Guida orientativa ANIE ai Criteri Ambientali Minimi - CAM e al DNSH / 2025
ID 24478 | 24 Agosto 2025 / In allegato
In riferimento alla tematica dei CAM-Criteri Ambientali Minimi e del principio di non arrecare danno significativo – DNSH, ANIE ha pubblicato una apposita Guida orientativa con il supporto degli esperti associativi.
Obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni, di carattere meramente orientativo e non esaustivo, alle imprese associate per rispondere alle richieste di clienti e altri operatori del mercato in merito alla rispondenza dei propri prodotti ai Criteri Ambientali Minimi – CAM e/o al principio del DNSH – Do Not Significant Harm. Il riferimento è in particolar modo ai requisiti elencati nelle Schede Tecniche contenute nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Interpello ambientale 15.08.2025 - POP / Smaltimento apparecchiature contenenti PCB
ID 24437 | 18.08.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Interpello ambientale su Sostenibilità dei prodotti e dei consumi
Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 - Chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
QUESITO
Con istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 (prot. n. 105965 del 4 giugno 2025) Confindustria chiede un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
Confindustria chiede di chiarire se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.5, comma 4 D.lgs. n.209 del 1999.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo applicabile, riassunto come segue:
- Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti; - Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT); - Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO
Il Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 (di seguito «Regolamento») ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di tali sostanze, come definite nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ratificata dall’Italia con legge 12 luglio 2022, n.93.
Le disposizioni del Regolamento si basano sul principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) e mirano a ridurre o a eliminare, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di POP e a regolamentare i rifiuti che li contengono o da essi contaminati.
I policlorobifenili (PCB) sono inseriti tra le sostanze pericolose elencate nell’Allegato I del Regolamento, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Regolamento, ne sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso.
La norma richiamata fa salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del Regolamento, che stabilisce, al comma 2, quanto segue: "l'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima”.
Al riguardo, si specifica che il Regolamento (CE) n. 850/2004 aveva già introdotto un sistema strutturato di gestione dei POP, comprendendo non solo il divieto d’uso e produzione, ma anche un robusto quadro per la gestione dei rifiuti contenenti tali sostanze.
In particolare, l’Allegato I, Parte A, del Regolamento dispone, con specifico riguardo ai PCB, che:
“a) Fatta salva la Direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT), gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. b) Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025”.
La previsione citata è centrale ai fini del coordinamento tra il Regolamento e la Direttiva 96/59/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che già delinea un sistema di smaltimento dei PCB.
Il D.lgs. n. 209 del 1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.
Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, va ora letta alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla Direttiva, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
In particolare, la previsione sopra citata del Regolamento contiene una clausola di salvaguardia [“Fatta salva la direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT) (…)”] atta a preservare le modalità tecniche e operative di smaltimento dei PCB già stabilite e applicate ai sensi della Direttiva 96/59/CE e del decreto legislativo n. 209 del 1999, ma non anche a derogare alle nuove scadenze fissate dal Regolamento, le cui prescrizioni sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e prevalenti rispetto a norme nazionali divergenti.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/1021, si rinvia a quanto stabilito dall’Allegato V, Parte 1 del medesimo regolamento, secondo cui sono autorizzate “le operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti”.
Per i POP la norma prevede, oltre alle operazioni di recupero specificamente indicate, le seguenti operazioni di smaltimento:
- D9 Trattamento fisico-chimico; - D10 Incenerimento a terra.
In coerenza con il dettato normativo sopra richiamato, l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.[/panel]
Circolare MEF - Ministero della Salute 24 Marzo 2022
ID 24418 | 13.08.2025
Dematerializzazione delle ricette bianche non a carico del SSN.
La Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 3 marzo 2022 fornisce le indicazioni applicative agli operatori per la corretta prescrizione dei farmaci.
Sono escluse dalla dematerializzazione (alla data news):
- le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali ad azione psicotropa e stupefacente, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., fatti salvi i farmaci prescritti per la terapia del dolore di cui all’allegato III bis del testo unico DPR 309/90 - le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.
Ne consegue che tutte queste prescrizioni su ricetta bianca (ad es. prescrizioni di benzodiazepine) non possono essere accettate dal farmacista se scansionate e inviate tramite sistemi informatici.
La corretta pratica prevede unicamente che il paziente acquisisca dal medico e consegni al farmacista la copia cartacea originale. ... segue allegato
Decreto direttoriale MASE 18 giugno 2025 n. 19 / Regole operative FER X Transitorio
ID 24387 | 05.08.2025
Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025 n. 19 recante “Approvazione delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024” c.d. FER X Transitorio
Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2024
ID 24361 | 30.07.2025 / In allegato
L’edizione 2024 del Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia, la quarta dedicata a questo tema, aggiorna la mappa nazionale della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico - PAI, realizzata dall’ISPRA mediante l’armonizzazione e la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali, e gli indicatori di rischio.
Il Rapporto presenta le attività in corso che porteranno all'aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica e del rischio ai sensi della Direttiva Alluvioni, previsto per il 2026. Fornisce inoltre il quadro di riferimento sullo stato e sulle variazioni delle coste italiane e sulle valanghe.
Aumenta del 15% la superficie del territorio italiano a pericolosità per frane dei Piani di Assetto Idrogeologico - PAI, passando dai 55.400 km² del 2021 ai 69.500 km² del 2024, pari al 23% del territorio nazionale. Gli incrementi più significativi si rilevano nella Provincia Autonoma di Bolzano (+ 61,2%), Toscana (+ 52,8%), Sardegna (+ 29,4%), Sicilia (+20,2%) e sono dovuti principalmente a studi di maggior dettaglio effettuati dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Province autonome.
Le aree classificate a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4) dall’8,7% passano al 9,5% del territorio nazionale. Nel 2024, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe.
