UNI EN 18080:2025 | Vetro per edilizia - Reazione al fuoco
ID 24571 | 11.09.2025 / In allegato Preview
UNI EN 18080:2025 Vetro per edilizia - Reazione al fuoco - Istruzioni di montaggio e fissaggio per prodotti di vetro e applicazione estesa dei risultati di prova
La norma fornisce precisazioni sulle regole di montaggio e fissaggio per sottoporre a prova i prodotti di vetro e fornisce linee guida. Definisce le procedure per l'applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti in conformità alle EN ISO 1716, EN ISO 11925-2, EN ISO 1182 e EN 13823 e classificati secondo la EN 13501-1.
UNI/PdR 147:2025 | Sostenibilità digitale - Requisiti e indicatori per i processi di innovazione
ID 24565 | 10.09.2025 / In allegato
UNI/PdR 147:2025 Sostenibilità digitale - Requisiti e indicatori per i processi di innovazione
La prassi di riferimento definisce i requisiti e gli indicatori di prestazione (KPI) che i progetti di trasformazione digitale devono avere per essere considerati coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) di Agenda 2030.
Insieme alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, diventa sempre più evidente la rilevanza di uno spazio di riflessione sugli effetti e impatti dell’innovazione e delle tecnologie definito come sostenibilità digitale.
I processi e i progetti di trasformazione digitale devono essere ispirati ai principi di sostenibilità, perché siano essi stessi sostenibili e inducano processi anch’essi sostenibili.
I processi di trasformazione digitale sono un importante strumento a supporto della sostenibilità ambientale e allo stesso tempo fonte di emissioni di CO2 nella produzione e nell’utilizzo di tutta la catena tecnologica (reti, elaboratori, applicazioni, dispositivi).
I processi di trasformazione digitale hanno un rilevante impatto sulla sostenibilità sociale ed economica, poiché sempre più le decisioni individuali o delle organizzazioni o dei governi dipendono dagli algoritmi e dai dati processati dagli elaboratori o dalle interazioni nelle reti. Le persone sono coinvolte nello sviluppo dei sistemi, nell’utilizzo dei servizi generati e nelle conseguenze delle scelte fatte a partire dagli algoritmi.
[box-info]Note sulle modifiche introdotte rispetto UNI/PdR 147:2023
L’aggiornamento della UNI/PdR 147:2023 è dovuto, principalmente, alla esigenza di specificare i requisiti per la valutazione di terza parte (certificazione) e all’opportunità di integrare elementi di raccordo con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
A tale scopo, sono stati inseriti il nuovo punto 6, che descrive le azioni richieste a una organizzazione che intende adottare una politica di sostenibilità digitale, e le Appendici F e G, con i requisiti per la valutazione di conformità da parte di un organismo di certificazione indipendente e le fasi del processo di certificazione.
Parallelamente nel nuovo punto 8 sono state fornite indicazioni utili a valutare l’impatto dei progetti di trasformazione digitale e la sostenibilità del portafoglio progetti.
Inoltre, nell’Appendice D e nell’Appendice F, per facilitare l’adempimento delle esigenze di disclosure previste dalla CSRD, è stata realizzata una mappatura tra i KPI previsti dalla norma e gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Infine, grazie alle prime esperienze di applicazione della prassi, si è proceduto a una razionalizzazione e riduzione degli indicatori, che da 58 diventano 50. I criteri di misurazione di ogni singolo KPI sono stati semplificati adottando una scala omogenea che si basa sui criteri di valutazione del Capability Maturity Model (CMM).
