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UNI EN 18080:2025 | Vetro per edilizia - Reazione al fuoco

UNI EN 18080:2025

UNI EN 18080:2025 | Vetro per edilizia - Reazione al fuoco

ID 24571 | 11.09.2025 / In allegato Preview

UNI EN 18080:2025
Vetro per edilizia - Reazione al fuoco - Istruzioni di montaggio e fissaggio per prodotti di vetro e applicazione estesa dei risultati di prova

La norma fornisce precisazioni sulle regole di montaggio e fissaggio per sottoporre a prova i prodotti di vetro e fornisce linee guida. Definisce le procedure per l'applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti in conformità alle EN ISO 1716, EN ISO 11925-2, EN ISO 1182 e EN 13823 e classificati secondo la EN 13501-1.

Data entrata in vigore: 11 settembre 2025

Recepisce: EN 18080:2025

...

Fonte: UNI

Nautica Fisco e Dogane Ed. 7a 2022

Nautica Fisco e Dogane Ed. 7a 2022

Nautica Fisco e Dogane Ed. 7a 2022

ID 24545 | 05.09.2025 / In allegato

La guida per operatori economici professionisti e diportisti

Fonti  normative per la  navigazione da diporto

La disciplina della navigazione da diporto è contenuta nel “Codice della nautica da diporto” e nel relativo Regolamento di attuazione 1. Per quanto non previsto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, il Codice della navigazione con le relative norme attuative, nonché la legislazione speciale ad esso connessa 2.

Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri 3.

Dopo la riforma del D.lgs. 3.11.2017, n. 229, il Codice della nautica da diporto definisce la navigazione da diporto come quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali”, mediante le unità indicate dallo stesso codice, o mediante le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 4, fermo restando, per queste ultime, quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Mezzi per la navigazione da diporto

La classificazione dei mezzi destinati alla navigazione da diporto va fatta sulla base delle seguenti definizioni contenute nel Codice della nautica da diporto 5

- “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende l’unità da diporto utilizzata a fini commerciali 6 nonché le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 7;
- navi da diporto maggiore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza superiore alle 500 GT 8 ovvero a 600 TSL 9
- navi da diporto minore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL;
- navi da diporto minore storica: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruite in data anteriore al 1° gennaio 1967; 
- imbarcazioni da diporto: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri; 
- natanti da diporto: sono le unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;
- moto d’acqua: sono le unità con scafo di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizzano un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinate a essere azionate da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno; 
- unità da diporto a controllo remoto: sono le unità a comando remoto prive, a bordo, di personale adibito al comando.

La modalità di misurazione della lunghezza delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma UNI EN ISO 8666. Essa è indicata sui certificati di marcatura CE, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario
________

1  Il Codice della nautica da diporto è stato emanato con D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171, ed è entrato in vigore il 15 settembre 2005, poi modificato dal D.Lgs.3.Novembre 2017, n. 229, e dal D.Lgs.12 Novembre 2020, n. 160. Il regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto è stato emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 ed è in fase di revisione.
2 Codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32, come richiamato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171
3  Art. 1, comma 3, del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171
4  Navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
5  Art. 3 del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
6  Unità da diporto utilizzata a fini commerciali come previsto dall’art 2 del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
7  Art. 3 della Legge 172/2003 - Navi iscritte nel Registro Internazionale.
8  Gross Tonnage. 
9 Tonnellate di Stazza Lorda.
...

Agenzia delle Entrate
Agenzia Dogane e Monopoli (ADM)
Confindustria Nautica

Collegati
[box-note]Codice della Navigazione | Testo consolidato
Codice della Nautica da Diporto
Legge 8 luglio 2003 n. 172[/box-note]

Analysing microplastics in drinking water / EC 2025

Analysing microplastics in drinking water / EC 2025

Analysing microplastics in drinking water / EC 2025

ID 24497 | 29.08.2025 / Attached

The recast Drinking Water Directive (EU) 2020/2184 empowered the European Commission (EC) to adopt a methodology to measure microplastics in water intended for human consumption. When the directive entered into force in January 2021, no suitable standardised or harmonised methodology was available.

The Joint Research Centre (JRC), on request of Directorate-General for Environment (DG ENV) of the European Commission (EC), undertook a technical study to develop and test an appropriate analytical procedure. The methodology developed under this study was formalized through a delegated act, specifically the Commission Delegated Decision (EU) 2024/1441, issued on March 11, 2024, and complements Directive (EU) 2020/2184 by detailing the approach for measuring microplastics in drinking water.

The methodology was developed starting from a consideration of both scientific literature and feasibility tests performed at the JRC laboratories. A detailed review of the scientific literature reporting microplastics in drinking water led to the conclusion that sizes and (low) concentrations of microplastics in European drinking water would require methods with sensitivity achievable only by the use of vibrational spectroscopy techniques such as infra-red (IR) and Raman spectro-microscopy.

