Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 / Piattaforma tecnico manutentore antincendio
ID 24755 | 17.10.2025 / In allegato
Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025
OGGETTO: Decreto Ministeriale 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore.
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2025 in G.U. n. 190 del 18/08/2025, è stato differito al 25/09/2026 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio previsto all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
La concessione di questa ulteriore proroga trova fondamento nella necessità di consentire alle Direzioni Regionali e Interregionali e ai Comandi Provinciali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, di completare entro il termine stabilito tutte le attività connesse all’istruttoria e alla gestione delle procedure di esame già avviate, nonché di assicurare il tempestivo trattamento delle istanze di qualificazione già pervenute e di quelle che perverranno.
Si ricorda che, come già comunicato con le circolari DCPREV n. 19631 del 3/12/2024, n. 1823 del 3/02/2025 e n. 5536 del 28/03/2025, risulta pienamente accessibile la terza e ultima sezione del Portale Informatico per la gestione della qualificazione. Attraverso tale sistema è possibile gestire l’intero ciclo procedurale, dall’invio delle istanze fino al rilascio dell’attestato di qualificazione dotato di QR-code, nonché l’inserimento nell’elenco pubblico dei manutentori qualificati.
Pertanto, alla luce dell’avvenuto completamento dell’intero sistema previsto dal decreto ministeriale 1° settembre 2021 - costituito dalla piena operatività della piattaforma informatica nazionale, dalla disponibilità di sedi d’esame distribuite sul territorio e dalla definizione di un quadro formativo conforme ai requisiti normativi - può considerarsi formalmente e sostanzialmente conclusa la fase transitoria inizialmente prevista per l’implementazione della procedura di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Tale chiusura determina la transizione verso un regime ordinario a pieno titolo, nel quale le disposizioni regolamentari trovano completa e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. In coerenza con questa evoluzione normativa e al fine di garantire l'effettività, l'uniformità e la certezza del diritto nella disciplina di settore, si stabilisce quanto segue:
1. i Nulla Osta Transitori (NOT) già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026; 2. i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026, indipendentemente dalla data di emissione.
Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell'attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell'attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 e dalle relative circolari applicative emanate da questa Direzione Centrale
In tale contesto, si richiama l’attenzione delle Direzioni Regionali e Interregionali e dei Comandi Provinciali, ciascuno per le rispettive competenze, sulla necessità di consolidare in tempi brevi l’organizzazione delle sessioni d’esame, accelerando ogni attività utile al completamento del processo di qualificazione entro la scadenza definitiva del 25/09/2026.
A tal fine, si ritiene necessario che vengano assicurate le seguenti azioni operative:
a) completare il processo di valutazione e programmazione degli esami relativi a tutte le istanze già pervenute; b) rilasciare i NOT esclusivamente a fronte di istanze formalmente complete e regolari; c) garantire un’adeguata informazione ai soggetti interessati circa la conclusione della fase transitoria e la cessazione della validità dei NOT; d) offrire il massimo supporto tecnico e organizzativo per la pianificazione e lo svolgimento delle sessioni d’esame.
Circolare CNI XX Sessione n. 343 del 09 Ottobre 2025 / Ingegneri: Informativa IA
ID 24734 | 14.10.2025 / In allegato
Oggetto: Legge 23 settembre 2025 n.132 - Disposizioni in materia di intelligenza artificiale - previsione riguardante le Professioni intellettuali (art.13) - obbligo di informativa al cliente - duplice modello di dichiarazione a beneficio degli iscritti, per adempiere all’obbligo di legge - trasmissione - considerazioni ________
Come noto, sulla G.U. del 25 settembre 2025 n. 223 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025 n.132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.”, contenente previsioni di notevole interesse per cittadini, professionisti e Pubblica Amministrazione.
Il Parlamento italiano ha reputato necessario introdurre una regolamentazione di questo potente e innovativo strumento, che determinerà una vera e propria rivoluzione tecnologica, con prospettive e ricadute ancora tutte da esaminare compiutamente.
In questa sede si intende concentrare l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’art. 13 della legge, (rubricato “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”):
“1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.”.
