Decreto 4 agosto 2025 Sistema informativo dell'assistenza primaria.
(GU n.202 dell'01.09.2025)
...
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attività e alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, comprese quelle erogate nell’ambito della continuità assistenziale e dell’assistenza ai turisti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
Cassazione Penale Sez. 4 del 14 luglio 2025 n. 25730
ID 24372 | 01.08.2025 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 14 luglio 2025 n. 25730 Caduta dall'alto di un corpo contundente e decesso del lavoratore. Confermata la responsabilità del datore per omessa valutazione del rischio di caduta oggetti e mancata formazione del lavoratore. ___________
Cassazione Penale Sez. 4 del 14 luglio 2025 n. 25730 Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere Dott. MARI Attilio - Consigliere Dott. DAWAN Daniela - Consigliere Dott. SESSA Gennaro - Relatore
[panel]SENTENZA
sul ricorso proposto da A.A., nato a F il (Omissis), avverso la sentenza in data 01/10/2024 della Corte di appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte depositate, in data 23/06/2025, dal difensore delle parti civili B.B., C.C. e D.D., avv.to Stefano Bordoni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte depositate, in data 30/05/2025, dal difensore dell'imputato, avv.to Antonio Grillea, che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza.
Fatto
1. Con sentenza in data 01/10/2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, il precedente 22/11/2021, il Tribunale di Grosseto aveva affermato la penale responsabilità di A.A. in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica. Nello specifico, il predetto, in qualità di titolare dell'impresa omonima e, quindi, di datore di lavoro di E.E., è stato giudicato penalmente responsabile del decesso di quest'ultimo, avvenuto per effetto delle gravi lesioni riportate a seguito dell'impatto contro la regione fronto-temporale di un corpo contundente in caduta dall'alto, in ragione dell'omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti e della mancata formazione del lavoratore con riguardo a tale tipo di rischio.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del A.A., avv.to Antonio Grillea, che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, cod. pen., inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 220, 533 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di indicazione della causa dell'evento, individuata, senza l'effettuazione di una perizia, in una condotta omissiva del datore del lavoro connotata da profili di colpa. Sostiene, in specie, che, nella decisione impugnata, sarebbe stata ricostruita una dinamica del sinistro rispetto alla quale non vi sarebbe certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", posto che si sarebbero illogicamente valorizzate, a tal fine, le risultanze della consulenza medica in atti, in cui si dava atto di un "violentissimo traumatismo meccanico di tipo contusivo per azione di un corpo contundente di consistenza dura che attinse l'uomo alla testa" e la riscontrata collocazione del corpo dell'infortunato dopo il sinistro per inferirne conclusioni in ordine al concreto svolgimento dei fatti basate sulla scienza personale del giudice, nonostante l'assenza di elementi che consentissero di escludere la possibilità di una dinamica alternativa e senza far luogo - come sarebbe stato, invece, doveroso fare - alla rinnovazione istruttoria, mediante l'effettuazione di una perizia.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, cod. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di individuazione della causa meccanica della lesività. Sostiene, in specie, che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe individuato l'oggetto la cui caduta dall'alto avrebbe causato il grave ferimento e il successivo decesso del lavoratore mercé la valorizzazione delle sole dichiarazioni del teste F.F. e a dispetto del mancato rinvenimento, da parte degli ispettori dell'U.S.L. intervenuti sul luogo dell'accaduto, di oggetti recanti tracce ematiche o di materiale organico, così illegittimamente ed illogicamente affermando che il datore di lavoro, con condotta caratterizzata da un evidente profilo di colpa, avesse omesso di adottare, nel DVR e nel POS, misure atte a prevenire la caduta di oggetti dall'alto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 220 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di mancata acquisizione di una consulenza tecnica medico-legale della difesa. Assume al riguardo che la mancata acquisizione, in esito alla sollecitata rinnovazione istruttoria, di tale documento probatorio - in cui si sosteneva che l'evento lesivo, per la peculiare conformazione del caschetto protettivo e per punto d'impatto sulla teca cranica dell'oggetto contundente, si sarebbe verificato anche qualora in cui l'infortunato avesse indossato tale strumento protettivo -avrebbe inficiato la decisione della Corte territoriale, che, in tesi, sarebbe pervenuta a ritenere lo stesso irrilevante ai fini decisori, in base ad un indebito utilizzo di scienza privata.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sostiene, in specie, che, nella decisione impugnata, la mancata concessione di tale beneficio, pur espressamente sollecitata con uno dei motivi di appello, risulterebbe illegittima e non argomentata, posto che la Corte territoriale non avrebbe effettuato il dovuto giudizio prognostico, omettendo, peraltro, ogni motivazione al riguardo.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del D.L. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
