1.Decisione di esecuzione (UE) 2024/2387 della Commissione del 9 settembre 2024 relativa alle norme armonizzate per i prodotti fertilizzanti dell'UE elaborate a sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/2387 del 10.9.2024). Entrata in vigore: 10.09.2024
2.Decisione di esecuzione (UE) 2025/2026 della Commissione, del 9 ottobre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2387 per quanto riguarda un riferimento alla norma armonizzata EN 17836:2024 Fertilizzanti - Descrizione delle forme dell’unità fisica. (GU L 2025/2026 del 10.10.2025). Entrata in vigore: 10.10.2025
Conformemente all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse..
CAPO III CONFORMITÀ DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI DELL’UE
Articolo 13 Presunzione di conformità
1. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse. 2. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III sono effettuate in modo affidabile e riproducibile. Le prove conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui dette prove sono contemplate da tali norme o parti di esse.[/box-warning]
[box-download]In fondo all'articolo, scorrendo la pagina, allegato PDF dell'elenco delle norme armonizzate Reg. Regolamento Fertilizzanti riservato Abbonati Marcatura CE. [/box-download]
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC). NOTA: - Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2). - Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. - La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione. - La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. - Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco. - Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm __________ (1) OEN: Organizzazione europea di normazione: - CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) - Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu) - ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu) (2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
Annuario Statistico VVF 2025 / Periodo di riferimento: 01/01/2024 - 31/12/2024 (dati aggiornati al 29/05/2025)
ID 24705 | 09.10.2025 / In allegato
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si colloca nell’ambito dell’organizzazione del Ministero dell’Interno quale struttura a cui è affidato, su tutto il territorio nazionale, il servizio di soccorso pubblico, anche per la difesa civile, e di prevenzione ed estinzione degli incendi, al fine di garantire la tutela della vita umana e la salvaguardia dei beni e dell’ambiente.
Oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente e all’attività di prevenzione incendi espletata anche nel settore dei rischi di incidente rilevante, il Corpo nazionale assicura la vigilanza antincendio negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo, la formazione degli addetti alla sicurezza antincendio, i presidi antincendio nei principali porti ed aeroporti civili, svolge le funzioni di organo di vigilanza ai sensi della vigente normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Inoltre, il Corpo nazionale è la componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile e, con il coordinamento del competente Dipartimento, interviene in caso di calamità mobilitando le sezioni operative delle colonne mobili regionali.
Al fine di assolvere ai molteplici e delicati compiti di istituto, nel rispetto del principio di prossimità ai bisogni dei cittadini, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola sul territorio in Direzioni regionali, Comandi, distaccamenti permanenti e volontari, reparti e nuclei speciali.
In tale contesto la statistica riveste un ruolo strategico, sia per gli aspetti di pianificazione operativa che per più generali finalità istituzionali, favorendo, mediante il monitoraggio e l’analisi delle attività svolte, il continuo aggiornamento dell’organizzazione del Corpo Nazionale, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili e il miglioramento dei servizi resi alla collettività.
A tal fine, da diversi anni il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblica “l’Annuario statistico del C.N.VV.F.”, con l’obiettivo di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni mettendole a disposizione, in modo organico, anche agli utilizzatori esterni all’Amministrazione, così come all’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno che provvede a pubblicarne un estratto, consentendo, in tal modo, di dare visibilità e contezza dell’operato svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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SOMMARIO
PREMESSA
1 SERVIZIO STATISTICA DEL C.N.VV.F. 1.1 INTRODUZIONE 1.2 SERVIZIO DI STATISTICA DEL C.N.VV.F. 1.2.1 OBIETTIVI 1.3 SERVIZIO STATISTICO CENTRALE 1.4 SERVIZIO STATISTICO REGIONALE. 1.5 SERVIZIO STATISTICO PROVINCIALE
2 FONTE DATI 2.1 APPLICATIVO STAT-RI (STATISTICA E RAPPORTO DI INTERVENTO). 2.2 PIATTAFORMA STAT-RI WEB 2.3 LA PROCEDURA GESTIONE AUTOMEZZI COMANDO (G.A.C.). 2.4 LA PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI (PRINCE)
3 ELABORAZIONE DEI DATI 3.1 INTRODUZIONE. 3.2 VANTAGGI OFFERTI DALLE ELABORAZIONI STATISTICHE CON SW DI BI. 9
4 STATISTICHE DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL C.N.VV.F. – (PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/12/2024) 4.1 INTRODUZIONE. 4.2 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO NAZIONALE SVOLTI NEL PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024 4.2.1 INCENDI ED ESPLOSIONI 4.2.2 APERTURA PORTE E FINESTRE 4.2.3 STATICA 4.2.4 SOCCORSO A PERSONA 4.2.5 RECUPERI 4.2.6 INCIDENTI STRADALI 4.2.7 ACQUA 4.2.8 INTERVENTO NON PIÙ NECESSARIO 4.2.9 BONIFICA DA INSETTI 4.2.10 ALBERI PERICOLANTI 4.2.11 FUGA GAS 4.2.12 ASCENSORI BLOCCATI 4.2.13 SALVATAGGIO ANIMALI 4.2.14 FALSO ALLARME 4.2.15 AEROMOBILI 4.3 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO REGIONALE EFFETTUATI DAL C.N.VV.F. NELL’ANNO 2024 4.3.1 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI A LIVELLO REGIONALE DAL C.N.VV.F. SUDDIVISI PER TIPO 4.3.2 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI DAL C.N.VV.F. A LIVELLO REGIONALE OGNI DIECIMILA ABITANTI E SUDDIVISI PER TIPO 4.3.3 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI DAL C.N.VV.F. A LIVELLO REGIONALE PER UNITÀ DI SUPERFICIE E SUDDIVISI PER TIPO 4.3.4 VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO REGIONALE DAL 2023 AL 2024 4.4 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE SVOLTI DAL C.N.VV.F. A LIVELLO PROVINCIALE NEL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 4.4.1 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI PER PROVINCIA DAL C.N.VV.F. NEL 2024 4.4.2 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI PER PROVINCIA DAL C.N.VV.F. NEL 2024 CORRELATI ALLA POPOLAZIONE 4.4.3 INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI PER PROVINCIA DAL C.N.VV.F. NEL 2024 CORRELATI ALLA SUPERFICIE 4.4.4 VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO PROVINCIALE DAL 2023 AL 2024 4.5 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO 4.5.1 TEMPI MEDI DI ARRIVO E DURATA D’INTERVENTO OPERATIVO 4.5.2 DURATA MEDIA DELL’ANNO 2024 PER TIPO D’INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO REGIONALE 4.5.3 DURATA COMPLESSIVA TOTALE PER TIPO D’INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE A LIVELLO REGIONALE – ANNO 2024 4.5.4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE 4.6 INTERVENTI PER SOCCORSO TECNICO URGENTE EFFETTUATI NEL 2024 DAL C.N.VV.F. RAPPORTATI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI COMANDI VV.F.