[box-info]Pertanto, tutti i professionisti italiani, - che intendono avvalersi delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale nello svolgimento della propria attività professionale - sono tenuti, per legge:
I) Ad utilizzare i sistemi di IA solamente in via strumentale e di supporto all’attività professionale, garantendo sempre e comunque che vi sia stata la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera di cui all’incarico ricevuto, rispetto all’utilizzo degli strumenti di IA;
II) A comunicare con chiarezza di linguaggio e in maniera esaustiva al cliente le informazioni necessarie relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati durante l’attività, in un’ottica di rapporto di lealtà e di fiducia tra professionista e committente.[/box-info]
Quello suindicato costituisce un vero e proprio obbligo giuridico in capo al Professionista, che diventa efficace a partire dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della legge n.132/2025.
Allo scopo di agevolare l’osservanza della prescrizione di legge da parte degli iscritti, si trasmette in allegato un duplice, possibile modello di Informativa.
Il primo, nella forma di autocertificazione (“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'”), è idoneo ad essere utilizzato sia nei rapporti con la committenza, privata e pubblica, sia come elemento di informativa generale nei confronti dell’Ordine professionale di appartenenza, per i profili di rispetto degli obblighi deontologici.
Il secondo, in forma di semplice dichiarazione (intitolato, appunto, “DICHIARAZIONE”), è idoneo a essere utilizzato esclusivamente nei rapporti professionali con la committenza, ed eventualmente associato alla comunicazione riguardante l’accettazione dell’incarico professionale ed il preventivo scritto.
Entrambi i fac-simile sono liberamente utilizzabili e modificabili a propria discrezione da parte degli iscritti, nei passaggi di interesse. ________
Decreto Ministeriale Prot. n. 0070715 del 05 Settembre 2025
ID 24626 | 22.09.2025
Oggetto: Decreto ministeriale in data 15 agosto 2025 con allegata direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario.
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva emanata con il decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, formula, con la direttiva di cui all'unito Allegato, indicazioni e chiarimenti volti a precisare in dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria. ...
Allegato Direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario ... segue allegato
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 - 22.09.2025
ID 24623 | 22.09.2025
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
GU L 2025/90734 del 22.9.2025
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Pagina 8, allegato, riga 606-155-00-6, colonna «Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA»:
Legge 12 settembre 2025 n. 131 / Legge riconoscimento e promozione zone montane
ID 24616 | 19.09.2025
Legge 12 settembre 2025 n. 131 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
(GU n.218 del 19.09.2025) ________
Capo I NORME GENERALI Art. 1 Finalita' Art. 2. Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi
Capo II PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO Art. 3. Strategia per la montagna italiana Art. 4. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane Art. 5. Relazione annuale
Capo III SERVIZI PUBBLICI Art. 6. Sanità di montagna Art. 7. Scuole di montagna Art. 8. Promozione dei servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani Art. 9. Interventi per i tribunali siti in aree montane Art. 10. Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane Art. 11. Servizi di comunicazione
Capo IV TUTELA DEL TERRITORIO Art. 12. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani Art. 13. Ecosistemi montani Art. 14. Parchi e aree protette in zone montane Art. 15. Disposizioni in materia di limiti all’esercizio dell’attività venatoria nei valichi montani Art. 16. Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici Art. 17. Cantieri temporanei forestali Art. 18. Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali Art. 19. Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna Art. 20. Tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria Art. 21. Rifugi di montagna Art. 22. Attività escursionistica
Capo V SVILUPPO ECONOMICO Art. 23. Finalità Art. 24. Professioni della montagna Art. 25. Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani Art. 26. Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani Art. 27. Agevolazione per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna Art. 28. Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie Art. 29. Incentivi per la natalità nei comuni montani Art. 30. Registro nazionale dei terreni silenti
Capo VI D ISPOSIZIONI FINALI Art. 31. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano Art. 32. Sostegno finanziario locale Art. 33. Abrogazioni Art. 34. Disposizioni finanziarie Art. 35. Entrata in vigore
Decreto 20 giugno 2025 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
(GU n.156 del 08.07.2025)
Entrata in vigore: 08 Agosto 2025 _______
Art. 1 Campo di applicazione
1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio; d) assicurare la possibilita' che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi; e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 Applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi
1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
3. Il responsabile dell'attivita', qualora ravvisi particolari fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per la specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.
Art. 4 Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto; c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.
Art. 5 Deroghe alle norme di prevenzione incendi
1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 6 Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) alla data di entratain vigore del presente decreto, le misure gestionali di cui al punto 5.1; b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2; c) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b); d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le rimanenti misure.
