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Regolamento delegato (UE) 2025/2151

Regolamento delegato (UE) 2025/2151 / Soglie concessioni anni 2026-2027

ID 24781 | 23.10.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027

GU L 2025/2151 del 23.10.2025

Entrata in vigore: 12.11.2025

Applicazione dal 1° gennaio 2026

__________

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».

[...]

Collegati
[box-note]Direttiva 2014/23/UE[/box-note]

Circolare n. 58/2025/ELT

Circolare n. 58/2025/ELT - Apertura portale ELETTRIVORI per le dichiarazioni annualità di competenza 2026

ID 24770 | 21.10.2025

Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica – di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 – Apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, nonché della deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i. (di seguito: Delibera) dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro “Portali esterni”, “Energivori” e quindi “Portale elettrivori” o tramite il link: energivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
...
segue allegato

Collegati
[box-note]Imprese energivore: Elenchi / Note 2025[/box-note]

Decisione 2009/477/CE

Decisione 2009/477/CE / Convenzione TIR

ID 24649 | 27.09.2025

Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data

(GU L 165 del 26.6.2009)
_________

Il Sistema TIR (Transports Internationaux Routiers, trasporti internazionali su strada) consente il trasporto di merci con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali durante il tragitto e fornisce un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

La decisione consolida il testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, integrando tutte le modifiche alla convenzione TIR originale sin dalla sua pubblicazione nel 1975.

Ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione), nonché la stessa Unione, è una parte contraente della convenzione TIR del 1975. Ai fini del sistema TIR, l’Unione viene considerata un unico territorio.

Il sistema TIR può essere utilizzato nell’Unione esclusivamente qualora il movimento di merci abbia inizio o fine in un paese terzo, oppure se il movimento di merci intracomunitario attraversa un paese terzo, ed è:

- effettuato con veicoli stradali, autotreni o contenitori, senza rottura di carico;
- eseguito attraverso uno o più confini tra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione;
- effettuato almeno parzialmente su strada (il sistema TIR può essere sospeso per la durata del tragitto non su strada);
- garantito da associazioni autorizzate; e
- accompagnato da un carnet TIR ufficiale.

Principi

Le merci trasportate nel regime TIR:

- non soggiacciono all’obbligo di pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione presso gli uffici doganali di passaggio;
- non sono di norma sottoposte a visita degli uffici doganali di passaggio, se sono sigillate all’interno di veicoli o contenitori;
- possono, tuttavia, essere sottoposte a visita in casi straordinari per impedire abusi, ed in particolare allorché le autorità doganali sospettino irregolarità.
Carnet TIR

Le autorità doganali o altre autorità competenti autorizzano le associazioni a rilasciare carnet TIR e ad assumerne la garanzia. Le associazioni devono:

- essere state istituite da almeno un anno nel paese in cui il carnet viene rilasciato;
- disporre di prova di solida situazione finanziaria e di capacità di adempiere agli obblighi previsti;
- non aver commesso gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale.

Un carnet TIR può essere rilasciato esclusivamente a persone che:

- dispongono di provata esperienza o capacità di effettuare trasporti internazionali su base regolare;
- dispongono di solida situazione finanziaria;
- non hanno commesso gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;
- dispongono di provata conoscenza della convenzione TIR.

Trasporto di merci accompagnate da carnet TIR

Le merci sono trasportate esclusivamente all’interno di veicoli o contenitori che soddisfino i requisiti in materia di costruzione ed equipaggiamento. Le parti possono rifiutarsi di riconoscere la validità dell’approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano tali condizioni, ma evitano tuttavia di ritardare il trasporto nel caso di difetti di poco conto che non comportano rischi di frode.

Ai sensi del regime TIR:

- non sono richiesti documenti doganali particolari per l’importazione temporanea di veicoli stradali o contenitori;
- una targa rettangolare recante l’iscrizione «TIR» viene esibita sulla parte anteriore e su quella posteriore;
- per ogni veicolo o contenitore è approntato un unico carnet TIR (o in caso di autotreno, caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno);
- i carnet sono validi per un solo viaggio;
- un trasporto TIR può coinvolgere fino a otto uffici doganali di partenza e di destinazione;
- le autorità doganali del paese di partenza verificano l’esattezza del manifesto delle merci;
- presso gli uffici doganali di passaggio e quelli di destinazione, il veicolo stradale (e il suo carico) viene presentato con il rispettivo carnet TIR per il controllo;
- gli uffici doganali accettano, di norma, i sigilli intatti applicati dalle altre parti contraenti, ma possono aggiungere i propri sigilli.

Le autorità doganali, tranne in casi eccezionali, non:

- fanno scortare sul loro territorio, a spese dei vettori, i veicoli; o
- procedono, in corso di viaggio, alla visita dei veicoli.

La convenzione stabilisce procedure per i casi in cui i sigilli si deteriorino in corso di viaggio o le merci vengano distrutte o danneggiate senza lesione dei sigilli.

Si applicano condizioni speciali al trasporto di merci ponderose o voluminose.

Irregolarità

Per qualsiasi violazione della convenzione:

- il contravventore è esposto alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale del paese in cui è stata commessa l’infrazione;
- ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, chiunque abbia commesso una grave infrazione o - infrazioni reiterate alle leggi doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci
_________

Collegati
[box-note]Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention, 1975) [/box-note]

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