5 CONSUMO CARBURANTI 5.1 DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI CARBURANTI PER COMANDO 5.2 CONSUMO CARBURANTI PER SOCCORSO TECNICO URGENTE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI.
6 PREVENZIONE INCENDI E VIGILANZA 6.1 PREVENZIONE INCENDI 6.2 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI 6.3 VIGILANZA 6.3.1 SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO
Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF presentano un nuovo reclamo all’Unione Europea
Le Associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando come si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale. In particolare le Associazioni ritengono che ci sia una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101/109 del TFUE e dell’art.72 della Direttiva 2014/14/UE sulla concorrenza.
Il nuovo reclamo è il quarto presentato dalle Associazioni e si aggiunge a quello per la mancata applicazione della Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE recepita in Italia dal Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152/2006) ed a quelli presentati avverso i due pareri della Commissione VIA VAS per la non corretta applicazione della Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” e della Direttiva 2009/147/CE per la “Conservazione degli uccelli selvatici”.
Il nuovo reclamo ripropone il tema della mancata gara d’appalto internazionale per la realizzazione del Ponte contestando l’interpretazione normativa che è stata data per evitarla.
Infatti nonostante l’avvenuta messa in liquidazione della SdM avvenuta nel 2013 e i conseguenti atti caducati che regolavano i rapporti di concessione, il Governo ha inteso ripristinare integralmente i rapporti preesistenti facendo scegliere al Parlamento la soluzione di attraversamento stabile dello Stretto di Messina attraverso la realizzazione del ponte a campata unica progettato dal SdM sulla base dell’aggiudicazione dell’opera avvenuta 24 novembre 2005 e, inoltre, e sulla base di un’offerta di 3,9 miliardi avanzata dal consorzio Eurolink.
Al di là della condivisione o meno sulla scelta dell’opera (comunque contestata dalle Associazioni), ed al di là dell’interpretazione che si può dare sulla soluzione di continuità avvenuta nel 2013 nei confronti della SdM e dei rapporti di questa finalizzati alla realizzazione dell’opera, il reclamo afferma che il Governo Italiano avrebbe dovuto procedere, invece, ad una nuova gara internazionale. In particolare, si ritiene non corretto il riferimento su cui è stato calcolato l’incremento dei costi che la normativa vigente -per non procedere a nuova gara- ritiene ammissibile sino ad un massimo del 50%.
L’appalto oggi stimato in oltre 13,5 miliardi (per altro ampiamente sottostimati) secondo le Associazioni non può essere realizzato dallo stesso soggetto che nel 2005 lo aveva vinto per 3,9 miliardi su un progetto che poi avrebbe subito progressive modifiche e un’importante estensione delle opere connesse e di quelle compensative.
Il reclamo trasmette all’Unione Europea la posizione ed i documenti dall’ANAC che, anche in sede di audizioni parlamentari, aveva sollevato dubbi sulla mancata applicazione della Direttiva concorrenza e quindi sulla mancata nuova gara internazionale. L’ANAC sul tema dal 2023 è rimasta inascoltata sebbene nell’ultima audizione svolta alla Camera il 9 giugno 2025 quindi ben prima della delibera CIPESS, tramite il suo Presidente Avv. Giuseppe Busia abbia esplicitamente affermato: “L’aver deciso di non svolgere una nuova gara in coincidenza della riattivazione del percorso per la costruzione del ponte sullo Stretto pone dei vincoli sui costi dell’opera: questi, infatti, non possono crescere oltre il 50% del valore originariamente messo a gara. Ciò, in base alla direttiva europea, che in certi casi consente di non attivare una nuova procedura concorrenziale, ma entro tali limiti”.
Le Associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno poi inviato al CIPESS una nota con cui chiedono il ritiro in autotutela della delibera n. 41 del 6 agosto 2025 con cui il Governo ha chiuso l’iter di approvazione del Ponte, delibera ancora sospesa perché all’attenzione della Corte dei Conti che ha già avanzato puntuali rilievi. Al di là delle risposte che il Governo fornirà ai rilievi della Corte dei Conti, la richiesta delle Associazioni elenca i gravi elementi di criticità già esposti nei ricorsi presentati al TAR Lazio e nei reclami inoltrati all’Unione Europea. Le Associazioni sono consapevoli che già la Corte dei Conti in assenza di risposte ai rilievi avanzati ha invitato il CIPESS a ritirare in autotutela la delibera n. 41 del 6 agosto 2025, ma ritengono che qualunque siano le risposte che verranno fornite all’interno del controllo preventivo di legittimità queste non possano superare né tanto meno sanare le problematiche ed i vizi del procedimento deliberativo del CIPESS.
Interpello ambientale 24.09.2025 | MISP in presenza di rifiuti con amianto
ID 24596 | 07.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
Comune di Como - Interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152/06. Messa in sicurezza permanete (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. Corretta applicazione della procedura di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152/2006.
Per tramite della nota in oggetto, il Comune di Como ha formulato istanza di interpello in relazione alla tematica in oggetto.
Ha premesso il Comune di Como come i soggetti proprietari di aree dismesse e potenzialmente contaminate di varia estensione (nel caso specifico la medesima Amministrazione comunale interpellante) ben potrebbero trovarsi nella condizione di gestire materiali antropici presenti nel suolo, non necessariamente definibili come materiali di riporto ai sensi del DL n. 2 del 25 gennaio 2012, e come questi materiali, che sovente includono rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali e che si trovano a volte a varie profondità, potrebbero contenere frammenti in cemento amianto (eternit), ovvero altre tipologie di detriti da demolizione.