2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2025 _______
(Allegato 1) Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea
Titolo I - Norme di prevenzione incendi per le gallerie di nuova realizzazione non appartenenti alla rete stradale transeuropea
Titolo II - Norme di prevenzione incendi per le gallerie esistenti ed in esercizio non appartenenti alla rete stradale transeuropea ...
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810 / Norme armonizzate ATEX Settembre 2025
ID 24577 | 12.09.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, sulle macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, sui sistemi di soppressione dell’esplosione e sui sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili
GU L 2025/1810 del 12.9.2025
Entrata in vigore: 12.09.2025
Il punto 1) dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2027.
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate e di completare il lavoro sui progetti di norme a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE.
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione (4): EN 1953:2013 - Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 1953:2025 - Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 12621:2006+A1:2010 - Macchine per l’alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 12621:2025 – Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza.
(5) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 14373:2021 – Sistemi di soppressione dell’esplosione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 14373:2021/A1:2025 – Sistemi di soppressione dell’esplosione.
(6) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668: EN 50176:2009 – Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento liquidi infiammabili - Prescrizioni di sicurezza. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 50176:2025 – Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili – Requisiti di sicurezza.
(7) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025.
(8) Le norme EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2013, EN 12621:2006+A1:2010, EN 14373:2021 ed EN 50176:2009, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
(11) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate EN 1953:2025, EN 12621:2025, EN 14373:2021/A1:2025 ed EN 50176:2025, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 1953:2013, EN 12621:2006+A1:2010, EN 14373:2021 ed EN 50176:2009.
(13) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Malprof | Le malattie psichiche sul lavoro / INAIL 2025
ID 24543 | 05.09.2025 / In allegato
Malprof | Le malattie psichiche sul lavoro (Scheda n. 11/2025) Le malattie professionali causate da condizioni stressanti nel luogo di lavoro rientrano nella categoria delle cosiddette patologie psichiche.
La gestione del lavoratore con suddette patologie è di particolare interesse e attualità; tale esigenza deve basarsi sulla conoscenza dei dati sul fenomeno e sulla possibilità della messa in atto di azioni di assistenza per la salute mentale e prevenzione sul lavoro, nonché sulla valutazione della loro efficacia.
Questa scheda fornisce una panoramica dei dati disponibili sulle malattie psichiche sul lavoro partendo dagli archivi Inail delle denunce e indennizzi e utilizzando le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza Malprof e Marel incentrati sulle storie lavorative.
Gli effetti nocivi dello stress occupazionale rientrano nelle malattie professionali non tabellate, ossia non presenti nelle Tabelle delle malattie professionali della gestione industria e agricoltura e, quindi, ai fini dell’indennizzo il carattere professionale della patologia può essere riconosciuto con l’onere della prova a carico del lavoratore.
Le malattie professionali di natura psichica sono, invece, declarate tra le malattie per le quali è obbligatoria la segnalazione da parte dei medici ai sensi dell’articolo 139 del d.p.r. 1124/1965: sono presenti, infatti, nella lista II “malattie di cui l’origine è di limitata probabilità”. Per quanto riguarda, infine, la classificazione ICD-10, definita dall’ Organizzazione mondiale della sanità, le malattie psichiche sono racchiuse nel capitolo quinto, come “patologie mentali e del comportamento” e corrispondono ai codici compresi tra F00 e F99.
Data la suddetta complessità, si ritiene utile sottolineare, alla luce della circolare Inail del 2006, che, nel percorso di valutazione del nesso causale, viene riconosciuta la malattia professionale nel caso in cui gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di efficienza adeguata tale da provocare una tecnopatia da rischi di stress lavoro-correlato e da rischi psicosociali, anche qualora si possano rilevare nel lavoratore degli agenti patogeni extralavorativi o una predisposizione genetica.
I fattori di rischio psicosociali e da stress lavoro-correlato possono anche riguardare quei fenomeni di violenze e di molestie come eventi improvvisi e acuti, rientrando così nella categoria degli infortuni. Nel presente lavoro si focalizzerà l’attenzione sulle evidenze legate alla condizione di malattia professionale. Lo stress lavoro-correlato è un rischio di natura organizzativa che appartiene alla rosa dei rischi psicosociali o cosiddetti trasversali, come l’organizzazione del lavoro, la sua progettazione e gestione, nonché le relazioni interpersonali e l’ambiente in cui si esegue il lavoro.