Una ultima integrazione, in Appendice H, riguarda un primo collegamento delle competenze digitali per la sostenibilità all’European e-Competence Framework (e-CF).[/box-info]
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità digitale”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Stefano Epifani - Project Leader (Fondazione per la sostenibilità digitale), Marco Barra Caracciolo (Bludigit), Marzio Bonelli (MM SpA), Carlo Bozzoli (Enel), Francesco Castanò (ACI Informatica), Roberto Ferrari (ENI), Renato Grottola - co-Editor (PHIGITALLY), Luciano Guglielmi (Fondazione per la sostenibilità digitale), Salvatore Marras - co-Editor (Fondazione per la sostenibilità digitale), Mauro Minenna (ACI Informatica), Giulia Parenti (ENI Plenitude), Giuliano Razzicchia - co-Editor (Enel), Domenico Squillace (UNINFO).
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785 / Norme armonizzate Direttiva giocattoli Settembre 2025
ID 24564 | 10.09.2025 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1785 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati giocattoli cavalcabili (veicoli a tre ruote per bambini) redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2) Il 4 aprile 2023 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/740, che elenca norme armonizzate per i giocattoli. L’elenco comprende la norma EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli – parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche.
(3) Nel gennaio 2024 la Germania ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 71-1:2014+A1:2018 per quanto riguarda determinati giocattoli cavalcabili, vale a dire i veicoli a tre ruote per bambini. Un veicolo a tre ruote per bambini è un giocattolo cavalcabile con un sedile per il bambino e in cui la guida e la propulsione sono controllati con i piedi e le ruote sono raggiungibili durante l’uso.
(4) Il motivo dell’obiezione formale è basato sul presunto mancato recepimento, nella norma armonizzata di riferimento, dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2009/48/CE per quanto riguarda i veicoli a tre ruote per bambini.
(5) Secondo l’obiezione, tale mancato recepimento consiste nell’assenza di requisiti atti a garantire la prevenzione di incidenti che comportano schiacciamento, cesoiamento, incastramento o intrappolamento durante la guida di un veicolo a tre ruote per bambini le cui ruote sono in prossimità del sedile e risultano accessibili durante l’uso del giocattolo, soprattutto se si considera che il bambino ha le mani libere quando usa tale veicolo e che il sedile è basso. Sussiste la possibilità di schiacciamento, cesoiamento, lacerazione o distacco delle dita oppure del loro risucchiamento nello spazio tra la forcella e la ruota per la forza direzionale della ruota.
(6) La Germania ha sostenuto che i rischi presentati dai veicoli a tre ruote per bambini non sono pienamente coperti dalla norma EN 71-1 a causa del meccanismo, della modalità di funzionamento e del mezzo di propulsione di tali giocattoli, nonché dei rischi che ne derivano durante il gioco. Sebbene la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 copra alcuni rischi caso per caso, non sono presi in considerazione tutti i punti di schiacciamento, cesoiamento, incastramento o intrappolamento necessari: i requisiti per i giocattoli cavalcabili in tale norma sono in parte specifici per prodotto (ad esempio, per le biciclette giocattolo e i monopattini giocattolo) oppure riguardano determinati componenti e definizioni del giocattolo (ad esempio meccanismi di azionamento e meccanismi pieghevoli e a scorrimento). La norma non contempla tuttavia requisiti generici basati sul rischio per i giocattoli cavalcabili per quanto riguarda i punti di schiacciamento e di cesoiamento e i punti di intrappolamento e di incastramento, segnatamente per le dita e le mani. In particolare, la definizione di «meccanismo di azionamento» di cui alla clausola 3.19 di tale norma non comprende i veicoli a tre ruote per bambini la norma non copre completamente il rischio di schiacciamento della mano o delle dita e il rischio di cesoiamento delle dita. La Germania ha pertanto concluso che, in assenza di tali requisiti, non è possibile garantire che i veicoli a tre ruote per bambini, sebbene conformi alla norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018, soddisfino tutti i requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2009/48/CE.
