Decreto 31 luglio 2025 Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato.
UNI/PdR 13:2025 | Sostenibilità ambientale nelle costruzioni
ID 24797 | 24.10.2025
Il documento, articolato in tre parti, sviluppato con ITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale), ha visto la luce nel 2019 ed è stato aggiornato una prima volta nel 2023 per adeguarlo ad alcune novità normative di rilievo, in particolare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Il nuovo aggiornamento riguarda particolarmente la parte 0 (“Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità – Inquadramento generale e principi metodologici”) con l’introduzione di tre nuove appendici (B, C e D) che recepiscono la Regola Tecnica n. 33 di Accredia (“Prescrizioni per l’Accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in conformità al protocollo ITACA”).
L’Appendice B (“Indicazioni per le figure di ispettore ed esperto Protocollo ITACA”) si applica al personale coinvolto nelle ispezioni e nella progettazione oggetto dell’ispezione; l’Appendice C (“Raccomandazioni per la valutazione di conformità di terza parte degli organismi di ispezione di tipo A, B E C che hanno implementato lo schema di ispezione inerente il Protocollo ITACA”) definisce schematicamente gli elementi che un Organismo di Ispezione (OdI) deve applicare per valutare la conformità alla Prassi di Riferimento.
L’Appendice D, infine, è un allegato tecnico che riguarda l’attività di ispezione ai sensi del Protocollo ITACA, riferita a diverse tipologie ispettive di progettazione (esecutiva), realizzazione ed esercizio.
L’aggiornamento della parte 1 e della parte 2 riguarda invece alcuni valori riportati nelle schede degli indicatori.
[panel]UNI/PdR 13-0:2025 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Inquadramento generale e principi metodologici
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI/PdR 13.0:2019
Il documento illustra l’inquadramento generale e i principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica sia a edifici di nuova costruzione sia a edifici oggetto di ristrutturazione importante che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Massimo Sbriscia - Coordinatore GdL Edilizia Sostenibile (Regione Marche), Massimiliano Bagagli – Coordinatore tavolo tecnico per le modifiche alla prassi (ITACA), Costanzo Di Perna (Università Politecnica delle Marche), Daniela Petrone (ANIT), Angela Sanchini (INSIEL – Regione Friuli Venezia Giulia), Andrea Moro (iiSBE Italia - UNI), Luigia Brizzi (Regione Puglia), Doriana Doronzo (Regione Puglia), Alessandro Rinaldi (Regione Puglia), Margherita Colonna (Commissione tecnica Regione Puglia), Salvatore Paterno (Commissione tecnica Regione Puglia), Laura Rubino (Commissione tecnica Regione Puglia), Antonio Stragapede (Commissione tecnica Regione Puglia), Alessandra Biserna (Consiglio Nazionale Geologi), Samantha Di Loreto (Università Politecnica delle Marche), Enrica Roncalli (ICMQ – UNI), Luca Marzi (Università di Firenze), Giovanna Petrungaro (Regione Calabria), Claudia Mazzoli (Regione Emilia Romagna), Cristiano Gastaldi (iiSBE Italia), Andrea Fornasiero (OICE), Elisa Crimi (OICE), Silvia Catalino (ITACA), Lorenzo Federiconi (Regione Marche), Nicola Massaro (ANCE), Valentina Mingo (ANCE), Silvia Rizzo (ANCE), Francesca Zaccagnini (ANCE), Emanuele Emani (Consiglio Nazionale Geologi), Marco De Gregorio (UNI), Caterina Gargari (UNI).[/panel]
[panel]UNI/PdR 13-1:2025 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI/PdR 13.1:2019
Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Massimo Sbriscia - Coordinatore GdL Edilizia Sostenibile (Regione Marche), Massimiliano Bagagli – Coordinatore tavolo tecnico per le modifiche alla prassi (ITACA), Costanzo Di Perna (Università Politecnica delle Marche), Daniela Petrone (ANIT), Angela Sanchini (INSIEL – Regione Friuli Venezia Giulia), Andrea Moro (iiSBE Italia - UNI), Luigia Brizzi (Regione Puglia), Doriana Doronzo (Regione Puglia), Alessandro Rinaldi (Regione Puglia), Margherita Colonna (Commissione tecnica Regione Puglia), Salvatore Paterno (Commissione tecnica Regione Puglia), Laura Rubino (Commissione tecnica Regione Puglia), Antonio Stragapede (Commissione tecnica Regione Puglia), Alessandra Biserna (Consiglio Nazionale Geologi), Samantha Di Loreto (Università Politecnica delle Marche), Enrica Roncalli (ICMQ – UNI), Luca Marzi (Università di Firenze), Giovanna Petrungaro (Regione Calabria), Claudia Mazzoli (Regione Emilia Romagna), Cristiano Gastaldi (iiSBE Italia), Andrea Fornasiero (OICE), Elisa Crimi (OICE), Silvia Catalino (ITACA), Lorenzo Federiconi (Regione Marche), Nicola Massaro (ANCE), Valentina Mingo (ANCE), Silvia Rizzo (ANCE), Francesca Zaccagnini (ANCE), Emanuele Emani (Consiglio Nazionale Geologi), Marco De Gregorio (UNI), Caterina Gargari (UNI).[/panel]
