-0.34°C

Image Overlay

Subtitle of the Image Overlay addon

All Stories

UNI EN 15004-2:2025

UNI EN 15004-2:2025

UNI EN 15004-2:2025 / Sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12

ID 24745 | 16.10.2025 / In allegato Preview

UNI EN 15004-2:2025
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12

La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.

Data entrata in vigore: 16 ottobre 2025

Sostituisce: UNI EN 15004-2:2020

Recepisce: EN 15004-2:2025

...

Fonte: UNI / EVS

Collegati
[box-note]Impianti antincendio fissi a gas inerti: Quadro normativo[/box-note]

Decreto direttoriale 10 ottobre 2025 n. 110

Decreto direttoriale 10 ottobre 2025 n. 110

ID 24738 | 15.10.2025

Decreto direttoriale 10 ottobre 2025 n. 110
Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto dell’11 aprile 2011
__________

Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto dell’11 aprile 2011)

1. L’ing. Giovanni Freda è nominato componente supplente, in sostituzione dell’ing. Mariella Chiurazzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seno alla Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, dell’11 aprile 2011, così come ricostituita con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 18 settembre 2023, n. 110.

[...]

Fonte: MLPS

Collegati
[box-note]D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]

Corte di Cassazione S.U. Sentenza 22 maggio 2018 n. 12566

Corte di Cassazione S.U. Sentenza 22 maggio 2018 n. 12566 / L’indennizzo INAIL deve essere decurtato dal risarcimento del danno integrale subito

ID 24737 | 15.10.2025 / In allegato

Con Sentenza n.12566/2018 delle Sezioni Unite la Cassazione è intervenuta a sostegno della circostanza già nota per chiarire che l’indennizzo INAIL debba essere decurtato dal risarcimento del danno integrale subito.

Il lavoratore che subisce un incidente stradale in itinere per responsabilità di terzi, avrà infatti diritto al risarcimento del danno integrale, integrando il cosiddetto danno differenziale. La quantificazione del danno viene effettuata secondo i criteri civilistici applicati in materia di risarcimento, riportati nelle tabelle dei Tribunali e nelle norme e non ai meno favorevoli criteri INAIL.

Il danneggiato otterrà l’integrale risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice tenuta al pagamento nell’incidente stradale, qualora l’INAIL rigetti il caso (motivi ostativi possono essere l’uso di mezzi privati qualora presenti mezzi pubblici, deviazioni dal normale percorso casa lavoro ecc).

[box-info]Secondo i giudici di legittimità: ”L’importo della rendita per l’inabilita permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”

Questo per evitare: “di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito". [/box-info]

Collegati
[box-note]Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Casi e giurisprudenza[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043

ID 24727 | 13.10.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/6771

GU L 2025/2043 del 13.10.2025

Entrata in vigore: 02.11.2025

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE, in particolare l’articolo 13 ter, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/841 dispone che gli Stati membri possano avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso e per la diminuzione degli assorbimenti in casi specifici. Conformemente al suddetto regolamento, tali emissioni e assorbimenti devono essere attribuibili all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al controllo degli Stati membri e non sono da considerarsi disturbi naturali, oppure agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita.

(2) Conformemente all’articolo 13 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/841, l’aridità è una delle caratteristiche ambientali da prendere in considerazione per individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici. È pertanto opportuno basarsi sull’indice di aridità per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo. La distribuzione geografica dei biomi e la produttività della superficie fondiaria gestita sono intrinsecamente legate all’aridità. Poiché comprende le variabili fondamentali delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione potenziale e non risente dell’impatto locale dell’attività umana, l’indice di aridità è uno strumento affidabile per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo.

(3) Le aree che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, sono passate dalle classi di aridità «umida» o «subumida secca» alle classi «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o le aree classificate come semi-aride, aride o iper-aride il cui indice di aridità è diminuito hanno problemi legati alla carenza idrica. L’aggravarsi della carenza idrica può determinare cambiamenti che si traducono in una copertura vegetale più rada e, per quanto riguarda il suolo, in un basso tenore di carbonio organico, una struttura in cattive condizioni, una ridotta biodiversità e un alto tasso di erosione. Queste evoluzioni fanno diminuire sia il potenziale di sequestro del carbonio del suolo che la sua resilienza ai cambiamenti climatici. Un’area che ha subito una simile variazione dovrebbe dunque essere considerata come interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.

(4) Per consentire l’uso di dati di qualità potenzialmente superiore che godono del sostegno della comunità scientifica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare indici diversi da quello di aridità per determinare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici, purché dimostrino il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio.

(5) Nella comunità scientifica è prassi comune descrivere come eccezionale la comparsa di fenomeni naturali che raggiungono o si collocano al di sopra dell’85° percentile di una distribuzione. È pertanto opportuno considerare la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita di uno Stato membro come eccezionalmente elevata rispetto alla media dell’Unione quando raggiunge o supera l’85o percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di tutti gli Stati membri.

