The London Protocol / Systems analysis of clinical Incidents
ID 24960 | 21.11.2025 / In allegato
Analisi sistemica degli incidenti alla sicurezza dei pazienti:il protocollodi londra 2024 _________
La traduzione in italiano del protocollo di Londra (Sally Taylor-Adams & Charles Vincent) ha rappresentato un contributo importante per lo sviluppo della cultura dell'apprendimento dagli incidenti clinici e, più in generale, per la sicurezza dei pazienti in Italia e nella Svizzera Italiana.
L'applicazione del protocollo in Toscana iniziò dal 2004 in ambito ospedaliero, per poi estendersi nei setting della sanità territoriale e della salute mentale, nella sanità penitenziaria e nelle strutture socio-sanitarie.
La sequenza di analisi del protocollo di Londra è stata integrata nelle attività di revisione della casistica clinica esistenti, negli audit su eventi significativi e nelle revisioni di mortalità e morbilità, più recentemente anche nelle iniziative proattive condotte con i giri per la sicurezza dei pazienti.
L'approccio sistemico, ispirato a Reason e rappresentato dalla combinazione tra l'analisi dei problemi nella gestione dell'assistenza e la ricerca de i fattori contribuenti, ha guidato la formazione dei risk manager e delle reti di facilitatori per la gestione del rischio clinico, così come la formazione di base e continua per la sicurezza dei pazienti che si è affermata nel tempo in ambito accademico ed aziendale.
In Italia, con la legge 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure, le successive norme e regolamenti attuativi, l'analisi sistemica dei near miss, degli eventi avversi e degli eventi sentinella al fine di apprendere e migliorare, è divenuta ancor più cogente, con la garanzia dello "spazio sicuro" offerta dall'art.16 della legge 24 per la discussione e l'analisi dei rischi sanitari, i cui report non possono essere nè acquisiti nè utilizzati in caso di azione legale.
In Svizzera la Fondazione per la Sicurezza dei pazienti offre la formazione e raccomanda l'utilizzo del protocollo di Londra da 20 anni.
L'analisi sistemica degli incidenti alla sicurezza dei pazienti è parte dei requisiti di accreditamento e l'impegno continuo per la prevenzione rientra tra le garanzie per tutti gli utenti dei servizi sanitari, nell'assistenza ospedaliera e territoriale. Più recentemente, a seguito della revisione “Rafforzamento della qualità e dell’economicità” della Legge sull’assicurazione malattia (LAMal) che ha coinvolto in particolare l’art. 58° - volta appunto a rafforzare lo sviluppo della qualità nelle strutture sanitarie in modo vincolante, omogeneo e trasparente - l’analisi sistemica tramite Protocollo di Londra è stato validato quale misura di miglioramento della qualità riconosciuta dai partner contrattuali (fornitori di prestazioni e assicuratori malattia) nell’ambito della convenzione nazionale sulla qualità.
Questa revisione pone una triplice sfida:
1) impegnarsi a curare le persone coinvolte negli incidenti come prima e seconda vittima, quindi sia i pazienti che gli operatori, nonché promuoverne adeguatamente la partecipazione all'analisi e prevenzione;
2) considerare le criticità e gli elementi di buona pratica nei percorsi dei pazienti al di là di un problema circoscritto ed associato ad un singolo errore;
3) ampliare la prospettiva di analisi a fattori emergenti come quelli attribuibili alle tecnologie sanitarie ed in particolare all'intelligenza artificiale.
Ci auguriamo che la traduzione italiana, realizzata con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionata accuratamente dai sottoscritti, con alcuni adattamenti terminologici rispetto all'edizione inglese, possa favorire l'ulteriore crescita della cultura della sicurezza dei pazienti nella comunità italofona, ispirando l'aggiornamento della cassetta degli attrezzi dei risk manager e la piena integrazione dell'analisi sistemica degli eventi clinici nei sistemi di gestione della sicurezza delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Tommaso Bellandi (1), Adriana Degiorgi (2), Giuseppina Terranova (1) e Francesco Venneri (3) (1) Azienda USL Toscana Nordovest, (2) Ente Ospedaliero Cantone Ticino, (3) Centro GRC Regione Toscana
Lista elenchi positivi / European Positive list - Direttiva (UE) 2020/2184 acque consumo umano(DWD - Drinking Water Directive) / Nov. 2025
ID 24941 | 19.11.2025 / Documento completo update 19.11.2025
In allegato:
- Documento completo update 19.11.2025 - European Positive full list update 12.08.2025 - European Positive list update 19.11.2025
Lista elenchi positivi / European Positive List of the DWD
Gli elenchi positivi europei di sostanze, composizioni e costituenti per ciascun tipo di materiale, ovvero organici, cementizi, metallici, smalti, ceramici o altri materiali inorganici, indicano quali sostanze e composizioni sono autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali o prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD).