(7) Il 28 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato l’obiezione formale sollevata dalla Germania sul sistema di comunicazione istituito a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) Il comitato tecnico 52 del Comitato europeo di normazione (CEN) («CEN/TC 52») ha risposto all’obiezione formale sollevata dalla Germania chiedendo maggiori dettagli in merito all’incidente, in particolare per quanto riguarda il rischio specifico e il modello di giocattolo coinvolto nell’incidente. Il CEN/TC 52 ha inoltre chiesto se l’asta raffigurata nell’obiezione formale avesse un diametro di 5 mm o 12 mm, e ha sostenuto che il giocattolo coinvolto nell’incidente non era conforme alla norma esistente (pubblicata), vale a dire la clausola 4.15.1.6 c), che è il requisito generale per l’intrappolamento delle dita per i giocattoli cavalcabili. La valutazione del CEN/TC 52 si è basata sul fatto che una delle foto presentate nell’obiezione formale mostra l’inserimento dell’asta di prova più piccola in alcuni spazi tra la ruota e il telaio per cui sembra che tali spazi non siano adeguati per la larghezza delle sonde o delle aste come specificato nel rispettivo metodo di prova della norma esistente, il che rappresenta una non conformità. In base a tale valutazione, il rispetto della norma esistente avrebbe potuto evitare il ferimento o quanto meno ridurne la gravità. Tuttavia, il CEN/TC 52 ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che nell’ambito del suo pertinente gruppo di lavoro erano già in corso lavori per rimediare alle carenze individuate dalle autorità tedesche nell’obiezione formale mediante una revisione delle norme in questione: il progetto di versione riveduta prevede, alla clausola 4.15, nuovi requisiti per i giocattoli cavalcabili riguardanti i rischi di schiacciamento e cesoiamento delle dita.
(9) La Germania ha risposto alle osservazioni del CEN/TC 52 sostenendo che alcuni rischi, in particolare il cesoiamento delle dita, l’intrappolamento e lo schiacciamento della mano dovuti alla forza di risucchio della ruota, lo schiacciamento delle dita o della mano provocato da una sterzata della barra di guida, non sono stati presi in considerazione nell’attuale norma (pubblicata). Secondo la Germania, la revisione della clausola 4.15 della norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 con l’inclusione di nuovi settori di rischio dimostra che l’attuale versione della norma al momento non copre adeguatamente tutti i rischi per questo particolare tipo di giocattoli cavalcabili e che pertanto la norma non ha recepito tutti i requisiti essenziali di sicurezza che è destinata a contemplare. La Germania ha inoltre sottolineato che l’obiezione formale non è stata sollevata solo a causa di questo particolare giocattolo e dell’incidente che ha causato, in quanto sul mercato vi sono diversi altri prodotti simili con problemi e settori di rischio analoghi che non sono coperti dalla norma esistente.
(10) L’obiezione formale è stata discussa in sede di comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 il 18 aprile 2024.
(11) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 insieme ai rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi in seno al gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione concorda con l’analisi effettuata nell’obiezione e conclude che le clausole di tali norme armonizzate destinate a contemplare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 10 e all’allegato II della direttiva 2009/48/CE non affrontano adeguatamente i rischi connessi, in particolare il rischio di schiacciamento e cesoiamento delle dita e della mano, per questo specifico tipo di giocattolo cavalcabile. La norma EN 71-1:2014+A1:2018 non contiene requisiti specifici volti a garantire che i bambini possano giocare in sicurezza quando utilizzano i veicoli a tre ruote per bambini, in quanto non offre un’adeguata protezione contro il rischio di schiacciamento e cesoiamento delle dita e della mano. La Commissione ritiene pertanto che i veicoli a tre ruote per bambini progettati e costruiti conformemente alle clausole 3.19 (definizione di «meccanismo di azionamento») e 4.15.1 di tale norma possano causare incidenti analoghi in cui sono coinvolti i bambini.
(12) La Commissione ritiene tuttavia che le altre clausole della norma armonizzata pertinente, che non costituiscono oggetto dell’obiezione formale, rimangano valide per conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2009/48/CE, per i quali sono state concepite.
