Legge 1º marzo 1968 n. 186: "...Tutte le apparecchiature e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti "a regola d'arte"; quelli realizzati secondo le norme del CEI si intendono costruiti a regola d’arte".
Nella presente Sezione sono archiviate, in allegato i documenti ufficiali delle norme CEI pubblicate o abrogate nel corso dell'anno:
In allegato: - Nota INL Prot. n. 5945 dell'08 luglio 2025 - Modulo di comunicazione in deroga - Variazione ex art. 65, co 3, d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 [.pdf/.doc]
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Facendo seguito alla nota INL prot. n. 811 del 29/01/2025, con la quale questa Direzione Centrale ha fornito le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008, si forniscono alcune precisazioni e indicazioni operative in ordine all’espletamento dei controlli.
Definizioni
In merito alla definizione di locale interrato e seminterrato si rappresenta che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:
- Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. - Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Conseguentemente, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
Si rappresenta, inoltre, che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
Comunicazione
Preliminarmente si rappresenta che le comunicazioni in questione dovranno essere assegnate al Processo Servizi all’Utenza al fine esclusivo di una verifica circa la completezza formale delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria) e individuate con nota INL prot. n. 811 del 29/01/2025.
In tal senso sarà dunque sufficiente verificare la presenza dei seguenti elementi:
ELEMENTI DA VERIFICARE
Presente
1) Presenza di una relazione descrittiva del tipo di attività, con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali oggetto della suddetta comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili;
si
no
Eventuali osservazioni:
2) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale contenente:
- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
si
no
- agibilità dei locali;
si
no
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
si
no
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
-- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
si
no
-- sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
si
no
-- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
si
no
-- conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) alla normativa vigente;
si
no
Eventuali osservazioni:
Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente.
Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi.
In riferimento alla Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025 e in particolare al punto 1.1 relativo ai “Divieti” si precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all’emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).
Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l’Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro i 30 gg dalla presentazione della stessa, alla richiesta di “ulteriori informazioni” di cui all’art. 65 co. 3 del d.lgs. 81/2008, comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all’uso dei locali medesimi.
Una volta verificata la regolarità formale della comunicazione - anche a seguito di integrazione della documentazione inizialmente carente - il Processo Servizi all’Utenza trasmetterà la stessa comunicazione al Processo Vigilanza tecnica segnalando:
- le comunicazioni formalmente corrette; - le comunicazioni successivamente integrate; - le comunicazioni rispetto alle quali non sono pervenute le integrazioni richieste.
La totalità delle comunicazioni pervenute potrà, dunque, essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025:
- verniciatura; - processi di saldatura; - uso di minerali a spruzzo; - uso di solventi e collanti non ad acqua; - ricarica di batterie; - lavorazione di materie plastiche a caldo; - officine con prova motori; - falegnamerie; - tinto-lavanderie; - sviluppo e stampa; - tipografia.
Attività di vigilanza
L’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. Al riguardo si forniscono indicazioni, con riferimento alle ipotesi prospettate e di seguito riportate, qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell’attività.
Caso 1: dichiarazione non veritiera
L’ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- emissioni di agenti nocivi, - non idonee condizioni di aerazione, - non idonee condizioni di illuminazione, - non idonee condizioni di microclima.
Per quanto concerne invece l’eventuale mancato rispetto dei requisiti dell’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà ritenersi non veritiera la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie).
Pertanto, l’Ufficio dovrà procedere:
- alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l’art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso; - alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l’interruzione delle lavorazioni vietate.
Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili:
Salvo quanto previsto nel caso 1, l’Ufficio dovrà procedere alla:
- contestazione della violazione di cui all’art. 65 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008, con apposito verbale di prescrizione.
Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere si dovrà procedere, oltre a quanto indicato nel caso 1, anche alla:
- comunicazione al relativo Albo professionale del tecnico asseveratore abilitato, per violazione del codice deontologico; - notizia di reato ai sensi dell’art. 482 del c.p.p. nei confronti del tecnico asseveratore.
Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste:
- contestazione della violazione di cui all’aart. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008 con apposito verbale di prescrizione.
Da ultimo si ricorda che, qualora l’Organo di vigilanza, diverso dall’INL, accerti il mancato rispetto di quanto sancito all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, dovrà darne opportuna comunicazione all’ITL/IAM territorialmente competente.
La Commissione europea, a febbraio 2025, ha presentato il patto per l'industria pulita, un audace piano operativo volto a sostenere la competitività e la resilienza della nostra industria. Il patto accelererà la decarbonizzazione, garantendo nel contempo un futuro sicuro all'industria manifatturiera in Europa.
Il patto rende la decarbonizzazione un potente motore di crescita per le industrie europee. Si tratta di un quadro normativo in grado di stimolare la competitività, in quanto offre certezza e prevedibilità alle imprese e agli investitori e li rassicura che l'Europa resta determinata a diventare un'economia decarbonizzata entro il 2050.
