Decreto 7 agosto 2025 Determinazione delle tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro.
- Decreto Direttoriale n. 1986/2024 Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security- Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati - Decreto Direttoriale n. 1654/2024 D.Dir. n. 1654/2024 Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo - Decreto Direttoriale n. 1651/2024 Corso di formazione per formatore (Train the trainer) - Decreto Direttoriale n. 850/2024 Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo
Le nuove competenze e le soft skill nell’era digitale / INAIL Fact Sheet 2025
ID 24530 | 04.09.2025 / In allegato
La crescente automazione e l'integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi comportano la necessità di competenze nuove e costantemente aggiornate, anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Le capacità di adattamento delle competenze dei lavoratori alle esigenze dinamiche degli scenari futuri sono quindi considerate centrali e diventa primario investire in una formazione non tradizionale, ma orientata a costruire competenze, tecniche e trasversali (soft skill), utili a gestire e ottimizzare tali tecnologie.
Il factsheet è un contributo alla maggiore comprensione degli impatti della digitalizzazione anche in termini di SSL e di nuovi rischi, nonché di aggiornamento delle competenze e della formazione sia come contenuti che come strumenti.
Primo documento di consenso: La prevenzione delle molestie e violenze negli ambienti di lavoro - CIIP 2025
ID 24340 | 25.07.2025 / In allegato
Il primo documento di consenso "La prevenzione delle molestie e violenze negli ambienti di lavoro" è nato dall'impegno del Gruppo di Lavoro CIIP Rischi Psicosociali.
Con questo documento (aperto ed in continuo aggiornamento), si intende fornire un primo contributo alla discussione e rinnovare l’impegno di CIIP e della Associazioni a:
- promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa; - sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (es. psicologi, ergonomi…) e di collaborazione tra i diversi ruoli organizzativi (es. HR); - raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione delle violenze e molestie anche considerando le diverse specificità aziendali, i comparti e le complessità organizzative; - promuovere «l’ascolto attivo» del sistema lavorativo aziendale e istituzionale; - confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative. _________
Sommario
PREFAZIONE
1 VIOLENZA SUL LAVORO E RISCHI PSICOSOCIALI 1.2 VIOLENZE E MOLESTIE SUL LAVORO: UN PROBLEMA NON SOLO PER LA SANITÀ 1.3 VIOLENZE E MOLESTIE SUL LAVORO - DI COSA PARLIAMO 1.4 DEFINIZIONI 1.5 DALLE VIOLENZE E MOLESTIE FISICHE ALLA CYBERVIOLENZA 1.6 MOLESTIE E VIOLENZE DI ORIGINE INTERNA E DI ORIGINE ESTERNA
2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.1 LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE VIOLENZE E AGGRESSIONI - ADOZIONE DI UNA POLITICA AZIENDALE DI TOLLERANZA ZERO - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.3 L’INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL BENESSERE NELLE ORGANIZZAZIONI: CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE, UNI ISO 45003, UNI ISO 30415, UNI ISO 26000, SA8000
3. I RUOLI COINVOLTI: INTERNI ED ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE 3.1 I ruoli interni H&S: il Datore di lavoro, i Dirigenti, il Preposto, Hse Manager e RSPP DATORE DI LAVORO IL DIRIGENTE IL PREPOSTO L’HSE MANAGER E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IL MEDICO COMPETENTE 3.2 ALTRI RUOLI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE: HR, PSICOLOGO DEL LAVORO, REFERENTI AZIENDALI A TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO, CUG, COMITATO GUIDA PER LA PARITÀ DI GENERE, ETC. 3.3 I RUOLI SVOLTI DA ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE: CONSIGLIERE/I DI FIDUCIA, SPORTELLI D’ASCOLTO CONSIGLIERE/I DI PARITÀ, SEGRETERIE SINDACALI ED ALTRE FIGURE
4. METODI E STRUMENTI PER LA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA 4.1 LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE 4.2 LE SURVEY PERIODICHE
5.LA FORMAZIONE 5.1 OBIETTIVI, FINALITÀ E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 5.2 IMPORTANZA DELLA SENSIBILIZZAZIONE E LOGICHE FORMATIVE
6. INDIVIDUAZIONE DI MISURE PREVENTIVE E CORRETTIVE COLLETTIVE ED INDIVIDUALI 6.1 LE LINEE DI INDIRIZZO E I RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 6.2 VADEMECUM DEI COMPORTAMENTI
Allegati A | Strumento – Fac-simile Scheda di segnalazione B | Strumento – Fac-simile Survey anonima C | Violenza e molestie nei luoghi di lavoro: l’esperienza degli operatori socio-sanitari (OSS) D | TOOLKIT "Violence and Harassment" | Prevenzione Violenza e Molestie al lavoro E | La casa degli RLS di Milano F | La Consigliera di Parità della Regione Liguria G | Consigliere/Consiglieri di fiducia e CdF «in rete» - Bologna
Questo White Paper “Smart Building” del CEI è stato predisposto da un gruppo di lavoro nell’ambito del Tavolo di Confronto 3 “Transizione Energetica”.