Alla data notizia gli elenchi positivi europei includono 2042 sostanze.
Tali elenchi positivi europei includono, ove opportuno, le condizioni per l'uso di sostanze, composizioni e costituenti e i limiti di migrazione, determinati sulla base delle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD):
L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per i materiali organici. L'allegato II contiene l'elenco positivo europeo delle composizioni per i materiali metallici. L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo dei costituenti organici per i materiali cementizi. L'allegato I contiene l'elenco positivo europeo delle composizioni per smalti, ceramici e altri materiali inorganici.
Comprendere la direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
La Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD) mira a proteggere le persone e l'ambiente dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata e a migliorare l'accesso all'acqua potabile. È entrata in vigore il 12 gennaio 2021 a seguito di una revisione della Direttiva sull'acqua potabile del 1998, direttiva 98/83/CE.
La direttiva introduce requisiti minimi per i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano in tutta l'UE. L'armonizzazione di tali requisiti garantisce la protezione dei cittadini nell'UE e migliora il funzionamento del mercato interno.
Il mandato dell'ECHA ai sensi della direttiva sull'acqua potabile è limitato all'attuazione di alcune disposizioni dell'articolo 11 della direttiva. L'articolo 11 stabilisce il quadro normativo per i requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile.
Tale quadro normativo è stato adottato dalla Commissione europea in sei atti giuridici, pubblicati il 23 aprile 2024.:
- Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti. (GU L 2024/369 del 23.4.2024)
- Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure.
- Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L 2024/371 del 23.4.2024)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.
Questo nuovo quadro normativo, istituito con il coinvolgimento dell'ECHA, comprende:
- Elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per l'uso nei materiali di fabbricazione a contatto con l'acqua potabile. - Metodologie di valutazione del rischio e requisiti informativi per la revisione delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti che potrebbero essere aggiunti agli elenchi positivi. - Procedure amministrative per l'aggiornamento degli elenchi positivi.
Alla fine del 2025, gli operatori economici e le autorità nazionali potranno iniziare a notificare all'ECHA la loro intenzione di proporre modifiche agli elenchi positivi europei.
Dalla fine del 2026, potranno iniziare a presentare all'ECHA le loro domande per aggiungere nuove voci e modificare o rimuovere voci esistenti dagli elenchi positivi europei.
Articolo 11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’articolo 4 (Obblighi generali), gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
Articolo 11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’articolo 4 (Obblighi generali), gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva; b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua; c) non favoriscano la crescita microbica; d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;
b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
i) l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
ii) metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22. [...][/panel]
L'articolo 11 della Direttiva sull'acqua potabile (DWD) stabilisce requisiti igienici minimi per i materiali a contatto con l'acqua potabile. L'articolo stabilisce un sistema armonizzato per garantire che i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile non presentino rischi inaccettabili per il consumatore europeo.
Nell'ambito di questo sistema, l'ECHA mantiene un elenco positivo di sostanze di partenza, composizioni e costituenti approvati per l'uso nella fabbricazione di materiali e prodotti per l'acqua potabile. Per gestire l'elenco positivo, l'ECHA si avvale di due processi:
1. notifica di intenzione al DWD; e 2. Domanda DWD.
L'infografica che segue fornisce una guida dettagliata a questi processi e offre link a risorse utili e materiali di supporto.