Diritto
1. Il ricorso presentato nell'interesse di A.A. è infondato e dev'essere, pertanto, rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, cod. pen., inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 220, 533 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di indicazione della causa dell'evento, individuata in una condotta omissiva del datore del lavoro connotata da profili di colpa, sostenendo che, nella decisione impugnata, sarebbe stata recepita una ricostruzione dell'incidente rispetto alla quale non vi sarebbe certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", posto che si sarebbero illogicamente valorizzate le sole risultanze della consulenza medica, oltre alla riscontrata collocazione del corpo dell'infortunato subito dopo il sinistro, per inferirne conclusioni in ordine allo svolgimento dei fatti basate sulla scienza personale del giudice, a dispetto dell'assenza di elementi valevoli ad escludere la possibilità di una dinamica alternativa e senza far luogo a una rinnovazione istruttoria, mercè l'effettuazione di una perizia. Ritiene in proposito il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha individuato con precisione (in particolare, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) la condotta omissiva del datore di lavoro ritenuta causativa del sinistro mortale, che, in esito alla ricostruzione della dinamica del sinistro in termini di caduta dall'alto di un corpo contundente imprudentemente appoggiato sul piano metallico della trivella e spostatosi per effetto delle vibrazioni causate dal funzionamento del macchinario, ha indicato segnatamente nell'omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti dall'alto e nella mancata formazione del prestatore di lavoro con precipuo riferimento al tipo di rischio di fatto verificatosi. Con tale impianto argomentativo non si confronta, tuttavia, il ricorrente che ha articolato doglianze viziate da un'evidente genericità intrinseca, che si risolvono, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione in fatto dell'accaduto, inammissibile nel giudizio di legittimità. Né appare riscontrabile, nel caso di specie, la dedotta inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603 cod. proc. pen., in conseguenza del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'effettuazione di una perizia funzionale alla ricostruzione della dinamica del sinistro, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui "Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia... può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto" (così, da ultimo, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c/Caratelli, Rv. 274996-02, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086-01).
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, cod. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di individuazione della causa meccanica della lesività, sostenendo che, nella decisione impugnata, si sarebbe individuato l'oggetto la cui caduta dall'alto avrebbe causato il grave ferimento e il successivo decesso del lavoratore mercé la valorizzazione delle sole dichiarazioni del testimone F.F., a dispetto del mancato repertamento di oggetti recanti tracce ematiche o di materiale organico, così da concludere, in maniera del tutto illogica, che il datore di lavoro, con condotta colposa, avesse omesso di adottare, nel DVR e nel POS, misure atte a prevenire la caduta di oggetti. Osserva al riguardo il Collegio che la decisione della Corte territoriale non presenta il dedotto vizio motivazionale. Ciò perché i giudici di secondo grado hanno coerentemente e logicamente descritto l'eziologia dell'evento (in specie, alle pagg. 2-4 della sentenza oggetto d'impugnativa), individuando, alla stregua del narrato dell'indicato testimone oculare e della documentazione medica rilasciata dal presidio ospedaliero, la causa del ferimento del prestatore d'opera nel violento impatto di un oggetto in caduta dall'alto contro la regione cranica fronto-temporale del predetto, nel mentre questi era intento ad espletare le mansioni cui risultava addetto senza indossare - come sarebbe stato necessario - il casco protettivo. Orbene, a fronte di un impianto argomentativo di tal genere, connotato da un'indubbia linearità, la dedotta lamentazione si appalesa viziata da genericità intrinseca, non essendosi in alcun modo indicate le ragioni dell'ipotizzato vizio motivazionale. Deve quindi ragionevolmente concludersi che la doglianza in oggetto si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti, dei quali si sollecita, in sostanza, una ricostruzione alternativa a quella effettuata dalla Corte di appello. È però ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione dell'accadimento fattuale. Tanto chiarito, deve altresì escludersi che la decisione impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge egualmente contestato con il motivo in disamina, non avendo il ricorrente in alcun modo esplicitato, nel corpo dell'impugnativa, le ragioni, in tesi, fondanti tale lamentazione.