La Commissione adotta inoltre misure finalizzate a rendere il nostro contesto normativo più efficiente, riducendo al tempo stesso gli oneri burocratici per le imprese. Le misure odierne sono il risultato del coinvolgimento attivo dei leader dell'industria, delle parti sociali e della società civile nel contesto della dichiarazione di Anversa per un patto industriale europeo e dei dialoghi sulla transizione pulita della Commissione europea.
Un piano operativo per la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l'innovazione
Il patto si concentra principalmente su due settori strettamente collegati: le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite.
i) Le industrie ad alta intensità energetica necessitano di un sostegno urgente alla decarbonizzazione e all'elettrificazione dovendo far fronte a costi energetici elevati, a una concorrenza sleale sul piano mondiale e a normative complesse che ne danneggiano la competitività.
ii) Le tecnologie pulite svolgono un ruolo cruciale per la competitività e la crescita future, nonché per la trasformazione industriale. Un altro elemento centrale del patto è la circolarità, dal momento che risulta necessario sfruttare al massimo le risorse limitate dell'UE e ridurre l'eccessiva dipendenza dai fornitori di materie prime di paesi terzi.
Il patto presenta misure volte a rafforzare l'intera catena del valore e funge da quadro di riferimento per adattare le azioni a settori specifici. A marzo la Commissione presenterà un piano d'azione per l'industria automobilistica e in primavera un piano d'azione per la siderurgia e la metallurgia. Altre azioni su misura sono in programma per l'industria chimica e delle tecnologie pulite.
Riduzione dei costi dell'energia
L'energia a prezzi accessibili è alla base della competitività. Per tale motivo la Commissione ha adottato oggi il piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili finalizzato a ridurre le bollette energetiche di industrie, imprese e famiglie. Il relativo atto legislativo darà impulso alla diffusione dell'energia pulita, accelererà l'elettrificazione, completerà il mercato interno dell'energia con interconnessioni fisiche, condurrà a un uso più efficiente dell'energia e ridurrà la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.
Incremento della domanda di prodotti puliti
L'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale aumenterà la domanda di prodotti puliti fabbricati nell'UE introducendo negli appalti pubblici e privati criteri relativi alla sostenibilità, alla resilienza e al "made in Europe". Con il riesame del quadro in materia di appalti pubblici, nel 2026 la Commissione introdurrà criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea negli appalti pubblici per i settori di rilevanza strategica.
In aggiunta, l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale lancerà un lancerà un'etichetta volontaria che indichi l'intensità di carbonio dei prodotti industriali, dapprima per l'acciaio nel 2025 e a seguire per il cemento. La Commissione inoltre semplificherà e armonizzerà le metodologie di contabilizzazione del carbonio. Il marchio servirà a informare i consumatori e ricompenserà gli sforzi di decarbonizzazione dei fabbricanti.
La Commissione intende:
- adottare una nuova disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, che consentirà un'approvazione più rapida e semplificata delle misure di aiuto di Stato volte a diffondere le energie rinnovabili, decarbonizzare l'industria e garantire capacità sufficienti di produzione di tecnologie pulite; - rafforzare il Fondo per l'innovazione e proporre una banca per la decarbonizzazione industriale con un obiettivo di finanziamento di 100 miliardi di €, sulla base dei fondi disponibili del Fondo per l'innovazione e delle entrate supplementari derivanti da parte del sistema ETS e dalla revisione di InvestEU; - modificare il regolamento InvestEU per aumentare la capacità di rischio del programma. Ciò consentirà di mobilitare fino a 50 miliardi di € in ulteriori investimenti pubblici e privati a favore, tra le altre cose, delle tecnologie pulite, della mobilità pulita e della riduzione dei rifiuti.
Il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) varerà una serie di nuovi strumenti pratici di finanziamento a sostegno del patto per l'industria pulita, in particolare: i) un pacchetto a beneficio dei fabbricanti di componenti di rete al fine di fornire loro controgaranzie e altri tipi di sostegno alla riduzione dei rischi; ii) un programma pilota congiunto Commissione-BEI che offrirà controgaranzie per gli accordi di compravendita di energia elettrica sottoscritti dalle PMI e dalle industrie ad alta intensità energetica; iii) uno strumento di garanzia per le tecnologie pulite nell'ambito del programma TechEU, finanziato da InvestEU.
