La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del regolamento (UE) 2020/878
ID 24747 | 16.10.2025 / In allegato Fact sheet INAIL 2025
Il Regolamento (UE) 2020/878 del 18/06/2020 aggiorna l’Allegato II del REACH per quanto riguarda le schede di dati di sicurezza (SDS) per renderle conformi agli aspetti relativi agli sviluppi scientifici e alle normative internazionali, al fine di ottimizzare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nell’approccio One Health.
Nella nuova SDS, a causa degli effetti avversi sulla salute, particolare rilevanza è rivolta agli interferenti endocrini attraverso il miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e l’introduzione, in specifiche sezioni, di informazioni dettagliate sugli effetti avversi per la salute. Il Regolamento, pertanto, promuove una gestione sicura dei prodotti chimici in conformità con la normativa europea e internazionale, rafforzando la sicurezza chimica e contribuendo alla protezione della salute umana, degli animali e dell'ambiente.
Il presente fact sheet pone all’attenzione l’aggiornamento delle SDS e la potenzialità nell’offrire un contributo significativo alla protezione della salute e dell’ambiente, attraverso una comunicazione chiara e precisa riguardo ai pericoli associati all'uso di sostanze chimiche, migliorando la gestione dei rischi chimici, adottando pratiche più sicure a beneficio della salute e delle biodiversità.
Prevenzione dell’esposizione occupazionale al rischio biologico derivante da lesione percutanea accidentale (puntura, ferita, taglio) nel settore ospedaliero e sanitario - Gruppo di studio PHASE (People for Healthcare Administration, Safety and Efficiency)
ID 24757 | 18.10.2025 / In allegato
Compendio tecnico e raccomandazioni per il recepimento e l’attuazione in Italia della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio dell’Unione Europea
L’esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda, nel mondo, milioni di lavoratori del comparto sanitario. Nell’adempimento delle loro molteplici funzioni, gli operatori sanitari e gli ausiliari addetti ai servizi socio-sanitari sono esposti al contatto accidentale con sangue, e con altri materiali biologici potenzialmente infetti, con una frequenza largamente superiore a quella osservabile nella popolazione (esposizione occupazionale).
Tra gli oltre sessanta agenti patogeni trasmissibili per via ematica a seguito di un’esposizione accidentale (1) si impongono all’attenzione, per la gravità delle patologie associate, i virus dell’immunodeficienza umana (HIV), dell’epatite C (HCV) e dell’epatite B (HBV) (*). Le modalità di esposizione prevalenti sono due (2):
- Esposizione mucocutanea: si verifica quando il materiale biologico potenzialmente infetto entra accidentalmente in contatto con le mucose degli occhi e/o della bocca e con la cute (integra o lesa) dell’operatore esposto. Circa il 25% delle esposizioni totali è di tipo mucocutaneo.
- Esposizione percutanea: si verica quando l’operatore si ferisce accidentalmente con un tagliente contaminato, ad esempio con un ago, una punta, una lama, un frammento di vetro. Circa il 75% delle esposizioni totali è di tipo percutaneo. (2)
Nell’esposizione percutanea, la probabilità che gli agenti patogeni potenzialmente presenti nei materiali biologici (e soprattutto nel sangue) infettino l’operatore esposto (sieroconversione) (**), è di gran lunga superiore alla probabilità che ciò possa accadere a seguito di un’esposizione mucocutanea (ad esempio, nel caso del virus dell’epatite C, il tasso di infezione da esposizione percutanea è cinque volte maggiore del tasso di infezione da esposizione).
Inoltre, a parità di altre condizioni, la profondità della ferita ed il volume di sangue trasferito/inoculato sono variabili in grado di influenzare significativamente la probabilità di infezione (3),(4).
Da quanto precede, è lecito attendersi che gli atti medici che prevedono l’uso di aghi ed altri dispositivi taglienti/pungenti in grado di trasferire significative quantità di sangue a seguito di un’esposizione percutanea, rappresentino l’ambito di maggiore pericolo. Esattamente a questa conclusione convergono le decine di autorevoli studi condotti in molti Paesi da quando, nei primi anni novanta, il fenomeno è stato sistematicamente posto sotto osservazione. In particolare:
- Con oltre i due terzi delle esposizioni percutanee totali a proprio appannaggio, le punture accidentali (cioè le ferite inferte da un ago o da un dispositivo pungente assimilabile ad un ago) rappresentano la modalità di esposizione largamente dominante.