(6) Gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, come il drenaggio o l’imboschimento delle torbiere, possono accelerare il degrado dei suoli organici e, pertanto, generare emissioni dal suolo a lungo termine, rendendo gli ecosistemi meno resilienti. Le aree in cui tali pratiche di gestione precedenti hanno avuto un impatto negativo dovrebbero pertanto essere considerate come interessate dagli effetti ereditati.

(7) Al fine di non compromettere l’integrità del regolamento (UE) 2018/841 e gli sforzi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi per il 2030 ivi stabiliti, gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione addizionale prevista da detto regolamento dovrebbero presentare prove delle misure adottate per migliorare le prestazioni climatiche nelle aree interessate, tanto in termini di mitigazione quanto di resilienza ai cambiamenti climatici. Tali interventi sono un prerequisito per avvalersi del meccanismo di flessibilità. Nel caso degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, gli sforzi dello Stato membro in questione dovrebbero pertanto includere pratiche e tecnologie sostenibili di gestione del suolo, mentre per quanto riguarda gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici gli sforzi dovrebbero includere la gestione del livello della superficie freatica o pratiche di gestione equivalenti che riducano al minimo l’impatto negativo degli effetti ereditati, tenendo conto nel contempo della resilienza delle aree interessate.

(8) Per dimostrare le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti è opportuno ricorrere a un confronto. Al fine di comprendere l’entità, in termini di tonnellate di CO2 equivalente, degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici o degli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, l’area interessata dovrebbe essere confrontata con un’area non interessata che presenta le stesse caratteristiche fondamentali, quali le dimensioni, l’uso del suolo, il clima, la configurazione del terreno e il tipo di suolo.

(9) Poiché sia gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici sia gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici richiedono un’inversione delle tendenze negative che interessano gli assorbimenti terrestri, è opportuno presentare prove delle azioni in tal senso all’inizio del periodo di conformità 2026-2030.

(10) Al fine di garantire l’allineamento con l’inventario dei gas a effetto serra presentato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dati utilizzati per fornire prove dell’importo della compensazione per le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti dovrebbero essere conformi alle norme di trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza applicate alle revisioni degli inventari dei gas a effetto serra effettuate a norma dell’articolo 38 di tale regolamento.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «indice di aridità»: il rapporto tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione potenziale;

2) «classe di aridità»: una qualsiasi delle categorie seguenti in cui le aree sono classificate in base all’indice di aridità:

- 0,65: umida;
- 0,50-0,65: subumida secca;
- 0,20-0,50: semi-arida;
- 0,05-0,20: arida;
- < 0,05: iper-arida.

3) «suolo organico»: un suolo che soddisfa la definizione basata su norme nazionali approvate, utilizzata per la comunicazione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) o, in mancanza di tali norme, che soddisfa i criteri elencati nelle linee guida del 2006 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (allegato 3 A.5. Default climate and soil classifications, capitolo 3 del volume 4).

Articolo 2 Prove riguardanti le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici

1.  Gli Stati membri individuano le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e forniscono dati geolocalizzati in merito.

2.  Le prove che consentono di individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 devono essere basate sull’indice di aridità. Un’area passata dalla classe di aridità «umida» o «subumida secca» alla classe «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o un’area classificata come semi-arida, arida o iper-arida il cui indice di aridità è diminuito è considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.

3.  Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono basare le prove dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici su indici diversi da quello di aridità. Questi altri indici devono dimostrare il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio nell’area interessata.

4.  I dati utilizzati per dimostrare l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e devono essere disponibili in tutta l’Unione.

5.  Il risultato dell’analisi dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici deve dimostrare i cambiamenti rilevanti nelle classi di aridità, confrontando serie temporali di almeno 20 anni consecutivi nel periodo compreso almeno tra il 2001 e la fine del 2025.

6.  Le prove di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:

a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 1;

b) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici

1. La soglia a partire dalla quale è determinata la percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici rispetto alla media dell’Unione deve essere l’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale in ciascuno Stato membro. I dati che determinano la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita sono riportati nell’allegato.

2. Gli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici determinati a norma del paragrafo 1 individuano le aree interessate dagli effetti ereditati da pratiche di gestione precedenti il 2013 e forniscono dati geolocalizzati in merito.

3. Le prove a sostegno dell’individuazione delle aree di cui al paragrafo 2 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:

a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 2;

b) una descrizione delle precedenti pratiche di gestione di cui al paragrafo 2, compreso il periodo in cui sono state applicate, corredata di prove che dimostrino che si sono verificate;

c) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 2.