[panel]UNI/PdR 13-2:2025 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità – Edifici non residenziali
Data entrata in vigore: 23 ottobre 2025 Sostituisce: UNI/PdR 13.2:2019
Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteriale per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici non residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Massimo Sbriscia – Coordinatore GdL Edilizia Sostenibile (Regione Marche), Massimiliano Bagagli – Coordinatore tavolo tecnico per le modifiche alla prassi (ITACA), Costanzo Di Perna (Università Politecnica delle Marche), Daniela Petrone (ANIT), Angela Sanchini (INSIEL – Regione Friuli Venezia Giulia), Andrea Moro (iiSBE Italia - UNI), Luigia Brizzi (Regione Puglia), Doriana Doronzo (Regione Puglia), Alessandro Rinaldi (Regione Puglia), Margherita Colonna (Commissione tecnica Regione Puglia), Salvatore Paterno (Commissione tecnica Regione Puglia), Laura Rubino (Commissione tecnica Regione Puglia), Antonio Stragapede (Commissione tecnica Regione Puglia), Alessandra Biserna (Consiglio Nazionale Geologi), Samantha Di Loreto (Università Politecnica delle Marche), Enrica Roncalli (ICMQ – UNI), Luca Marzi (Università di Firenze), Giovanna Petrungaro (Regione Calabria), Claudia Mazzoli (Regione Emilia Romagna), Cristiano Gastaldi (iiSBE Italia), Andrea Fornasiero (OICE), Elisa Crimi (OICE), Silvia Catalino (ITACA), Lorenzo Federiconi (Regione Marche), Nicola Massaro (ANCE), Valentina Mingo (ANCE), Silvia Rizzo (ANCE), Francesca Zaccagnini (ANCE), Emanuele Emani (Consiglio Nazionale Geologi), Marco De Gregorio (UNI), Caterina Gargari (UNI).[/panel]
Vademecum Imballaggi / Rifiuti di imballaggio | Regolamento (UE) 2025/40
ID 24653 | 28.09.2025 / In allegato Vademecum Rev. 0.0 Settembre 2025
Il presente vademecum, illustra anche con il supporto di immagini e schemi, la novella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
Il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato.
Stabilisce inoltre, prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
Il Regolamento (UE) 2025/40 contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente.
Il regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»).
Il vademecum risulta essere così strutturato: [box-note]Sommario
Premessa
1. Definizione di imballaggio
2. Applicazione
3. Prescrizioni di sostenibilità 3.1 PFAS e imballaggi a contatto con i prodotti alimentari 3.2 Imballaggi riciclabili 3.3 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica 3.4 Imballaggi compostabili 3.5 Riduzione al minimo degli imballaggi 3.6 Imballaggi riutilizzabili
4. Prescrizioni etichettatura
5. Obblighi 5.1 Obblighi dei fabbricanti 5.2 Rappresentanti autorizzati 5.3 Obblighi degli importatori 5.4 Obblighi dei distributori 5.5 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica 5.6 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori 5.7 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
6. Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio 6.1 Borse di plastica
7. Prevenzione dei rifiuti 7.1 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio 7.2 Registro dei produttori 7.3 Responsabilità estesa del produttore 7.4 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore 7.5 Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore
8. Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
9. Banche dati sugli imballaggi
Fonti[/box-note]
Il Regolamento (UE) 2025/40 riguarda tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio , indipendentemente dal materiale o dall'origine (industriale, al dettaglio, domestica, ecc.), integrando le attuali normative dell'Unione Europea (UE) sulla gestione dei rifiuti.