4. Palesemente infondato è, ancora, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 220 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di mancata acquisizione di una consulenza tecnica medico-legale della difesa, assumendo che tale statuizione, conseguente al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria, avrebbe inficiato la decisione della Corte territoriale, che sarebbe pervenuta a ritenere tale documento irrilevante ai fini decisori in base ad un indebito utilizzo di scienza privata. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia insussistente il denunziato vizio motivazionale. Ciò perché la mancata acquisizione del menzionato documento probatorio -in cui si sosteneva che l'evento lesivo, per la peculiare conformazione del casco protettivo e per il punto d'impatto sul capo del lavoratore dell'oggetto in caduta, si sarebbe verificato anche nel caso in cui il primo avesse indossato la protezione - non ha affatto viziato di illogicità la decisione della Corte di appello, posto che i giudici del merito sono pervenuti all'opposta conclusione, in esito alla ritenuta inconferenza, ai fini decisori, della consulenza medico-legale de qua, con un percorso argomentativo lineare e tutt'altro che illogico, nell'ambito del quale, lungi dal far uso della propria scienza privata, hanno ritualmente valorizzato la circostanza, inferita dal referto stilato dai sanitari dell'ospedale ove l'infortunato fu condotto e confermata dal testimone oculare F.F., che il punto d'impatto del corpo contundente era collocato tra la regione frontale e quella temporale del capo del predetto, ossia in un'area della calotta cranica che lo strumento di protezione, se indossato, avrebbe adeguatamente salvaguardato. D'altro canto, non è dato riscontrare nella decisione impugnata neanche la denunziata inosservanza della norma processuale di cui all'art. 220 cod. proc. pen., essendosi già chiarito che la decisione reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante acquisizione di una consulenza di parte, per la sua natura di giudizio fattuale, non è censurabile in sede di legittimità, ove corredata - come nel caso di specie - da motivazione congrua e logica (così la già citata Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c/Caratelli, Rv. 274996-02).
5. Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la decisione impugnata risulterebbe, in parte qua, illegittima ed immotivata, in quanto la Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta difensiva formulata con uno dei motivi di appello, avrebbe obliterato l'effettuazione del dovuto giudizio prognostico, senza argomentare in alcun modo la determinazione assunta. Rileva al riguardo il Collegio che la disamina della decisione impugnata disvela che effettivamente la Corte di appello, seppur investita, con l'atto di gravame, della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, omise di adottare qualsiasi statuizione sul punto. È pur vero, tuttavia, che l'imputato risultava già ilio tempore gravato da plurime condanne per delitto, due delle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, fattore che precludeva, in radice, un'ulteriore fruizione, da parte sua, del medesimo beneficio. Tale circostanza induce questo giudicante a ritenere infondata la doglianza prospettata con il motivo in disamina, trovando applicazione il principio secondo cui "Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata" (in tal senso, Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01, nonché, più di recente, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723-01).
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
7. Non può essere disposta la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dalle parti civili B.B., C.C. e D.D., in quanto la memoria difensiva riversata in atti dal loro patrocinatore, per la genericità del contenuto, non fornisce alla decisione alcun apporto suscettibile di positivo apprezzamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'1 luglio 2025. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2025.[/panel]
Circolare MIT n. 8376 del 11 Agosto 2025 Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime - Anno 2025.
Nota DCPREV prot. n. 10534 del 24.06.2025 / Quesiti in materia di prevenzione incendi
ID 24229 | 05.07.2025 / In allegato
Nota DCPREV prot. n. 10534 del 24.06.2025 Quesiti in materia di prevenzione incendi.
In riscontro alle richieste pervenute con la nota a margine indicate, si forniscono di seguito le valutazioni di carattere generale della scrivente Direzione centrale, distinte per ciascun punto:
a) Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151.
Inoltre, con nota Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, sono state altresì fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività.
Stante l’attuale quadro normativo, non si ravvisano al momento ulteriori indicazioni a valenza generale da fornire, atteso che, inoltre, la pluralità delle casistiche in concreto prospettabili raccomanda una valutazione ad hoc caso per caso.
Posto quanto sopra, si rappresenta, comunque, che la problematica segnalata sarà oggetto di attenta valutazione in occasione di una prossima futura revisione del quadro regolamentare in materia di prevenzione incendi.
b) Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6.
Nel confermare che anche la RTV 6, per i termini e le definizioni, rimanda al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, in particolare al punto G.1.5 per la definizione di “attività“, si segnala, comunque, che i dubbi interpretativi in merito ai requisiti di comunicazione tra l’autorimessa e le “altre attività“, tra cui, in particolare, l’edificio di civile abitazione soprastante, troveranno giusta soluzione nell’ambito di una prossima revisione della RTV 6, che, a breve, sarà illustrata in seno al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
c) Carico d’incendio elevato.