From this evaluation, a preliminary draft of a methodology was prepared in which IR or Raman optical spectro-microscopy were proposed as the means to determine the number, size and polymer type of microplastic particles. Following extensive consultations with DG ENV and the expert group on the Drinking Water Directive, including specialists in microplastics, the initial proposal was enhanced and developed into the comprehensive methodology presented in this report.

This document details the implementation of the methodology’s core components -sampling, pre-treatment, and instrumental analysis- illustrated with examples of commercially available instruments and equipment. The report summarizes the developed strategy, providing additional insights into key elements and limitations. It also includes, in the annexes, equipment-specific examples of its application at the JRC Nanobiotechnology Laboratory during feasibility studies.

Moreover, the report considers the methodology's applicability to other prospective legislative needs where microplastic detection or monitoring will be necessary. Specifically, it explores potential adaptations for ground and surface waters, as well as influent, effluent, and sludge from urban wastewater treatment plants, urban runoff, and storm-water overflows.

Finally, the report addresses the relevance of the methodology to the Commission Regulation (EU) 2023/2055 - better known as “the microplastics restriction” - which restricts the marketing of products containing intentionally added synthetic microplastics.

Contents

Abstract
Acknowledgements
Executive Summary
1 Introduction 
1.1 Designing the methodology 
1.2 Delegated act 
1.3 Extending the applicability of the methodology
2 The methodology
3 The Methodology in practice 
3.1 Sampling 
3.2 Sample treatment 
3.3 Recovery and spiking 
3.4 Analysis procedures 
3.5 Data reporting §
4 Adaptability of DWD methodology for alternative applications
4.1 Adaptability of DWD methodology to surface waters
5 Conclusions 
References
List of abbreviations and definitions
List of boxes 
List of figures
List of tables 
Annexes 
Annex I Sampling of drinking water for analysis of microplastics in water for human consumption
Annex II Sample treatment 
Annex III Spiking of drinking water for recovery studies in analysis of microplastics in water for human consumption
Annex IV Analysis of microplastic particles by FT-IR microscopy and chemical mapping
Annex V Analysis of microplastic particles by Raman microscopy 
...
JRC 2025

Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2020/2184
Decisione delegata (UE) 2024/1441
Regolamento (UE) 2023/2055[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533

ID 24430 | 14.08.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione

GU L 2025/1533 del 14.8.2025

Entrata in vigore: 23.09.2025
__________

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 è abrogato.

Articolo 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.

3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 23 settembre 2025 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 23 settembre 2028.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo[/box-note]

Regolamento ONU n. 34 - Prevenzione dei rischi di incendio per i veicoli

Regolamento ONU n. 34 - Prevenzione dei rischi di incendio per i veicoli

Regolamento ONU n. 34 - Prevenzione dei rischi di incendio per i veicoli

ID 24369 | 31.07.2025 / In allegato

Regolamento ONU n. 34 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2025/1454]

GU L 2025/1454 del 29.7.2025

__________

Il presente regolamento si applica:

1.1. parte I: all'omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O (1) per quanto riguarda i serbatoi di combustibile liquido e all'omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 di massa ammissibile totale non superiore a 2,8 tonnellate per quanto concerne l'installazione di serbatoi di combustibile liquido;
1.2. parte II (vuoto)
1.3. parte III: all'omologazione di serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche;
1.4. parte IV: all'omologazione di veicoli per quanto concerne l'installazione di serbatoi di combustibile liquido omologati.

________

Sommario Regolamento

1. Campo di applicazione    
2. Domanda di omologazione    
3. Omologazione    
Parte I - Omologazione di veicoli per quanto concerne i loro serbatoi di combustibile
4. Definizioni    
5. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido    
6. Prova dei serbatoi di combustibile liquido    
Parte II-1- (vuoto)
7. (vuoto)    
8. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido    
9. (vuoto)    
Parte II-2- (vuoto)
Parte III - Omologazione dei serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche
10. Definizioni    
11. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido    
Parte IV - Omologazione di un veicolo per quanto concerne il montaggio di un serbatoio omologato
12. Definizioni    
13. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido    
14. Modifiche del tipo di veicolo o di serbatoio    
15. Conformità della produzione    
16. Sanzioni in caso di non conformità della produzione    
17. Disposizioni transitorie    
18. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità di omologazione    

Allegati

Appendice 1 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo al serbatoio per combustibile liquido, alla prevenzione dei rischi d'incendio in caso di urto frontale, laterale e/o posteriore e al tipo di serbatoio per combustibile liquido, a norma del regolamento n. 34    
Appendice 2 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un serbatoio di combustibile, a norma del regolamento n. 34
Esempi di marchi di omologazione    
Prova di urto frontale contro un ostacolo fisso    
(vuoto)    
Prova dei serbatoi di combustibile fatti di materiale plastico    
Appendice 1 - Prova di resistenza al fuoco
Appendice 2 - Dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari

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