- Premesso che tutte le punture accidentali prodotte da aghi e taglienti contaminati sono in grado di veicolare i patogeni trasmissibili per via ematica e che, conseguentemente, tutte le punture accidentali devono essere, senza distinguo alcuno, prevenute ed evitate è comunque opportuno considerare quanto segue:
- - Gli aghi cavi e i cateteri periferici intra-venosi (cateteri i.v.) utilizzati per accedere direttamente all’apparato circolatorio del paziente (vene ed arterie) sono i dispositivi medici che, in seguito ad esposizione percutanea, provocano il maggior numero di sieroconversioni all’HIV, HCV e HBV.
- - In caso di ferita provocata da aghi cavi utilizzati per la somministrazione intramuscolare e/o sottocutanea di farmaci, da lancette per prelievo capillare, da aghi solidi e, in generale, da taglienti utilizzati nelle pratiche chirurgiche (aghi da sutura, bisturi), la quantità di materiale biologico presente sulla loro superficie (e quindi inoculabile a seguito di puntura accidentale/ferita) è solitamente inferiore a quella contenuta in un ago/dispositivo cavo utilizzato per accedere direttamente ai vasi sanguigni (es. prelievo venoso/ arterioso, posizionamento di catetere periferico intra-venoso): tale circostanza riduce il rischio di infezione, anche se casi di infezioni da HIV o HCV, nell’ambito delle procedure qui considerate, sono comunque stati ben documentati e descritti in letteratura.
Dalle numerose statistiche raccolte è, inoltre, ben noto che la frequenza di incidenti attribuibili ai dispositivi in questione (intesa come numero di punture accidentali ogni 100.000 presidi utilizzati) risulta inferiore a quella registrata con altre tipologie di ago cavo utilizzate direttamente in vena/arteria (es. aghi a farfalla e aghi cannula).
Di contro è corretto ed importante sottolineare che ogni anno, nel mondo, vengono usati miliardi di siringhe ipodermiche a scopo iniettivo, si eseguono milioni di prelievi capillari per il controllo della glicemia nei pazienti diabetici e un chirurgo può essere sottoposto, nell’ambito di un solo intervento, a numerose punture provocate dall’ago da sutura: ne consegue che il minor rischio di infezione e la più bassa frequenza di incidenti vengono, almeno in parte, controbilanciati dal maggior numero di occasioni di utilizzo.
Concludendo: anche le punture e le ferite riconducibili ai dispositivi in questione trovano piena e giusta collocazione tra le modalità di esposizione al rischio biologico negli operatori sanitari e, in quanto tali, devono essere prevenute e, possibilmente, eliminate utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.
- Poichè la maggioranza dei prelievi ematici (venosi e capillari), dei posizionamenti di cateteri i.v. e delle somministrazioni endovenose, intramuscolari e sottocutanee di farmaci vengono eseguiti da infermieri, questa categoria professionale è in assoluto la più esposta alle punture accidentali e alle loro conseguenze.
È inoltre rilevante citare la problematica della trasmissione di potenziali agenti patogeni dall’operatore sanitario con infezione al paziente. Casi di trasmissione operatore-paziente dei virus dell’immunodeficienza umana (HIV), dell’epatite C (HCV) e dell’epatite B (HBV), sono stati segnalati in letteratura soprattutto nell’ambito delle procedure chirurgiche.
Questo fenomeno aggiunge un’ulteriore dimensione al problema dell’esposizione occupazionale al rischio biologico negli operatori sanitari: l’impatto diretto sulla sicurezza e la salute del cittadino-paziente esposto (suo malgrado e non per scopi professionali) alla possibilità di contrarre una grave malattia a seguito di un intervento medico. (5), (6) ...
(*) Nel nostro Paese, l’85% degli operatori sanitari risulta immunizzato all’epatite B grazie alla copertura vaccinale. Restano comunque da considerare sia le significative differenze tra nord e sud (93% vs 78%), sia il problema dei non-responder. (**) Nel parlare e nello scrivere comune, il termine “sieroconversione” è divenuto, nel tempo, sinonimo di “avvenuta infezione”. In realtà il suo significato tecnico è un po’ diverso e più complesso. Nel presente documento il termine viene utilizzato nell’accezione comune.
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC.
The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.
The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.
Orientamenti attuazione del Fondo sociale per il clima / CE 13.10.2025
ID 24730 | 13.10.2025 / In allegato
Comunicazione CE - Orientamenti sull'attuazione del Fondo sociale per il clima
C/2025/6732
GU C/2025/5511 del 13.10.2025
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L'obiettivo del Fondo sociale per il clima («Fondo»), istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sul Fondo sociale per il clima»), è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica.