UNI 12000:2025 / Sistema di gestione prevenzione e il contrasto del bullismo
ID 24925 | 16.11.2025 / In allegato Preview
UNI 12000:2025 Sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo nei settori sportivo, ludico, ricreativo e ricettivo
Data disponibilità: 06 novembre 2025
Lo scopo della presente norma è fornire un quadro completo di requisiti per l'implementazione di un sistema di gestione idoneo a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo in tutte le organizzazioni che operano nei settori sportivo, ludico, ricreativo e ricettivo, che sono rivolte ad un’utenza di minori e giovani adulti, quali ad esempio: strutture ludiche e sportive, centri estivi, colonie, comunità alloggio, case famiglia, parrocchie, oratori, centri di formazione professionale, centri di accoglienza per minori non accompagnati, strutture detentive, ecc. indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo di attività o dalla struttura organizzativa.
La presente norma può essere utilizzata anche come strumento per ottenere la certificazione di conformità del sistema di gestione antibullismo dell'organizzazione.
Le organizzazioni che intendono definire, anche in base alla legislazione vigente o alle linee guida applicate, una safeguarding policy dei minori e dei giovani adulti, possono utilizzare la presente norma come modello di riferimento, estendendone l’applicazione alle diverse tipologie di abusi, oltre al bullismo.
L’argomento oggetto della presente norma nasce dall’esperienza maturata con l’applicazione della UNI/PdR 42:2018 “Sistema di gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.
La presente norma non si si riferisce al settore scolastico, poiché a quest’ultimo si applicano le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente ... preview allegato
Guide for designating cycle route networks / UNECE 2025 EN
ID 24901 | 11.11.2025 / Attached
This Guide for designating cycle route networks was elaborated with the objective to offer countries and their administrations, in particular those who start their work on cycling development, a suitable material for the purpose of designating cycle route networks at any geographical or administrative level such as national, regional or municipal levels.
The Guide describes a set of steps to follow in an iterative way to put in place networks that will serve well their intended functions. The Guide is directed at transport professionals responsible for developing cycling at municipal, regional or national levels. ... add attached
PFAS - Sostanze Alchiliche Perfluorurate e Polifluorurate | CIIP 2025
ID 24840 | 03.11.2025 / In allegato
Documento che affronta il tema dei PFAS, le Sostanze Alchidiche Fluorurate e Perfluorurate che da quasi un secolo sono utilizzate in molti settori.
La storia degli PFAS in Italia ha origine dagli stabilimenti chimici attivi a partire dalla fine degli anni Sessanta a Trissino, in provincia di Vicenza. Questi stabilimenti, di proprietà della “Miteni Spa” svolsero attività produttive protratte negli anni con scarsa attenzione all’impatto ambientale e solo con il passare del tempo emerse che le acque sotterranee, le falde, i pozzi e gli acquedotti di molti comuni erano stati potenzialmente esposti agli PFAS. La “Miteni Spa” produceva intermedi contenenti composti fluorurati principalmente per l’industria tessile, agronomica e farmaceutica con un ramo specializzato nella produzione di ingredienti per le schiume antincendio e scioline al fluoro.
La “Miteni Spa” è stata fondata nel 1965 come centro di ricerca (RiMar - Ricerche Marzotto) di fluorurazione elettrochimica per la produzione di composti fluorurati per l’impermeabilizzazione dei tessuti. Nel 1988 le multinazionali “Enichem Synthesis Spa” e “Mitsubishi Spa” rilevano la società e nel 1992 gli danno il nome di “MitEni Spa” (Mitsubishi-Eni). Nel 2009 la “Miteni Spa” viene acquistata dalla multinazionale ICIG (International Chemical Investors Group).
Nel 2011 due ricercatori del CNR (Centro Nazionale Ricerche) scoprirono la più alta concentrazione di PFAS al mondo mai trovata prima presso le acque di scarico della “Miteni Spa”. La situazione divenne ufficiale solo nel 2013 quando il Ministero dell’Ambiente informò la Regione Veneto che in alcune acque potabili erano stati misurati livelli “preoccupanti” di PFAS. Da allora, la Regione con ARPAV e le autorità sanitarie locali iniziarono campagne di monitoraggio sistematico e la definizione, per zone, dei territori più esposti. Nacquero così le cosiddette zone rosse, arancioni e gialle, secondo criteri di gravità della contaminazione e grado di esposizione della popolazione.