(13) Alla luce di quanto precede, i riferimenti della norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018, pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2023/740, dovrebbero essere pubblicati con una limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La limitazione dovrebbe escludere le clausole specifiche di tali norme destinate a contemplare il requisito di cui all’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2009/48/CE, vale a dire il requisito secondo cui i giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbe essere causato dal movimento delle sue parti. La decisione di esecuzione (UE) 2023/740 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Sicurezza dei giocattoli - parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
Limitazione: per quanto riguarda le clausole 3.19 (definizione di «meccanismo di azionamento») e 4.15.1 per i veicoli a tre ruote per bambini (giocattolo cavalcabile con un sedile per il bambino e in cui la guida e la propulsione sono controllati con i piedi e le ruote sono raggiungibili durante l’uso), la norma armonizzata EN 71-1:2014+A1:2018 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2009/48/CE.
La guida per operatori economici professionisti e diportisti
Fonti normative per la navigazione da diporto
La disciplina della navigazione da diporto è contenuta nel “Codice della nautica da diporto” e nel relativo Regolamento di attuazione 1. Per quanto non previsto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, il Codice della navigazione con le relative norme attuative, nonché la legislazione speciale ad esso connessa 2.
Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri 3.
Dopo la riforma del D.lgs. 3.11.2017, n. 229, il Codice della nautica da diporto definisce la navigazione da diporto come quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali”, mediante le unità indicate dallo stesso codice, o mediante le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 4, fermo restando, per queste ultime, quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Mezzi per la navigazione da diporto
La classificazione dei mezzi destinati alla navigazione da diporto va fatta sulla base delle seguenti definizioni contenute nel Codice della nautica da diporto 5
- “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; - unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende l’unità da diporto utilizzata a fini commerciali 6 nonché le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 7; - navi da diporto maggiore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza superiore alle 500 GT 8 ovvero a 600 TSL 9; - navi da diporto minore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL; - navi da diporto minore storica: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruite in data anteriore al 1° gennaio 1967; - imbarcazioni da diporto: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri; - natanti da diporto: sono le unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri; - moto d’acqua: sono le unità con scafo di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizzano un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinate a essere azionate da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno; - unità da diporto a controllo remoto: sono le unità a comando remoto prive, a bordo, di personale adibito al comando.
La modalità di misurazione della lunghezza delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma UNI EN ISO 8666. Essa è indicata sui certificati di marcatura CE, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario ________
Vademecum per procedura di autorizzazione impianti trattamento rifiuti / RL 2025
ID 24521 | 03.09.2025 / In allegato Vademecum e format
Vademecum per procedura di autorizzazione impianti trattamento rifiuti artt. 208 e 211 d.lgs.152 del 2006
L'applicazione ad alcuni anni di distanza della normativa nazionale e regionale relativa alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti ha messo in evidenza, con riferimento ad alcune casistiche, la necessità di una applicazione delle procedure atta a prevenire inutili appesantimenti in termini di tempi e di adempimenti.
Le presenti linee guida contengono la definizione di alcune prassi di riferimento condivise tra le Autorità Competenti, che si suggerisce di usare nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione.
L’adozione delle procedure indicate nel documento n on è vincolante, ma fortemente consigliata, in una logica di uniformità e di massima semplificazione ai fini della riduzione degli oneri.
Oltre al vademecum contenente suggerimenti e buone pratiche per i procedimenti autorizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti la Regione Lombardia ha elaborato un format di autorizzazione per gli impianti di recupero dei rifiuti inerti, in cui sono descritti alcuni elementi utili ai fini delle istruttorie e prescrizioni generali standardizzate che le Autorità Competenti (AC) possono utilizzare allo scopo di elaborare l’Allegato Tecnico da inserire nel provvedimento di autorizzazione dell’impianto. Il format contiene delle parti generali che possono costituire format per tutte le tipologie di autorizzazioni. Non contiene prescrizioni specifiche che potranno essere definite dalle Autorità Competenti nell’ambito della specifica istruttoria.
I documenti non contengono indicazioni vincolanti, ma rappresentano una raccolta di indicazioni ed esperienze utili per assicurare semplificazione, efficacia ed economicità dei procedimenti.