L’obiettivo dei numerosi esperti che lo hanno elaborato è favorire lo sviluppo delle tecnologie che consentono di realizzare edifici energeticamente altamente efficienti, a supporto, tra gli altri, di progettisti e installatori, del settore delle costruzioni, del terziario e della pubblica amministrazione anche in un’ottica di interventi nell’ambito del PNRR. ________
I recenti orientamenti e programmi di intervento nazionali 1 ed europei 2 hanno ulteriormente accelerato i temi inerenti alla decarbonizzazione, l’efficientamento energetico e la modernizzazione, in chiave tecnologica e digitale, dell’intero settore delle costruzioni, determinando quel salto epocale che prevede, già a partire dai prossimi anni, la costruzione e la ristrutturazione profonda degli edifici per renderli a “zero emissioni”, ZEB, e anticipando di fatto gli obiettivi che l’Unione Europea si è prefissata al 2050.
A partire dal PNRR, FESR e Tassonomia, vengono specificatamente introdotte alcune sfide addizionali che ci accompagneranno lungo tutto il percorso per la decarbonizzazione del settore attraverso il raggiungimento di livelli di efficientamento energetico più restrittivi rispetto al quadro regolatorio vigente, ed in particolare per tutti quegli investimenti che contribuiranno sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici 3.
Il PNRR rappresenta una priorità centrale dell’Italia con l’obiettivo di “produrre occupazione e non sussidi, nel quadro di un forte ancoraggio europeo”, oltre che essere “un piano di scopo e non di spesa”, trasformandosi, insieme con le sue missioni e progetti, in una concreta ed efficace occasione di modernizzazione e rilancio nazionale, e, allo stesso tempo, cogliendo la sfida collettiva ed irrinunciabile della Neutralità Climatica.
Per la corretta implementazione del PNRR, le diverse stazioni appaltanti e le amministrazioni pubbliche del Paese, a partire dai Ministeri referenti delle missioni del piano, ai governi Regionali, sino alle amministrazioni locali, ovvero i comuni capoluoghi di Provincia e non, dovranno affrontare sfide importanti, quali ad esempio l’esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma, e saranno chiamati a pubblicare bandi di gara in un’ottica di coerenza con gli obiettivi del piano stesso, garantendo stessi requisiti tecnici, stessi standard di qualità e prestazionali, puntando ad effettuare investimenti duraturi per soddisfare i bisogni di resilienza anche futuri di cui il Paese necessiterà.
In questo contesto, e a monte della pubblicazione dei bandi di gara e della diffusione dei cantieri sul territorio nazionale, trova pertanto particolare rilevanza il tema di definire raccomandazioni inerenti specifiche minime di qualità che dovranno quindi garantire il soddisfacimento delle priorità strategiche del piano, vedi ad esempio la transizione ecologica e digitale, i principi trasversali, il principio DNSH per non arrecare danni ambientali, la tracciatura climatica e digitale degli effetti introdotti dalle misure progettuali, per le quali potrebbe essere utile identificare gli stessi requisiti tecnici nonché le medesime macrosoluzioni ed architetture di sistema. In questi termini, lo Smart Building (edificio intelligente) rappresenta la soluzione attraverso la quale è possibile ridurre i consumi energetici finali e favorire la diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, trasformando l’attuale struttura energetica dipendente dai combustibili fossili in un sistema efficiente in termini di sfruttamento delle risorse energetiche.