Relativamente alla dicitura “elevato carico d’incendio specifico“, si concorda con le valutazioni di codesto Consiglio nazionale atteso che, già in passato, questa Direzione centrale ha avuto modo di osservare come l’intento del normatore fosse quello di meglio evidenziare che la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 deriva principalmente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente in funzione di un valore prefissato del carico d’incendio.
Ciò posto, nel prendere atto della proposta di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, si garantisce sin d’ora che la stessa sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei prossimi futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.
d) Stazione di pompaggio antincendio.
Preliminarmente, si osserva che affinché una rete di idranti possa considerarsi progettata, installata ed esercita a regola d’arte, secondo la norma UNI 10779, l’alimentazione idrica deve rispettare le previsioni dell’appendice A alla stessa norma tecnica che, al punto A.1.4, ne definisce la continuità per gli acquedotti.
Ciò premesso, si rappresenta anche che il paragrafo S.6.8.2 del Codice di prevenzione incendi, nel riprendere concetti già contenuti anche nel D.M. 20 dicembre 2012, testualmente prevede che “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio“.
e) Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio
Con la Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, poi ripresa dalla DC.PREV. prot. n. 1640 del 1.02.2024, questa Direzione centrale ha fornito alle strutture del C.N.VV.F. indicazioni, sia sotto il profilo amministrativo che penale, circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R 151/2011.
Nel rimandare ai contenuti delle sopracitate circolari e nel confermare le indicazioni dell’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, si rappresenta che in occasione di una prossima futura revisione del quadro normativo di riferimento, che, come di consueto vedrà il coinvolgimento anche di rappresentati di codesto Consiglio nazionale, si potrà individuare una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che possa essere di più semplice comprensione ed attuazione anche nei casi di attività complesse o in repentino mutamento.
[box-warning]Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.[/box-warning]
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 936), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, e consultare direttamente da CEM4. Previsto il commento delle stesse / altro.
Decreto 31 luglio 2025 Disposizioni integrative al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
(GU n.187 del 13.08.2025)
Entrata in vigore: 14.08.2025
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Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto direttoriale 1° aprile 2016 ( Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» e al decreto direttoriale 1° aprile 2016 ( Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici», al fine di integrare la formazione dei marittimi che non possono dimostrare il trasporto di prodotti petroliferi o chimici in tre mesi di navigazione, richiesti dalla attuale normativa per il conseguimento dell’addestramento avanzato.
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio.
EN ISO 9612:2025 / Determination of occupational noise exposure / Pubblicata da UNI
ID 24206 | Update 25.07.2025 / Preview attached
EN ISO 9612:2025 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Methodology (ISO 9612:2025)
This document specifies a method for measuring workers’ exposure to noise in a working environment and calculating the noise exposure level.
This document deals with A-weighted levels but is applicable also to C-weighted levels. Three different strategies for measurement are specified. The method is applicable for detailed noise exposure studies or epidemiological studies of hearing damage or other adverse effects.
The measuring process requires observation and analysis of the noise exposure conditions so that the quality of the measurements can be controlled. This document provides methods for estimating the uncertainty of the results.
This document is not intended for assessment of masking of oral communication or assessment of infrasound, ultrasound and non-auditory effects of noise.
It does not apply to the measurement of the noise exposure of the ear when hearing protectors are worn.
Results of the measurements performed in accordance with this document can provide useful information when defining priorities for noise control measures.
Valid from 01.07.2025
Base Documents ISO 9612:2025; EN ISO 9612:2025
[box-info]Pubblicata UNI EN ISO 9612:2025
UNI EN ISO 9612:2025 Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodologia
La norma descrive un metodo per misurare l'esposizione dei lavoratori al rumore in un ambiente di lavoro e calcolare il livello di esposizione sonora. Questo documento tratta i livelli ponderati A, ma è applicabile anche ai livelli ponderati C. Vengono specificate tre diverse strategie di misurazione. Il metodo è applicabile a studi dettagliati sull'esposizione al rumore o a studi epidemiologici sui danni all'udito o su altri effetti avversi. Il processo di misurazione richiede l'osservazione e l'analisi delle condizioni di esposizione al rumore, in modo da poter controllare la qualità delle misurazioni. Questo documento fornisce metodi per stimare l'incertezza dei risultati. Questo documento fornisce metodi per stimare l'incertezza dei risultati.
Data entrata in vigore: 24 luglio 2025 Sostituisce: UNI EN ISO 9612:2011 Recepisce: EN ISO 9612:2025 Adotta: ISO 9612:2025[/box-info]
Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.
Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 - ancora pienamente vigente - ha stabilito che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".
Ciò premesso, si ritiene - d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio Legislativo che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. - che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che "l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.