Circolarità e accesso ai materiali
Le materie prime critiche sono fondamentali per la nostra industria. L'UE deve pertanto garantire l'accesso a tali materie prime e ridurre l'esposizione a fornitori inaffidabili. Al tempo stesso occorre porre la circolarità al centro della nostra strategia di decarbonizzazione, per sfruttare al massimo le risorse limitate dell'UE. Per questo la Commissione intende:
- istituire un meccanismo che consenta alle imprese europee di incontrarsi e aggregare la loro domanda di materie prime critiche; - creare un centro dell'UE per le materie prime critiche che si incarichi dell'acquisto in comune a nome delle imprese interessate. Gli acquisti in comune creano economie di scala e permettono di negoziare prezzi e condizioni migliori; - adottare, nel 2026, un atto legislativo sull'economia circolare per accelerare la transizione verso la circolarità e garantire l'utilizzo e il riutilizzo efficienti dei materiali rari, ridurre le nostre dipendenze a livello mondiale e creare posti di lavoro di alta qualità. L'obiettivo è portare l'utilizzo circolare dei materiali al 24% entro il 2030.
Un'azione su scala mondiale
L'UE ha più che mai bisogno di partner globali affidabili. Oltre ai nuovi accordi commerciali e a quelli già in vigore, la Commissione avvierà presto i primi partenariati per il commercio e gli investimenti puliti, che diversificheranno le catene di approvvigionamento e permetteranno di stipulare accordi reciprocamente vantaggiosi. Al tempo stesso agirà in modo ancora più deciso per proteggere le nostre industrie dalla concorrenza sleale sul piano mondiale e dagli eccessi di capacità. A tal fine si avvarrà di una serie di strumenti, anche di difesa commerciale. La Commissione semplificherà e rafforzerà inoltre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
Accesso garantito a una forza lavoro qualificata
Per trasformare la nostra industria abbiamo bisogno dei migliori talenti e di persone qualificate. La Commissione istituirà un'Unione delle competenze che investa nei lavoratori, sviluppi competenze e crei posti di lavoro di qualità. Forte di un contributo fino a 90 milioni di € da parte di Erasmus+, il patto per l'industria pulita aiuterà a rafforzare le competenze settoriali nelle industrie strategiche interessate. Il patto sosterrà inoltre posti di lavoro di qualità, promuoverà le condizionalità sociali e fornirà ulteriore sostegno ai lavoratori nel corso delle transizioni.
Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini
ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato
Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Il decreto definisce inoltre i criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche per l’identificazione univoca dei monopattini elettrici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 75-vicies quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
Il provvedimento dà piena attuazione a quanto previsto dalla legge 177/2024, che ha modificato il Codice della Strada introducendo nuove misure per garantire una maggiore sicurezza nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Tra queste, l’obbligo del casco anche per i maggiorenni e l’introduzione di un sistema di identificazione dei veicoli.
Per superare l’attuale anonimato dei mezzi e consentire un controllo più efficace in caso di infrazioni o incidenti, la norma prevede che ogni conducente doti il proprio monopattino di un contrassegno identificativo, personale e non trasferibile. Non si tratta di una targa tradizionale né di un sistema di immatricolazione, al fine di evitare oneri eccessivi per i cittadini, ma di un supporto tecnico semplice e leggero da installare fisicamente sul mezzo.
Il decreto definisce dimensioni, forma e modalità di posizionamento del contrassegno: dovrà essere applicato in modo visibile sul monopattino, preferibilmente al centro del parafango posteriore, se presente l’alloggiamento specifico, oppure nella parte anteriore del piantone dello sterzo, a un’altezza compresa tra 20 centimetri e 1,20 metri dal suolo.
Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per la formazione delle combinazioni alfanumeriche del contrassegno. È in corso un confronto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per definire i costi di produzione, spedizione e prezzo di vendita (IVA inclusa), con l’obiettivo di garantire tariffe sostenibili per i cittadini.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il ministro ha espresso soddisfazione per questo primo passo concreto verso l’attuazione del nuovo Codice della Strada. Le disposizioni sul contrassegno rappresentano infatti un presupposto fondamentale per rendere operativo anche l’obbligo di assicurazione RCA, oltre che per rafforzare i controlli su strada.
In quest’ottica, il MIT ha già richiesto al ministero dell’Interno e all’ANCI i dati relativi alle sanzioni per violazione dell’obbligo del casco, al fine di monitorare l’effettiva applicazione della norma e valutarne l’impatto.
Con questo pacchetto di misure, il MIT conferma il proprio impegno per una mobilità più sicura, moderna e responsabile, in linea con la crescente diffusione dei monopattini elettrici nelle città italiane.
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 / Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo
ID 24222 | 04.07.2025 / In allegato
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria
Con il presente messaggio, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni di seguito riportate riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.
Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.
Come già chiarito nei messaggi e nelle circolari pubblicate dall’Istituto in materia, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni, utili per l’eventuale accoglimento dell’istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.
A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.
Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.
Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.
Ai fini di una puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede possono avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche della documentazione o delle pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.
Si fa presente, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.
Le indicazioni contenute nel presente messaggio si applicano, per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
[box-info]Si ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.[/box-info]