Gli imballaggi conformi al regolamento possono essere liberamente commercializzati in tutta l'UE. Gli Stati membri dell'UE non possono imporre requisiti nazionali aggiuntivi in conflitto con il regolamento, salvo diversa disposizione espressa.
Gli imballaggi devono essere progettati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze nocive, per proteggere la salute umana e l'ambiente.
Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili, ovvero devono essere:
- progettati per il riciclaggio dei materiali; - in grado di essere raccolto, smistato e riciclato su larga scala quando diventa rifiuto: l'obbligo di riciclare gli imballaggi su larga scala entrerà in vigore nel 2035.
Il regolamento stabilisce un sistema di livelli di riciclabilità, applicabile a partire dal 2030, e introduce obblighi più severi in materia di riciclabilità a partire dal 2038.
Gli imballaggi in plastica devono contenere un contenuto minimo di materiale riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, con alcune eccezioni per gli imballaggi farmaceutici, gli imballaggi alimentari per neonati e bambini piccoli, i dispositivi medici, il trasporto di merci pericolose e le plastiche compostabili.
Gli imballaggi compostabili devono soddisfare gli standard di compostaggio industriale. Gli Stati membri possono richiedere la compostabilità per tipologie specifiche di imballaggio, qualora esistano infrastrutture adeguate.
L'imballaggio deve essere progettato per ridurre al minimo peso e volume, mantenendone al contempo la funzionalità. Tuttavia, il marketing o l'accettazione da parte dei consumatori non giustificano un peso o un volume aggiuntivi dell'imballaggio.
Sono vietati gli imballaggi che mirano ad aumentare il volume percepito del prodotto (ad esempio doppie pareti, doppi fondi), a meno che non siano protetti da diritti di design o marchi.
Gli imballaggi riutilizzabili devono:
- essere progettati per rotazioni multiple in condizioni di utilizzo normali; - soddisfare i requisiti di sicurezza, igiene e riciclabilità; - consentire l'etichettatura e il riempimento senza compromettere la qualità del prodotto.
Obblighi
I produttori sono responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro imballaggi, inclusa la gestione dei rifiuti. La loro responsabilità estesa di produttore deve:
- coprire i costi necessari di raccolta, cernita e riciclaggio; - incentivare l’eco-design e la riciclabilità attraverso tariffe modulate; - garantire la trasparenza e la responsabilità finanziaria.
[box-info]Gli Stati membri devono:
- ridurre progressivamente la quantità di rifiuti di imballaggio generati pro capite, con obiettivi fissati per il 2030, 2035 e 2040; - garantire infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata, la selezione e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio; - raggiungere un tasso di riciclaggio del 65% entro il 2025 per tutti i rifiuti di imballaggio, aumentandolo al 70% entro il 2030, con obiettivi specifici per i diversi materiali; - garantire che entro il 2029 vengano istituiti sistemi di deposito-restituzione per i contenitori monouso di plastica o metallo per bevande, a meno che non raggiungano già un elevato tasso di raccolta differenziata.[/box-info]
I produttori e gli importatori devono:
- effettuare valutazioni di conformità (produttori) o garantire che una valutazione di conformità sia stata effettuata (importatori) e conservare la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni, o 10 anni nel caso di imballaggi riutilizzabili; - rilasciare una dichiarazione di conformità UE (produttore), attestante che il loro imballaggio soddisfa i requisiti del regolamento; - garantire un'etichettatura e una documentazione adeguate; - adottare misure correttive (ad esempio richiamo o ritiro) se si sospetta una non conformità e informare le autorità.
I fornitori devono fornire ai produttori tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità.
