L'ACQUA "Da modificante a modificata" Giornate di Studio / 5-6-7 novembre 2021 e 4-5 novembre 2022 Roma - Sala Conferenze della Cartiera Latina via Appia Antica.
Il titolo del volume rileva come l’unica vera protagonista di questa pregevole pubblicazione è l’ACQUA quale elemento modificante e modellante le forme del paesaggio e le scelte antropiche legate a questa risorsa, ma al contempo proprio per questo sempre più modificata dall’azione umana stessa ed artefice di interdipendenze complesse tra le comunità e l’ambiente circostante.
Il presente volume raccoglie contributi presentati in occasione del convegno “L’ACQUA. Da modificante a modificata”, organizzato nella sua prima edizione nel novembre 2021 ed ispirata alle modificazioni del paesaggio secondo il filo conduttore del prezioso elemento che nelle sue molteplici forme ha costantemente rappresentato per l’Uomo una risorsa essenziale.
L’iniziativa aveva l’obiettivo di avvicinare il mondo scientifico e le comunità che vivono ed operano sui territori, grazie all’ideale cerniera rappresentata dal Parco Regionale dell’Appia Antica, molto attivo sul territorio.
Quindi da “modificante”, ecco che l’ACQUA, per intervento dell’Uomo, diventa “modificata”, in quanto elemento modellante le forme del territorio e le scelte antropiche ad essa legate, e insieme proprio per questo sempre più modificato dall’azione umana stessa.
Il rapporto tra Uomo, acqua e ambiente circostante ha rappresentato un punto focale anche nello sviluppo culturale, economico e demografico delle civiltà antiche e moderne, divenendo anche simbolo di potere e di controllo del territorio. Per questo per parlare di acqua non possiamo non parlare di paesaggio, definibile come il prodotto di una lunga, continua e dinamica interazione diacronica fra essere umano e ambiente, fra natura e cultura. Un approccio olistico che caratterizza questo lavoro corale e che ha come fine ultimo il recupero, in chiave sostenibile, del rapporto Essere umano - ACQUA.
Oggi più che mai il legame tra l’essere umano, l’acqua e il territorio è un tema rilevante non solo per comprendere il passato ma anche per affrontare il futuro dell’Umanità in un contesto di crescente instabilità ecologica e climatica.
Decreto Legislativo 1 agosto 2025 n. 123 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
(GU n.186 del 12.08.2025 - S.O. n. 29)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2025 _________
Art. 1
1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dati INAIL 07/2025 - Il complesso settore dei servizi alle imprese
ID 24371 | 01.08.2025 / In allegato
Il complesso settore dei servizi alle imprese - Attività di servizi alle imprese, un trend crescente per le denunce di infortunio, in particolare in itinere - Le malattie professionali nel settore dei servizi alle imprese - L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Nel 2024 il settore dei servizi alle imprese ha registrato un aumento significativo delle denunce di infortunio e malattia professionale rispetto agli anni precedenti. A segnalarlo è il nuovo numero di Dati Inail, periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, nell’approfondimento dedicato a questo comparto sempre più centrale per l’economia italiana che comprende un insieme eterogeneo di attività, dal noleggio e leasing operativo ai servizi per edifici e paesaggio (pulizia, giardinaggio, disinfestazione), dalla vigilanza e investigazione alle agenzie di viaggio, fino alla ricerca, selezione e fornitura di personale. Le imprese attive in questo settore sono per la netta maggioranza (92,7%) micro imprese che impiegano complessivamente circa un milione e mezzo di addetti, di cui più del 65% lavora nel Nord Italia e quasi un quarto (23,6%) è di origine straniera.
In cinque anni denunciati 367 decessi. Nel quinquennio 2020-2024 il bilancio del fenomeno infortunistico nelle attività di servizi alle imprese si è chiuso confermando una tendenza in crescita. I 29.824 infortuni denunciati nel 2024, infatti, sono in aumento del 23,1% rispetto ai 24.225 del 2020 (per effetto di un +16,1% dei casi avvenuti in occasione di lavoro e di un +51,2% di quelli in itinere) e del 3,6% rispetto ai 27.786 del 2023. L’incremento rispetto al 2020 è dovuto soprattutto alle attività per edifici e paesaggio, che da sole raccolgono il 58,1% degli infortuni del settore. I casi mortali denunciati nel quinquennio sono stati 367: il 73,3% riguarda decessi avvenuti in occasione di lavoro, mentre il 26,7% quelli occorsi in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Nel 2024, in particolare, le denunce di infortunio con esito mortale sono state 70, quattro in meno rispetto all’anno precedente.