Tali documenti nascono da approfondimenti fatti, ma anche dalla raccolta presso le Autorità competenti di esigenze ed esperienze positive, replicabili in altri contesti, anche grazie al confronto svolto al tavolo di coordinamento con le Province, la Città metropolitana ed ARPA, con la validazione, infine, degli uffici regionali.
Non sono documenti definitivi e chiusi ma vademecum e format sono materiali dinamici, aperti ai contributi ed ai suggerimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi in particolare gli operatori e le loro associazioni di categoria, ferma restando la natura prettamente ricognitiva e non normativa degli stessi. ...
Vademecum per procedura di autorizzazione impianti trattamento rifiuti artt. 208 e 211 d.lgs.152 del 2006
2. SCHEMA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
3. AUTORITÀ COMPETENTE
4. VERIFICA PRELIMINARE (EVENTUALE)
5. PRONUNCIA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
6. FASE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 6.1. Modalità, protocollo, termini del procedimento
7. RICHIESTE ISTRUTTORIE - INTERRUZIONE DEI TERMINI
8. SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 8.1. Convocazione e termini
9. PARERI DEGLI ENTI 9.1. Soggetti da convocare 9.2. Casistica per parere di Arpa su pratiche end of waste 9.3. Acquisizione titoli edilizi 9.4. Termini per rilascio pareri e silenzio assenso
10. PROVVEDIMENTI ALL’ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 10.1. Rilascio autorizzazione - efficacia e trasmissione atto 10.2. Durata dell’autorizzazione 10.3. Autorizzazione per varianti 10.4. Avvio esercizio impianto 10.5. Diniego autorizzazione
Art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45) h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. 12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate. 13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis. 17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi. 18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. 19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.[/panel]
[panel] Art. 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui all'articolo 208 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove. 2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni. 3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato. 4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi [/panel]
Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom - Dichiarazione del Consiglio e della Commissione
Analysing microplastics in drinking water / EC 2025
ID 24497 | 29.08.2025 / Attached
The recast Drinking Water Directive (EU) 2020/2184 empowered the European Commission (EC) to adopt a methodology to measure microplastics in water intended for human consumption. When the directive entered into force in January 2021, no suitable standardised or harmonised methodology was available.
The Joint Research Centre (JRC), on request of Directorate-General for Environment (DG ENV) of the European Commission (EC), undertook a technical study to develop and test an appropriate analytical procedure. The methodology developed under this study was formalized through a delegated act, specifically the Commission Delegated Decision (EU) 2024/1441, issued on March 11, 2024, and complements Directive (EU) 2020/2184 by detailing the approach for measuring microplastics in drinking water.
The methodology was developed starting from a consideration of both scientific literature and feasibility tests performed at the JRC laboratories. A detailed review of the scientific literature reporting microplastics in drinking water led to the conclusion that sizes and (low) concentrations of microplastics in European drinking water would require methods with sensitivity achievable only by the use of vibrational spectroscopy techniques such as infra-red (IR) and Raman spectro-microscopy.
From this evaluation, a preliminary draft of a methodology was prepared in which IR or Raman optical spectro-microscopy were proposed as the means to determine the number, size and polymer type of microplastic particles. Following extensive consultations with DG ENV and the expert group on the Drinking Water Directive, including specialists in microplastics, the initial proposal was enhanced and developed into the comprehensive methodology presented in this report.
This document details the implementation of the methodology’s core components -sampling, pre-treatment, and instrumental analysis- illustrated with examples of commercially available instruments and equipment. The report summarizes the developed strategy, providing additional insights into key elements and limitations. It also includes, in the annexes, equipment-specific examples of its application at the JRC Nanobiotechnology Laboratory during feasibility studies.
Moreover, the report considers the methodology's applicability to other prospective legislative needs where microplastic detection or monitoring will be necessary. Specifically, it explores potential adaptations for ground and surface waters, as well as influent, effluent, and sludge from urban wastewater treatment plants, urban runoff, and storm-water overflows.
