo dell’incendio Rivelazione ed allarme Controllo fumi e calore Operatività antincendio Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Altre indicazioni (par. V.11.6) Regole tecniche verticali di servizio (Capp. V.1, V.2, V.3 e V.13)
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni Considerazioni a commento Bibliografia Fonti immagini
Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127 / Riforma Esame maturità - Convertito L. n. 127/2025
ID 24562 | 09.09.2025 / In allegato
Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127 Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
(GU n.209 del 09.09.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2025
[box-info]Legge di conversione
Legge 30 ottobre 2025 n. 164 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (GU n.257 del 05.11.2025)[/box-info]
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 41 del 10/10/2025 N. 55 SR/03500/25 Finlandia
Approfondimento tecnico: Pinze
Il prodotto, di marca Kseibi, mod. 141015, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il materiale plastico del prodotto presenta un'eccessiva concentrazione di Diisobutilftalato (DIBP), Dibutilftalato (DBP) e Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (valori misurati rispettivamente fino all'1,34%, 6,3% e 5,2% in peso). Questi ftalati possono causare danni all'apparato riproduttivo.
Regolamento (CE) n .1907/2006 Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato. Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
4. Il punto 3 non si applica:
a) agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle; b) agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili; c) ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli; d) agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020; e) agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti; f) ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 o del regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione (*21); g) ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici; h) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE; i) al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE; j) ai giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.
5. Ai fini dei punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), valgono le seguenti definizioni:
a) «materiali plastificati», uno dei seguenti materiali omogenei:
- il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani; - qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale; - i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe; - gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.
b) «contatto prolungato con la pelle», contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata. c) «articoli di puericultura», qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene e al loro nutrimento o al succhiamento.
6. Ai fini del punto 4, lettera b), per «aeromobile» si intende uno dei seguenti:
a) un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 216/2008 o a un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; b) un aeromobile militare.
Circolare - 24/10/2025 - Prot. n. 30445 - Identificazione dei candidati all’esame di teoria Oggetto: Chiarimenti in merito alle modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (CQC).
Si fa seguito alla circolare prot. n. 11085 del 9 aprile 2025, avente ad oggetto le modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente, al fine di rappresentare quanto segue.
Come noto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2022, n. 449, è stato introdotto un nuovo sistema endoprocedimentale denominato “Face Recognition”, finalizzato all’identificazione dei candidati prenotati per l’esame teorico delle patenti di guida e delle CQC, mediante dispositivi biometrici dotati di tecnologia di riconoscimento facciale.
Per definire le modalità applicative del sistema, è stata emanata la circolare prot. n. 33131 del 21 ottobre 2022, che, al punto 2.9 della guida rapida allegata, prevedeva la possibilità per gli esaminatori di richiedere un documento d’identità valido in caso di mancato riconoscimento facciale.
In continuità con tale impostazione, la successiva circolare prot. n. 11085 del 9 aprile 2025 ha ulteriormente chiarito che l’identificazione dei candidati può avvenire mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento anche nei casi in cui il riconoscimento sia già stato effettuato in precedenza tramite il sistema di Face Recognition.
In tale contesto, alla luce delle recenti vicende di cronaca relative alle condotte fraudolente mediante sostituzione di persona alle prove d’esame, si rappresenta la necessità di procedere all’identificazione dei candidati mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche qualora l’operazione di riconoscimento sia già stata effettuata attraverso il sistema di Face Recognition.