Oltre la metà dei casi al Nord. Dal punto di vista territoriale, nel 2024 quasi un terzo delle denunce è concentrato nel Nord-Ovest (32,0% del totale), seguito da Nord-Est (27,4%), Centro (23,9%), Sud (11,0%) e Isole (5,7%). Tra le regioni più colpite, la Lombardia (20,2%) precede l’Emilia Romagna (12,9%), il Lazio (11,7%), il Veneto (9,9%), la Toscana (9,0%) e il Piemonte (8,0%). In ottica di genere, nel 2024 i lavoratori hanno denunciato 17.499 casi (58,7%) e le lavoratrici 12.325 (41,3%), con un’età media all’infortunio di 43 anni per gli uomini e 46 per le donne. Analizzando gli infortuni accertati nel triennio 2022-2024, le più frequenti cause e circostanze sono i movimenti del corpo sotto sforzo fisico (25,8%), gli scivolamenti o le cadute (22,6%), i movimenti senza sforzo fisico (19,1%) e la perdita di controllo di macchine o attrezzature (18,2%). Seguono, con un’incidenza minore, le rotture o cadute di materiali (6,8%) e gli episodi di violenza o aggressione (5,4%).
L’aumento delle malattie professionali è del 122,4%. Per quanto riguarda le malattie professionali denunciate nel settore dei servizi alle imprese, nel quinquennio si è registrato un incremento del 122,4%, dalle 1.227 del 2020 alle 2.729 nel 2024, in linea con l’andamento rilevato nell’intera gestione assicurativa dell’Industria e servizi. Le patologie più frequenti sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (78,0%), in particolare dorsopatie e disturbi dei tessuti molli. Seguono le malattie del sistema nervoso (16,1%) e quelle dell’orecchio (3,8%). Le patologie si concentrano nelle età centrali della vita lavorativa, con quote molto marginali per gli under 40 e gli over 64. La fascia di età più colpita è quella dai 50-54 anni, con il 28,3% delle tecnopatie riconosciute positivamente, seguita dalle fasce 55-59 anni (26,1%) e 45-49 anni (19,3%). A livello territoriale, la quota maggiore dei casi protocollati si registra al Centro (44,4%), nettamente prevalente rispetto a Nord-Est (28,6%), Nord-Ovest (12,7%), Sud (8,5%) e Isole (5,8%), mentre tra le regioni la Toscana è di gran lunga quella con il maggior numero di casi, pari al 25,0% del totale, 10 punti percentuali in più rispetto all’Emilia Romagna, che si colloca al secondo posto.
L’asseverazione dei Mog-Ssl strumento strategico per la prevenzione. Il nuovo numero di Dati Inail approfondisce anche il tema dell’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl), strumento strategico per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che l’Istituto sostiene da anni non solo in termini di competenze in sede di normazione Uni, per la definizione e il periodico aggiornamento delle norme tecniche dedicate, ma anche materialmente, attraverso i bandi di finanziamento Isi e la riduzione del tasso medio dei premi assicurativi per prevenzione (Modello OT23) a favore delle aziende che, su base volontaria, scelgono di fare certificare l’efficacia del proprio Mog-Ssl dagli organismi paritetici iscritti allo specifico repertorio presso il Ministero del Lavoro. Un’ulteriore conferma istituzionale della validità di questo strumento è giunta recentemente con il riconoscimento di crediti aggiuntivi, nell’ambito della cosiddetta patente a punti, alle aziende delle costruzioni che asseverano un Mog-Ssl.
Dalla sua entrata in vigore, numerose sono le questioni applicative e interpretative che sono sorte, in particolare con riferimento al rapporto con le normative regionali e locali vigenti.
Ad oggi sono 15 le Regioni che hanno adeguato la normativa regionale o fornito delle indicazioni circa l’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte in rapporto alle singole normative regionali (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto). Anche la Prov. Autonoma di Trento ha modificato la propria normativa in tema di governo del territorio.
Si evidenzia al riguardo che la Regione Lazio (Deliberazione 3 ottobre 2024, n. 742; Determina 12 novembre 2024 n. G.15003; Circolare 20 dicembre 2024 n. 15663357) ha fornito specificatamente delle indicazioni operative per il nuovo procedimento di accertamento di conformità (art. 36 bis Dpr 380/2001) e di compatibilità paesaggistica (art. 36 bis, comma 4 Dpr 380/2001) e che la Regione Veneto (Delibera Giunta Regionale 28 novembre 2024, n. 0605513) ha dettato indicazioni tecniche e operative relativamente alla materia sismica. Anche la Regione Marche ha adeguato la normativa regionale alle nuove indicazioni in materia sismica (Lr 17 aprile 2025, n. 4).
