UNI EN 17671:2025 | Progettazione di impianti di raffrescamento ad acqua
ID 24672 | 02.10.2025 / Preview in allegato
UNI EN 17671:2025 Impianti di riscaldamento e raffrescamento ad acqua negli edifici - Progettazione di impianti di raffrescamento ad acqua
La norma specifica i criteri di progettazione per i sistemi di raffreddamento ad acqua chiusi negli edifici e ne descrive la progettazione. Le definizioni mirano a raggiungere un livello adeguato di qualità tecnica e a mantenere il clima termico interno desiderato con un consumo energetico minimo.
La norma non si applica ai sistemi per la dissipazione del calore di processo proveniente da processi industriali. Inoltre, non si applica e non modifica le norme di prodotto o i requisiti di installazione del prodotto.
La norma è applicabile ai sistemi di raffreddamento delle seguenti tipologie: 1) dispositivi per la dissipazione del calore ad acqua del sistema di raffreddamento; 2) dispositivi per la refrigerazione e l'accumulo di acqua refrigerata; 3) dispositivi per la distribuzione di acqua refrigerata; 4) dispositivi per l'assorbimento del calore ("emissione di raffreddamento"); 5) dispositivi di controllo; 6) dispositivi di sicurezza. La norma non copre ulteriori aspetti di sicurezza per i sistemi di raffreddamento ad acqua con temperature di esercizio locali ≤ 0 °C.
Le altre clausole della norma rimangono valide per i sistemi con temperature di esercizio locali ≤ 0 °C.
La norma non copre il sistema di refrigerazione in sé, ma solo le parti del sistema di refrigerazione che ne costituiscono parte integrante, inclusa la determinazione delle prestazioni di progetto.
Inoltre, il presente documento non copre:
- i requisiti per l'installazione o le istruzioni per il funzionamento, la manutenzione e l'uso; - la progettazione dei componenti del sistema (ad esempio, refrigeratore di ricircolo, sistema di refrigerazione, refrigeratori, tubazioni, dispositivi di sicurezza, ecc.).
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 05/09/2025 N. 07 SR/03117/25 Germania
Approfondimento tecnico: Tritacarne
Il prodotto, di marca Bosfor, mod. UKM-12P, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE ed alle norme tecniche EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali” e EN 12331:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene”.
La coclea del tritacarne è facilmente accessibile con le mani o con le dita.
Allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
UNI 11988:2025 | Sistemi di allarme vocale antincendio
ID 24637 | 25.09.2025 / Preview in allegato
UNI 11988:2025 Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza asserviti agli impianti di rivelazione incendio
La norma specifica i requisiti per la progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza, destinati principalmente a diffondere informazioni per la protezione delle vite umane entro una o più specifiche aree, all'interno o all'esterno, durante un'emergenza.
La norma non si applica ai sistemi sonori che utilizzano campane o altri dispositivi sonori.
Data entrata in vigore: 04 settembre 2025
Sostituisce: UNI ISO 7240-19:2010
[box-info]La Commissione “Protezione attiva contro gli incendi” ha sviluppato la nuova UNI 11988 dedicata ai sistemi vocali utilizzati per le emergenze in caso di incendio. La norma definisce i criteri da seguire per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dei sistemi di allarme vocale. Il documento si applica agli impianti collegati a sistemi fissi automatici di rivelazione incendio, esclusivamente di nuova progettazione, installati successivamente in edifici e relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Il testo tratta la pianificazione degli impianti, la copertura delle diverse aree dell’edificio e l’integrazione con i sistemi di rivelazione incendio. Vengono descritte le modalità operative (automatica e manuale), le condizioni di allarme, i messaggi vocali e le priorità di evacuazione. Particolare attenzione è data all’intelligibilità dei messaggi, alla scelta degli altoparlanti, ai rischi speciali e all’affidabilità dei componenti tecnici come amplificatori, alimentazioni e centrali di controllo.
Approfondisce anche aspetti tecnici legati alla qualità audio, come l’equalizzazione, la gestione del rumore ambientale e la corretta trasmissione del segnale agli altoparlanti.
Fornisce indicazioni per installazioni in ambienti speciali, suddivisione in zone e requisiti per soffitti resistenti al fuoco o aree umide.
L’installazione deve seguire criteri precisi per ubicazione, posa dei cavi e controllo delle connessioni.
