Decreto ministeriale 13 novembre 2024 Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
Requisiti, modalità di accesso e criteri per la fruizione delle agevolazioni inerenti all’investimento pubblico diretto a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica per l’autoconsumo immediato, mediante l’installazione di impianti fotovoltaici o di impianti mini eolici e, eventualmente, per l’autoconsumo differito, mediante l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia, in attuazione agli obiettivi di riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e di transizione efficace verso l’energia verde, perseguiti con l’introduzione del capitolo REPowerEU (Missione 7) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (“PNRR”) e, in particolare, con l’Investimento 16 “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” del medesimo PNRR (Misura M7-I16).
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024.
Rapporto SNPA 44/2025 - Il clima in Italia nel 2024
ID 24223 | 04.07.2025 / In allegato
Il Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2024” illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2024 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico globale ed europeo, analizzando i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi.
Inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno.
Il mare è sempre più caldo: picchi di temperatura nel 2024. Surplus di pioggia al Nord (+38%), siccità al Sud e Isole
Il 2024 è stato in Italia l’anno più caldo della serie storica. Sono stati raggiunti due nuovi record in Italia: +1,33°C per la temperatura media e +1,40°C per la temperatura minima, entrambe calcolate rispetto alla media di riferimento 1991-2020 (il trentennio climatologico più recente, assunto come riferimento a livello internazionale). Particolarmente alte le temperature nel mese di febbraio 2024 con un’anomalia positiva di +3,15 °C. Si conferma nel 2024 anche nel nostro Paese il trend osservato a livello europeo.
Su scala annuale, le precipitazioni sono state abbondanti al Nord rispetto alla media climatologica (+38%), ma inferiori al Sud e sulle Isole maggiori (-18%), dove si è determinato un peggioramento progressivo dello stato di severità idrica nel corso dell’anno. Sono risultate, invece, prossime alla media al Centro Italia. Numerosi eventi idro-meteo-climatici e meteo-marini estremi, in alcuni casi eccezionali, hanno interessato diverse aree del nostro Paese, causando danni al territorio.
È il quadro che emerge dal Rapporto “Il clima in Italia nel 2024” di SNPA – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, composto dall’Ispra-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalle Agenzie per l’ambiente di Regioni e Province autonome (Arpa/Appa).Il documento fornisce una descrizione dello stato del clima e della sua evoluzione nel nostro Paese, con analisi e valutazioni a scala nazionale, regionale e locale. Il Rapporto contiene alcuni approfondimenti sugli eventi più critici che si sono verificati nel corso dell’anno.
Guardando alla serie della temperatura dal 1961 (anno di inizio delle elaborazioni del Rapporto), a partire dal 2000 le anomalie sono state quasi sempre positive nel 2024 tutti i mesi dell’anno sono risultati più caldi della media di riferimento. Su base stagionale, l’anomalia positiva più elevata è stata registrata in inverno, che, con +2,18°C sopra la media, si colloca al primo posto fra i più caldi della serie storica.
Analogamente alla temperatura dell’aria, la temperatura superficiale dei mari italiani nel 2024 si colloca al primo posto della serie, con un’anomalia di +1,24°C rispetto alla media climatologica 1991-2020 (quasi 0,3°C superiore al precedente record del 2022). A partire dal 2007 le anomalie sono state sempre positive, con l’eccezione del 2010. Le anomalie medie sono state positive in tutti i mesi del 2024, con massimi ad agosto (+2,16°C) e luglio (+1,74°C).
Le precipitazioni cumulate annuali in Italia nel 2024 sono state complessivamente superiori alla media climatologica 1991-2020 di circa l’8%. L’anomalia di precipitazione è stata positiva al Nord (+38%), dove il 2024 ha rappresentato il secondo anno più piovoso della serie storica, prossima alla media al Centro e negativa al Sud e Isole (-18%). I mesi relativamente più secchi sono stati novembre (-71%), normalmente tra quelli più piovosi, e luglio (-35%), mentre i mesi con l’anomalia di pioggia più elevata sono stati febbraio (+85%) e marzo (+72%). L’analisi su base stagionale indica che l’estate è stata meno piovosa rispetto alla norma (-12%), mentre le altre stagioni sono state più piovose della media di riferimento.
L’indice CDD-Consecutive Dry Days, che rappresenta il numero massimo di giorni asciutti consecutivi nell’anno, ha fatto registrare valori elevati su gran parte della Sardegna e della Sicilia, dove si sono avuti fino a 146 giorni secchi consecutivi.