Anche a livello comunale si sono formate le prime linee di indirizzo; in particolare tra queste si segnala la Circolare del Comune di Roma (Prot. QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024) che ha fornito chiarimenti in tema di mutamenti d’uso, agibilità e oblazioni previste in caso di parziali difformità dal permesso di costruire o dalle Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nonché di variazioni essenziali (art. 36 bis, comma 5, Dpr 380/2001).
Di seguito l’illustrazione delle principali indicazioni fornite dalla Regioni nonché dal Comune di Roma suddivise in macro-tematiche.
INDICE DEI CONTENUTI - PREMESSA - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ART. 6, COMMA 1, LETT. B-BIS E B-TER) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. A) D.L. 69/2024) - STATO LEGITTIMO ART. 9 BIS DPR 380/2001(COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 69/2024 - CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO ART. 23 TER DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C) D.L. N. 69/2024) E ART. 10 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C) D.L. N. 69/2024) - TOLLERANZE COSTRUTTIVE ED ESECUTIVE ART. 34 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F) D.L. N. 69/2024) - CASI PARTICOLARE DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO ART. 34 TER DPR 380/2001 (COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F-BIS) D.L. N. 69/2024) - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITÀ ART. 36 DPR 380/2001(COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. G) D.L. N. 69/2024) - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER DIFFORMITÀ PARZIALI E VARIAZIONI ESSENZIALI ART. 36 BIS DPR 380/2001(COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. H) D.L. N. 69/2024) - VARIAZIONI ESSENZIALI IMMOBILI VINCOLATI ART. 32 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D-BIS) D.L. N. 69/2024) - INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ART. 34 (L) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. N. 69/2024) - INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 37 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. I) D.L. N. 69/2024) - DEROGA REQUISITI IGIENICO SANITARI IN ATTESA DI RIFORMA ART. 24 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C-BIS) D.L. N. 69/2024) - RECUPERO SOTTOTETTI ART. 2 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. 0A) D.L. N. 69/2024) - RIMOZIONE OPERE ABUSIVE/ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI ART. 31 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D) D.L. N. 69/2024) - DESTINAZIONE DI UNA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI ART. 1, COMMA 2, DL 69/2024 - STRUTTURE AMOVIBILI TEMPORANEE-COVID 19 ART. 2 DL 69/2024 - REGOLARIZZAZIONE ABUSI PAESAGGISTICO ANTE 12 MAGGIO 2006 ART. 3 DL 69/2024 - FONTI NORMATIVE ... ANCE
Manuale per apprendere dagli incidenti chimici / JRC 2025
ID 24346 | 26.07.2025 / In allegato (EN)
Una gestione efficace del rischio e la supervisione dei rischi tecnologici richiedono l'applicazione giudiziosa delle lezioni apprese per prevenire futuri incidenti tecnologici e controllarne l'impatto. A tale riguardo, il numero e la diversità di settori, sostanze, attrezzature e processi rendono particolarmente difficile trarre insegnamenti dagli incidenti chimici. Durante tutto il ciclo di gestione del rischio, è fondamentale disporre di competenze in grado di utilizzare gli incidenti passati per identificare e applicare le lezioni apprese pertinenti a una più ampia gamma di scenari che coinvolgono diverse sostanze, attrezzature, processi, stabilimenti e settori. Anche i revisori e gli ispettori devono sapere cosa costituisce un rapporto di incidente utile e una buona pratica basata sulle lezioni apprese. Dovrebbero inoltre essere disponibili competenze relative alle lezioni apprese per aiutare la dirigenza e le autorità a utilizzare le informazioni sugli incidenti per modificare le proprie pratiche e i requisiti di gestione del rischio e condurre indagini di apprendimento sui propri incidenti.
Nonostante questa necessità, le tecniche per analizzare le lezioni apprese e condurre indagini di apprendimento non sono ampiamente insegnate nell'ambito delle discipline ingegneristiche che sostengono l'economia industriale. L'apprendimento e l'analisi per l'apprendimento sono tradizionalmente discipline delle scienze sociali e non sempre vi è sufficiente integrazione tra le discipline.
Pertanto, questo manuale è stato scritto per cercare di colmare questa lacuna. È destinato principalmente agli ingegneri che lavorano quotidianamente con i processi e i sistemi in cui è necessario applicare le lezioni apprese. È specificamente mirato a sviluppare competenze in materia di lezioni apprese nella comunità degli stakeholder coinvolti negli incidenti chimici, in particolare gli ispettori dei siti pericolosi, ma è altrettanto rilevante anche per gli operatori di tali siti. Inoltre, i concetti e le tecniche sono altrettanto efficaci nell'estrarre lezioni apprese da altri tipi di rischi tecnologici.
