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Provvedimento Garante Privacy dell'11 settembre 2025

Face boardings Garante Privacy blocca SEA Milano Linate

Provvedimento Garante Privacy dell'11 settembre 2025 / Blocco Face boardings SEA Milano Linate

ID 24598 | 17.09.2025 / In allegato Provvedimento

Il Garante della Privacy , con il Provvedimento dell'11 settembre 2025, blocca il servizio di riconoscimento del volto all’imbarco in aereo (Face boardings) a SEA Milano Linate.

Il Garante Privacy 

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento dispone, nei confronti di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., con sede in Segrate (MI), p. iva n. 00826040156, la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri posto in essere, per il tramite del sistema FaceBoarding, ai fini dell’identificazione di questi ultimi ai varchi di accesso all’area sterile e ai gate di imbarco presso l’aeroporto di Milano Linate;

b) detta limitazione è disposta, salva successiva ulteriore valutazione, per il tempo necessario a consentire a questa Autorità il completamento dell’istruttoria avviata nei confronti della predetta Società e ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

d) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019, dispone l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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segue allegato

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[box-note][Regolamento Privacy | Regolamento (UE) 2016/679/box-note]

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