Nel frattempo, la comunità civile locale si era mobilitata tramite associazioni, gruppi di cittadini e vari comitati. Uno di questi, le “Mamme No PFAS” denunciarono, chiedendo trasparenza, informazione, controlli sanitari e diritti relativi alla salute ambientale. Le prime analisi del sangue su giovani e residenti mostrarono che la contaminazione non era limitata all’ambiente, ma aveva raggiunto anche le persone.
Gli anni fra il 2015 e il 2022 sono stati segnati da studi, aggiornamenti, ampliamenti del perimetro della zona rossa, con centinaia di punti di prelievo su falde, acqua potabile e terreni agricoli.
Nell’aprile 2021 prese avvio il processo giudiziario - noto come “Processo Miteni” - presso la Corte d’Assise di Vicenza che è considerato il più importante processo ambientale d’Italia e, attualmente anche d’Europa. Nel novembre 2018 lo stabilimento “Miteni Spa” chiuse per fallimento.
Il momento decisivo è arrivato il 26 giugno 2025, quando la Corte d’Assise di Vicenza ha pronunciato la sentenza di primo grado del “Processo Miteni”. Undici ex dirigenti sono stati condannati e quattro assolti. In totale, le pene inflitte sommano 141 anni di reclusione. Il Ministero dell’Ambiente, la Regione Veneto, l’ARPAV, numerosi comuni, cittadini e associazioni dichiarati parti civili hanno ottenuto obbligo di risarcimenti per milioni di euro.
Tuttavia, dopo la sentenza, la vicenda non si è conclusa: infatti, emergono continuamente nuovi allarmi in comuni periferici, segnalazioni su contaminazioni residue in falde, acque potabili, terreni agricoli. Una recente segnalazione riguarda un contaminante (PFBA) che avrebbe avuto come mezzo di diffusione le terre di scavo dei cantieri per l’autostrada “Pedemontana Veneta”. Si stanno attualmente discutendo modifiche al perimetro delle zone rosse e interventi urgenti per la bonifica.
Parallelamente alla vicenda veneta, l’altro importante polo chimico italiano coinvolto nella produzione e nella gestione di composti fluorurati è stato lo stabilimento “Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A”. di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria. Lo stabilimento è attivo da decenni e rappresenta uno dei centri più significativi per la produzione di fluoropolimeri e altre sostanze fluorurate utilizzate in settori industriali ad alta tecnologia come l’automotive, l’aerospazio e l’elettronica.
Nel sito piemontese sono stati individuati nel tempo diversi composti appartenenti alla famiglia degli PFAS. Le analisi condotte da ARPA Piemonte hanno riscontrato la presenza di tali sostanze nelle acque di falda e nei piezometri interni ed esterni allo stabilimento, con concentrazioni variabili ma in alcuni casi elevate. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla falda superficiale, dove nel periodo 2021-2022 sono stati registrati valori significativi di contaminazione.
A seguito di queste evidenze, le autorità ambientali regionali hanno attivato un monitoraggio continuo dell’area, comprendente campionamenti trimestrali di acque, suoli e aria. I risultati delle indagini hanno evidenziato la diffusione dei composti fluorurati anche al di fuori del perimetro industriale, con ripercussioni sull’ambiente circostante e preoccupazioni per la salute pubblica. Studi di biomonitoraggio hanno infatti rilevato la presenza di PFAS nel sangue di una larga parte della popolazione residente nel raggio di tre chilometri dallo stabilimento.
L’azienda, da parte sua, ha dichiarato di aver avviato un processo di revisione dei propri cicli produttivi, con l’obiettivo di eliminare entro il 2026 l’uso dei fluorotensioattivi e di realizzare un sistema a circuito chiuso per la gestione dei reflui. Nonostante ciò, la Procura della Repubblica di Alessandria ha aperto un’inchiesta per disastro ambientale, con richiesta di rinvio a giudizio per alcuni dirigenti dell’impianto per presunta omessa bonifica e contaminazione delle acque.