Uno degli obiettivi dell'Unione europea è aumentare il ruolo diretto dei cittadini nella produzione di energia da fonti rinnovabili in grado di adeguare i propri modelli di consumo in base ai segnali del mercato (sistema energetico decentralizzato e digitalizzato).
1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i Fondi della Politica di Coesione e, in particolare, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che prevedono l’applicazione del (nuovo) Codice dei Contratti Pubblici.
2 Il Pacchetto Fit for 55, con le principali direttive (Efficienza Energetica degli Edifici - EPBD, Efficienza Energetica - EED, Energie Rinnovabili - RED) attualmente in fase di revisione, la Renovation Wave, il piano RePower EU e la Tassonomia.
3 Regime 1 del principio Do Not Significant Harm – DNSH.
Gli edifici, i quartieri e le città dovranno dunque diventare più intelligenti per raggiungere livelli di "energia zero" ma soprattutto, anche grazie alle tecnologie digitali, “emissioni zero”.
Gli Smart Buildings rappresentano i principali elementi per attuare la transizione energetica, l’ambiente attraverso il quale rendere fruibili strumenti e tecnologie di comunicazione a beneficio dell’utente adottando tecnologie che consentono a diversi oggetti, sensori e funzioni all’interno di un edificio di comunicare tra loro, interagire, nonché essere gestiti, controllati e automatizzati anche da remoto.
Un edificio intelligente deve essere visto come un sistema nel quale convivono in modo integrato aspetti di natura impiantistica, di automazione degli impianti, di sensoristica, di connettività, di informazione e comunicazione, di tecnologie digitali, di Edge Computing, di Intelligenza Artificiale, per consentire nuove funzionalità, servizi agli occupanti, comfort e benessere, personalizzazione dei servizi. Ciò consentirà di orientare la domanda di energia degli utenti in base alle esigenze della rete elettrica e partecipare pienamente alle soluzioni Smart Grids.
I filoni di ricerca funzionali del nuovo sistema energetico vedono protagonisti lo Smart meter, i sistemi di gestione e controllo 4, le architetture innovative per le reti di distribuzione smart, capaci di bilanciare la produzione e la domanda di energia in tempo reale, il monitoraggio della rete, l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, lo sviluppo di standard e protocolli per migliorare l'interoperabilità dei dispositivi e gestire enormi quantità di dati, l’equilibrio tra privacy e sicurezza per far fronte alla necessità di scambiare dati in tempo reale, l’accumulo di energia, l'integrazione con la mobilità elettrica.
Lo Smart Building interagisce con l’utente, con la rete elettrica e con le reti di comunicazione elettronica, aggregato in modo coordinato con gli altri edifici in un distretto energetico (PENs
Positive Energy Neighbourhoods, PEDs - Positive Energy Districts) o in una Comunità Energetica 5, scambiando dati e informazioni. In prospettiva, l’edificio intelligente evolverà verso un modello di edificio “smart-cognitive building”, grazie all’integrazione di piattaforme di Machine Learning (Intelligenza Artificiale), ai sensori IoT (Internet of Things) e alla tecnologia di comunicazione 5G.
Affinché ciò sia possibile, però, è necessario progettare l’edificio adottando un approccio integrato e sistemico, tenendo conto degli spazi installativi necessari per impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica, degli impianti di produzione autonoma e rinnovabile 6 e della prevedibile evoluzione tecnologica, ponendo come obiettivo primario la massimizzazione del risparmio energetico, il comfort e la sicurezza degli impianti e dell’utente.