Migliora la situazione delle spiagge italiane: sul fronte dell’erosione costiera risultano più i tratti in avanzamento (+ 30 Km) che quelli in erosione.
Decreto MIT 17 luglio 2025 / Lista di controllo locali delle imprese di autotrasporto
ID 24359 | 28.07.2025 / In allegato
Decreto MIT 17 luglio 2025 Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto.
(GU n.173 del 28.07.2025) __________
Articolo unico
1 È approvato il modello di lista di controllo di cui all’allegato I, con l’obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto in attuazione dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
2. Nel corso delle operazioni di controllo presso i locali delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto interdirigenziale 1° dicembre 2008.
...
Allegato I
LISTA DI CONTROLLO relativa ai «controlli nei locali delle imprese in materia di autotrasporto» Documento conforme all’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144
1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonché in base al fattore di rischio che è attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I. 4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente. 5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati. 6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.[/panel]
Regolamento delegato (UE) 2025/695 / Classi di prestazione dispositivi di ancoraggio permanenti
ID 24313 | 22.07.2025 / In allegato
Regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione, del 9 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza
GU L 2025/695 del 22.7.2025
Entrata in vigore: 11.08.2025
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 27, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 60, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1) La norma armonizzata EN 17235:2024 sui dispositivi di ancoraggio permanenti e sui ganci di sicurezza contiene livelli di soglia e sistemi di classificazione per la prestazione dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione per quanto riguarda la caratteristica essenziale «resistenza meccanica».
(2) È opportuno stabilire le caratteristiche essenziali «resistenza meccanica - prova dinamica» e «resistenza meccanica - prova del carico di rottura» quali caratteristiche per le quali il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza all’atto di immetterli sul mercato. La caratteristica essenziale «resistenza meccanica - prova della base del gancio» dovrebbe essere aggiunta all’elenco delle caratteristiche essenziali che il fabbricante è tenuto a dichiarare per i ganci di sicurezza.
(3) Al fine di garantire una migliore applicabilità tecnica della norma EN 17235:2024 ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, la norma dovrebbe includere soglie per i livelli di prestazione per le caratteristiche essenziali «resistenza meccanica - prova dinamica» e «resistenza meccanica - prova della base del gancio».
(4) Per motivi di sicurezza è inoltre necessario stabilire le classi di prestazione per la caratteristica essenziale «resistenza meccanica - prova dinamica» affinché nella dichiarazione di prestazione siano fornite informazioni dettagliate sulla capacità del dispositivo di sostenere diversi carichi.
(5) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 la Commissione, o un organismo europeo di normalizzazione in base ad un mandato rivisto emesso dalla Commissione, può stabilire classi e livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Tenuto conto della necessità di stabilire quanto prima classi e livelli di soglia relativi alla prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza, la Commissione dovrebbe stabilire tali classi e livelli di soglia relativi alla prestazione. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, tali classi di prestazione devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione della norma europea EN 17235:2024 per i prodotti. Esso stabilisce i livelli di soglia e le classi di prestazione per tali dispositivi e ganci, nonché le caratteristiche essenziali di tali prodotti che il fabbricante è tenuto a specificare nella dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Articolo 2 Dichiarazione obbligatoria delle caratteristiche essenziali
1. Per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tali prodotti sul mercato, il fabbricante dichiara le caratteristiche essenziali seguenti:
a) resistenza meccanica - prova dinamica;
b) resistenza meccanica - prova del carico di rottura.
2. Se un prodotto comprende un gancio di sicurezza, il fabbricante di tale prodotto dichiara inoltre, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tale prodotto sul mercato, la caratteristica essenziale «resistenza meccanica - prova della base del gancio».
Articolo 3 Livelli di soglia
1. Per la caratteristica essenziale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il livello per i valori di progetto delle azioni è pari o superiore a 9,0 kN se sottoposto a prove conformemente alla norma EN 17235:2024, come specificato nell’allegato.
2. Se un prodotto comprende un gancio di sicurezza, il livello per la misurazione per la caratteristica essenziale «resistenza meccanica - prova della base del gancio» è pari o inferiore a 5 mm se sottoposto a prove conformemente alla norma EN 17235:2024, come specificato nell’allegato.
Articolo 4 Classi di prestazione
Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), le classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza figurano nell’allegato.
Articolo 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Livelli di soglia e classi di prestazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti e dei ganci di sicurezza conformemente alla norma EN 17235:2024
Tabella 1
Kit A - Kit di ancoraggio comprendente un unico dispositivo di ancoraggio
Caratteristica essenziale
Livello di soglia
Classi di prestazione (1)
Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica — Prova dinamica (1)
≥ 9,0 kN
1
9 kN
2
10,5 kN
Tabella 2
Kit B - Kit di ancoraggio comprendente un gancio di sicurezza
Caratteristica essenziale
Livello di soglia
Classi di prestazione (2)
Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica - Prova della base del gancio
≤ 5 mm
-
-
Resistenza meccanica - Prova dinamica (1)
≥ 9,0 kN
1
9 kN
2
10,5 kN
Tabella 3
Kit C - Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un cavo orizzontale
Caratteristica essenziale
Livello di soglia
Classi di prestazione (3)
Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica - Prova dinamica (1)
≥ 9,0 kN
1
9 kN
2
10,5 kN
3
12,0 kN
4
13,5 kN
Tabella 4
Kit D - Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un binario orizzontale
Caratteristica essenziale
Livello di soglia
Classi di prestazione (4)
Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica - Prova dinamica (1)
≥ 9,0 kN
1
9 kN
2
10,5 kN
3
12,0 kN
4
13,5 kN
(1) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili. (2) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili. (3) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili. (4) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.