A fronte di tali situazioni e nel contesto di un possibile progetto di riqualificazione di un sito, il Comune di Como ha chiesto a questo Ministero di valutare la possibilità di prevedere un intervento finalizzato alla Messa in Sicurezza Permanente o dell’intero sito, ovvero di una porzione dello stesso, anche in presenza di rifiuti contenenti amianto.
A tale proposito, ha ancora osservato l’Amministrazione istante, tale soluzione di MISP costituirebbe una valida alternativa alla rimozione e smaltimento totale di tali rifiuti pericolosi, atteso che quest’ultima comporterebbe, per il soggetto interessato alla bonifica, l’insostenibilità economica a causa dei costi considerevoli di smaltimento, comportando la rinuncia alla riqualificazione del sito stesso.
Ad avvalorare tale richiesta, opina ancora il Comune di Como, vi sarebbe la valutazione comparativa tra i diversi approcci metodologici che evidenzia il prevalere, per la tecnica individuata (MISP), del principio di sostenibilità ambientale, in linea con i principi comunitari di protezione dell'ambiente, precauzione e sostenibilità, nonché di quelli della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e degli impatti complessivi di tipo sociale, economico, sanitario e ambientale.
D’altra parte, quanto testé rappresentato, ha proseguito il Comune interpellante, sarebbe altresì coerente con le considerazioni del Ministero contenute nella nota n. 143191 del 20 agosto 2024 per cui tale accezione di MISP sembrerebbe coerente con la definizione dell’art. 240, comma 1, lettera o), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in cui si definisce che essa si concreta “nell’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
Vi sarebbe poi da considerare quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 24 marzo2023, che, come noto, ha riferito nel senso di ritenere che art. 240 cit. abbia portata estensiva, avendo riguardo sia a fonti di contaminazione costituiti da rifiuti (come già previsto dal DM n. 471/1999), sia da fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti (portata innovativa della norma).
Tanto premesso, il Comune di Como ha chiesto al Ministero se la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) possa riguardare anche i rifiuti pericolosi contenenti amianto.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento in materia di messa in sicurezza permanente è quella già citata dall’Amministrazione interpellante, e segnatamente quella di cui all’art.240, comma 1, lett.0), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 poc’anzi riportata, da interpretarsi secondo quanto illustrato nelle note circolari 14 gennaio 2022 n.3866 e 143191 del 20 agosto 2024, citate anche dall’interpellante e a cui si si riporta integralmente.
In questa sede, avuto altresì conto di quanto statuito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 2023, si riporta, ad ogni utile effetto, il seguente passaggio:
“Per quanto concerne la normativa applicabile, si ritiene debbano distinguere due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti: 1° caso: qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 2° caso: qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n.152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.
Nella seconda ipotesi, ossia in assenza del superamento dei valori di attenzione, invece, dovrà aversi riguardo al procedimento previsto dal legislatore per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi.”.
Tuttavia, nel caso scrutinato viene altresì in essere la normativa specifica sull’amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n.257, nonché dal DM 6 settembre 1994 del Ministero della Salute - istituzionalmente competente in materia, come si dirà infra - recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
Riscontro al quesito
Alla luce di quanto testé rappresentato, per quanto attiene i profili specifici afferenti la messa in sicurezza dell’amianto, come disciplinati dal DM 6 settembre 1994 poc’anzi citato, codesta Amministrazione potrà rivolgersi al Dicastero competente.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Circolare prot. 10832 del 4 Agosto 2025 / Segnalazione abusi edilizi
ID 24696 | 07.10.2025 / In allegato
Nuova procedura per la trasmissione e raccolta delle segnalazioni relative agli abusi edilizi ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 7 a decorrere dal 1 ottobre 2025.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del DPR 380/2001, Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ad oggi, tali segnalazioni pervengono al Ministero in forma cartacea, tramite servizio postale, via pec o su CD ROM, in assenza di un contenuto informativo standardizzato.
Con l’entrata in vigore della legge 205/2017, art. 1, comma 27, è stata disposta l’istituzione della Banca dati per l’abusivismo edilizio (BDNAE), di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. La medesima disposizione prevede altresì che Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
Le finalità e le modalità di funzionamento della BDNAE sono definite dal Decreto n. 30/2022 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale dispone che le segnalazioni di cui all'articolo 31, comma 7, del DPR 380/2001 (di seguito segnalazioni) siano il contenuto informativo minimo della Banca dati.
Nelle more dell’attuazione della BDNAE e della definizione delle procedure per la condivisione e trasmissione delle informazioni, è necessario aggiornare il processo di raccolta dei dati attraverso l’introduzione di modalità standardizzate che ne assicurino la coerenza, la consistenza e la compatibilità con la futura Banca dati.
La nuova procedura è descritta nel documento Linee guida per la trasmissione delle segnalazioni e sarà avviata il 1° ottobre 2025.
Se ne evidenziano di seguito gli elementi e strumenti portanti, e le tempistiche di attuazione da parte dei Comuni.
Oggetto delle segnalazioni
La nuova procedura ha ad oggetto le segnalazioni degli illeciti accertati tramite ordinanza di demolizione o di sospensione dei lavori. Devono pertanto essere comunicati al MIT unicamente tali abusi e i loro successivi aggiornamenti (es. immobile demolito; immobile sanato; etc.).
In assenza di nuove segnalazioni o aggiornamenti delle precedenti, è comunque necessario darne comunicazione al MIT secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per la trasmissione delle segnalazioni allegate alla circolare.
Strumenti della nuova procedura
Gli strumenti da utilizzare nella nuova procedura sono i seguenti n. 4 documenti allegati:
- Il documento denominato Linee guida per la trasmissione delle segnalazioni. - Un file Excel preformattato denominato Modulo Segnalazione Abusi Edilizi. - Una nota di trasmissione standard per la trasmissione via PEC del file Excel da parte dei Comuni alle Prefetture denominata Modello nota - Comuni. - Una nota per l’inoltro, via PEC, dei file Excel e delle relative note di trasmissione al Ministero da parte delle Prefetture denominata Modello nota - Prefetture.
Tempistiche per l’invio delle segnalazioni
La nuova procedura prede avvio il 1° ottobre 2025. A decorrere da tale data, i Comuni rilevano con cadenza trimestrale le informazioni individuate nel file excel Modulo Segnalazione Abusi Edilizi riferite alle segnalazioni degli abusi accertati tramite ordinanza di demolizione o di sospensione dei lavori.
