ECHA: Update candidate list 05.11.2025
ECHA: Update candidate list 05.11.2025
ID 24867 | 06.11. 2025 / Download Scheda
L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) contiene ora 251 voci per sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente. Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e della fornitura di informazioni a clienti e consumatori sul loro utilizzo sicuro.
Il Comitato degli Stati membri dell'ECHA ha confermato l'aggiunta dell'1,1'-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all'elenco nella riunione di ottobre. La sostanza ha proprietà molto persistenti e altamente bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori industriali. Questa identificazione supporterà il lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.
Voce aggiunta all'elenco dei candidati il 05 Novembre 2025:
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Nome della sostanza |
Numero CE |
Numero CAS |
Motivo dell'inclusione |
Esempi di utilizzo |
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1,1'-(etan-1,2 diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) |
284-366-9 |
84852-53-9 |
Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (articolo 57e) |
ritardante di fiamma |
L'elenco contiene ora 251 voci, alcune delle quali sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più elevato.
Questa sostanza potrebbe essere inserita nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla a meno che non ne richiedano l'autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l'uso continuato.
Conseguenze dell'inclusione nella lista dei candidati
Ai sensi del regolamento REACH, le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell'elenco delle sostanze candidate.
Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei prodotti candidati in concentrazione superiore allo 0,1% (in peso/peso), i fornitori sono tenuti a fornire ai propri clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.
Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all'ECHA se il loro articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei candidati entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell'elenco (5 novembre 2025).
I fornitori UE e SEE di sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate, fornite singolarmente o in miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.
Ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all'ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Tale notifica viene pubblicata nella banca dati dell'ECHA sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti (SCIP).
Ai sensi del regolamento Ecolabel UE, i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere il marchio Ecolabel.
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Fonte: ECHA
22a Comunicazione Certifico (2017/2025)
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
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