La verifica del sistema include prove su centrale, altoparlanti e microfoni, con procedure dettagliate per controlli iniziali, periodici e in condizioni particolari. Infine, la manutenzione è regolata da indicazioni puntuali su tempi, modalità operative, prove strumentali e registrazione dei risultati.[/box-info]
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri
Nota DCPREV 14668 del 10 Settembre 2025 / Chiarimenti applicativi Nuove linee guida PI impianti fotovoltaici
ID 24592 | 15.09.2025 / In allegato
Nota DCPREV 14668 del 10 Settembre 2025 OGGETTO: Chiarimenti applicativi in merito all’installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Applicazione delle Linee Guida emanate con nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da professionisti e operatori del settore, si forniscono le seguenti indicazioni interpretative per garantire certezza applicativa e tutelare le legittime aspettative dei soggetti coinvolti circa il trattamento delle situazioni già in corso alla data della suddetta nota, ribadendo che restano fondamentali e imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.
Come noto, l’ordinamento giuridico riconosce il principio del “legittimo affidamento”, che impone all’Amministrazione di rispettare le ragionevoli aspettative dei soggetti interessati fondate sulla disciplina preesistente, specialmente quando questi abbiano già intrapreso iniziative concrete. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che, anche in assenza di specifici procedimenti autorizzativi, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si manifestano i primi effetti giuridicamente rilevanti dell’attività.
Alla luce dei principi sopra richiamati, i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente.
Si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11; b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti; c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto; d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive; e) avvio dei lavori di installazione; f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati; g) disponibilità di documentazione probatoria recante data certa; h) altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.
I Comandi garantiranno l’applicazione omogenea delle presenti indicazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità e valorizzando la centralità della valutazione del rischio.
Si evidenzia, ancora una volta, che la linea guida rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali, con la possibilità per il progettista di individuare altre soluzioni tecniche purché sia dimostrato, sulla base dell’analisi del rischio incendio effettuata, il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza.
Linee di indirizzo per l’attività oraria da rendere da parte dei medici del ruolo unico di assistenza primaria nelle Case della Comunità
ID 24581| 12.09.2025 / In allegato - 25/117/CR05a/C7
Scopo del presente documento è quello di delineare delle prime indicazioni operative per la definizione delle attività a rapporto orario che i medici del ruolo unico di assistenza primaria sono chiamati a svolgere all’interno delle Case della Comunità hub e spoke, riconosciute dalla Regione, in favore di tutta la popolazione di riferimento previste dal nuovo modello dell’assistenza territoriale disciplinato dal DM n. 77/2022 tenendo conto dei compiti previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale relativo al triennio 2019 – 2021, del 04 aprile 2024 (ACN).
Come noto, il DM n. 77/2022 stabilisce gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture ad essa deputate, al fine di perseguire una nuova strategia sanitaria volta a potenziare i servizi assistenziali territoriali a garanzia dei LEA con l’intento di ridurre le disuguaglianze mediante la definizione di un modello di erogazione dei servizi condiviso ed omogeneo sul territorio nazionale.
In particolare, il modello organizzativo e di servizio relativo alla Casa di Comunità (CdC) traduce il principio dell’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento e permette che i professionisti lavorino insieme attraverso la continuità dei luoghi di lavoro, l’integrazione delle autonomie professionali e dei processi operativi al fine di rispondere ai bisogni della popolazione secondo il modello del chronic care model.
La CdC hub rappresenta uno dei nodi, insieme alla CdC spoke, della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e al tempo stesso è parte dei luoghi di vita della Comunità locale del territorio su cui insiste. Come delineato nel DM n. 77/2022, la CdC è il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria a valenza sanitaria, offrendo i necessari collegamenti con i servizi sociali per gli interventi socioassistenziali.
Si tratta di una struttura facilmente riconoscibile, accessibile e raggiungibile dalla popolazione di riferimento. La CdC hub e spoke, infatti, deve essere facilmente identificabile dai cittadini e diventa altresì luogo di contatto e di relazioni che vanno oltre i muri, creando così connessioni con servizi presenti e in ridefinizione organizzativa della rete dell’assistenza territoriale tra i quali, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), gli ospedali per acuti, i poliambulatori e i consultori, gli Ospedali di comunità (OdC), le Centrali operative territoriali (COT), la Centrale Operativa 116117, l’Unità di Continuità Assistenziale ... Collegati [box-note]Decreto 23 maggio 2022 n. 77[/box-note]
Il 24 luglio 2023, la Commissione Europea ha emanato la decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 che riconosce parzialmente gli aspetti chiave del sistema di gestione ambientale austriaco ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) per la sua conformità ai requisiti EMAS. La decisione è entrata in vigore a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
IlRegolamento (CE) n. 1221/2009EMAS offre la possibilità, all'articolo 45, che la Commissione riconosca altri sistemi di gestione ambientale nazionali o regionali, o parti di essi, conformi ai corrispondenti requisiti del Regolamento, a condizione che siano soddisfatte condizioni specifiche.
