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DPCM 4 giugno 2025 n. 111

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2025 n. 111

ID 24374 | 01.08.2025 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2025 n. 111
Regolamento recante modificazioni all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. (25G00116)

(GU n.177 del 01.08.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2025
________

Art. 1 Modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81 
 
1. All'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, la  tabella 1 e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento. 
...

Collegati
[box-note]DPCM 14 aprile 2021 n. 81[/box-note]

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025

ID 24265 | 10.07.2025

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione

GU L 2025/90577 del 10.7.2025

...

Pagina 6, allegato, «Definizioni», tabella, seconda colonna, seconda riga,

anziché:

«Rapporto tra l’energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l’energia elettrica e/o termica importata - ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l’energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell’impianto di combustione in un determinato periodo di tempo»,

leggasi:

«Rapporto tra l’energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l’energia elettrica e/o termica importata - ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l’energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell’unità di combustione in un determinato periodo di tempo».

Pagina 12, allegato, BAT 1, punto v, lettera a),

anziché:

«a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da impianti IED - ROM);»,

leggasi:

«a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali - ROM);».

Pagina 17, allegato, BAT 4, tabella, note a piè di pagina 9, 11 e 15,

anziché:

«(cfr. BAT 5)»,

leggasi:

«(cfr. BAT 9)».

Pagina 28, allegato, BAT 19, tabella, colonna «Applicabilità», riga a,

anziché:

«Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti»,

leggasi:

«Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica nelle unità di combustione esistenti».

Pagina 45, allegato, BAT 31, tabella, colonna «Applicabilità», riga a, primo comma, e Pagina 48, allegato, BAT 36, tabella, colonna «Applicabilità», riga a, primo comma,

anziché:

«Generalmente applicabile agli impianti nuovi in funzione ≥ 1 500 ore/anno.»,

leggasi:

«Generalmente applicabile alle unità nuove in funzione ≥ 1 500 ore/anno.»

Pagina 57, allegato, BAT 46, tabella 28, nota 2, e Pagina 64, allegato, BAT 55, tabella 33, nota 2,

anziché:

«(2) Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l’uso cui per cui è progettata l’unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).»,
leggasi:

«(2) Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l’uso per cui è progettata l’unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).»
Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga d, secondo comma,

anziché:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici»,

leggasi:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche».

Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga h, primo comma,

anziché:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.»,

leggasi:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche.»

Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga i, primo comma, e Pagina 66, allegato, BAT 57, tabella, colonna «Applicabilità», seconda riga, primo comma,

anziché:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.»,

leggasi:

«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza delle installazioni chimiche.»

Pagina 67, allegato, BAT 57, tabella 36, titolo,

anziché:

«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie»,

leggasi:

«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie».

Pagina 68, allegato, BAT 59, tabella 38, titolo,

anziché:

«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti esclusivamente dalla combustione di combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie»,

leggasi:

«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie».

Pagina 71, allegato, BAT 71, tabella, colonna «Tecnica», riga b, quale rettificata in GU L 199 del 28.7.2022,

anziché:

«Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore dei fumi»,

leggasi:

«Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi».

Pagina 71, allegato, BAT 71, tabella, colonna «Descrizione», riga b, quale rettificata in GU L 199 del 28.7.2022,

anziché:

«Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore dei fumi nella sezione 8.4»,

leggasi:

«Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi nella sezione 8.4».

Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna «Descrizione», riga «Condizioni del vapore supercritiche»,

anziché:

«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e > 540 °C.»,

leggasi:

«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e 540 °C.»

Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna «Descrizione», riga «Condizioni del vapore ultrasupercritiche»,

anziché:

«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e > 580-600 °C.»,

leggasi:

«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e 580-600 °C.»

[...]

Collegati
[box-note]Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)
Direttiva 2010/75/UE
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326[/box-note]

Decreto 20 maggio 2025

Decreto 20 maggio 2025

Decreto 20 maggio 2025 / Imballaggio medicinali: Disciplina dispositivo 

ID 24257 | 09.07.2025

Decreto 20 maggio 2025
Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute. 

(GU n.157 del 09.07.2025)

Entrata in vigore: 09.07.2025

_________

Art. 1. Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero», il Ministero della salute;
b) «MEF», il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) «IPZS», l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
d) «dispositivo», il dispositivo realizzato su supporto di sicurezza e apposto sulla parte della confezione prescelta dal produttore, finalizzato a rafforzare il sistema di controllo dei medicinali previsto dal regolamento delegato UE 2016/161, a garantire la sicurezza dei medesimi e ad assicurare le necessarie misure di contrasto alle frodi ai danni dell’erario. Il dispositivo, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori e in quanto tale prodotto esclusivamente da IPZS ai sensi dell’art. 2, comma 10- bis, della legge n. 559 del 1966.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, il dispositivo è apposto sull’imballaggio dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell’identificativo univoco ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161.

2. Il dispositivo è parte del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all’art. 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/161.

3. I dati relativi al dispositivo, con le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A, non sono oggetto di trasmissione alla banca dati centrale prevista dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992.

