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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907

ID 24621 | 22.09.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione

GU L 2025/1907 del 22.9.2025

Entrata in vigore: 25.09.2025

_________


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare l’articolo 10, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il formato della notifica a norma dell’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l’autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.

(2) È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

1) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico, le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, di veicoli leggeri frigorifero, di container intermodali e di vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2) per i programmi di certificazione per le apparecchiature fisse di protezione antincendio, il modulo di notifica che figura nell’allegato II del presente regolamento;

3) per i programmi di certificazione per i commutatori elettrici fissi, il modulo di notifica che figura nell’allegato III del presente regolamento;

4) per i programmi di certificazione per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, il modulo di notifica che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

5) per i programmi di formazione riguardanti le apparecchiature di condizionamento d’aria nei veicoli a motore che rientrano e che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram, nonché le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari, il modulo di notifica che figura nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I
APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, POMPE DI CALORE, CICLI RANKINE A FLUIDO ORGANICO E UNITÀ DI REFRIGERAZIONE DI AUTOCARRI FRIGORIFERO E RIMORCHI FRIGORIFERO, DI VEICOLI LEGGERI FRIGORIFERO, DI CONTAINER INTERMODALI E DI VAGONI FERROVIARI
NOTIFICA
PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

ALLEGATO II
APPARECCHIATURE FISSE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
NOTIFICA
PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

ALLEGATO III
COMMUTATORI ELETTRICI FISSI
NOTIFICA
PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

ALLEGATO IV
APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
NOTIFICA
PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

ALLEGATO V
DETERMINATE APPARECCHIATURE MOBILI CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
NOTIFICA
PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLE QUALIFICHE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/573 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

ALLEGATO VI
Tavola di concordanza

[...]

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[box-note]Regolamento (UE) 2024/573
Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato[/box-note]

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