La risposta allo stress (distress) occupazionale è una reazione aspecifica psicofisica che avviene quando le richieste lavorative e gli eventi nell’ambiente di lavoro non sono adatte alle capacità e alle risorse del lavoratore.
L’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato del 2004 definisce lo stress come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”. Le patologie da stress lavoro-correlato vanno esclusivamente riferite a situazioni di disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, ossia da costrittività organizzativa. A causa dello squilibrio tra persona e ambiente si possono manifestare una serie di sintomi: l’ansia, l’astenia, la tensione psichica e muscolare. Questo accade per l’attivazione del sistema nervoso autonomo-sistema simpatico della persona quale risposta fight or flight. Oltre al rischio di stress lavoro-correlato, il lavoratore e la lavoratrice possono incorrere nel rischio di subire molestie e/o violenza durante l’attività lavorativa, in qualsiasi luogo esercitino la prestazione, durante la pausa lavorativa, in itinere e così via.
Rientrano nelle forme di violenza anche il bossing e il mobbing. L’accordo quadro del 2016 tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil definisce la violenza e la molestia nei luoghi di lavoro come insieme di atti ripetuti esercitati da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori con l’obiettivo di nuocere alla salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile. Le molestie sul lavoro, per la propria peculiarità, tendono ad essere difficilmente visibili e possono essere di natura sia fisica sia psicologica.
Le conseguenze sulla persona possono essere differenti e varie; alcuni disturbi possono manifestarsi con un aumento dello stress sia per chi subisce l’atto di violenza sia per chi assiste, con problematiche sulla salute psicofisica, con una disregolazione degli stili di vita, con sintomi post-traumatici come reazioni fobiche, attacchi di panico, disturbi del sonno, astenia, emicrania, paure, ansia e depressione. A livello fisico si possono presentare una serie di disturbi, che possono diventare patologie, a carico dei sistemi e organi: muscolo-scheletrico, intestino, derma, cardiaco, respiratorio e pressorio.
Nel caso di tecnopatia da stress lavoro-correlato e da molestie e violenza, le patologie psichiatriche che solitamente rispondono direttamente allo stress sono le seguenti:
- il disturbo dell’adattamento (DA), che si caratterizza da una condizione psicoemotiva tale da compromettere le funzioni e le prestazioni sociali a causa di eventi e/o cambiamenti di vita stressanti di tipo acuto, che sono identificabili e non estremi. I sintomi possono esordire entro i tre mesi e risolversi entro i sei. Se ciò non si verifica si passa ad una condizione di cronicità;
- il disturbo acuto da stress (DAS), che avviene in conseguenza di gravi traumi di tipo fisico (es. minaccia o molestia) e mentale con esordio poco dopo l’evento o entro un mese. Se il disturbo persiste più di tre mesi si può supporre di giungere al disturbo post-traumatico da stress (DPTS);
- il disturbo post-traumatico da stress, che si determina a causa di eventi altamente minacciosi e catastrofici che possono riguardare la persona sia direttamente sia indirettamente (aver assistito o essere venuto a conoscenza). I sintomi si caratterizzano da un persistente ricordo dell’evento (flashback), una risposta di evitamento agli stimoli stressogeni e un’attivazione del sistema simpatico e del nervo vago.
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente ha l’obbligo di denunciare i casi di disturbo dell’adattamento cronico da stress e il disturbo post-traumatico da stress da costrittività organizzativa anche quando viene a conoscenza di condizioni di vessazione e violenza morale sul lavoratore. In questa delineata cornice, quindi, la tecnopatia di origine mentale e del comportamento prevede l’indennizzo da danno biologico.
UNI ISO 5053-1:2020 / Tipi di carrelli industriali
ID 24535 | 04.09.2025 / In allegato Preview
UNI ISO 5053-1:2020 Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 1: Tipi di carrelli industriali Data disponibilità: 05 novembre 2020
La norma stabilisce la terminologia e la classificazione dei carrelli industriali, definiti: veicoli su ruote aventi almeno tre ruote con un meccanismo di azionamento motorizzato o non motorizzato - tranne quelli che si muovono su rotaie - progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali, qualsiasi tipo di carico e che sono controllati da un operatore o da un automatismo senza conducente.