Art. 3. Caratteristiche tecniche del dispositivo

1. Il dispositivo, è realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su supporto di sicurezza con specifici materiali, tecniche, sistemi e procedure di sicurezza, proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione visibili e invisibili.

2. Il dispositivo è autoadesivo ed è realizzato in carta filigranata di sicurezza priva di imbiancante ottico dotato di fibrille cellulosiche invisibili a occhio nudo fluorescenti agli UV, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.

3. Il dispositivo è destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale ed è dotato di caratteristiche tali da assicurare la permanenza sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del dispositivo stesso come conseguenza di tentativi di rimozione. Le indicazioni del presente comma sono valide anche per le confezioni di medicinali oggetto di importazione parallela.

4. Il dispositivo è dotato di un codice di identificazione generato e assegnato da IPZS per contrassegnare il proprio lotto di produzione interno, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Gestione dei dispositivi delle confezioni

1. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate alle strutture sanitarie pubbliche e private deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la dicitura «CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE».

2. I dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate all’esportazione, devono essere annullati mediante apposizione della dicitura «ESPORTAZIONE» resa ben visibile e con inchiostro in- delebile. Tale procedura di annullamento del dispositivo deve essere effettuata anche nel caso in cui venga esportato il solo contenuto delle confezioni dei medicinali.

3. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate ad essere consegnate ai medici come campioni gratuiti deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la dicitura
«CAMPIONE GRATUITO - VIETATA LA VENDITA».

4. Ai dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia destinate allo smaltimento deve essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X».

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, i dispositivi delle confezioni dei medicinali immesse in commercio in Italia che per qualsiasi motivo diverso dalla fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fuoriescono dalla catena distributiva, devono essere annullati mediante la procedura di cui al comma 4.

6. L’annullamento del dispositivo mediante le segnature di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, deve essere effettuato in modo tale da non impedire la lettura ottica o la lettura in chiaro del codice di A.I.C. e del numero presente sul dispositivo medesimo.

7. La verifica dell’avvenuto annullamento spetta ai soggetti che forniscono i medicinali alle strutture sanitarie di cui al comma 1, che esportano, che consegnano campioni gratuiti ai sanitari, che raccolgono le confezioni di medicinali ai fini dello smaltimento.

8. Il dispositivo in quanto carta valori è assoggettato alle relative modalità di gestione con responsabilità a carico del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

Art. 5. Approvvigionamento e impiego del dispositivo

1. Nel rispetto dei principi di sicurezza in materia di carte valori, i titolari di A.I.C. si approvvigionano del dispositivo di cui al presente decreto direttamente o tramite soggetto delegato presso l’IPZS utilizzando esclusivamente la piattaforma internet messa a disposizione da quest’ultimo al fine di assicurare trasparenza e tracciabilità degli ordini di acquisto di dispositivi e dei relativi tempi di consegna. L’IPZS assicura modalità di forniture adeguate alle esigenze produttive dei titolari stessi.

2. Le forniture dei dispositivi da parte dell’IPZS sono effettuate sulla base di condizioni da convenirsi con i titolari di A.I.C. in Italia nel rispetto dei seguenti principi:

a) la fornitura ha per oggetto dispositivi conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l’impiego da parte dei produttori di medicinali;
b) il prodotto è fornito franco stabilimento indicato dal titolare A.I.C. in Italia con modalità di confezionamento e di trasporto atte a garantirne la sicurezza;
c) l’IPZS provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell’ordine, salvo diverse modalità determinate dal Ministero della salute o dall’Agenzia italiana del farmaco in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono comunicate dall’Istituto al Ministero della salute e all’Agenzia italiana del farmaco.
4. L’Istituto registra i numeri assegnati a ciascun lotto di produzione di dispositivi, mantenendo memoria dei numeri forniti a ciascuna azienda per l’applicazione sulle singole confezioni.
5. I produttori di medicinali predispongono misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per la custodia e per l’impiego dei dispositivi nel ciclo di produzione dei medicinali ed adottano modalità di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei dispositivi stessi.

Art. 6. Caratteristiche del dispositivo per il periodo di stabilizzazione

1. Nel periodo di stabilizzazione di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, la tracciabilità e la rimborsabilità dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell’identificativo univoco di cui all’art. 2, paragrafo 1, del regolamento, possono essere assicurate anche attraverso la lettura delle informazioni contenute nel dispositivo, ai sensi del coma 5 del medesimo articolo, come di seguito indicate:

a) codice A.I.C. riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica;
b) identificazione della confezione derivante dalla combinazione della denominazione del medicinale con l’indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;
c) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
d) numero progressivo riportato sia in chiaro sia mediante la tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono stampate sul dispositivo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell’allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. I dati relativi al dispositivo, con le caratteristiche tecniche di cui all’allegato B, sono trasmessi alla banca dati centrale prevista dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992.