Finally, the report addresses the relevance of the methodology to the Commission Regulation (EU) 2023/2055 - better known as “the microplastics restriction” - which restricts the marketing of products containing intentionally added synthetic microplastics.
Contents
Abstract Acknowledgements Executive Summary 1 Introduction 1.1 Designing the methodology 1.2 Delegated act 1.3 Extending the applicability of the methodology 2 The methodology 3 The Methodology in practice 3.1 Sampling 3.2 Sample treatment 3.3 Recovery and spiking 3.4 Analysis procedures 3.5 Data reporting § 4 Adaptability of DWD methodology for alternative applications 4.1 Adaptability of DWD methodology to surface waters 5 Conclusions References List of abbreviations and definitions List of boxes List of figures List of tables Annexes Annex I Sampling of drinking water for analysis of microplastics in water for human consumption Annex II Sample treatment Annex III Spiking of drinking water for recovery studies in analysis of microplastics in water for human consumption Annex IV Analysis of microplastic particles by FT-IR microscopy and chemical mapping Annex V Analysis of microplastic particles by Raman microscopy ... JRC 2025
Bozza Decreto Min. aggiornamento segnaletica piste da sci e impianti a fune / Notificato CE 13.08.2025
ID 24447 | 19.08.2025 / In allegato
Decreto ministeriale per l’aggiornamento della segnaletica per le piste da sci e gli impianti a fune
Numero di notifica: 2025/0443/IT (Italy) Data di ricezione: 13/08/2025 Termine dello status quo: 14/11/2025
________
Il provvedimento consta di 3 articoli e di 1 allegato (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
Art. 1. Conformità della segnaletica alle norme UNI
Art. 2. Aggiornamento della segnaletica
Art. 3. Abrogazioni
Allegato 1: Norme tecniche UNI sulla segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate
Oggetto del provvedimento è la segnaletica che deve essere predisposta negli impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna, a cura dei gestori delle aree stesse, conformemente a quanto previsto dalle norme UNI di settore:
- UNI 8132 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna – Caratteristiche”; - UNI 8133 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna - Segni grafici per segnali di informazione”; - UNI 8134 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna - Segni grafici per segnali di obbligo”; - UNI 8135 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna - Segni grafici per segnali di divieto”; - UNI 8136 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna - Segni grafici per segnali di avvertimento”; - UNI 8137 “Segnaletica specifica per piste da discesa, itinerari sciistici da discesa e snowpark - Caratteristiche”; - UNI 8867 “Segnaletica specifica per piste da fondo e itinerari sciistici da fondo - Caratteristiche”; - UNI 10869 “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Sistemi di guida visuali destinati all’informazione del pubblico - Orientamento con l’aiuto di frecce di direzione, segnali, testi, luce e colori”.
IEC 61496-3:2025 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDR)
Edition 4.0 08.2025 _________
IEC 61496-3:2025 specifies additional requirements for the design, construction and testing of non‑contact electro-sensitive protective equipment (ESPE) designed specifically to detect persons or parts of persons as part of a safety-related system, employing active opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDRs) for the sensing function. Special attention is directed to requirements which ensure that an appropriate safety-related performance is achieved. An ESPE can include optional safety-related functions, the requirements for which are given both in Annex A of this document and in Annex A of IEC 61496‑1:2020.
NOTE "Non-contact" means that physical contact is not required for sensing.
This document does not specify the dimensions or configurations of the detection zone and its disposition in relation to hazardous parts for any particular application, nor what constitutes a hazardous state of any machine. It is restricted to the functioning of the ESPE and how it interfaces with the machine.
AOPDDRs are devices that have either - one or more detection zone(s) specified in two dimensions (AOPDDR-2D), or - one or more detection zone(s) specified in three dimensions (AOPDDR-3D) wherein radiation in the near infrared range is emitted by an emitting element(s).
