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Decreto Ministeriale Prot. n. 0070715 del 05 Settembre 2025

Decreto Ministeriale Prot. n. 0070715 del 05 Settembre 2025

ID 24626 | 22.09.2025

Oggetto: Decreto ministeriale in data 15 agosto 2025 con allegata direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario. 

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva emanata con il decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, formula, con la direttiva di cui all'unito Allegato, indicazioni e chiarimenti volti a precisare in dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria.
...

Allegato
Direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario
...
segue allegato

Collegati
[box-note]Decreto 15 agosto 2017[/box-note]

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 - 22.09.2025

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 - 22.09.2025

ID 24623 | 22.09.2025

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze 

GU L 2025/90734 del 22.9.2025

__________

Pagina 8, allegato, riga 606-155-00-6, colonna «Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA»:

anziché:

«Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %»,

leggasi:

«Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %».

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento delegato (UE) 2024/197[/box-note]

UNI ISO 5053-1:2020

UNI ISO 5053-1:2020 / Tipi di carrelli industriali

ID 24535 | 04.09.2025 / In allegato Preview

UNI ISO 5053-1:2020
Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 1: Tipi di carrelli industriali
Data disponibilità: 05 novembre 2020

La norma stabilisce la terminologia e la classificazione dei carrelli industriali, definiti: veicoli su ruote aventi almeno tre ruote con un meccanismo di azionamento motorizzato o non motorizzato - tranne quelli che si muovono su rotaie - progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali, qualsiasi tipo di carico e che sono controllati da un operatore o da un automatismo senza conducente.

Collegati
[box-note]UNI ISO 21262:2021
Vademecum sicurezza carrelli elevatori[/box-note]

Parere del Comitato europeo delle regioni - Patto per l'industria pulita

Parere del Comitato europeo delle regioni - Patto per l'industria pulita

ID 24527 | 04.09.2025 / In allegato

Parere del Comitato europeo delle regioni - Patto per l'industria pulita

COR 2025/01152

GU C/2025/4412 del 29.8.2025

__________

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Il patto per l'industria pulita e la necessità di migliorare la competitività dell'UE

1. accoglie con favore il patto per l’industria pulita quale strategia di crescita attesa da tempo per rafforzare la competitività industriale dell’UE attraverso la decarbonizzazione, promuovendo nel contempo un’economia maggiormente sostenibile, resiliente, digitalizzata e innovativa e garantendo che gli enti locali e regionali ricevano un sostegno finanziario e tecnico adeguato ed equo, in modo che la competitività sia giusta sul piano sia territoriale che sociale, sulla base delle relazioni Draghi, Letta e Niinistö, e in linea con la bussola per la competitività dell’UE;

2. approva l’accento posto sul miglioramento dei mercati per la decarbonizzazione industriale e sull’attrazione di investimenti per l’industria, le infrastrutture, l’energia, la circolarità e le materie prime, ampliando così l’innovazione, sostenendo le tecnologie pulite all’avanguardia e promuovendo lo sviluppo delle competenze, sulla base di un quadro strategico stabile e a lungo termine, e di posti di lavoro di qualità;

3. accoglie con favore l’impegno, contenuto nel patto per l’industria pulita, a decarbonizzare l’economia dell’UE entro il 2050, e conviene nel considerare tale impegno un «potente motore di crescita e prosperità», e quindi di competitività, anche grazie all’obiettivo intermedio per il 2040 di una riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra;

4. chiede di intensificare la cooperazione con partner internazionali che condividono gli stessi principi, come gli Stati dell’EFTA e il Regno Unito, tenendo conto del Global Gateway dell’UE. Il mercato unico deve garantire condizioni di parità, evitando la frammentazione e gli ostacoli alla competitività all’interno dell’UE, garantendo nel contempo una concorrenza leale con i partner esterni, anche per quanto riguarda i dazi, gli aiuti di Stato e altri ostacoli; segnala l’esigenza di tutelare l’industria europea dalla concorrenza sleale di paesi terzi e dall’eccesso di capacità attraverso una serie di strumenti di difesa commerciale e di altro tipo quali il meccanismo di adeguamento alle frontiere;

5. sottolinea la necessità di una forte dimensione territoriale e del sostegno degli ecosistemi regionali per garantire un’attuazione efficace, nonché di un approccio basato sul territorio attraverso partenariati a tutti i livelli di governo, tenendo conto dei diversi punti di forza e vulnerabilità industriali dei territori europei e della ripartizione delle competenze all’interno degli Stati membri;

6. chiede alla Commissione di collaborare più strettamente e in modo più strategico con il CdR per attuare una politica industriale basata sul territorio, facilitando i dialoghi territoriali.

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Patto per l'industria pulita[/box-note]

Safety Gate Report 32 dell’08/08/2025 N. 06 SR/02849/25 Francia

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 dell'08/08/2025 N. 06 SR/02849/25 Francia

Approfondimento tecnico: Set di giocattoli da giardinaggio

Set di giocattoli da giardinaggio

Il prodotto, di marca Disney Home, mod. #DN82035, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2014+A1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.

Il giocattolo ha delle parti sporgenti non protette (denti del rastrello). Un bambino potrebbe ferirsi cadendo sui denti del rastrello metallico.

Direttiva 2009/48/CE
Allegato II

Requisiti particolari di sicurezza

I. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.

4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
e) L’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L’imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione.
g) L’imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l’ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d). […]

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025

Facebook Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 Legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) / CH

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) / CH 2024

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) / CH 2024

ID 24482 | 25.08.2025

Consiglio federale svizzero 18 agosto 1993 (Stato 1° settembre 2024)

ed Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro - SECO 2025
__________

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.

2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.
...
Collegati
[box-note]Numero di addetti Primo soccorso in azienda[/box-note]

Regolamento (CEE) n. 3912/92

Regolamento (CEE) n. 3912/92

ID 24471 | 23.08.2025

Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo

(GU L 395 del 31.12.1992)

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