I distributori devono verificare che l'imballaggio sia conforme alle norme UE e che i produttori/importatori abbiano adempiuto ai propri obblighi, fornendo alle autorità, su richiesta, le informazioni pertinenti.
I fornitori di servizi di evasione ordini devono garantire che i processi di movimentazione, stoccaggio e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi.
Gli operatori addetti alla gestione dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente i dati sui rifiuti di imballaggio alle autorità e ai produttori per supportare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
Entro il 2030, gli operatori economici dovranno garantire che gli imballaggi raggruppati, destinati al trasporto e al commercio elettronico da loro riempiti non superino il 50% di spazio vuoto.
Gli imballaggi di vendita devono ridurre al minimo gli spazi vuoti, mantenendo al contempo la funzionalità.
A partire dal 2030, alcuni formati di imballaggio elencati nell'Allegato V saranno vietati. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni precedenti al 2025 sui materiali non elencati. Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all'interno dei locali se non sono disponibili alternative.
Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:
- pellicole o involucri monouso utilizzati per raggruppare i prodotti nel punto vendita per incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto; - frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg; - cibi e bevande riempiti e consumati all'interno di alberghi, bar e ristoranti; - porzioni individuali di condimenti, salse, panna da caffè e zucchero; - piccoli prodotti cosmetici e da toeletta monouso utilizzati negli alberghi; - la maggior parte dei sacchetti di plastica molto leggeri.
Gli operatori che introducono imballaggi riutilizzabili devono garantire l'esistenza di un sistema per la loro raccolta e il loro riutilizzo.
Gli operatori che utilizzano imballaggi riutilizzabili devono partecipare ai sistemi di riutilizzo e garantire che gli imballaggi vengano ricondizionati prima di un ulteriore riutilizzo.
Gli operatori che offrono opzioni di ricarica devono informare i consumatori sui tipi di contenitori che possono utilizzare, sugli standard igienici e sulle norme di sicurezza. Dal 2030, i grandi rivenditori dovranno impegnarsi a dedicare il 10% della superficie di vendita alle stazioni di ricarica.
Entro il 2030, il 40% degli imballaggi per il trasporto dovrà essere riutilizzabile, per poi raggiungere l'ambizioso obiettivo del 70% entro il 2040.
Entro il 2030, il 10% degli imballaggi raggruppati dovrà essere riutilizzabile, per poi raggiungere l'obiettivo ambizioso del 25% entro il 2040.
Entro il 2030, i distributori di bevande dovranno garantire che il 10% dei prodotti sia confezionato in imballaggi riutilizzabili, percentuale che salirà al 40% entro il 2040.
Sono previste esenzioni per le microimprese, i piccoli distributori di bevande e settori specifici. A determinate condizioni, gli Stati membri hanno la possibilità di escludere ulteriori settori, consentire ai distributori di costituire consorzi ed esentare coloro che operano su piccole isole o in aree a bassa densità di popolazione.
I ristoranti e i bar che forniscono cibo o bevande da asporto devono:
- consentire ai consumatori di portare con sé i propri contenitori per cibo e bevande da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2027; - offrire imballaggi riutilizzabili per i prodotti da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2028.
Timeline Regolamento (UE) 2025/40
Figura 3 - Timeline
[...]
Applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
Figura n. 4 - Applicazione Regolamento (UE) 2025/40
Prescrizioni di sostenibilità
Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo sull’ambiente dovuto alle microplastiche.
Figura n. 5 – Prescrizione di sostenibilità
La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’ECHA, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.
Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004,
[box-warning]la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non supera 100 mg/kg[/box-warning]
PFAS e imballaggi a contatto con i prodotti alimentari
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:
- 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
- 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
- 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021.
Imballaggi riciclabili
Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:
La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C, di cui alla tabella 3 dell’allegato II. __________
Allegato II
Tabella 3
Classi di prestazione di riciclabilità
La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C.
A partire dal 2030 la prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell’utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.
La valutazione basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio è effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1, tenendo conto della metodologia definita all’articolo 6, paragrafo 4, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4. Dopo aver ponderato i criteri per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un’unità di imballaggio risulta inferiore al 70 %, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l’imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato è limitata.