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2016/161
Direttiva 2001/83/CE
Decreto Legislativo 6 febbraio 2025 n. 10[/box-note]

Manuale per la gestione dei rifiuti | Università di Bologna

Manuale gestione rifiuti Universita di Bologna

Manuale per la gestione dei rifiuti | Università di Bologna 2020

ID 24217 | 03.07.2025 / Manuale in allegato

Il Manuale descrive le tipologie dei rifiuti prodotti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Ateneo) nell’ambito delle proprie attività di didattica, ricerca e socio assistenziale, le modalità di raccolta e di gestione interne all’ateneo, le procedure di conferimento di rifiuti speciali e assimilati agli impianti autorizzati ed al sistema di riciclaggio degli Enti Locali e dei gestori comunali che svolgono tali servizi.

Figura 1 Tavola sinottica delle voci dell indice

Fig. 1 - Tavola sinottica delle Voci dell’Indice

[...]

Classificazione e codifica dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l’origine in urbani o speciali, e in base alle loro caratteristiche di pericolosità in pericolosi o non pericolosi.
I rifiuti prodotti in Ateneo nell’ambito delle proprie attività didattiche, di ricerca e socioassistenziali sono tutti rifiuti speciali. Tra questi quelli che non vengono prodotti nelle aree di laboratorio, sono assimilabili agli urbani se non pericolosi. L’effettiva l’assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi, per qualità e quantità, viene stabilita dal Regolamento comunale del Comune di riferimento, come definito dall’art. 198 c2, lettera g) del D.Lvo.152/2006 e s.m.i., e può quindi essere differente per le diverse sedi dell’Ateneo.

I rifiuti prodotti nei laboratori di ricerca, didattica e di attività socioassistenziali non sono assimilabili agli urbani, pertanto i laboratori sono raggruppati in Unità Locali: in alcuni casi le unità locali coincidono con i dipartimenti o con altre strutture di didattica/ricerca, in altri più laboratori sono accorpati in un’unica Unità Locale. L’elenco delle UL e dei relativi responsabili e delegati è aggiornato in intranet nelle pagine del Nu.Te.R. 

L’Ateneo non paga la tassa sui rifiuti ai comuni delle sue sedi sulle aree (misurate in m2) adibite a laboratorio perché i rifiuti ivi prodotti devono essere gestiti in maniera alternativa, conferendoli alle ditte autorizzate e vincitrici della gara d’appalto.

CER

La codifica di un rifiuto avviene tramite l’assegnazione di un codice CER, e se questa ricade su di un CER con asterisco (cioè pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE e s.m.i.), di uno o più codici di pericolo HP (Reg. UE 1357/2014), nonché l’eventuale attribuzione di pericolosità secondo ADR.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a tre coppie di numeri XX.YY.ZZ (la prima coppia indica il capitolo, la seconda la categoria e la terza la tipologia specifica). Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

[panel]Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare un codice XX.YY.99, rifiuti non specificati altrimenti, previa richiesta e autorizzazione regionale.[/panel]

[box-info]I rifiuti elencati nell’elenco CER possono essere di quattro tipi:

- pericolosi assoluti, quindi sempre e in ogni condizione, contrassegnati dall’asterisco (*);
- non pericolosi assoluti, se non contrassegnati da asterisco;
- pericolosi o non pericolosi a seconda della loro composizione. Infatti, alcune voci sono doppie, i cosiddetti codici “a specchio”: una voce è contrassegnata con asterisco e l’altra no. In tal caso i rifiuti sono chiamati a specchio pericolosi (*), oppure
- a specchio non pericolosi.[/box-info]

[...]

1.2.3 ADR

In linea di principio i rifiuti derivanti dal fine vita delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche non saranno soggetti ad ADR se le apparecchiature stesse non sono state trasportate in ADR dal produttore (dell’apparecchiatura elettrica e elettronica) all’acquirente nel momento dell’acquisto. In ogni caso va valutato se in un’apparecchiatura elettrica/elettronica a fine vita l’eventuale componente pericoloso è separabile o non separabile:

- separabile: la parte pericolosa va inviata a smaltimento/riciclo separatamente;
- non separabile: se la parte pericolosa è inferiore alla QL, allora NO ADR (come nella maggior parte dei casi). Altrimenti va trasportato in ADR.

Pertanto è necessario ragionare caso per caso. Inoltre, con riferimento alla comunicazione di dicembre 2015 di CDC RAEE, ANCI, e altre associazioni di categoria, i seguenti RAEE non sono sottoposti ad ADR:

- apparecchi refrigeranti: ai sensi delle disposizioni speciali 119 e 291;
- TV e Monitor: ai sensi del punto 1.1.3.1 b);
- Lampade Fluorescenti: ai sensi del punto 1.1.3.10.

[...] segue in allegato

Fonte: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Collegati
[box-note]TUA | Testo Unico Ambiente
Direttiva 2008/98/CE
ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"
Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) / Note
Rettifica della direttiva 2008/98/CE - 22.12.2022
Regolamento (UE) N. 1357/2014 Nuove Caratteristiche di Pericolo Rifiuti
Normativa quadro Merci Pericolose | Consolidato[/box-note]

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