Il Fondo mira specificamente ad affrontare gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS). Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni (ETS2) creato dal capo IV bis della direttiva ETS riguarda gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria, settori che non erano contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE esistente. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri al fine di aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti in modo particolare dall'aumento dei prezzi dell'energia fossile e dei costi dei trasporti a seguito dell'attuazione dell'ETS2.
La presente comunicazione orientativa si prefigge di aiutare gli Stati membri ad attuare i rispettivi piani sociali per il clima in linea con il regolamento sul Fondo sociale per il clima. Essa integra la comunicazione relativa agli orientamenti sui piani sociali per il clima e la comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» e i relativi allegati.
La presente comunicazione orientativa non pregiudica le future disposizioni giuridiche nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2027. Se del caso si procederà a una revisione dei presenti orientamenti per allinearli a eventuali disposizioni giuridiche future applicabili nell'ambito del QFP post-2027, comprese eventuali modifiche del metodo di attuazione, e per garantire che le misure e gli investimenti continuino ad essere attuati in modo efficace.
In linea con l'articolo 4, paragrafo 1, e il considerando 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2025, il suo piano sociale per il clima.
Nell'ambito del Fondo saranno assegnati 65 miliardi di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, l'importo disponibile nell'ambito del Fondo ammonterà ad almeno 86,7 miliardi di EUR. Il Fondo sarà avviato il 1o gennaio 2026, almeno un anno prima che l'ETS2 diventi pienamente operativo e due anni prima che abbia inizio il nuovo QFP nel 2028. Questo avvio precoce faciliterà l'introduzione dell'ETS2.
Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2 era il 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, la Commissione valuterà la pertinenza del piano sociale per il clima, esaminando se esso rappresenti una risposta adeguata agli impatti sociali e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti per effetto dell'ETS2. In caso di mancato recepimento dell'ETS2, il piano sociale per il clima non potrà soddisfare il requisito della pertinenza né essere conforme all'obiettivo generale del Fondo.
Se uno Stato membro presenta formalmente il proprio piano sociale per il clima ma non ha recepito la direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2, la Commissione non sarà in grado di valutare il piano presentato. In tal caso, in particolare se lo Stato membro non ha stabilito l'obbligo giuridico, per i soggetti regolamentati sul suo territorio, di restituire le quote relative alle emissioni dell'ETS2 equivalenti alle loro emissioni verificate, il piano sociale per il clima sarà considerato non pertinente, giacché non potrà essere dimostrato l'impatto sociale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima. In questo caso la Commissione adotterà una decisione di esecuzione contenente una valutazione negativa del piano, in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.
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Indice
I. Introduzione
II. Istituzione e designazione delle autorità a. Autorità coinvolte nell'esecuzione del piano sociale per il clima 1. Autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale per il clima 2. Autorità responsabile/i della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento 3. Organismo/organismi responsabili dell'esecuzione di audit dei sistemi e delle operazioni b. Organismi complementari 4. Organismo incaricato di coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano c. Designazione da parte degli Stati membri d. Attività di audit da svolgere a livello nazionale qualora le autorità non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima o del dispositivo per la ripresa e la resilienza e. Accettazione da parte della Commissione della designazione delle autorità
III. Preparazione dell'attuazione del piano sociale per il clima a. Istituzione di un comitato nazionale di coordinamento b. Coinvolgimento delle autorità regionali/locali, delle parti sociali e dei portatori di interessi della società civile
IV. Monitoraggio dell'attuazione a. Indicatori comuni b. Indicatori comuni utilizzati come traguardi e obiettivi c. Relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione
V. Impegni della dotazione finanziaria a. Decisione di esecuzione della Commissione combinata con la decisione di finanziamento pluriennale b. Impegno giuridico c. Impegni di bilancio specifici d. Disimpegni e stanziamenti residui
VI. Domande di pagamento a. Presentazione delle domande di pagamento b. Dichiarazione di gestione c. Sintesi degli audit
VII. Valutazione e trattamento delle domande di pagamento da parte della Commissione a. Definizione ex ante dei valori da erogare b. Valutazione positiva e pagamento c. Conseguimento soddisfacente di un traguardo o di un obiettivo d. Valutazione negativa dei traguardi e degli obiettivi, sospensione dei pagamenti e. Scostamento dai costi inizialmente stimati f. Pagamenti proporzionali in caso di risorse limitate g. Prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative e risoluzione dell'accordo