Parere del Comitato europeo delle regioni - Patto per l'industria pulita
ID 24527 | 04.09.2025 / In allegato
Parere del Comitato europeo delle regioni - Patto per l'industria pulita
COR 2025/01152
GU C/2025/4412 del 29.8.2025
__________
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)
Il patto per l'industria pulita e la necessità di migliorare la competitività dell'UE
1. accoglie con favore il patto per l’industria pulita quale strategia di crescita attesa da tempo per rafforzare la competitività industriale dell’UE attraverso la decarbonizzazione, promuovendo nel contempo un’economia maggiormente sostenibile, resiliente, digitalizzata e innovativa e garantendo che gli enti locali e regionali ricevano un sostegno finanziario e tecnico adeguato ed equo, in modo che la competitività sia giusta sul piano sia territoriale che sociale, sulla base delle relazioni Draghi, Letta e Niinistö, e in linea con la bussola per la competitività dell’UE;
2. approva l’accento posto sul miglioramento dei mercati per la decarbonizzazione industriale e sull’attrazione di investimenti per l’industria, le infrastrutture, l’energia, la circolarità e le materie prime, ampliando così l’innovazione, sostenendo le tecnologie pulite all’avanguardia e promuovendo lo sviluppo delle competenze, sulla base di un quadro strategico stabile e a lungo termine, e di posti di lavoro di qualità;
3. accoglie con favore l’impegno, contenuto nel patto per l’industria pulita, a decarbonizzare l’economia dell’UE entro il 2050, e conviene nel considerare tale impegno un «potente motore di crescita e prosperità», e quindi di competitività, anche grazie all’obiettivo intermedio per il 2040 di una riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra;
4. chiede di intensificare la cooperazione con partner internazionali che condividono gli stessi principi, come gli Stati dell’EFTA e il Regno Unito, tenendo conto del Global Gateway dell’UE. Il mercato unico deve garantire condizioni di parità, evitando la frammentazione e gli ostacoli alla competitività all’interno dell’UE, garantendo nel contempo una concorrenza leale con i partner esterni, anche per quanto riguarda i dazi, gli aiuti di Stato e altri ostacoli; segnala l’esigenza di tutelare l’industria europea dalla concorrenza sleale di paesi terzi e dall’eccesso di capacità attraverso una serie di strumenti di difesa commerciale e di altro tipo quali il meccanismo di adeguamento alle frontiere;
5. sottolinea la necessità di una forte dimensione territoriale e del sostegno degli ecosistemi regionali per garantire un’attuazione efficace, nonché di un approccio basato sul territorio attraverso partenariati a tutti i livelli di governo, tenendo conto dei diversi punti di forza e vulnerabilità industriali dei territori europei e della ripartizione delle competenze all’interno degli Stati membri;
6. chiede alla Commissione di collaborare più strettamente e in modo più strategico con il CdR per attuare una politica industriale basata sul territorio, facilitando i dialoghi territoriali.
Decreto 14 agosto 2025 / PI università e AFAM: Attuazioneadeguamento a scadenze differenziate
ID 24524 | 03.09.2025 / In allegato
Decreto 14 agosto 2025 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
(GU n.204 del 03.09.2025)
Entrata in vigore: 04.09.2025 ___________
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’università e della ricerca;
Visto l’articolo 5, comma 4 -quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 19 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 marzo 2018, recante «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021 recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 4 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 8 settembre 2022;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare: a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture; b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste; c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente; d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali; e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512; g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi; i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
4-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.[/panel]
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 32 dell'08/08/2025 N. 06 SR/02849/25 Francia
Approfondimento tecnico: Set di giocattoli da giardinaggio
Il prodotto, di marca Disney Home, mod. #DN82035, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2014+A1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il giocattolo ha delle parti sporgenti non protette (denti del rastrello). Un bambino potrebbe ferirsi cadendo sui denti del rastrello metallico.
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili. e) L’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L’imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione. g) L’imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l’ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d). […]
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) / CH 2024
ID 24482 | 25.08.2025
Consiglio federale svizzero 18 agosto 1993 (Stato 1° settembre 2024)
ed Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro - SECO 2025 __________
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.
2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni. ... Collegati [box-note]Numero di addetti Primo soccorso in azienda[/box-note]