A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell’imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Pertanto è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 3, punto 39).
A decorrere dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati, se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, figuranti alla tabella 3 dell’allegato II non sono immessi sul mercato.
A decorrere dal 1° gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, di cui alla tabella 3 dell’allegato II, non sono immessi sul mercato.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.
Tutti i componenti di un’unità di imballaggio sono compatibili con i processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell’unità di imballaggio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
GU L 2025/2067 del 16.10.2025
Entrata in vigore: 05.11.2025
Tuttavia l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 5 febbraio 2027
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 08.10.2025
ID 24701 | 08.10.2025
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
GU L 2025/90794 dell'8.10.2025
_________
Pagina 45, articolo 32, paragrafo 4, ultima frase,
anziché:
«Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 74, paragrafo 2.»
leggasi:
«Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 90, paragrafo 2.».
CEI 64-61:2025 / Linee guida ammodernamento colonne montanti dei condomini
ID 24681 | 03.10.2025 / Preview allegato
CEI 64-61 Classificazione CEI: 64-61 Linee guida per l’ammodernamento delle colonne montanti dei condomini e indicazioni per la messa in opera degli impianti di servizi aggiuntivi
Data Pubblicazione: 09.2025 _________
La prima edizione del presente documento era stata redatta dal CEI a seguito della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 467/2019/R/eel: Avvio di una regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici. Il periodo di sperimentazione della regolazione è terminato il 30 giugno 2023.
Questa seconda edizione della Guida CEI 64-61 tratta solo degli aspetti tecnici che continuano a rimanere validi in caso di accordo tra Condominio e Distributore (DSO) per l’ammodernamento di colonne montanti di proprietà del DSO. Il documento contiene le informazioni necessarie per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste, di proprietà delle imprese distributrici di energia elettrica, ovvero delle linee che fanno parte della rete di distribuzione di energia elettrica e che, attraversando le parti condominiali, raggiungono i punti di connessione, in edifici con apparecchiature di misura di energia elettrica non collocate in vani centralizzati. ... Il documento contiene le informazioni necessarie per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste, di proprietà delle imprese distributrici di energia elettrica, ovvero delle linee che fanno parte della rete di distribuzione di energia elettrica e che, attraversando le parti condominiali, raggiungono i punti di connessione, in edifici con apparecchiature di misura di energia elettrica non collocate in vani centralizzati. I montanti possono comprendere tratti di linea del DSO installati tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà del condominio.
La condizione delle colonne montanti più vetuste pone rischi crescenti all’esercizio della rete di distribuzione a causa del degrado delle infrastrutture elettriche con età superiore alla loro vita tecnico-economica. In molti casi le colonne montanti non sono adeguate a soddisfare le richieste di aumento di potenza da parte degli utenti per i consumi di nuovi apparecchi utilizzatori (ad esempio: climatizzatori, piani cottura ad induzione) o per la connessione degli impianti di produzione e dei veicoli elettrici.
Nel documento sono specificati gli interventi necessari per l’ammodernamento delle colonne montanti, compresi quelli per gli spazi installativi necessari al posizionamento delle apparecchiature elettriche. Dal punto di vista impiantistico, l’ammodernamento delle colonne montanti può essere effettuato con centralizzazione delle apparecchiature di misura di energia elettrica in apposito vano o senza centralizzazione delle apparecchiature di misura di energia elettrica, mantenendo cioè invariato il punto di connessione dei singoli condomini (come prevedeva la Delibera ARERA n. 467/2019/R/eel).
Al di là della fattibilità tecnica della soluzione adottata, l’intervento di ammodernamento rappresenta anche l’occasione per predisporre le infrastrutture da mettere a disposizione degli operatori telefonici per la distribuzione della FTTH (fibra in casa) e per altri interventi (adeguamenti per la sicurezza o predi sposizione di ulteriori servizi), nonché risolvere controversie per gli interventi sulle colonne montanti (servitù).
L’evoluzione tecnologica di questi ultimi decenni ha comportato un utilizzo sempre più rilevante di apparati elettrici ed elettronici negli edifici ad uso residenziale.