VIII. Tutela degli interessi finanziari dell'UE a. Sistemi di gestione e di controllo b. Prevenzione delle frodi c. Conflitto di interessi Conseguenze della non conformità d. Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti e complementarità con altri strumenti di finanziamento Fase di elaborazione Fase di attuazione Ruolo della Commissione e. Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato f. Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici
IX. Sistema digitale, raccolta e conservazione dei dati sui destinatari finali della dotazione finanziaria a. Sistema digitale unico per la registrazione delle informazioni pertinenti relative all'attuazione delle misure e degli investimenti b. Utilizzo di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione c. Raccolta, registrazione e conservazione dei dati sui destinatari finali
X. Affidabilità, audit e controllo a. Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo
XI. Riduzione del sostegno finanziario e recuperi
XII. Valutazione del Fondo sociale per il clima e valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima a. Valutazione del Fondo sociale per il clima b. Valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima c. Sostenibilità degli investimenti
XIII. Informazione, comunicazione e visibilità a. Visibilità e informazioni per i destinatari finali b. Pubblicazione dei dati relativi ai destinatari finali e alle misure e agli investimenti attuati nell'ambito del Fondo sociale per il clima c. Strategia di comunicazione sul piano sociale per il clima d. Attività di comunicazione orizzontali a livello europeo
Guidelines for the application of Directive 2000/14/EC (OND) / July 2025
ID 24449 | 19.08.2025 / Attached
Guidelines for the application of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors Update July 2025.
The members of the "Working Group on Outdoor Machinery" prepared in December 2001 a "Position paper on guidelines for the application of the European Parliament and Council Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors" after receipt of the guide from a drafting subcommittee.
An editorial update of these Guidelines was proposed by the Commission in September 2016 and completed in March 2017, in order to take into consideration a number of changes in the legal framework, in standards and in other references during more than 15 years. No changes to the substantial contents of the Guidelines have been made. The update was carried out by the Commission services in charge of Directive 2000/14/EC - the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) -, also with contributions of the members of the Noise Committee Working Group and other experts. After a written procedure and some other editorial changes and improvements, the update of these Guidelines has been endorsed by the Noise Committee Working Group in June 2017.
The edition of the Guidelines published in July 202, included the agreements reached in the Commission Expert Group on Outdoor Noise Emission at the meetings held on 11 July and 5 December 2024, and 27 March 2025.
The clarifications introduced in this edition concerned the following topics and provisions of the Directive indicated next:
- Power generator integrated in a more complex assembly, Article 2. - Economic operator established within the Union, Article 4(2). - One-hand handheld portable chain saws, Annex I, item 6. - Material handling machines as excavators, Annex I, item 20. - Mobile cranes, definition of self-powered, Annex I, item 38. - Gantry cranes, Annex I, item 38. - Swimming pool pumps, Annex I, item 56. - Address of the person who keeps the technical documentation, Annex II.
[box-info]Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1208, which started to apply on 22 May 2025, replaced Annex III to Directive 2000/14/EC with a new Annex III introducing updated noise measurement methods. ‘Old’ Annex III might still be applicable in exceptional circumstances. The text of the Annex III in this guide still corresponds to the ‘old’ Annex III that was applicable before 22 May 2025. Any clarification with regards to the ‘new’ Annex III would be published in a separate document on the Commission website dedicated to Directive 2000/14/EC.[/box-info]
Contents
Foreword
Part 1 - Background and general remarks
Part 2 - Flow charts
Part 3 - Comments on the Directive clause by clause
Annex to Part 3 - Relationship with the Machinery Directive
Part 4 - Determination and maintenance of the guaranteed sound power level
Annex A to Part 4 - Basic statistical instruments
Annex B to Part 4 - Basic definitions for uncertainty due to measurement procedure
Report azione centrale sull’attività di vigilanza | INAIL 2025
ID 24613 | 19.09.2025 / In allegato
Report azione centrale sull’attività di vigilanza. Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art. 5d.lgs. 81/2008
La pubblicazione presenta attività, metodologie e risultati raggiunti con l’azione centrale 2022.
Il progetto, oggetto di accordo con il Ministero della Salute, è nato per rispondere alle necessità gestionali e di vigilanza del sistema istituzionale declinato dal decreto lgs 81/08, dopo le novità in materia di sicurezza del lavoro introdotte dalla legge 215/2021.