Articolo 4 Prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti

1.   Le prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti fornite dagli Stati membri devono essere verificabili.

2.   Per le aree individuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione, che è stata sottoposta alle stesse pratiche di gestione e non è stata individuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale confronto può essere effettuato anche considerando la stessa area, soggetta alle stesse pratiche di gestione, in un periodo storico successivo al 1990 durante il quale tale area non sarebbe considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

3.   Per le aree individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione e non è considerata interessata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5 Processo per la presentazione delle prove

1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso o la diminuzione degli assorbimenti ne fanno richiesta alla Commissione entro il 30 novembre 2026. La richiesta deve includere le prove di cui all’articolo 2 o 3, a seconda dei casi.

2.   La Commissione informa gli Stati membri interessati dell’esito della verifica della richiesta entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

3.   In seguito all’esito della verifica di cui al paragrafo 2, ed entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione le prove di cui all’articolo 4, compresa una descrizione dei metodi utilizzati.

4.   Entro il 31 maggio 2027, e successivamente ogni anno, lo Stato membro interessato aggiorna le prove di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), a seconda dei casi, anche in merito ai progressi compiuti verso il miglioramento della capacità di sequestro del carbonio e della resilienza ai cambiamenti climatici.

5.   Le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete.

Articolo  6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Percentile della percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2018/841 [/box-note]

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Stagione degli incendi 2025

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Stagione degli incendi 2025

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Stagione degli incendi 2025

ID 24695 | 07.10.2025 / In allegato

Dal 1° gennaio al 15 settembre 2025, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile prodotto da European Forest Fire Information System (EFFIS), a scala nazionale sono stati rilevati circa 1600 grandi incendi boschivi, per una superficie totale bruciata pari a quasi 890 km2. La stagione incendi 2025 compete con quella del 2023 per il peggiore risultato negli ultimi 4 anni, sia in termini di superficie complessiva bruciata, che per impatto sugli ecosistemi forestali

Le stime prodotte da ISPRA evidenziano che le aree boschive percorse da incendio corrispondono a circa 115 km2 (il 13% del totale percorso da incendio). Questa superficie comprende in particolare 54 km2 di macchia mediterranea, boschi di leccio e sughera, 33 km2 di boschi di querce, 23 km2 di foreste di conifere e 5 km2 di superfici arboree non classificate.

Dove

Al 15 settembre 2025 risultano 16 regioni con superfici colpite da incendi. Quelle più colpite sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania, che insieme contribuiscono per l’85% alle aree totali bruciate a scala nazionale. In particolare, in Sicilia, a fronte di una superficie complessiva percorsa da incendio di 480 km2, risultano colpiti 37 km2 di ecosistemi forestali. In Calabria sul totale di 143 km2 la parte forestale è di 26 km2. In Puglia su 81 km2 risultano colpiti 10 km2 di ecosistemi forestali. Infine, in Campania su 58 km2 di aree totali percorse da incendio 18 km2 erano forestali.

Anche per il 2025, la provincia di Agrigento risulta essere quella maggiormente interessata da incendi con una superficie totale percorsa pari a 171 km2 (19% di tutta la superficie percorsa da incendio a livello nazionale). Il territorio provinciale con le superfici forestali maggiormente impattate da incendi risulta essere il cosentino – Cosenza – con 13 km2 di ecosistemi forestali percorsi da incendio.

Il 39% degli ecosistemi forestali colpiti dagli incendi nella stagione incendi 2025 ricade all’interno di aree protette, in gran parte appartenenti ai siti della Rete Natura 2000.

Episodi rilevanti

Nel territorio della provincia di Trapani, nei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci e San Vito Lo Capo, il 20 luglio un vasto incendio ha interessato oltre 55 km² di superfici naturali arbustive e prative. L’area percorsa dal fuoco ricade prevalentemente all’interno di siti ad elevato valore naturalistico, tra cui i siti Natura 2000 di Monte Cofano, Capo San Vito, Monte Sparagio e la Riserva Naturale Regionale Orientata dello Zingaro.

Gli episodi di particolare rilievo che hanno interessato gli ecosistemi boschivi si sono verificati tra il 22 e il 23 luglio e il 13 agosto nelle province di Enna e Caltanissetta, con una superficie forestale bruciata stimata in circa 11 km², localizzata nei comuni di Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Gela, Niscemi e Villarosa. Anche in questo caso, gli incendi hanno interessato siti compresi nella Rete Natura 2000, in particolare le Zone Speciali di Conservazione “Boschi di Piazza Armerina” e “Sughereta di Niscemi”.

Sulle pendici del Vesuvio, dal 5 al 12 agosto, un incendio di vaste proporzioni ha interessato circa 8 km² nei territori comunali nella provincia di Napoli, di Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Trecase. La superficie forestale percorsa da incendio è di 3 km². Tutta la superficie bruciata ricade all’interno del settore sud-orientale del Parco Nazionale del Vesuvio e siti della Rete Natura 2000.