Mediamente, su scala annuale, quasi il 50% dell’Italia (prevalentemente Sud Italia e Isole maggiori) è stato colpito da siccità, da estrema a moderata, per effetto combinato della riduzione di precipitazione e dell’aumento della quota di evapotraspirazione dovuto alle alte temperature.
A livello nazionale, grazie all’abbondanza di piogge al Nord, la disponibilità di risorsa idrica, stimata in 157,9 miliardi di metri cubi, è tornata a valori superiori alla media annua storica (+18,3%), sebbene rimanga negativo il trend dal 1951 a oggi.
Fra gli eventi idro-meteo-climatici estremi più rilevanti è da menzionare l’alluvione del 29-30 giugno 2024 che ha interessato la Valle d’Aosta e il Piemonte settentrionale, causata da precipitazioni che hanno raggiunto localmente e in poco tempo valori molto alti ed eccezionali. Molteplici sono stati gli effetti al suolo: fenomeni di esondazione, colate detritiche, erosioni dei torrenti e alluvioni. Nel corso dei primi mesi dell’autunno, l’Emilia-Romagna è stata nuovamente colpita da importanti fenomeni alluvionali a seguito di quantitativi di precipitazione localmente eccezionali che, in un contesto di suoli generalmente già saturi, hanno causato ingenti danni al territorio.
...
Delibera del Consiglio SNPA n. 287/25 del 02.07.2025
Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro
ID 24209 | 02.07.2025
Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole ...
- nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita- fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attivitaà fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali; Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
ORDINA
per i motivi richiamati in premessa a decorrere dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna:
1. e fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
3. 3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato. ... segue allegato
1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.
2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare la tabella seguente:
MODULO I Fondamenti di acustica 8 ore (1 credito formativo)
• il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali; • l’equazione delle onde; • i livelli sonori; • lo spettro sonoro; • il sistema uditivo; • l’audiogramma normale; • la propagazione del rumore; • l’attenuazione del rumore; • curve di ponderazione; • bande di frequenza (in ottave e in 1/3 di ottave); • il rumore di fondo; • livello di pressione sonora Lp; • livello di potenza sonora Lw; • coefficiente di correzione K1 del rumore di fondo; • coefficiente di correzione K2 dell’ambiente di prova; • materiali fonoassorbenti; • l’isolamento acustico; • la legge della massa; • il potere fonoisolante; • strumenti di misura.
MODULO II La normativa di riferimento 8 ore (1 credito formativo)
• direttive, leggi e decreti sull’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 2) direttiva 2005/88/CE che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezza ture destinate a funzionare all’aperto; 3) regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 4) regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 5) decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato”; 6) regolamento (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 7) regolamento (UE) 2024/90290 di rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 8) d.lgs. n. 262/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 9) d.m. 24 luglio 2006 “Modifiche dell’allegato I - Parte b, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno”; 10) d.m. 4 ottobre 2011 “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 11) d.m. 26 aprile 2013 “Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 262/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 12) d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. • normativa di base sull’emissione acustica per la determinazione del Livello di Potenza Sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) UNI EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane; • introduzione alle norme specifiche relativamente ai metodi di prova dell’emissione acustica per ciascun tipo di macchina ed attrezzatura; • introduzione alle normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), di definizione dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità; • linee guida della Commissione europea sulla direttiva 2000/14/CE “Documento di sintesi sulle linee guida per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” (ISBN 92-894-3941-6); • l’incertezza di misura; • l’incertezza di produzione; • l’incertezza estesa K e cenni sui metodi statistici indicati dalle norme tecniche e dalla linea guida europea.
MODULO III Esercitazioni pratiche 8 ore (1 credito formativo)
• software per l’elaborazione delle misure; • organizzazione dell’Organismo di Certificazione; • procedure tecniche e check list relativi al d.lgs. n. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE); • dovranno essere effettuate almeno 4 prove complessive su almeno 2 diversi tipi di macchine tra le 57 elencate nell’allegato I, parte A, del d.lgs. n. 262/2002, di cui almeno una soggetta ai limiti di emissione acustica. Le prove, in affiancamento ad ispettori già qualificati o a tecnici competenti in acustica ambientale, devono prevedere: 1) l’uso degli strumenti e dei software per la determinazione del livello di potenza sonora e la rilevazione delle condizioni meteo; 2) le modalità per la valutazione dell’incertezza; 3) la predisposizione del rapporto di prova.
PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito: 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine o attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne' rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali. 3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) almeno un fonometro di classe 1; b) microfoni in campo libero; c) calibratore acustico di classe 1; d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento). 4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale; b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi. 5. L'imparzialita'del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici. 7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto. [/panel]
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 / Contrasto bullismo e cyberbullismo
ID 24203 | 01.07.2025
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.