Nella prima parte si illustrano le metodologie seguite per il raggiungimento dei due obiettivi specifici relativi alla formazione per il coordinamento della vigilanza e alla rilevazione dei dati attraverso il sistema Pre.Vi.S. La seconda parte, invece, è dedicata alle esperienze condotte dalle diverse Unità Operative sui territori, rappresentando peculiarità, criticità e potenzialità della propria esperienza nel progetto.
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Indice
PREMESSA
PARTE I - ASPETTI METODOLOGICI 1. L’Azione centrale CCM: risultanze e considerazioni per l’efficacia di un’azione di vigilanza coordinata 2. Attività di trasferimento 3. Quadro di sintesi dei verbali di prescrizione 2021 - 2022 4. Il modello Pre.Vi.S: focus su un settore economico e considerazioni finali
PARTE II - LE ESPERIENZE TERRITORIALI 5. Percorso di formazione e monitoraggio sulla SSL nel territorio dell’Ats Insubria 6. Esperienza territoriale di coordinamento sull’attività di vigilanza – Ausl Bologna 7. Esperienze di coordinamento nella vigilanza – Ausl Toscana centro 8. Monitoraggio degli interventi di vigilanza e condivisione tra enti di strumenti e modelli di intervento, sistemi di controllo e di valutazione dell’attività – Asl Viterbo 9. Attività di vigilanza e trasferimento di strumenti e modelli per gli interventi – Asl Bari 10. Implementare la qualità della vigilanza e l’efficienza dei controlli ispettivi nei cantieri della ricostruzione post sisma. Il sistema Pre.Vi.S e gli strumenti utili – Ast Macerata 11. Esperienza territoriale nell’attività di vigilanza – Asl Salerno 1 12. L’utilizzo dei dati per la pianificazione della vigilanza: la prevenzione è come la musica, o la si fa insieme o non la si fa – Uoc SPISAL, Asp Cosenza
Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità' dell'applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità' della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.[/panel]
Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 10 agosto 2025 n. 34 recante “Aggiornamento delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024” c.d. FER X Transitorio.
Infor.MO Rapporto Inail 2025 - Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi
ID 24529 | 04.09.2025 / In allegato
Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO rientra tra le fonti indicate dal Piano Nazionale della Prevenzione in termini di strumenti di conoscenza utili alla programmazione di interventi di prevenzione mirati negli ambienti di lavoro.
Il rapporto 2025, sviluppato nell’ambito della rete collaborativa Inail-Regioni-Asl, presenta la struttura e le direttrici di azione del sistema, alcune elaborazioni condotte sulla banca dati nazionale ed incentrate in particolare sull’analisi delle dinamiche infortunistiche e dei fattori di rischio (le cause degli eventi), una serie di contributi sviluppati dai singoli territori su tematiche di interesse connesse a rischi infortunistici. ____________
Indice
PARTE I
Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi: strategie per il monitoraggio dei fattori di rischio a oltre 20 anni di attività di Infor.MO Struttura e azioni del sistema Infor.MO Infor.MO e le strategie per il monitoraggio dei fattori di rischio
PARTE II
Modalità di accadimento e fattori causali degli infortuni: analisi della banca dati nazionale Caratteristiche degli infortuni mortali Modalità di accadimento e fattori di rischio degli infortuni mortali Infortuni gravi: caratteristiche, modalità di accadimento e fattori di rischio Focus sugli infortuni mortali nei settori Costruzioni e Agricoltura
PARTE III
Approfondimenti tematici dai territori Presentazione Emilia-Romagna. Focus sui determinanti degli infortuni mortali Lazio. Rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota, focus sulle cadute per sfondamento di coperture Lombardia. Prevenzione in ambito di realizzazione spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche Marche. Approfondimento dinamiche infortunistiche generate dall’utilizzo della scala semplice portatile Piemonte. Migliorare l’efficacia dell’azione di vigilanza con elaborazioni dei dati Infor.MO: l’esperienza del Piemonte Puglia. L’utilizzo dei dati Infor.MO per la pianificazione degli interventi preventivi: l’esempio degli infortuni con caduta dall’alto Toscana. Gli infortuni multipli: un’analisi ragionata Trento. Analisi delle cause di un infortunio plurimo in un contesto ATEX Umbria. Oltre 20 anni di Infor.MO in Umbria, analisi degli infortuni mortali del periodo 2002 - 2022 Veneto. Dall’analisi dei dati Infor.MO al Piano Mirato di Prevenzione “logistica” nella regione Veneto
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 / Sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse
ID 24525 | 03.09.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit [notificata con il numero C(2017) 8082] (Testo rilevante ai fini del SEE.)