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Regolamento sanzioni violazioni degli obblighi di transizione digitale 

Regolamento sanzioni violazioni degli obblighi di transizione digitale 

ID 24610 | 18.09.2025 / In allegato

Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale.

Provvedimento n. 190/2025 - Approvazione del Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di transizione digitale di cui all’art. 18-bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Comunicato GU n. 217 del 18.09.2025

[...]

[panel]Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.[/panel]

Collegati
[box-note]D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82[/box-note]

Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n. 104

Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n. 104

ID 24609 | 18.09.2025

Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n. 104
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

(GU n.159 del 11.07.2011)
_________

Aggiornamenti atto:

03/12/2015    
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2015, n. 190 (in G.U. 03/12/2015, n.282) - Consolidato 09.2025

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/15/CE[/box-note]

Linee guida e modello relazioni resilienza dei soggetti critici

Linee guida e modello relazioni resilienza dei soggetti critici

ID 24578 | 12.09.2025 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Linee guida e modello per la presentazione delle relazioni elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici

GU C/2025/4990 del 12.9.2025

_________

La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici («direttiva») mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. La direttiva rafforza la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi e crea un quadro generale di resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi (naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali).

Per conseguire un livello elevato di resilienza, la direttiva impone agli Stati membri taluni obblighi. La Commissione è stata incaricata di elaborare raccomandazioni, linee guida non vincolanti e un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni al fine di sostenerli nell’adempimento di alcuni di tali obblighi. Nello specifico, la presente comunicazione dà attuazione all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva per quanto riguarda lo sviluppo di un modello per la comunicazione di determinate informazioni alla Commissione, all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva per quanto riguarda l’elaborazione di raccomandazioni e linee guida volte ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda l’adozione di linee guida volte ad agevolare l’applicazione dei criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi, tenendo conto delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

Prima dell’adozione della presente comunicazione, conformemente alle disposizioni summenzionate, sono stati consultati gli Stati membri nel corso di un seminario tenutosi il 3 e il 4 ottobre 2024 e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici il 12 febbraio 2025. Ulteriori consultazioni bilaterali dei delegati del gruppo per la resilienza dei soggetti critici si sono svolte per iscritto nel marzo 2025 e una versione aggiornata è stata condivisa con tale gruppo il 7 aprile 2025.

La presente comunicazione non è giuridicamente vincolante e non pregiudica l’interpretazione del diritto dell’UE da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

[...]

Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2022/2557 [/box-note]

Codice della Navigazione / Aereonautica

Codice della Navigazione / Aereonautica - V. ENAC

Codice della Navigazione / Aereonautica - V. ENAC 2006

ID 24576 | 11.09.2025 / In allegato Versione ENAC

Nel 2005 è stata approvata la riforma del Codice della Navigazione, e più precisamente la modifica della sua parte aeronautica: un passo ormai non più rimandabile, se si pensa che il testo precedente risaliva al 1942 (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) ed era naturalmente inadeguato all’odierno scenario del trasporto aereo. La riforma, sancita dal Decreto Legislativo 96/2005, ha affrontato i nodi cruciali dell’aviazione civile italiana: le fonti normative, gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore. Di conseguenza il nuovo Codice ha dato all’Enac la possibilità di assolvere più fluidamente i suoi compiti, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Tra le novità introdotte va segnalata innanzitutto l’individuazione di un’unica autorità di vigilanza, identificata espressamente nell’Enac, con la separazione fra le attività di regolazione, controllo e certificazione da un lato, e la fornitura di servizi di navigazione aerea, affidata ad Enav SpA, dall’altro.Viene poi introdotta una disciplina più esaustiva per quanto riguarda gli aeroporti e le concessioni di gestione totale (queste ultime non previste nell’impianto normativo del 1942). Il Codice ora prevede la definizione delle funzioni principali del gestore aeroportuale, che deve essere adeguatamente certificato dall’autorità unica; inoltre le funzioni di polizia e di vigilanza che il vecchio testo attribuiva al Direttore di aeroporto vengono ora assorbite direttamente dall’Enac.

Il nuovo Codice affronta la problematica dell’impatto ambientale, con particolare riguardo ai vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e all’inquinamento acustico: questioni sempre più urgenti, considerando l’escalation del traffico aereo registrata negli ultimi decenni. Al fine di tutelare in maniera più efficace i diritti del passeggero, si obbligano inoltre i vettori a pubblicizzare adeguatamente gli accordi di natura commerciale stipulati fra più compagnie aeree (come ad esempio il code sharing) e ad adottare procedure trasparenti per le liste d’attesa.

Il nuovo testo di legge rinnova e semplifica radicalmente anche la disciplina amministrativa relativa agli aeromobili e ai titoli professionali aeronautici; da sottolineare infine la revisione generale della normativa in materia di servizi e di contrattualistica, con adeguamento ai dettati comunitari con speciale riguardo al contratto di trasporto aereo.

Nel 2006 è stata apportata una nuova modifica alla parte aeronautica del Codice della Navigazione con il Decreto Legislativo 151/2006.
...
Segue allegato

ENAC

Vedi il testo consolidato Codice della Navigazione

Codice della navigazione R D  30 marzo 1942

Collegati
[box-note]D.Lgs. 9 maggio 2005 n. 96
Codice della Navigazione | Testo consolidato[/box-note]

Circolare MIT Prot. n. 23812 del 28 agosto 2025

Circolare MIT Prot. n. 23812 del 28 agosto 2025

ID 24538 | 04.09.2025 / In allegato

Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli in fine serie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento UE 2018/858, per le categorie internazionali M, N ed O, aventi un’omologazione non più valida ai fini immatricolativi applicando il regolamento (UE) 2025/1122.

segue allegato

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2018/858
Regolamento (UE) 2019/2144
Regolamento delegato (UE) 2025/1122[/box-note]

Legge 8 agosto 2025 n. 118 

Legge 8 agosto 2025 n. 118

ID 24402 | 09.08.2025

Legge 8 agosto 2025 n. 118 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

(GU Serie Generale n.184 del 09.08.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2025

[...]

Collegati
[box-note]Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95 [/box-note]

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