When the emitted radiation impinges on an object (for example, a person or part of a person), a portion of the emitted radiation is reflected to a receiving element(s) by diffuse reflection. This reflection is used to determine the position of the object.
Opto-electronic devices that perform only a single one-dimensional spot-like distance measurement, for example, optical proximity switches, are not covered by this document.
This document is limited to ESPE that do not require human intervention for detection. It is limited to ESPE that detect objects entering into or being present in a detection zone(s).
This document does not address those aspects required for complex classification or differentiation of the object detected.
This document does not address requirements and tests for outdoor application.
Excluded from this document are AOPDDRs employing radiation with the peak of wavelength outside the range 820 nm to 1 100 nm, and those employing radiation other than that generated by the AOPDDR itself. For sensing devices that employ radiation of wavelengths outside this range, this document can be used as a guide. This document is relevant for AOPDDRs having a minimum detectable object size in the range from 30 mm to 200 mm.
This document can be relevant to applications other than those for the protection of persons, for example, for the protection of machinery or products from mechanical damage. In those applications, different requirements can be appropriate, for example when the materials that are recognized by the sensing function have different properties from those of persons and their clothing.
This document does not deal with electromagnetic compatibility (EMC) emission requirements.
This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2018. This edition constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) some requirement clauses and test procedures have been adapted or removed because they have been consolidated in IEC 61496-1:2020 (e.g. 5.4.6.2 Light sources and Clause A.9); b) change of the minimum probability of detection and fault detection requirements for Type 2 AOPDDR; c) using the AOPDDR as a trip device is described as an optional function in Clause A.13. ... add preview
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione
GU L 2025/1533 del 14.8.2025
Entrata in vigore: 23.09.2025 __________
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 23 settembre 2025 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 23 settembre 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Schema Decreto Conto Termico 3.0 - Pubblicato in GU il 26.09.2025
ID 24427 | 13.08.2025 / In allegato
[box-info]Decreto pubblicato
Decreto 7 agosto 2025 Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
(GU n.224 del 26.09.2025)[/box-info]
Via libera al Conto Termico 3.0: con l’approvazione in Conferenza Unificata del 05 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta il decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle Pa e 500 per i privati.
“È un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e per il quale il MASE ha lavorato con grande solerzia”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. “Con le novità introdotte – ha aggiunto - puntiamo a migliorare l’efficienza degli impianti termici negli edifici: una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contenere i costi dell’energia. Con il Conto Termico 3.0 rendiamo più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”, ha concluso Pichetto.
Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalità previste all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Il nuovo decreto semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.
Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.
Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.
In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Regolamento ONU n. 34 - Prevenzione dei rischi di incendio per i veicoli
ID 24369 | 31.07.2025 / In allegato
Regolamento ONU n. 34 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2025/1454]
GU L 2025/1454 del 29.7.2025
__________
Il presente regolamento si applica:
1.1. parte I: all'omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O (1) per quanto riguarda i serbatoi di combustibile liquido e all'omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 di massa ammissibile totale non superiore a 2,8 tonnellate per quanto concerne l'installazione di serbatoi di combustibile liquido; 1.2. parte II (vuoto) 1.3. parte III: all'omologazione di serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche; 1.4. parte IV: all'omologazione di veicoli per quanto concerne l'installazione di serbatoi di combustibile liquido omologati.
