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Decreto 31 luglio 2025

Decreto 31 luglio 2025

ID 24800 | 24.10.2025

Decreto 31 luglio 2025
Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato. 

(GU n.248 del 24.10.2025)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067

ID 24743 | 16.10.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

GU L 2025/2067 del 16.10.2025

Entrata in vigore: 05.11.2025

Tuttavia l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 5 febbraio 2027

___________

Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 340/2008
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH[/box-note]

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 08.10.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 08.10.2025

ID 24701 | 08.10.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE 

GU L 2025/90794 dell'8.10.2025

_________

Pagina 45, articolo 32, paragrafo 4, ultima frase,

anziché:

«Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 74, paragrafo 2.»

leggasi:

«Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 90, paragrafo 2.».

...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1542[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960

ID 24670 | 02.10.2025 / In allegato

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità

GU L 2025/1960 del 2.10.2025

Entrata in vigore: 22.10.2025

Applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026

___________

Articolo 1 Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità

L'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2 Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità

L'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2026.

[...]

ALLEGATO I

AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960

ALLEGATO II

ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITÀ

Il formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 - Allegato II

[...]

Collegati
[box-note]Direttiva 2011/83/UE[/box-note]

Safety Gate Report 35 del 29/08/2025 N. 22 SR/03108/25 Svezia

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 29/08/2025 N. 22 SR/03108/25 Svezia

Approfondimento tecnico: Specchio LED

Specchio LED

Il prodotto, di marca Nordic Import, mod. XW-085, è stato respinto durante la procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.

Le saldature presentano un'eccessiva concentrazione di piombo (valore misurato fino al 62% in peso). Il piombo è pericoloso per l'ambiente.

Direttiva 2011/65/UE […]

Articolo 4 – Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. […]

[…] Allegato II

Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 

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