...

Fonte: ISPRA

Collegati
[box-note]Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023[/box-note]

European Drug Report 2025

European Drug Report 2025

European Drug Report 2025

ID 24586 | 14.09.2025 / Attached

Trends and developments

The drug situation in Europe up to 2025

This page draws on the latest data available to provide an overview of the current situation and emerging drug issues affecting Europe, with a focus on the year up to the end of 2024. The analysis presented here highlights some developments that may have important implications for drug policy and practitioners in Europe.
Understanding Europe’s drug situation in 2025 – key developments

Drug supply, production and precursors

Analysis of the supply-related indicators for illicit drugs in the European Union suggests that availability remains high across all substance types. On this page, you can find an overview of drug supply in Europe based on the latest data, supported by the latest time trends in drug seizures and drug law offences, together with 2023 data on drug production and precursor seizures.
Drug supply, production and precursors – the current situation in Europe 

Cannabis

Cannabis remains by far the most commonly consumed illicit drug in Europe. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for cannabis in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. 
Cannabis – the current situation in Europe 

Cocaine

Cocaine is, after cannabis, the second most commonly used illicit drug in Europe, although prevalence levels and patterns of use differ considerably between countries. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for cocaine in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more.
Cocaine – the current situation in Europe 

Synthetic stimulants

Amphetamine, methamphetamine and, more recently, synthetic cathinones are all synthetic central nervous system stimulants available on the drug market in Europe. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for synthetic stimulants in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more.
Synthetic stimulants – the current situation in Europe 

MDMA

MDMA is a synthetic drug chemically related to the amphetamines, but with somewhat different effects. In Europe, MDMA use has generally been associated with episodic patterns of consumption in the context of nightlife and entertainment settings. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for MDMA in Europe, including prevalence of use, seizures, price and purity and more. 
MDMA – the current situation in Europe 

Heroin and other opioids

Heroin remains Europe’s most commonly used illicit opioid and is responsible for a large share of the health burden attributed to illicit drug consumption. Europe’s opioid problem, however, continues to evolve in ways that are likely to have important implications for how we address issues in this area. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for heroin and other opioids in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. 
Heroin and other opioids – the current situation in Europe 

New psychoactive substances

The market for new psychoactive substances is characterised by the large number of substances that have emerged, with new ones being detected each year. On this page, you can find an overview of the drug situation for new psychoactive substances in Europe, supported by information from the EU Early Warning System on seizures and substances detected for the first time in Europe. New substances covered include synthetic and semi-synthetic cannabinoids, synthetic cathinones, new synthetic opioids and nitazenes.  
New psychoactive substances – the current situation in Europe 

Other drugs

Alongside the more well-known substances available on illicit drug markets, a number of other substances with hallucinogenic, anaesthetic, dissociative or depressant properties are used in Europe: these include LSD, hallucinogenic mushrooms, ketamine, GHB and nitrous oxide. On this page, you can find the latest analysis of the situation regarding these substances in Europe, including seizures, prevalence and patterns of use, treatment entry, harms and more.
Other drugs – the current situation in Europe 

Injecting drug use

Despite a continued decline in injecting drug use over the past decade in the European Union, this behaviour is still responsible for a disproportionate level of both acute and chronic health harms associated with the consumption of illicit drugs. On this page, you can find the latest analysis of injecting drug use in Europe, including key data on prevalence at national level and among clients entering specialist treatment, as well as insights from studies on syringe residue analysis and more.
Injecting drug use – the current situation in Europe 

Drug-related infectious diseases

People who inject drugs are at risk of contracting infections through the sharing of drug use paraphernalia. On this page, you can find the latest analysis of drug-related infectious diseases in Europe, including key data on infections with HIV and hepatitis B and C viruses.
Drug-related infectious diseases – the current situation in Europe 

Drug-induced deaths

Estimating the mortality attributable to drug use is critical for understanding the public health impact of drug use and how this may be changing over time. On this page, you can find the latest analysis of drug-induced deaths in Europe, including key data on overdose deaths, the substances implicated and more. 
Drug-induced deaths – the current situation in Europe 

Opioid agonist treatment

Opioid users represent the largest group undergoing specialised drug treatment, mainly in the form of opioid agonist treatment. On this page, you can find the latest analysis of the provision of opioid agonist treatment in Europe, including key data on coverage, the number of people in treatment, pathways to treatment and more.
Opioid agonist treatment – the current situation in Europe 

Harm reduction

Harm reduction encompasses interventions, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individuals, communities and societies. On this page, you can find the latest analysis of harm reduction interventions in Europe, including key data on opioid agonist treatment, naloxone programmes, drug consumption rooms and more. 
Harm reduction – the current situation in Europe 

Please fill the required field.
Image

Download Our Mobile App

Image
Image