UNI/PdR 176:2025 - Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato
ID 24329 | 24.07.2025 / In allegato
La prassi di riferimento definisce la matrice di classi di efficienza di un calcestruzzo preconfezionato, mettendo in relazione il livello di emissioni di un calcestruzzo con le sue prestazioni meccaniche, al fine di descrivere l’impatto ambientale di uno specifico calcestruzzo e di fornire i dati a supporto per il calcolo LCA di un’opera edile.
La prassi di riferimento definisce le modalità di diffusione delle informazioni tra gli attori della filiera e verso i clienti, in modo da fornire ai progettisti strumenti e dati di scelta di un calcestruzzo preconfezionato conforme ai requisiti previsti dal progetto, tenendo in considerazione anche la sostenibilità ambientale, in funzione dell’opera a cui è destinato. La logica delle classi di efficienza, qui sviluppata, è comunque richiamata nella UNI 11104.
Inoltre, la prassi di riferimento tratta delle classi di riduzione del GWP del calcestruzzo rispetto al calcestruzzo di riferimento come indicato nell’appendice D (informativa) della UNI 11104:2025, nella quale vengono fornite indicazioni e criteri utili alla classificazione dell’impronta carbonica di un calcestruzzo preconfezionato in relazione alle emissioni di gas ad effetto serra, espresse generalmente con tonnellate di CO2 equivalente, per definire il suo impatto ambientale ai fini della sostenibilità della struttura.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità del calcestruzzo”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Massimiliano Pescosolido - Project Leader (Segretario Generale Atecap), Arca Pierpaolo (Aenor Italia), Bernie Baietti (Bekaert), Roberto Belloni (Vicepresidente Atecap), Alessandra Buoso (Mapei Spa), Luigi Coppola (Professore Scienza e Tecnologia dei Materiali Università di Bergamo), Fabio Corazza (Presidente Commissione Tecnica UNI/CT 009), Liberato Ferrara (Professore Tecnica Delle Costruzioni Politecnico di Milano), Marco Francini (Unical Spa), Deborah Floris (Heidelberg Materials Calcestruzzi Italia Spa), Mauro Eugenio Giuliani (Redesco Progetti Srl), Lorenzo Orsenigo (Presidente AIS Associazione Infrastrutture Sostenibili), Giovanni Plizzari (Professore Tecnica Delle Costruzioni Università di Brescia), Alessandra Ronchetti (Assobeton), Roberto Troli (Betonrossi Spa), Francesca Valerio (Accredia), Sergio Vivaldi (Colabeton Spa).
Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.
La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.
La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa documentazione a supporto (documentazione “probante”).
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Ogni anno l’Inail pubblica il modello OT23 aggiornato che contiene gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se realizzati, consentono all’azienda di fruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Nella domanda (OT23) l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della stessa domanda (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno 2025).
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Per alcuni interventi, nella modello OT23 è presente il campo “Note” in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità (ad esempio, l’intervento A 3.2 “l’azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010” può essere selezionato per tre anni. L’intervento selezionato nell’anno 2026 può avere come documentazione le fatture di acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2025 o nei due anni precedenti, ossia 2024 e 2023).
DOCUMENTAZIONE PROBANTE
Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio online.
L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento.
La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE
Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.
La verifica è effettuata tramite il durc online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto -legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008).
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.
Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
Successivamente, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)
Riduzione
Fino a 10
28%
Da 10,01 a 50
18%
Da 50,01 a 200
10%
Oltre 200
5%
_______
Istruzione operativa 03.07.2025
Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2026 e guida alla compilazione
È in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.
Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.
È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
[box-info]Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.[/box-info]
Nulla varia in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell’anno 2025, che prevede due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Sono state effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:
- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”; - C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”; - C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”; - C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”; - C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”; - E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.
E’ stato eliminato l’intervento l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” del titolo IX del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.
Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D5 con contenuto invariato.
Carta Doganale del Viaggiatore / Edizione marzo 2024
ID 24304 | 20.07.2025 / In allegato
La Carta Doganale del Viaggiatore aggiornata con le recenti modifiche normative, è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali. Un aiuto a tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari. ... allegato
Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.
(GU L 249 del 14.7.2021) _______
Modificato da:
M1 Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (GU L 1679 1 28.6.2024) - Consolidato 18.07.2024