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Circolare n. 57/2025/GAS

Circolare n. 57/2025/GAS - Apertura portale GASIVORI per le dichiarazioni annualità di competenza 2026

ID 24771 | 21.10.2025

Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale – di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 – Apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione 541/2022/R/gas e s.m.i (di seguito: Delibera) dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza 1° ottobre 2025il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) selezionando la voce “Portali esterni”, “Energivori” e quindi “Portale Gasivori” o tramite il link: gasivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
...
segue allegato

Collegati
[box-note]Imprese energivore: Elenchi / Note 2025[/box-note]

Decreto 4 agosto 2025

Decreto 4 agosto 2025

ID 24718 | 10.10.2025

Decreto 4 agosto 2025 
Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza. 

(GU n.236 del 10.10.2025)

___________

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024, il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.

2. Gli uffici di motorizzazione civile, le Direzioni generali territoriali e la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 4 del presente decreto e dall’allegato «A».

[...]

Collegati
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Vademecum unità da diporto
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada [/box-note]

Rettifica della direttiva (UE) 2022/2464 - 08.10.2025

Rettifica della direttiva (UE) 2022/2464 - 08.10.2025

ID 24700 | 08.10.2025

Rettifica della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

GU L 2025/90790 8.10.2025

__________

Pagina 78, articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), punto ii):

anziché:

«ii) agli emittenti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;»,

leggasi:

«ii) agli emittenti quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio supera il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;».

...

Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2022/2464[/box-note]

Relazione annuale antidroga 2025

Relazione annuale antidroga 2025 / Min. Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA)

ID 24699 | 07.10.2025 / In allegato

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) anche per il 2025 si presenta al consueto appuntamento con i lettori proponendo un documento che ha la pretesa di compendiare gli sforzi e l’impegno profusi dalle Forze di polizia nel contrasto al traffico di droga nell’anno 2024. 

La Relazione, basata, in particolare, sulle informazioni provenienti dalle attività delle Forze di polizia in ambito nazionale, nonché da quelle sviluppate dagli Esperti per la Sicurezza dislocati nei principali Paesi di produzione e di transito degli stupefacenti, è stata integrata con contributi tratti dalle numerose pubblicazioni elaborate dalle principali Agenzie internazionali per il contrasto alla diffusione e al consumo delle droghe, da segnalazioni delle Forze di polizia italiane e da elementi informativi reperiti da fonti aperte su siti web specializzati e di stampa italiana e straniera. L’obiettivo che il lettore potrà apprezzare, già dalle prime pagine, è quello di ribadire la dimensione transnazionale assolutamente attuale del narcotraffico.
__________

Il patrimonio dei dati raccolti dalla DCSA nell’anno 2024 ci restituisce uno scenario criminale all’interno del quale il traffico di stupefacenti continua a rimanere il principale reato fine delle organizzazioni criminali, le cui strutture e compagini si caratterizzano per la loro transnazionalità e per la tendenza a intessere relazioni reciproche al fine di massimizzare i guadagni. 

Le interazioni tra diversi cartelli criminali sono essenziali per affrontare e superare in sicurezza le difficoltà logistiche connesse con l’occultamento e il trasporto dei carichi di droga dai luoghi di produzione fino alle piazze di spaccio ove avviene la commercializzazione al dettaglio.

Ancora più numerosi del passato sono i gruppi misti che si affacciano nello scenario criminale, operando in un mercato degli stupefacenti diventato sempre più articolato e complesso, anche per il proliferare di nuove sostanze psicoattive di natura sintetica ed illecite, per la tendenza a cercare nuovi mercati e per la propensione a diversificare le rotte del narcotraffico attraverso itinerari più sicuri per il trasporto dello stupefacente.

La Relazione Annuale della DCSA è strutturata in tre parti, ciascuna delle quali suddivisa in capitoli tematici.

Nella Prima Parte il primo capitolo descrive i principali attori criminali in Italia, presenti nello scenario del narcotraffico: le singole matrici mafiose (‘ndrangheta, cosa nostra, camorra, mafie pugliesi, altre mafie italiane e mafie straniere), nonché gli attori criminali diversi dalle organizzazioni di tipo mafioso, tutti esaminati nelle loro compagini, articolazioni territoriali, connessioni internazionali.

Le linee di tendenza e le modalità operative poste in essere dai gruppi per la realizzazione di traffici di sostanze stupefacenti, emerse nel corso delle indagini coordinate dalla DCSA e concluse nel 2024, sono i temi del secondo capitolo. In esso si focalizzano sin da subito, in estrema sintesi, le minacce rilevate nell’anno trascorso, su cui continuare a fare attenta opera di monitoraggio per intercettare, in tempo utile e con gli interventi di prevenzione e contrasto adeguati, eventuali derive pericolose.

Seguono i capitoli, dal terzo all’ottavo, relativi a cocaina, eroina, cannabis, droghe sintetiche, nuove sostanze psicoattive e precursori, in cui vengono riportate anche alcune delle numerose indagini.
[...]
Nella Seconda Parte, contenente gli esiti dell’attività di contrasto in Italia con la rassegna dei dati statistici relativi all’anno 2024, il primo capitolo è dedicato alle operazioni antidroga di maggiore rilievo concluse dalle Forze di polizia nel 2024, la cui attività investigativa è stata coordinata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Ulteriori interventi di contrasto occasionali (sequestri di stupefacenti e di laboratori clandestini, arresti/ denunce d’iniziativa) sono descritte, all’occorrenza, negli altri, pertinenti capitoli della Relazione. Il secondo capitolo contiene i risultati statistici dell’azione investigativa delle Forze di polizia a livello nazionale, mentre il terzo esplode gli stessi dati a livello regionale e di città metropolitane.

La Terza Parte, una novità rispetto alle Relazioni degli ultimi anni, offre una descrizione della complessità del lavoro svolto su diversi fronti dalla DCSA, dal preventivo al repressivo, dall’operativo allo strategico, dal legislativo al formativo, in campo nazionale e internazionale.

Contiene, nel primo capitolo, i dati salienti delle varie attività condotte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga nel 2024, nel secondo capitolo il resoconto di un’iniziativa inerente alle droghe sintetiche e alle nuove sostanze psicoattive, il Progetto HERMES, che il 31 dicembre 2024 ha visto la sua conclusione.

La Relazione 2025 è arricchita da una appendice contenente:

- una panoramica sui gruppi criminali di narcotrafficanti del Centro e del Sudamerica;
- le schede di profilazione delle sostanze stupefacenti più diffuse nel mercato illegale, concepita come prontuario informativo di agevole consultazione.
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segue allegato

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[box-note]D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309[/box-note]

Decreto MASE 7 Agosto 2025

Decreto MASE 7 Agosto 2025

ID 24676 | 02.10.2025

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 agosto 2025, recante “Modificazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024

Avviso in GU n.229 del 02.10.2025

Collegati
[box-note]Decreto 19 giugno 2024[/box-note]

La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi

La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi

La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi / Fact Sheet INAIL 2025

ID24674 | 02.10.2025 / In allegato

La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi: un problema non solo di usabilità

Dati statistici riferiscono che il numero di persone mancine si attesta su circa il 10% della popolazione.

In un mondo “a misura di destrorsi” essi imparano ad utilizzare la mano non dominante in molte situazioni. Anche nelle postazioni di lavoro, si trovano ad interagire con macchine e comandi pensati principalmente per destrorsi. Ricerche scientifiche affermano che la lateralità agisce sulle abilità motorie e su aspetti emotivi e cognitivi. Tenerne conto nella progettazione di attrezzature di lavoro è importante anche ai fini della sicurezza, oltre che per gli aspetti di comfort, usabilità ed esperienza d’uso.

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Fonte: INAIL

Linee guida GPDP cookie e altri strumenti di tracciamento

Linee guida GPDP cookie e altri strumenti di tracciamento / Ed. 2021

Linee guida GPDP cookie e altri strumenti di tracciamento / Ed. 2021

ID 24665 | 01.10.2025 / In allegato 

Delibera 10 giugno 2021 Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento. (Provvedimento n. 231).

(GU n.163 del 09.07.2021)
________

Le presenti linee guida hanno innanzitutto una funzione ricognitiva in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all'interno del  terminale  di  un  utente,  con  specifico riferimento all'utilizzo di cookie  e di altri strumenti di tracciamento, nonche' l'obiettivo di specificare, al riguardo,  le corrette modalita' per la  fornitura  dell'informativa  e per l'acquisizione del consenso on-line degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del  regolamento (UE)2016/679 (di seguito, regolamento). 

Il quadro giuridico di riferimento e' infatti, ad oggi, costituito tanto dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE  (c.d.  direttiva ePrivacy) e successive modifiche, come recepita  nell'ordinamento nazionale all'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito codice), quanto dal regolamento, per cio' che concerne specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, punto  11) e 7 e al considerando 32, come da ultimo interpretati dalle linee guida del WP29 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal Comitato europeo per la Protezione dei dati personali (di seguito, EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite, da ultimo, dalle Guidelines  05/2020  on consent under Regulation 2016/679 adottate il 4 maggio 2020. 

In proposito il Garante, come e' noto, ha gia' adottato un provvedimento (n. 229, dell'8 maggio 2014), volto ad «individuare le modalita' semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali  da  parte dei siti internet visitati», come pure a  «fornire idonee indicazioni sulle modalita' con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge», le cui indicazioni necessitano ora di essere integrate e precisate, in particolare con riferimento a taluni, specifici aspetti (al fine di agevolare i titolari del  trattamento nella corretta  applicazione del  citato quadro regolamentare come specificato dal richiamato provvedimento del maggio 2014 e dalle presenti linee  guida, si allega a queste ultime una tabella riassuntiva delle indicazioni contenute in entrambi i provvedimenti). 

Da un lato deve essere infatti considerato che il regolamento, come precisato all'art.  95, «non  impone  obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti  pubbliche di comunicazione nell'Unione,  per quanto riguarda le materie per le  quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo  fissati dalla direttiva 2002/58/CE», la quale espressamente prevede, all'art. 1, paragrafo 2, che «le disposizioni della presente direttiva precisano  e integrano [il regolamento (EU) 2016/679] ...». 

D'altro canto, non puo' essere sottovalutato  come  il  regolamento abbia inteso  ampliare  e  rafforzare  il  potere dispositivo  e  di controllo  della persona   riguardo   al   trattamento   delle   sue informazioni personali, in particolar modo integrando la definizione di consenso contenuta nella precedente direttiva 95/46/CE,  chiarendo che la manifestazione di volonta' dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali deve essere, oltre che - come appunto  gia'  nel vigore  della  direttiva - libera,  specifica  ed  informata,  anche «inequivocabile», ma  pure esigendo  che  l'obiettivo della concreta ed efficace attuazione dei principi di protezione dati venga conseguito  sin dalla  progettazione   e   attraverso   impostazioni predefinite (cd. privacy by design e by default). 

L'esigenza di un nuovo intervento del Garante e'  dovuta al lungo intervallo di  tempo  trascorso,  alle  novita' normative frattanto intervenute e al monitoraggio che, anche per il tramite dei  numerosi reclami,  segnalazioni e richieste  di pareri, l'autorita' ha effettuato sulla concreta e talvolta non corretta implementazione delle regole menzionate - in  particolare considerando  gli  effetti riscontrabili sull'esperienza di navigazione,  sui  diritti  e  sulle tutele degli interessati, come pure sulla operativita' delle imprese e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica  -  nonché alla sempre crescente diffusione di nuove  tecnologie  caratterizzate da crescenti livelli di potenziali pervasivita'. 

Infine, deve essere tenuta in considerazione l'evoluzione comportamentale degli stessi utenti della rete, sempre piu' orientati alla moltiplicazione delle proprie identita' digitali come risultanti dall'accesso a plurimi servizi e funzioni  disponibili e, in primo luogo, ai social network. Tale fenomeno comporta infatti  il  rischio che le informazioni personali oggetto di trattamento siano  raccolte proprio incrociando i dati anche relativi all'utilizzo di funzionalita' e servizi diversi, ai quali e' possibile accedere utilizzando molteplici terminali (cd. enrichment), con l'effetto della creazione di profili sempre piu' specifici  e dettagliati. Si impone, di conseguenza, la necessita' di un quadro rafforzato di tutele maggiormente orientate a favorire e a rendere effettivo il controllo sulle informazioni personali oggetto di trattamento e, in definitiva, la capacita' di autodeterminazione del singolo.
...
segue allegato

Collegati
[box-note]Regolamento Privacy | Regolamento (UE) 2016/679
Direttiva 2002/58/CE
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy)
EDPB Guidelines[/box-note]

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