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Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025

Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025 / Nota lavoro intermittente

ID 24491 | 27.08.2025 / In allegato

Circolare MLPS n. 15 del 28 luglio 2025
Oggetto: nota lavoro intermittente - chiarimenti.

A seguito dell’avvenuta abrogazione del regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, si ritiene opportuno, sentito l’Ufficio legislativo ministeriale, fornire chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

In proposito, si è posto il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Sul punto, si ritiene di confermare il precedente orientamento di questo Ministero e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – da ultimo ribadito nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025, adottata su conforme parere di questa Amministrazione – secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Tale lettura, infatti, appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita da questa Amministrazione in materia, non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio.

Al riguardo, si ricorda che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.

Sul punto si precisa, peraltro, che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016).

In base a quanto sopra evidenziato, dunque le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

Fonte: MLPS

Collegati
[box-note]R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923
Legge 7 aprile 2025 n. 56[/box-note]

Fire safety recommendations for Electric Vehicles

Fire safety recommendations for electric vehicles

Fire safety recommendations for Electric Vehicles / CFPA

ID 24466 | 23.08.2025 / Guideline CFPA n. 44:2025

This guideline is concerned with fire safety of electric vehicles. Early studies suggest that electric vehicles have a fire risk comparable, or possibly even lower, than “traditional” vehicles (i.e. vehicles with an internal combustion engine).

Anyway, in an electric vehicle a fire can occur in various moments, also independently from the batteries. In any case, the recharge operations made inside an enclosed space, or dealing with an electric vehicle after a crush or after a previous fire, must be considered as particularly delicate situations.

Electric cars are quickly growing in number and their batteries, normally Lithium-ion batteries, are growing in capability. They can be recharged in open-air recharging stations or also in covered structures, like for example public parking lots or private residential garages.

The thermal runaway of Li-ion batteries can produce the release of gases, which are normally to be considered as toxic and flammable, and the production of heat, sparkles and flames.

An explosion hazard develops if the gases continue to accumulate without ignition in enclosed spaces, like for example closed private residential garages, and can lead to an explosion which can blow the garage door meters away, creating a danger to the emergency services. 

The recharging operations in open-air structures normally have a lower fire risk when referring to the danger to people, and even in case of fire often the result is the loss of a single car, and sometimes of the recharging station.

If a fire occurs during the recharging operations in enclosed buildings, instead, it can produce a high danger for the people, especially if in the building people can be asleep or cannot make easily a safe egress, like in hospitals and in care homes for the elderly, and can also lead to a propagation of the fire to the surrounding vehicles or even, in worst cases, to the entire building, leading also to a large loss of property.

It must be taken into consideration that burnt, crashed or damaged electric vehicle can re-ignite hours or even days after the first event.

This guideline is primarily intended for those responsible for the charging stations and car park operators, but it’s also addressed to the drivers of these vehicles and to rescue services, first responders (Fire fighters), second responders (for example car dismantlers and car transporters), consultants, fire risk assessors, safety companies, etc., so that, during their work, they may be able to help to increase the levels of fire safety.

This guideline is intended to provide safety instructions for the design, installation, operation and maintenance of charging structures for electric vehicles. 

This guideline only concerns electric vehicles with a licence plate registered for the circulation on public roads which can be charged by means of a conductive recharging system, in public or private spaces. 
...

Contents  
1 Introduction
2 Scope
3 Objectives
4 Definitions
5 Causes and frequency of EV fires
6 Minimum fire safety requirements
6.1 Electric system
6.2 Charging station
6.3 External charging stations
6.4 Charging station inside enclosed areas
6.5 Charging stations with internal Li-ion batteries
6.6 Cable
6.7 Vehicle
6.8 Signage
6.9 Extinguishers
6.10 Fixed fire systems
6.11 Fire safety management system
6.12 Crashed or damaged vehicles
7 Bibliography

CFPA Europe

[box-info]CFPA Europe / Organismo riconosciuto DM 3 agosto 2015

G.1.4 Normazione volontaria

5. Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo riconosciuto a livello internazionale.

Nota
Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra europei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore antincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO,
VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, …
...

S.5.9 Riferimenti

1. Si indicano i seguenti riferimenti
...

d. European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.[/box-info]

Collegati
[box-note]Prevenzione Incendi
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II[/box-note]

Decreto 24 luglio 2025

Decreto 24 luglio 2025 / Infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' prodotti biologici

Decreto 24 luglio 2025 / Infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' prodotti biologici - BioTrac

ID 24461 | 22.08.2025

Decreto 24 luglio 2025 Istituzione di un'infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' della provenienza e della qualita' dei prodotti biologici.

(GU n.194 del 22.08.2025)
_________

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto istituisce l’infrastruttura digitale pubblica, di seguito «BioTrac», al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare, sotto il profilo della trasparenza, della completezza e dell’accessibilità delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici in quanto utili ad orientare i cittadini verso scelte di consumo consapevoli ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 6 novembre 2023, n. 148.

2. Il presente decreto individua, altresì, le modalità di funzionamento dell’infrastruttura e le attività informative sulla provenienza, sulla qualità e sulla tracciabilità dei prodotti biologici, nonché le categorie di operatori biologici autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac», le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da considerare per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.
...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2018/848
Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148[/box-note]

UNI EN 14470-2:2007

UNI EN 14470-2:2007 / Sicurezza antincendio armadi di stoccaggio bombole

UNI EN 14470-2:2007 / Sicurezza antincendio armadi di stoccaggio bombole

ID 24460 | 22.08.2025 / Preview allegato

UNI EN 14470-2:2007
Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato

Data disponibilità: 11 gennaio 2007

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14470-2 (edizione agosto 2006). La norma fornisce i requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza antincendio utilizzati per conservare bombole di gas pressurizzato.

Collegati
[box-note]UNI EN 14470-1:2023 / Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili
Vademecum stoccaggio di sostanze pericolose[/box-note]

Regolamento (UE) n. 748/2012

Regolamento (UE) n. 748/2012

ID 24413 | 12.08.2025

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

GU L 224/1 del 21.8.2012

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