________
Sommario Regolamento
1. Campo di applicazione 2. Domanda di omologazione 3. Omologazione Parte I - Omologazione di veicoli per quanto concerne i loro serbatoi di combustibile 4. Definizioni 5. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido 6. Prova dei serbatoi di combustibile liquido Parte II-1- (vuoto) 7. (vuoto) 8. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido 9. (vuoto) Parte II-2- (vuoto) Parte III - Omologazione dei serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche 10. Definizioni 11. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido Parte IV - Omologazione di un veicolo per quanto concerne il montaggio di un serbatoio omologato 12. Definizioni 13. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido 14. Modifiche del tipo di veicolo o di serbatoio 15. Conformità della produzione 16. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 17. Disposizioni transitorie 18. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità di omologazione
Allegati
Appendice 1 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo al serbatoio per combustibile liquido, alla prevenzione dei rischi d'incendio in caso di urto frontale, laterale e/o posteriore e al tipo di serbatoio per combustibile liquido, a norma del regolamento n. 34 Appendice 2 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un serbatoio di combustibile, a norma del regolamento n. 34 Esempi di marchi di omologazione Prova di urto frontale contro un ostacolo fisso (vuoto) Prova dei serbatoi di combustibile fatti di materiale plastico Appendice 1 - Prova di resistenza al fuoco Appendice 2 - Dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari
Decreto MIT 2 luglio 2025 / Installazione dispositivo alcolock
ID 24338 | 25.07.2025 / In allegato
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 2 luglio 2025 Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock.
(GU n.171 del 25.07.2025)
Entrata in vigore: 26.07.2025 __________
Art. 1 Ambito d'applicazione
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi alcolock, di cui all’art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di armonizzazione dell’Unione europea. I dispositivi contemplati dal presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione devono rispettare tale legislazione.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per: a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3, così come definite dal regolamento UE 2018/858; b) «dispositivo alcolock »: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l; c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock e della conformità della produzione; d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con l’installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel veicolo; e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria interna del dispositivo alcolock; f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell’espirato; g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il dispositivo alcolock comprensivo dell’eventuale interfaccia e autorizzato a svolgere le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; h) «sigillo dell’installazione»: adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.
Art. 3. Caratteristiche generali d’installazione del dispositivo alcolock
Il dispositivo alcolock può essere installato:
a) sui veicoli delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3, omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, che ha integrato il regolamento (UE) 2019/2144, e per i quali il fabbricante dell’ alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo, nel rispetto della norma EN 50436; b) sui veicoli delle categorie internazionali M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 e N 3 non omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell’ alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l’installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l’installazione dell’apposita interfaccia.
Art. 4. Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock
1. Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni». 2. L’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo alcolock registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l. 3. Il dispositivo alcolock deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica» ed essere marcato secondo quanto previsto nell’allegato I di detto regolamento. 4. Il dispositivo deve avere il marchio CE.
Art. 5. Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock
1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l’installazione ne del dispositivo alcolock come da allegato 1. 2. Il dispositivo alcolock deve essere contrassegnato in modo leggibile con i requisiti minimi riportati nell’allegato 2. 3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l’uso del dispositivo alcolock come da allegato 3. 4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock come da allegato 4. 5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3. 6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto nonché un fac-simile di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l’alcolock. 7. Il fabbricante fornisce all’installatore ogni dispositivo alcolock con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 comprensivo di un certificato di taratura.
Art. 6. Obblighi di comunicazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.
Art. 7. Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock
1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l’applicazione di un sigillo che impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. 2. Il sigillo, applicato dall’installatore, deve consistere in un adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione. 3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, il certificato di taratura del dispositivo alcolock, secondo quanto previsto nell’allegato 5, le istruzioni per l’uso del dispositivo alcolock, di cui all’allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock, di cui all’allegato 4. 4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, di cui al comma 5 dell’art. 5, sono responsabili anche dell’eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante. 5. L’installazione del dispositivo alcolock non comporta l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a norma dell’art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 8. Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock
1. In caso di controlli durante la guida, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, e il certificato di taratura con l’intervallo di taratura valido, di cui all’allegato 5. 2. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell’allegato 3.
Art. 9. Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L’art. 6 «Obblighi di comunicazione» e gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione. __________
Allegati
ALLEGATO 1 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ALLEGATO 2 MARCATURA DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ALLEGATO 3 ISTRUZIONI PER L’USO DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ALLEGATO 4 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ALLEGATO 5 TARATURA DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE D'ISNTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK ...
3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.