[...] Segue in allegato
Questi gli argomenti trattati
1. Origini e sviluppi dei PFAS nel mondo 2. Storia dei PFAS in Italia 3. Chimica dei PFAS 4. Ciclo di vita dei PFAS 5. Metodi di produzione industriale dei PFAS 6. Settori e materiali di utilizzo dei PFAS 7. Farmacocinetica 8. Farmacodinamica 9. Prodotti alternativi ai PFAS 10. Normativa europea 11. Proposte di restrizione e documenti recenti da parte di ECHA e EFSA 12. Biomonitoraggio ambientale e biologico 13. Prevenzione e analisi dei rischi nei luoghi di lavoro secondo la normativa italiana
Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente I profili di responsabilità nell’appalto
Il dossier affronta il complesso tema della ripartizione delle responsabilità tra le varie figure coinvolte durante l’esecuzione di un appalto privato (committente, progettista, direttore dei lavori e appaltatore) che possono derivare da fattori diversi (es. errori di progetto, materiali non idonei, difformità esecutive o non conformità normative).
Data la difficoltà di attribuire le responsabilità che possono anche concorrere tra loro il dossier analizza i recenti orientamenti giurisprudenziali e sottolinea l’importanza di adottare specifiche cautele contrattuali per prevenire contenziosi e risarcimenti economici.
Determinazione ACN 333017/2025 / Referente CSIRT entro il 31 Dicembre 2025
ID 24778 | 22.10.2025
La Determinazione n. 333017 del 19 settembre 2025 istituisce il Referente CSIRT (Computer Security Incident Response Team), una nuova figura interna che ogni soggetto NIS dovrà designare e registrare entro il 31 dicembre 2025. _________
Articolo 2 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
1. La presente determinazione stabilisce termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso al Portale ACN e, in particolare, ai Servizi NIS nonché le ulteriori informazioni che i soggetti NIS devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto NIS, i termini, le modalità e i procedimenti di designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione.
2. Ai fini del comma 1, la presente determinazione definisce:
a) le modalità di designazione del punto di contatto e del sostituto punto di contatto: b) il processo per il censimento degli utenti per accedere al Portale ACN; c) il procedimento per l’associazione degli utenti al soggetto per conto del quale accedono ai Servizi NIS; d) il procedimento per la registrazione, tramite il Servizio NIS/Registrazione; e) il processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni, tramite il Servizio NIS/Aggiornamento annuale; f) il processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni, tramite il Servizio NIS/Aggiornamento continuo.
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto NIS, gli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti NIS sovrintendono alla registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto e sono responsabili delle eventuali violazioni.
4. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto NIS, con le modalità sopra indicate, è punita ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto. ... Articolo 4 (Punto di contatto)
1. Il punto di contatto è una persona fisica designata dal soggetto NIS con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare, il punto di contatto accede al Portale ACN e ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto, la registrazione di cui all’articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS. ...
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 39 del 26/09/2025 N. 23 SR/03369/25 Francia
Approfondimento tecnico: Peluche a forma di mostro
Il prodotto, di marca Pop Mart, mod. Porte clé peluche, è stato sottoposto al ritiro dal mercato ed alla successiva distruzione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE ed alla norma tecnica EN 71-1:2014+A1:2018 "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il prodotto ha una parte che può staccarsi facilmente (l'anello metallico). Un bambino piccolo potrebbe metterlo in bocca e soffocare.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
Al fine del rispetto dei requisiti della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al capitolo 8.2, descrive come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.
Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.
UNI EN 12810-1:2004 / Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati
ID 24728 | 13.10.2015 / Preview allegato
UNI EN 12810-1:2004 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto Data disponibilità: 20 febbraio 2007
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati. ... segue allegato
Vademecum Buone pratiche di cybersecurity di base per i dipendenti PA
ID 24673 | 02.10.2025 / In allegato
Le minacce informatiche crescono ogni giorno: phishing, ransomware, furti di credenziali, strumenti di intelligenze artificiali utilizzati in modo improprio. Spesso, però, non servono tecniche complesse: basta un clic sbagliato.
Negli ultimi anni ACN ha rilevato che circa il 20% degli attacchi subiti dall’Italia hanno riguardato le Pubbliche Amministrazioni. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto un vademecum con 12 buone pratiche di cybersecurity di base, semplici e concrete, per i dipendenti pubblici. i.
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Fonte: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)