4 Building Automation Control System (BACS), Home and Building Electronic System (HBES), Building Management System (BMS), Building Energy Management System (BEMS)
5 Autoconsumo Collettivo (AUC), Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
6 Da considerare in particolare i sistemi BIPV: Building Integrated Photovoltaic Module
Tale approccio si basa sull’adozione dei seguenti principi:
- la riduzione della domanda di energia, tramite l’utilizzo di tecnologie in grado di ottimizzare l’apporto delle fonti energetiche ambientali nel rispetto dei climi locali e garantendo il mantenimento delle condizioni di benessere e di funzionamento interno (architettura bioclimatica); all’edificio
- il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di impianti e soluzioni ad alta efficienza energetica; - l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile che consentano agli utenti di assumere un ruolo attivo nel mercato elettrico; - l’ottimizzazione del funzionamento degli impianti mediante l’ausilio di sistemi di automazione e di gestione energetica; - l’installazione di sistemi di gestione e controllo, monitoraggio, comunicazione e interazione con l’utente e con la rete per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete, migliorando l’efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici, oltre ad assicurare comfort, salute e sicurezza; - l’utilizzo delle tecnologie ICT (Information and Communication Technology), di connettività e relativi protocolli aperti di comunicazione; - le tecnologie digitali per dotare l’edificio di sensoristica connessa agli impianti, all’utente e alle condizioni al contorno, finalizzata alla raccolta dati, e abilitare tutti i sistemi che compongono l’edificio a comunicare incessantemente tra di loro, in maniera automatizzata, attraverso l’infrastruttura di supervisione e controllo; - le piattaforme di controllo e gestione che effettuano il real-time energy monitoring, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati acquisiti, la predizione dei consumi, del funzionamento e delle condizioni di uso, la capacità di imparare in base alle informazioni catturate in tempo reale dai numerosi sensori IoT; - la possibilità degli utenti di accedere e offrire servizi digitali ed energetici, dei servizi di flessibilità richiesti dalla rete elettrica (es. servizi ancillari).
Il presente documento è strutturato in quattro diversi capitoli.
Il primo capitolo intende presentare lo stato dell’arte della legislazione e della normazione tecnica, nazionale ed europea, applicabile alla progettazione di uno Smart Building, fornendo un quadro di insieme degli impianti e delle tecnologie presenti e le prevedibili evoluzioni future (p.e., comunicazione elettronica, IoT e Cybersecurity) utili alla realizzazione di nuove costruzioni, o rinnovamento delle esistenti.
Il secondo capitolo fornisce una panoramica dei diversi domini tecnici che un edificio intelligente dovrebbe presentare e integrare e le aree, criteri di impatto, che vengono influenzate dal livello di integrazione dei vari sistemi tecnici dell’edificio, concentrandosi sui principali benefici, in termini per esempio di efficienza energetica o di attenzione alle necessità e al benessere dell’utente, derivanti dall’utilizzo delle tecnologie maggiormente innovative e digitali.
Il terzo capitolo introduce lo schema di valutazione comune “Smart Readiness Indicator” (SRI), il quale classifica la prontezza all'intelligenza degli edifici, con lo scopo di sensibilizzare ed indirizzare tutte le possibili figure professionali coinvolte nel possibile processo operativo di analisi ed applicazione diffusa.
Il quarto ed ultimo capitolo presenta dei casi applicativi, per Ospedali e Scuole, con l’intento di fornire esempi di soluzioni impiantistiche conformi al PNRR atte a determinare i requisiti minimi di qualità, affidabilità e funzionalità dei sistemi nelle fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio del sistema nelle sue varie componenti, inclusi esempi di schemi architetturali di impianti e di sistema da considerare come migliori pratiche per un’adozione efficace delle tecnologie digitali ... segue allegato
Rettifica della decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
GU L 2025/90657 del 19.8.2025 ___________
Pagina 2, articolo 2, secondo paragrafo:
anziché:
«Essa si applica a decorrere dal 9 novembre 2026.»,
leggasi:
«Essa si applica a decorrere dal 9 dicembre 2026.»
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 30 del 25/07/2025 N. 04 SR/02742/25 Svezia
Approfondimento tecnico: Giradischi
Il prodotto, di marca Crosley, mod. 723800824, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.
Le saldature presentano un'eccessiva concentrazione di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino all'83% e allo 0,53% in peso). Il piombo ed il cadmio sono pericolosi per l'ambiente.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. […]
[…] Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 Agosto 2025 la legge 1° agosto 2025 n. 113, di conversione, con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi” (GU n.146 del 26.06.2025).
Nell’iter di conversione, il testo ha accolto alcune disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, inserite all’interno del Capo II (“Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”).
In particolare si segnala l’inserimento nel provvedimento originale di disposizioni a tutela delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici in caso di emergenze climatiche, estese anche agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 10-bis), nonché del contributo straordinario dell’Assegno di inclusione per i nuclei familiari che nel 2025 concludano le prime 18 mensilità del beneficio (articolo 10-ter).
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m) , n) e o) , del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto medesimo. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10 - ter Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l’anno 2025
1. In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione secondo i modi e i termini di cui al comma 2.
2. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) , del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,, e, quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b) , del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a) , del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b) , del predetto articolo 13 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell’importo di cui all’alinea dello stesso articolo 13, comma 8.[/panel]
Decreto Dirigenziale n. 13 del 17 Giugno 2013 Decreto di istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo. Il provvedimento definisce le linee guida e le procedure per le verifiche ispettive connesse al controllo delle condizioni del lavoro dei marittimi imbarcati sul naviglio nazionale. ... segue in allegato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 37, comma 2, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi dello stesso decreto in materia di formazione;
- ha individuato durata, contenuti e modalità della formazione relativamente ai seguenti percorsi formativi: - datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; - responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; - datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; - coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; - operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; - lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177; - ha individuato i soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi oggetto dell’Accordo stesso, annoverando, tra gli altri, “i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009”, specificando inoltre che “Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata” (allegato A, parte I, par. 1.2); - ha previsto nelle disposizioni transitorie (allegato A, parte VII, par. 2), che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore (24 maggio 2025), possono essere avviati i corsi in base alle disposizioni nazionali previgenti;
2. di approvare le “Disposizioni transitorie per la conclusione delle attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate in base alle disposizioni previgenti l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025”, quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che a far data dall’adozione del presente atto cesserà l’efficacia delle disposizioni in materia di cui alle proprie deliberazioni:
ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025, RELATIVO A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 E S.M.I. Le presenti disposizioni regolano le modalità di attivazione dell’offerta formativa nel territorio regionale relativamente ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” (di seguito Accordo) Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto previsto nell’allegato A dell’Accordo.
ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO REALIZZATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025 Le presenti disposizioni regolano le modalità ed i tempi per la conclusione delle attività corsuali aventi a riferimento le disposizioni previgenti l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
CEI 23-51:2025 / Realizzazione, verifiche e prove quadri uso domestico/similare
ID 24373 | 01.08.2025 / Preview allegato
CEI 23-51 Classificazione CEI: 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
Data Pubblicazione: 2025-07
[box-info]Transitorio
la Norma CEI 23-51:2016-4 rimane applicabile fino al 31 luglio 2026[/box-info]
La presente Norma si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri vuoti, conformi alla Norma CEI EN 60670-24 e classificati GP, con dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.
Questa Norma fornisce le prescrizioni per la realizzazione, la verifica e le prove. Sono inoltre contenuti Allegati per la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, per la verifica dei limiti di sovratemperatura ed alcuni esempi applicativi.
Non sono presi in considerazione gli involucri per apparecchi che fanno parte di serie per uso domestico e similare, trattati dalla Norma CEI 23-74.
Nel "Campo di applicazione" sono precisati i limiti nei confronti della Norma per i quadri elettrici BT; sono inoltre riportati i riferimenti normativi. La presente Norma sostituisce completamente la Norma CEI 23-51:2016-4 che rimane applicabile fino al 31 luglio 2026 e, rispetto alla quale, costituisce una revisione di carattere tecnico avendo introdotto, tra le modifiche più significative, le seguenti:
- il campo della tensione di utilizzo è stato allineato a quello della Norma CEI EN 60670-24; - la tabella del fattore di contemporaneità è stata aggiornata per i circuiti per la ricarica di veicoli elettrici (EV) e per il fotovoltaico (PV); - nelle verifiche costruttive è stata inserita l’identificazione dei circuiti. ... segue preview allegato
Volume 1 - Water Framework Directive & Floods Directive Report from the commission to the Council and the European Parliament on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC)
Volume 2 - Marine Strategy Framework Directive Report from the commission to the Council and the European Parliament on the Commission’s assesment of the Member States’ programmes of measures as updated under Article 17 of the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) ... add more Report