Le più importanti innovazioni introdotte sono: - la diffusione dei sistemi di comunicazione e degli elettrodomestici in tutte le unità abitative: telefono, televisione (TV), personal computer (PC), frigorifero, lavatrice, ecc.; - un significativo incremento dell’utilizzo di elettrodomestici e dei sistemi di comunicazione e controllo nelle unità abitative; - la diffusione d’impianti di sicurezza: antifurto, antincendio, rilevamento gas, acqua, ecc.; - il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale; - l’integrazione dei sistemi elettrici ed elettronici di edificio e dell’unita abitativa.
Fra i servizi richiesti dagli utenti in ambito residenziale rientrano: - la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica (in genere impianti fotovoltaici) per la riduzione della bolletta energetica e le emissioni di gas climalteranti; - l’elettrificazione dei consumi con l’installazione di apparecchi elettrici in luogo di apparecchi che utilizzano combustibili fossili (ad esempio piani cottura ad induzione); - la realizzazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici (mobilità sostenibile).
A questi servizi dalla forte impronta ambientale, in quanto favoriscono l’uso efficiente dell’energia e la riduzione delle emissioni di gas serra, si aggiunge anche l’esigenza di connettere gli impianti di condizionamento (con/senza pompa di calore) per il benessere fisico nei periodi estivi.
Negli ultimi vent’anni, l’attuazione delle politiche europee per il contrasto degli effetti sull’ambiente dei gas climalteranti ha favorito la diffusione, anche presso le utenze domestiche, della produzione locale di energia elettrica soprattutto di impianti fotovoltaici.
Si aggiunga, in ultimo, l’importante contributo della mobilità elettrica che già sta avendo un significativo incremento anche nel nostro Paese.
Inoltre, in caso di adeguamento dell’impianto utente, la Guida CEI 64-53 contiene le informazioni per l’esecuzione degli impianti elettrici e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici.
In accordo con la Norma CEI 0-21, nel documento è stato sostituito il termine “distributore” con DSO. ... segue allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
GU L 2025/1960 del 2.10.2025
Entrata in vigore: 22.10.2025
Applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026
___________
Articolo 1 Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
L'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2 Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2026.
[...]
ALLEGATO I
AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
Il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
ALLEGATO II
ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITÀ
Il formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui all'articolo 2 sono i seguenti:
Regolamento delegato (UE) 2025/1930 / Dechlorane Plus (ritardante di fiamma) - Regolamento POPS
ID 24656 | 29.09.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus.
C/2025/2887
(GU L 2025/1930 del 25.9.2025)
Entrata in vigore: 15.10.2025
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la «convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (il «protocollo»).
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.
(3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato A per includervi il Dechlorane Plus con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto l’inclusione del Dechlorane Plus nell’allegato A con deroghe specifiche. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il Dechlorane Plus.
(4) Nel 2022 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (i «comitati») hanno adottato i rispettivi pareri in merito a un fascicolo di restrizione presentato dalla Norvegia in relazione al Dechlorane Plus a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. I pareri erano favorevoli a una restrizione della fabbricazione e dell’uso del Dechlorane Plus, con alcune deroghe per usi specifici. Tali deroghe, incluse nell’elenco delle deroghe specifiche concesse a norma della convenzione con decisione SC-11/10 della conferenza delle parti, dovrebbero essere concesse come deroghe anche a norma del regolamento (UE) 2019/1021, poiché risultano tuttora necessarie nell’Unione. Ciò riguarda, tra l’altro, i pezzi di ricambio per i veicoli a motore terrestri, quali automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l’edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5) La convenzione prevede deroghe per l’uso del Dechlorane Plus che non sono oggetto di raccomandazione nei pareri dei comitati. Tra esse figurano l’uso della sostanza nei pezzi di ricambio per apparecchiature a motore destinate all’uso all’aperto, dispositivi medici e dispositivi e strumenti diagnostici in vitro per l’analisi, le misurazioni, il controllo, il monitoraggio, le prove di produzione e l’ispezione come pure per la riparazione di determinati articoli. Considerando che il volume di Dechlorane Plus utilizzato nei pezzi di ricambio e per la riparazione di articoli è esiguo e data l’importanza di effettuare la manutenzione di articoli già in uso, tali deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.
