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Legge 3 ottobre 2025 n. 149

Legge 3 ottobre 2025 n. 149 / Prevenzione e la cura dell'obesità

ID 24740 | 15.10.2025

Legge 3 ottobre 2025 n. 149 Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'.

(GU n.235 del 09.10.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2025

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al D.lgs 31 dicembre 2024 n. 209

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al D.lgs 31 dicembre 2024 n. 209

ID 24662 | 30.09.2025 / In allegato

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 / Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l’ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[...]

Fonte: ANAC

Collegati
[box-note]D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici [/box-note]

Preparedness and Resilience for Emerging Threats Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics

Preparedness and Resilience for Emerging Threats Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemicsWHO 2024

ID 24652 | 27.09.2025 Attached

Through technical consultations with countries and partners, WHO has led the development of Preparedness and Resilience for Emerging Threats Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics. The Module, builds on previous pandemic lessons and guidance, and has the following new elements:

  • It presents an integrated and efficient respiratory pathogen pandemic planning approach covering both novel pathogens and those known to have pandemic potential;
  • It enables coherence in addressing pathogen-agnostic and pathogen-specific elements for better preparedness;
  • It gives an organizing framework including operational stages and triggers for escalation and de-escalation between pandemic preparedness and response periods;
  • It contextualizes 12 IHR (2005) core capacities within the five components of health emergency preparedness, response and resilience (HEPR), from the respiratory threats perspective; and
  • It describes the critical sectors for respiratory pathogen pandemic preparedness to trigger multisectoral collaboration.

attached

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2022/2371[box-note]

Decreto interministeriale del 19 settembre 2025

Decreto interministeriale del 19 settembre 2025 / Standard formativi degli assistenti familiari

ID 24642 | 25.09.2025 / In allegato

Decreto interministeriale del 19 settembre 2025
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari

...

Fonte: MLPS

DPCM 5 agosto 2025 

DPCM 5 agosto 2025 

ID 24625 | 22.09.2025

DPCM 5 agosto 2025 
Adozione degli emblemi rappresentativi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Servizio nazionale della protezione civile. 

(GU n.220 del 22.09.2025)

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62

ID 24567 | 10.09.2025 / In allegato

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(GU n.112 del 16.05.2017 - SO n. 23)
_________

Aggiornamenti all'atto
 
25/07/2018
DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220)
 
21/08/2019
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 (in G.U. 21/08/2019, n.195)
 
31/12/2019
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)
 
29/02/2020
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
 
 
08/04/2020
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 (in G.U. 08/04/2020, n.93) convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)
 
06/06/2020
LEGGE 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n.143)
 
14/08/2020
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253)
 
13/10/2020
LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 (in SO n.37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n.253)
 
02/03/2024
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n.52) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)
 
30/04/2024
LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 (in SO n.19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n.100)
 
16/10/2024
LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150 (in G.U. 16/10/2024, n.243)
 
09/09/2025
DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127 (in G.U. 09/09/2025, n.209) - Consolidato 10.09.2025
 

Collegati
[box-note]Legge 13 luglio 2015 n. 107 [/box-note]

Safety Gate Report 33 del 15/08/2025 N. 07 SR/02948/25 Cipro

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 15/08/2025 N. 07 SR/02948/25 Cipro

Approfondimento tecnico: Generatore di corrente

Generatore di corrente

Il prodotto, di marca YAOHU, mod. YH3800D, è stato respinto durante la fase di importazione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE.

Il prodotto è privo della documentazione, della marcatura CE e della valutazione di conformità richieste. 

Direttiva 2006/42/CE
Articolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio 

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: 

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16. 

2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

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