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Decreto 4 agosto 2025

Decreto 4 agosto 2025

ID 24511 | 01.09.2025 / In allegato

Decreto 4 agosto 2025 
Sistema informativo dell'assistenza primaria.

(GU n.202 dell'01.09.2025)

...

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività e alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, comprese quelle erogate nell’ambito della continuità assistenziale e dell’assistenza ai turisti, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

[...]

Collegati
[box-note]Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[/box-note]

Decreto 31 luglio 2025 

Decreto 31 luglio 2025 

ID 24424 | 13.08.2025

Decreto 31 luglio 2025 
Disposizioni integrative al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

(GU n.187 del 13.08.2025)

Entrata in vigore: 14.08.2025

____________

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto direttoriale 1° aprile 2016 ( Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» e al decreto direttoriale 1° aprile 2016 ( Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016) «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici», al fine di integrare la formazione dei marittimi che non possono dimostrare il trasporto di prodotti petroliferi o chimici in tre mesi di navigazione, richiesti dalla attuale normativa per il conseguimento dell’addestramento avanzato.

[...]

Collegati
[box-note]Decreti 1° aprile 2016: Addestramento obbligatorio personale marittimo[/box-note]

Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025

Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025

Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025

ID 24297 | 18.07.2025 / In allegato

Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025
Oggetto: lavoro intermittente - abrogazione R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025.

Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Va anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 - ancora pienamente vigente - ha stabilito che "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".

Ciò premesso, si ritiene - d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio Legislativo che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. - che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che "l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.

...

Fonte: INAIL

Collegati
[box-note]R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923
Legge 7 aprile 2025 n. 56 [/box-note]

Decreto 16 aprile 2025

Programma nazionale della pesca e acquacoltura 2025 2027

Decreto 16 aprile 2025 / Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2025-2027

ID 24272 | 12.07.2025

Decreto 16 aprile 2025 Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025-2027.

(GU n.160 del 12.07.2025)

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