Le rilevazioni si riferiscono alle informazioni inerenti gli abusi accertati alle date del: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, e 31 dicembre di ciascun anno.
A decorrere da tali date, i Comuni hanno 30 giorni di tempo per inviare le informazioni alle Prefetture secondo le modalità indicate nel presente documento e queste ultime dispongono di ulteriori 30 giorni per trasmettere tale documentazione al MIT.
Si riporta di seguito il calendario annuale delle rilevazioni e relativi adempimenti a cura del Comune e delle Prefetture:
- il Comune rileva gli illeciti accertati tramite ordinanza di demolizione o di sospensione dei lavori alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre; - le segnalazioni degli illeciti accertati tramite ordinanza di demolizione o di sospensione dei lavori sono inviate dai Comuni alla Prefettura entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio; - le segnalazioni degli illeciti accertati tramite ordinanza di demolizione o di sospensione dei lavori sono inviate dalla Prefettura al MIT entro il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio. ...
Accordo Rep. atti n. 92/CU del 30 luglio 2025 / Nuovo modulo Degnalazione Certificata Agibilità SCA (Decreto Salva-casa) / In GU
ID 24445 | 19.08.2025 / In allegato
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità.
Rep. atti n. 92/CU del 30 luglio 2025
(GU n. 227 del 30.09.2025)
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ART. 1 (Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia)
2. Le regioni adeguano entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della segnalazione certificata per l’agibilità come modificato dal presente accordo.
[...]
ALLEGATO 1 MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’ ___________
Decreto 7 agosto 2025 / Incentivi interventi di piccole dimensioni produzione di energia termica da FER - Conto Termico 3.0
ID 24647 | 26.09.2025
Decreto 7 agosto 2025 Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
(GU n.224 del 26.09.2025) _______
Art. 1 Finalita' e ambito d'applicazione
1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonche' di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto e' sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ... segue
Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
GU L 2025/1892 del 26.9.2025
Entrata in vigore: 16.10.2025
Recepimento IT: entro e non oltre il 17 giugno 2027
[box-info]Novità Direttiva (UE) 2025/1892
La direttiva aggiornata introduce obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: il 10% per la produzione e la trasformazione alimentare e il 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici. Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.
I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore, da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di stabilimento. Le microimprese avranno un anno supplementare per adeguarsi.
Le nuove regole riguardano abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina[/box-info]
__________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) La prevenzione e la gestione di tutti i tipi di rifiuti è uno strumento fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute umana nell’Unione. Negli sforzi degli Stati membri per migliorare costantemente i rispettivi programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti, è essenziale applicare in maniera rigorosa la gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («gerarchia dei rifiuti»).
(2) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 e il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 esortano l’Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti, tra le altre cose, ostacolano la transizione verso l’economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Tali sfide richiedono soluzioni sistemiche improntate a un approccio basato sul ciclo di vita, con una particolare attenzione prestata ai prodotti alimentari e tessili.
(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 sulla strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari («strategia»), sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e scartati, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). In base alla visione della strategia per il 2030, i consumatori dovrebbero beneficiare più a lungo di prodotti tessili di elevata qualità a prezzi accessibili. La strategia sottolinea l’importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all’introduzione a livello dell’Unione di norme armonizzate in materia di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili con un’ecomodulazione delle tariffe. L’obiettivo principale di tali norme è creare un’economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio dei prodotti tessili, nonché predisporre incentivi affinché i produttori concepiscano i loro prodotti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine, la strategia prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione per il riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.
(4) L’adeguata raccolta dei prodotti tessili contribuirà a ridurre la presenza di rifiuti tessili sintetici nell’ambiente, compreso negli ecosistemi terrestri e marini, garantendo che i tessili siano riutilizzati e riciclati e ricevano in tal modo una nuova vita, promuovendo così un’economia circolare.
(5) Tenuto conto degli effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015, e in particolare con il traguardo dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12.3 dell’ONU di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure sono intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.
(6) Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell’Europa, tenutasi dall’aprile 2021 al maggio 2022, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In tale contesto è stato convocato un panel di cittadini europei, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023, per predisporre un elenco di raccomandazioni su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell’Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell’Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. Nelle sue raccomandazioni finali il panel di cittadini europei sullo spreco alimentare ha presentato tre principali linee di intervento: maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore e promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potrebbero servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.
(7) La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo dal suo ambito di applicazione il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2009/31/CE. Tale modifica non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE, che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto, la presente direttiva modificativa incorpora tale modifica nella direttiva 2008/98/CE.
(8) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di «produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri», «messa a disposizione sul mercato», «piattaforma online», «fornitore di servizi di logistica», «soggetto dell’economia sociale», «consumatore», «utilizzatore finale», «prodotto di consumo invenduto» e «organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore» collegate all’attuazione della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, al fine di precisare la portata di tali nozioni e gli obblighi che ne derivano.
(9) Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all’impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall’Unione e dagli Stati membri e le misure attuate dall’Unione a seguito della comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo nella misura necessaria per compiere progressi significativi verso il conseguimento del traguardo dell’OSS 12.3. Per contribuire in modo significativo alla realizzazione del traguardo dell’OSS 12.3, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, così che possano progredire verso il conseguimento di tale traguardo nell’attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari. La presente direttiva indica pertanto i settori d’intervento in cui gli Stati membri dovrebbero adattare o adottare misure, a seconda dei casi, per ciascuna fase della filiera alimentare.
(10) Per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti alimentari, gli Stati membri hanno già, in una certa misura, sviluppato materiale di comunicazione e condotto campagne rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare. Tali iniziative erano tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione più che sulla promozione di cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è opportuno predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. È altresì importante tener conto dei cambiamenti nel regime alimentare, delle soluzioni circolari regionali, compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il coinvolgimento dei cittadini, nonché dell’adattamento a specifiche esigenze regionali, come nel caso delle regioni ultraperiferiche o delle isole.
(11) Nelle filiere alimentari di tutta l’Unione persistono disparità di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Ciò vale in particolar modo per i prodotti agricoli, a causa del fatto che essi presentano, in misura maggiore o minore a seconda del prodotto, caratteristiche di deperibilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto intraprendere azioni appropriate intese a garantire che le misure adottate al fine di attuare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui alla presente direttiva non comportino una riduzione del potere contrattuale dei fornitori di prodotti agricoli o un aumento delle pratiche commerciali sleali nei loro confronti, vietate ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(12) Il Comitato economico e sociale europeo e il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare hanno riconosciuto il contributo degli imballaggi nel ridurre i rifiuti alimentari e nel garantire l’approvvigionamento e la sicurezza alimentari. In tale contesto è pertanto opportuno che gli Stati membri incentivino e promuovano soluzioni tecnologiche che contribuiscano alla prevenzione dei rifiuti alimentari, come l’imballaggio attivo destinato a prolungare la durata di conservazione o a mantenere o migliorare lo stato degli alimenti confezionati, soprattutto durante il trasporto e lo stoccaggio, e strumenti di facile utilizzo conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, contribuendo in tal modo a evitare che prodotti alimentari ancora commestibili siano eliminati inutilmente.
(13) In considerazione del loro potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero sostenere soluzioni innovative e tecnologiche che indichino con precisione la durata di conservazione degli alimenti, garantiscano la sicurezza alimentare e, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, forniscano informazioni chiare e facilmente comprensibili per i consumatori, anche in merito al «termine minimo di conservazione» o alla «data di scadenza».
(14) Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.
(15) Per quanto riguarda l’impegno dell’Unione a realizzare il traguardo dell’OSS 12.3, si prevede che la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 costituirà un forte incentivo politico ad agire e garantirà un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati, raggiungibili e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese. La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo dell’OSS 12.3.
(16) La riduzione dei rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare ha un impatto ambientale positivo e significativo. Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto, è opportuno fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari per la trasformazione e la fabbricazione ed è opportuno fissare un altro obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, per i ristoranti e i servizi di ristorazione e per i nuclei domestici.
(17) È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in ragione della loro interdipendenza, in particolare dell’influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti per ciascuna di tali fasi aggiungerebbe infatti un’inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l’obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, nella definizione delle misure volte a raggiungerlo gli Stati membri dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità.
(18) I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Per tenere conto di questo fattore, l’obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita al dettaglio e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe pertanto essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite. Poiché i turisti non sono conteggiati nella popolazione generale e gli Stati membri potrebbero dover far fronte a un aumento o a un calo del turismo rispetto al periodo di riferimento per la definizione dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari espresso pro capite per la vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti, i servizi di ristorazione e i nuclei domestici, tenendo conto dei flussi turistici la Commissione dovrebbe adottare un fattore di correzione, in modo da sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione.
(19) Il 2020 è stato il primo anno in cui gli Stati membri hanno misurato i livelli di rifiuti alimentari utilizzando la metodologia armonizzata di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione. Tuttavia, a causa delle misure di protezione adottate durante la pandemia di COVID-19, i dati del 2020 non sono considerati rappresentativi dei rifiuti alimentari prodotti in alcuni Stati membri. Analogamente, ciò può valere anche per i dati raccolti annualmente per il 2021, il 2022 e il 2023. È pertanto opportuno utilizzare una media annua tra il 2021 e il 2023 come periodo di riferimento per la definizione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, consentendo nel contempo, in alternativa, l’uso dei dati a partire dal 2020. Agli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbe essere consentito di utilizzare come periodo di riferimento anche un anno di riferimento precedente al 2020.
(20) Per fare in modo che l’approccio graduale verso il conseguimento dell’obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo, nonché di ogni potenziale impatto delle variazioni dei livelli di produzione nel settore della trasformazione e della fabbricazione di prodotti alimentari. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare il contributo dell’UE e l’ulteriore allineamento al traguardo dell’OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data. Al fine di sostenere ulteriormente i produttori primari nei loro sforzi volti a ridurre i rifiuti e le perdite alimentari, è necessario colmare le lacune in termini di conoscenze al fine di individuare leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite.
(21) Per garantire un’applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.
(22) Nel rispetto del principio «chi inquina paga», di cui all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro determinati prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell’estensione della loro durata di vita mettendo a disposizione sul mercato per il riutilizzo i prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei a tale scopo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire obblighi relativi alla gestione dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri imposti ai produttori, compreso qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza quali definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio di fabbrica. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, né ai produttori che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo o prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri, derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, al fine di promuoverne il riutilizzo e una durata di vita prolungata all’interno dell’Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento, il miglioramento, la rifabbricazione e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.
(23) Nel contesto della presente direttiva modificativa, per «prodotti tessili usati» si dovrebbero intendere i prodotti tessili oggetto di raccolta differenziata che sono scartati dall’utilizzatore finale, indipendentemente dal fatto che siano scartati con l’intenzione e la possibilità di riutilizzarli. In tale fase, i prodotti tessili usati potrebbero essere idonei al riutilizzo o costituire rifiuti, in quanto non sono stati valutati. Per tale motivo, i prodotti tessili usati oggetto di raccolta differenziata dovrebbero essere considerati rifiuti al momento della raccolta, a meno che non siano consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale. Per «prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo» si dovrebbero intendere i prodotti tessili che sono stati ritenuti idonei al riutilizzo dopo la raccolta, la cernita, la preparazione per il riutilizzo o dopo la valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta. I prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo non dovrebbero essere considerati rifiuti tessili.
(24) Secondo la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale», l’economia sociale comprende una serie di soggetti con modelli imprenditoriali e organizzativi diversi, che operano in un’ampia gamma di settori economici. I tre principi fondamentali dell’economia sociale comprendono: il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto; il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell’interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e la governance democratica o partecipativa. A tale riguardo, i soggetti dell’economia sociale possono assumere la forma di cooperative, società mutualistiche, associazioni, inclusi gli enti di beneficenza e le fondazioni, e possono comprendere organizzazioni religiose ed ecclesiastiche. I soggetti dell’economia sociale comprendono anche i soggetti di diritto privato che sono imprese sociali ai sensi del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(25) Esistono grandi disparità nel modo in cui è organizzata o si prevede di organizzare la raccolta differenziata dei prodotti tessili, mediante regimi di responsabilità estesa del produttore o altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono ampie differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri. Tuttavia, è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l’alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo dei soggetti dell’economia sociale e l’importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Tali norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore - in particolare su microimprese e PMI - nella raccolta o nel trattamento dei prodotti tessili, compreso il riciclaggio, nonché per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all’attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di autorizzare diverse organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l’innovazione, ridurre i costi, aumentare la raccolta differenziata di prodotti tessili e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.
(26) L’Agenzia europea dell’ambiente ritiene che, attualmente, meno dell’1 % di tutti i rifiuti derivanti dal settore dell’abbigliamento sia utilizzato per produrre nuovi capi in modo circolare. Inoltre, la maggior parte dei prodotti tessili non è progettata in modo da rispettare i principi di circolarità e il 78 % di tutti i prodotti tessili richiede il disassemblaggio prima del riciclaggio dei tessili da fibra a fibra. Al fine di sostenere e guidare lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale nonché la spinta alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, è opportuno promuovere gli investimenti nei prodotti tessili circolari per la prevenzione dei rifiuti, la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riutilizzo locale, nonché il riciclaggio e il riciclaggio da fibra a fibra dei prodotti tessili. La quantità totale di rifiuti tessili prodotti, comprendenti abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico, tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali e pre-consumo, è stimata a 12,6 milioni di tonnellate. Ciò comprende le frazioni scartate durante la produzione tessile, nella fase di vendita al dettaglio e da parte dei nuclei domestici e dei soggetti commerciali.
(27) Gli Stati membri dovrebbero imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati. Conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, tale riservatezza deve essere mantenuta durante tutti i processi di trattamento, archiviazione e comunicazione dei dati, con l’adozione di solide misure di sicurezza e norme di protezione dei dati, allo scopo di impedire accessi non autorizzati o potenziali violazioni dei dati.
(28) I prodotti tessili per la casa, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell’Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. I prodotti tessili per la casa e gli indumenti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. L’ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore istituito dovrebbe pertanto includere i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti elencati nell’allegato IV quater siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico. Gli altri usi in cui i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sono simili per natura e composizione a quelli per uso domestico dovrebbero includere gli usi professionali, a meno che l’obbligo di istituire sistemi dedicati di raccolta differenziata e le successive operazioni di trattamento dei rifiuti per tali prodotti per usi professionali non siano già previsti nella presente direttiva modificativa, nel quadro di disposizioni diverse da quelle figuranti negli articoli relativi alla responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, o in altre pertinenti normative dell’Unione e nazionali. I prodotti per uso professionale, compreso l’uso militare, che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute e l’igiene o dar luogo a preoccupazioni in materia di sicurezza dovrebbero essere esclusi dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater. Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
(29) Secondo gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, la Commissione lavorerà a un nuovo atto legislativo sull’economia circolare al fine di contribuire a generare la domanda di materiali secondari sul mercato e a creare un mercato unico dei rifiuti, in particolare per le materie prime critiche. In tale contesto, la normativa dell’Unione in materia di rifiuti dovrebbe essere aggiornata e la Commissione valuterà la necessità di modificare gli articoli 8, 8 bis e 10 della direttiva 2008/98/CE al fine di introdurre la responsabilità estesa del produttore per ulteriori flussi di rifiuti, come i materassi e i tappeti e di armonizzare ulteriormente le operazioni di recupero e gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per quanto riguarda i registri dei produttori.
(30) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Per quanto riguarda la produzione di materie prime e di prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per la casa nell’Unione si verifica in paesi terzi. In particolare, il 73 % dei capi di abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa consumati in Europa è importato. Tuttavia, tali pressioni e impatti incidono anche sull’Unione a causa delle loro ripercussioni globali sul clima e l’ambiente. La prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono pertanto contribuire a ridurre l’impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre, l’attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell’Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’incenerimento e dallo smaltimento in discarica.
(31) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’Unione, creare un’economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, e il riciclaggio, in particolare il riciclaggio da fibra a fibra, e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. Affinché gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto, i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti, che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l’entrata in vigore della presente direttiva modificativa. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per: realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all’impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, sostenere le tecnologie di cernita e riciclaggio e sostenere la ricerca e lo sviluppo nella progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili non contenenti sostanze che destano preoccupazione.
(32) Poiché i contributi finanziari a carico del produttore sono intesi a coprire i costi per la gestione dei rifiuti dei prodotti che tale produttore mette a disposizione sul mercato dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia evitato il pagamento di tali contributi in più di uno Stato membro quando i prodotti circolano nell’Unione. Un produttore dovrebbe pertanto versare i contributi per la responsabilità estesa del produttore per i prodotti che ha messo a disposizione sul mercato di uno Stato membro là dove è probabile che tali prodotti diventino rifiuti, fatta eccezione per i prodotti che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in questione prima di essere venduti agli utilizzatori finali o di diventare rifiuti.
(33) A norma dell’articolo 193 TFUE, i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 192 TFUE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, alle condizioni stabilite dai trattati e dalla giurisprudenza. Ad esempio, uno Stato membro avrebbe la possibilità di mantenere un regime di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili applicabile alle microimprese che fosse già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva modificativa.
(34) I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita per il riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi di prodotti tessili per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l’impatto sul clima e sull’ambiente. Tale approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, al fine di creare nuovi posti di lavoro «verdi» di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all’aumento del riciclaggio da fibra a fibra e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.
(35) I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l’aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio da fibra a fibra, in modo da consentire di riciclare una più ampia varietà di materiali e di creare una fonte di materie prime per la produzione tessile nell’Unione. È altresì importante che i produttori sostengano finanziariamente la ricerca e l’innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio da fibra a fibra di alta qualità e la diffusione dell’utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva modificativa, gli Stati membri devono assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le PMI, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se tali informazioni e assistenza sono finanziate mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti da un’autorità pubblica alle imprese in questione, esse possono costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell’Unione, per esempio lo strumento relativo agli hub per la circolarità e inviti specifici nell’ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell’Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.
(36) I prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Alla luce dell’impatto ambientale e della perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e sui prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e i soggetti dell’economia sociale. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici affini al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Un aumento costante della raccolta differenziata porterebbe a un miglioramento delle prestazioni in termini di riutilizzo e della qualità del riciclaggio nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbe la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbe la pianificazione degli investimenti in infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l’efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati che sono stati raccolti, per determinare la quantità di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata e sulla quantità in peso della raccolta differenziata che mettano in luce un aumento costante.
(37) L’introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività dei soggetti dell’economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati, visto l’importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell’Unione, in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale». Tali soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili. Gli obblighi in materia di cernita dovrebbero applicarsi anche ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti dai soggetti dell’economia sociale. A tale riguardo, i soggetti dell’economia sociale dovrebbero altresì fornire informazioni all’autorità competente in merito alla, da parte loro, raccolta e successiva gestione di tali prodotti tessili mediante l’adempimento degli obblighi minimi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare, in tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale da tali obblighi di comunicazione, qualora il loro l’adempimento comporti un onere amministrativo sproporzionato per tali soggetti.
(38) I produttori e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell’informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbero essere raccolti separatamente, dell’esistenza di sistemi di raccolta e dell’importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Ciò dovrebbe comprendere informazioni circa l’esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell’industria dell’abbigliamento tessile sull’ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare gli utilizzatori finali in merito all’importanza di compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e di assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri. Tali obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui ai regolamenti (UE) n. 1007/2011 e (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell’informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi convenzionali, come manifesti, affissi all’aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web.
(39) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull’ambiente, il regolamento (UE) 2024/1781 prevede che siano elaborati requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili e calzaturieri che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d’impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità da fibra a fibra dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Il regolamento (UE) 2024/1781 disciplina inoltre la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell’ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall’altro. Inoltre, la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che a sua volta porterà a una migliore progettazione in linea con i principi della circolarità. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti. La modulazione di tali tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sui requisiti di progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 per i prodotti tessili e calzaturieri o, ove adottate, di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e calzaturieri. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l’allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.
(40) Le pratiche industriali e commerciali, ad esempio la moda rapida e ultrarapida, influenzano la durata di utilizzo del prodotto e la probabilità che un prodotto diventi rifiuto a causa di aspetti non necessariamente legati alla sua progettazione, e si basano spesso sulla segmentazione del mercato. Tali pratiche possono portare a eliminare il prodotto prematuramente, prima che esso giunga al termine del suo ciclo di vita potenziale, con conseguente consumo eccessivo di prodotti tessili e, pertanto, la sovrapproduzione di rifiuti tessili. Per individuare meglio tali pratiche e consentire l’eco-modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione criteri quali l’ampiezza della gamma di prodotti, intesa come il numero di riferimenti dei prodotti messi in vendita da un produttore, con soglie definite per segmento di mercato, o la frequenza delle offerte, intesa come il numero di riferimenti dei prodotti per segmento di mercato messi in vendita da un produttore in un determinato periodo, o gli incentivi alla riparazione, intesi come la probabilità che il prodotto sia riparato sulla base del suo rapporto costo-riparazione o della fornitura di un servizio di riparazione da parte del produttore.
(41) Nel determinare il contributo finanziario richiesto alle microimprese in materia di responsabilità estesa del produttore, e al fine di garantire un approccio proporzionato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di criteri quali il volume dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri messi a disposizione sul mercato e dovrebbero ridurre al minimo gli obblighi di comunicazione.
(42) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e gestire un registro dei produttori al quale questi ultimi sono tenuti a iscriversi. Per facilitare tale registrazione, è opportuno armonizzare il più possibile i requisiti e il formato di registrazione in tutta l’Unione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione.
(43) Poiché le PMI costituiscono il 99 % del settore tessile, l’attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. L’adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto essere esercitato collettivamente da organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, che si assumono la responsabilità per suo conto, comprese le organizzazioni statali per l’adempimento della responsabilità del produttore istituite dallo Stato membro in questione. È opportuno che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l’altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Nel caso di organizzazioni statali per l’adempimento della responsabilità del produttore, non essendovi un mandato del produttore rappresentato, le prescrizioni della presente direttiva relative a tale mandato non dovrebbero applicarsi.
(44) A norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali devono ottenere, prima di consentire a un produttore l’uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte dell’operatore commerciale e un’autocertificazione con cui quest’ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell’Unione. Ai fini della presente direttiva, i produttori che offrono a consumatori situati nell’Unione prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri messi a disposizione sul mercato per la prima volta dovrebbero essere considerati operatori commerciali ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065.
(45) Per garantire l’effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l’iscrizione nel registro dei produttori tessili istituito a norma della presente direttiva dovrebbe essere considerata un’informazione adeguata ai fini dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre l’autocertificazione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento dovrebbe riguardare l’impegno del produttore a offrire solo prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. Il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065 non dovrebbe essere considerato un obbligo generale di controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino l’esistenza di attività illecite. In relazione a detti obblighi, ai fornitori di tali piattaforme si applicano le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065.
(46) Situazioni indesiderabili di parassitismo (free-riding) potrebbero verificarsi anche in relazione ai fornitori di servizi di logistica. La presente direttiva introduce disposizioni volte a prevenire tali situazioni indesiderabili, con un approccio analogo a quello del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online.
(47) Il mercato del commercio elettronico in rapida crescita offre molte opportunità, ma rappresenta anche una sfida significativa, in particolare in termini di protezione dell’ambiente. Il regolamento (UE) 2022/2065, pur vietando l’imposizione di obblighi generali di controllo ai fornitori di servizi di intermediazione, stabilisce chiare responsabilità nonché obblighi in materia di diligenza per i fornitori di piattaforme online, al fine di combattere i contenuti illegali disponibili tramite i loro servizi. In particolare, a norma del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali possono essere ritenuti responsabili se non rispettano i loro obblighi specifici in qualità di intermediari nella vendita di beni online. La supervisione e il controllo della conformità agli obblighi stabiliti in detto regolamento sosterranno l’applicazione e il rispetto della direttiva 2008/98/CE, in particolare garantendo che le informazioni che tali piattaforme online ricevono dagli operatori commerciali siano accurate, complete, aggiornate e disponibili nella loro interfaccia online. La Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero esercitare i rispettivi poteri di monitoraggio in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2008/98/CE, a seconda dei casi, e, ove richiesto, dovrebbero agire in stretta cooperazione per garantire il rispetto delle norme da parte dei fornitori di piattaforme online.
(48) Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono articoli idonei al riutilizzo che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano e del riciclaggio di materie prime nell’Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l’ambiente, l’obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell’ambito dei criteri dell’Unione armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all’elaborazione di detti obblighi in materia di cernita, anche per quanto riguarda l’eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l’elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l’espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale. Poiché gli utilizzatori finali non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, è necessaria una valutazione professionale. Per valutazione professionale si intende che la decisione finale di classificare come idonei al riutilizzo i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati non è lasciata all’utilizzatore finale, ma a coloro che ricevono i prodotti usati presso il punto di raccolta, i quali ricevono formazioni o orientamenti per garantire una valutazione adeguata. Se il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.