[box-info]Norway Eco Lighthouse
Dall'istituzione di EMAS, solo un altro sistema di gestione ambientale, il Norway Eco Lighthouse, è stato parzialmente riconosciuto nel 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2286. [/box-info]
ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) è un programma ambientale sviluppato nel 1991 a Graz, che offre una partnership tra aziende regionali, amministrazione ed esperti per fornire alle aziende un approccio gestionale rispettoso dell'ambiente. La decisione fa seguito alla richiesta scritta presentata dall'Austria il 9 maggio 2022, volta a ottenere il riconoscimento di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con alcuni requisiti EMAS.
In termini metodologici, la Commissione ha analizzato i 12 requisiti chiave di EMAS e per ciascuno di essi esprime un parere sulla loro piena conformità o meno. Le parti riconosciute conformi ai corrispondenti requisiti EMAS saranno considerate equivalenti. Per le parti solo parzialmente o non equivalenti, l'analisi ha individuato possibili misure per colmare le lacune.
Qui l'analisi completa di base condotta come base per la Decisione.
Pertanto, la Commissione ha riscontrato che alcuni aspetti di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) sono conformi agli standard europei per le pratiche ambientali responsabili definiti nel Regolamento EMAS.
In particolare, l'impegno del top management e l'adozione di una politica ambientale sono stati riconosciuti come equivalenti.
Tuttavia, vi sono anche alcuni ambiti in cui ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è pienamente conforme ai requisiti EMAS. La revisione della direzione e alcuni aspetti della revisione ambientale necessitano ancora di miglioramenti per essere pienamente conformi.
Nonostante queste differenze, il riconoscimento da parte della Commissione rappresenta un incentivo per le aziende certificate ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) ad aderire a EMAS, poiché gli aspetti riconosciuti come equivalenti possono essere automaticamente considerati soddisfatti durante il processo di verifica per la registrazione EMAS.
Poiché la maggior parte delle aziende registrate ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) sono PMI, il riconoscimento può ridurre notevolmente gli oneri amministrativi e i costi per l'adesione a EMAS.
Per maggiori informazioni su come beneficiare dell'equivalenza contattare l'organismo competente austriaco. ...
[box-info]Provincia di Modena, 12 ditte ottengono la certificazione ambientale ECOPROFIT (2006)
ECOPROFIT marchio ambientale delle piccole imprese.
Sono 12 le piccole e medie imprese modenesi che, d’ora in poi, potranno esibire una certificazione ambientale. Questo grazie a ECOPROFIT il marchio ecologico lanciato con successo già da alcuni anni a livello europeo (sono oltre 1500 le imprese certificate) e ora promosso anche nella realtà modenese dalla Provincia di Modena.
Si è concluso nei giorni scorsi il percorso avviato dalle imprese un anno fa per ottenere il marchio; il tempo necessario per effettuare gli interventi richiesti dai responsabili del progetto per migliorare le prestazioni ambientali, in particolare sulla gestione dei consumi energetici, il ciclo dei rifiuti, le emissioni e la gestione delle acque.
La consegna degli attestati è avvenuta mercoledì 12 aprile 2006 nella sala del Consiglio provinciale a partire dalle ore 10.
Scopo le progetto, promosso con fondi europei in collaborazione con l’Università di Modena e Promo, è quello di migliorare le prestazioni ambientali delle aziende di medie e piccole dimensioni favorendo un utilizzo più razionale delle risorse energetiche, quindi riducendo i costi di gestione.[/box-info]
Regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
Deliberazione 03 agosto 2023, 387/2023/R/rif - RQTR
ID 24499 | 29.08.2025 / Testo consolidato 2025
Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
La deliberazione, attraverso l’introduzione di un primo set di indicatori sull’efficienza e la qualità della raccolta differenziata nonché sull’affidabilità degli impianti di trattamento, implementa un’infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori delle rispettive attività, sulla cui base individuare i relativi standard, rinviando a un successivo provvedimento anche in esito all’attività di monitoraggio, la definizione degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento
Allegato A: Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
Allegato A: Regolazione della qualitá tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 374/2025/R/RIF