Decreto 21 luglio 2025 / Auto di sicurezza - Safety car
ID 14493 | 28.08.2025
Decreto 21 luglio 2025
Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car.
(GU n.191 del 19.08.2025)
__________
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e dell’eventuale regolazione del flusso veicolare sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i soggetti abilitati, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati nell’esecuzione della predetta procedura, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l’impiego di veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dei
soggetti abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente decreto, nei seguenti casi:
a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale.
...
SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR
Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli arrotondati, realizzato con pellicola retroriflettente a elevata efficienza, di
dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,40 m, da utilizzare sui veicoli impiegati nell’esecuzione del dispositivo safety car.
Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a due righe di testo senza l’utilizzo di
pittogrammi.
Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a tre righe di testo senza l’utilizzo di
pittogrammi.
...
[box-note]D.Lgs. Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177
...
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
...
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
...
3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis[/box-note]
...
Collegati
[box-note]Legge 25 novembre 2024 n. 177
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada[/box-note]
Ar
Fr
En 