(49) La Commissione elaborerà e proporrà un atto di esecuzione per stabilire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili, sulla base dei lavori in corso del Centro comune di ricerca. I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbero includere criteri per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri riciclati.
(50) Le esportazioni di prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e di rifiuti tessili verso destinazioni al di fuori dell’Unione sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell’Unione. Poiché con l’introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 ci si attende che i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un’elevata protezione dell’ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio che possa classificarli come idonei al riutilizzo, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell’Unione in materia, compresa la legislazione dell’Unione relativa alle spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano destinatari nell’Unione e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un’operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo, nonché informazioni sull’impresa responsabile di tale operazione al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità del processo, come pure l’informazione che tali articoli sono idonei a essere riutilizzati. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale dovrebbero riferire in merito alle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri e all’esportazione di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, consentendo agli Stati membri di monitorare tali esportazioni al fine di comprendere meglio la catena del valore del settore tessile.
(51) Per poter conseguire gli obiettivi previsti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero valutare e adattare i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, se del caso, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, compresi produttori, distributori, fornitori, rivenditori al dettaglio e fornitori di servizi di ristorazione nonché soggetti dell’economia sociale e organizzazioni ambientali e dei consumatori, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari, dalla raccolta del Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori contenente strumenti, migliori pratiche e raccomandazioni per ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori, nonché dagli scambi nell’ambito della piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.
(52) Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità degli Stati membri hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessario che un’autorità competente sia incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.
(53) A livello dell’Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un’eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall’Agenzia europea dell’ambiente.
(54) È fondamentale che la Commissione e gli Stati membri continuino a sviluppare, sostenere e ampliare campagne di informazione ed educazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Sebbene vi siano miglioramenti nella sensibilizzazione generale, in tutti i settori, in merito all’importanza della prevenzione e di una corretta gestione dei rifiuti, sono ancora necessari ulteriori progressi.
(55) La decisione delegata (UE) 2019/1597 stabilisce una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, conformemente all’articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE. Al fine di migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati dagli Stati membri sui livelli di rifiuti alimentari, anche migliorando ulteriormente la coerenza dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri, è opportuno continuare a delegare alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui a tale disposizione. A fini di chiarezza è opportuno stabilire tale conferimento di potere, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
(56) Al fine di allineare i codici NC elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato IV quater della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(57) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri nonché criteri di modulazione delle tariffe per la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili e un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto al periodo di riferimento per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari stabilito nella presente direttiva per la vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti, per i ristoranti e i servizi di ristorazione e per i nuclei domestici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(59) È importante che l’attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio da parte degli Stati membri migliori in modo sostanziale e rapido per evitare danni ambientali nell’Unione, comprese le questioni transfrontaliere, provocati dallo smaltimento in discarica illegale di rifiuti. È pertanto opportuno che la Commissione valuti la direttiva 1999/31/CE al fine di esaminare modalità per rafforzarne l’attuazione e presenti, se del caso, una proposta legislativa per modificarla. Inoltre, muovendo dall’esito dell’eventuale aggiornamento della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti risultante dall’imminente atto legislativo sull’economia circolare, menzionato nella comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2025, dal titolo «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», è opportuno che la Commissione valuti la direttiva 2008/98/CE e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Nel contesto di tale valutazione, e data l’attuale mancanza di dati solidi sui prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri e sul finanziamento dei relativi regimi di responsabilità estesa del produttore che gli Stati membri devono istituire, la Commissione dovrebbe valutare in primo luogo la possibilità di fissare obiettivi di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio dei rifiuti e, in secondo luogo, se i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri siano finanziati in modo efficace, compresa la possibilità che gli operatori commerciali del riutilizzo contribuiscano finanziariamente al finanziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore. La Commissione dovrebbe valutare altresì la possibilità per gli Stati membri di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati al fine di evitare che i rifiuti che potrebbero essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio siano destinati all’incenerimento o smaltiti in discarica.
(60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti alimentari, dei tessili usati e di scarto, e garantire la libera circolazione nel mercato interno di tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/98/CE
[...]
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 17 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
ALLEGATO IV QUATER PRODOTTI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE PER DETERMINATI PRODOTTI TESSILI, AFFINI AI TESSILI E CALZATURIERI
REACH Authorisation Decisions List / Last update: 16.09.2025
ID 24363 | Last update: 16.09.2025
REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for authorisation on which an opinion has been adopted by the Committee for Risk Assessment and the Committee for Socio-economic Analysis of ECHA on the basis of Article 64 REACH. ________
Articolo 64 Procedura per le decisioni d'autorizzazione
[panel]1. L'Agenzia conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato per la valutazione dei rischi ed il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia formulano i rispettivi progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda.
2. L'Agenzia pubblica sul suo sito web, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni, informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.
3. Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 62. Il comitato per l'analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l'inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.
4. I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti:
a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente derivante dall'uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative; b) comitato per l'analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell'articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
5. L'Agenzia trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto che intende presentare osservazioni. Il progetto di parere si considera ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'Agenzia.
Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'Agenzia trasmette i pareri alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni.
Se intende presentare osservazioni, il richiedente trasmette all'Agenzia la propria argomentazione scritta entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i rispettivi pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'Agenzia trasmette i pareri, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.
6. L'Agenzia stabilisce, a norma degli articoli 118 e 119, quali parti dei suoi pareri o degli eventuali documenti che vi sono allegati dovrebbero essere pubblicati sul suo sito web.
7. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, l'Agenzia evade le domande congiuntamente, a condizione che possano essere rispettati i termini applicabili alla prima domanda.
8. La Commissione elabora un progetto di decisione d'autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione dei pareri trasmessi dall'Agenzia. Una decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.
9. Le decisioni della Commissione, in forma sintetica, comprensive del numero dell'autorizzazione e della motivazione della decisione, in particolare ove esistano alternative idonee, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono accessibili al pubblico in una banca dati creata e mantenuta aggiornata dall'Agenzia.
10. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto a cinque mesi. ...[/panel]