(6) La durata massima delle deroghe dovrebbe essere di cinque anni, con la possibilità di proroga per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Ciò è particolarmente importante nel caso delle deroghe relative alle applicazioni di diagnostica medica per immagini e ai dispositivi e alle strutture per la radioterapia, in relazione alle quali i comitati, nei rispettivi pareri, si sono espressi a favore di una durata di rispettivamente 7 e 10 anni. La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di prorogare le deroghe specifiche al più tardi entro il 1° aprile 2028, al fine di preparare la conferenza delle parti prevista per maggio 2029, dal momento che una possibile proroga delle deroghe specifiche per la sostanza di cui trattasi a norma della convenzione dovrà essere decisa in occasione di tale conferenza.
(7) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti Dechlorane Plus prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
(8) Inoltre, in linea con la decisione SC-11/10, è concessa una deroga relativa all’immissione in commercio e all’uso del Dechlorane Plus per quanto riguarda i pezzi di ricambio per determinati veicoli e macchine, le apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto, le applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa e determinati strumenti fino al termine del ciclo di vita dei prodotti in questione o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore, o fino al termine del ciclo di vita dei pertinenti prodotti per quanto riguarda i pezzi di ricambio per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È possibile che il ciclo di vita dei prodotti nelle applicazioni spaziali, aerospaziali e della difesa vada oltre il 2043. L’immissione in commercio e l’uso di pezzi di ricambio per tali applicazioni, se presenti nel territorio dell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, dovrebbero pertanto essere consentiti anche dopo tale data.
(9) Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il Dechlorane Plus presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.
(10) Considerando la necessità che i laboratori migliorino l’accuratezza delle analisi e al fine di garantire un’applicazione uniforme e adeguata dei metodi di analisi, il limite del contaminante non intenzionale in tracce dovrebbe essere fissato a 1 000 mg/kg. 30 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, tale limite dovrebbe essere fissato a 1 mg/kg.
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Dechlorane Plus Il “Dechlorane Plus” comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-
13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8
236-948-9
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di Dechlorane Plus: a) pari o inferiori a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli fino al 15 aprile 2028; b) pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli successivamente al 15 aprile 2028. 2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati: a) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, fino al 26 febbraio 2030; b) nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini, fino al 26 febbraio 2030; c) nei dispositivi e nelle strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030; d) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia; iii) apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto diverse da quelle di cui al punto ii); iv) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa; v) negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; e) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: i) dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; ii) dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita. 3. La Commissione valuta la necessità di prorogare le deroghe specifiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c), entro il 1° aprile 2028; 4. Gli articoli contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati. 5. Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso dei pezzi di ricambio contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettera d), punto iv), che sono presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima di tale data.
Proposta di legge | Riordino disciplina legislativa in materia edilizia
ID 24638 | 25.09.2025 / In allegato
Atto Camera: 2332 - Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia
Iter Fase Iter: In corso di esame in Commissione Natura: Proposta di legge ordinaria Presentazione: Presentata il 28 marzo 2025
La proposta di legge è finalizzata a fornire un quadro normativo del settore dell’edilizia e, più in generale, delle costruzioni con l’obiettivo di superare le molteplici e disorganiche leggi che fino a oggi hanno regolato il settore delle costruzioni, da ultimo, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Tale necessità trae origine dalle numerose criticità procedurali e autorizzative con le quali le pubbliche amministrazioni, gli operatori economici e i professionisti debbono confrontarsi con sempre maggiore complessità.
Il Governo sarà delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, volti ad aggiornare e riordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni legislative vigenti in materia di edilizia e pianificazione urbana, anche in recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza, la logica sistematica e la chiarezza delle disposizioni medesime.
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 35 del 29/08/2025 N. 22 SR/03108/25 Svezia
Approfondimento tecnico: Specchio LED
Il prodotto, di marca Nordic Import, mod. XW-085, è stato respinto durante la procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.
Le saldature presentano un'eccessiva concentrazione di piombo (valore misurato fino al 62% in peso). Il piombo è pericoloso per l'ambiente.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. […]
[…] Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei: