Circolare MIT Prot. n. 283261 del 19.11.2025 Linee guida per la sorveglianza costruttiva e il rilascio del certificato europeo della navigazione interna inerente alla zona 4 - direttiva (UE) 2016/1629 del 14/09/2014 (D.L. attuativo n. 114 del 07.09.2018).
Le sottoindicate Linee Guida hanno lo scopo di creare uno strumento facilitatore per l’interpretazione e l’applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza delle unità navali della navigazione interna della Zona 4 (Italia) e sono pertanto rivolte alle parti interessate:
- appartenenti all’Amministrazione: Autorità Competenti e personale / tecnici preposti alle attività specifiche relative; - esterni all’Amministrazione: Armatori, Cantieri navali, Studi di Progettazione navale e tecnici delle costruzioni navali, Autorità di bacino, Autorità preposte al controllo territoriale, etc.
L’obiettivo della presente trattazione è pertanto quello di chiarire la complessa normativa costituita da direttive comunitarie e relativi aggiornamenti e da diversi decreti legislativi ed interministeriali, attraverso la definizione di una linea guida comune sulla base della quale interagire per confronti di chiarimento ed applicazione delle procedure.
Le presenti linee guida saranno pertanto oggetto di integrazione ed aggiornamento. ... segue allegato
Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
12a Raccomandazione ECHA - Sostanze Allegato XIV REACH / Novembre 2025 / 4 sostanze raccomandate per l'autorizzazione REACH
ID 24934 | 18.11.2025
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), per proteggere la salute e l'ambiente, raccomanda alla Commissione europea di aggiungere quattro sostanze, tra cui la melamina, all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH. Una volta aggiunte all'elenco, le aziende devono richiedere l'autorizzazione se desiderano continuare a utilizzare le sostanze.
La raccomandazione include le seguenti sostanze:
- Tetraossido di bario e diboro; - S-(triciclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(o 9)-il) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesile) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesile) fosforoditioato; - Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; e - Melamina.
L'ECHA ha selezionato queste sostanze dall'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) per questa raccomandazione perché, in linea con l'approccio concordato, sono considerate di massima priorità.
L'inclusione della melamina nella bozza di raccomandazione è stata ampiamente commentata dai settori che utilizzano la sostanza durante il periodo di consultazione del 2024, ma la decisione di includerla è stata presa dopo un'attenta valutazione di tutte le questioni.
Ofelia Bercaru, Direttrice per la Definizione delle Priorità e l'Integrazione, ha dichiarato:
"Nel valutare le conseguenze dell'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, è importante considerare la portata del requisito legale. Nella maggior parte delle sue applicazioni, la melamina sembra essere utilizzata come sostanza intermedia, che non richiede autorizzazione ai sensi del REACH.
Tuttavia, le domande di autorizzazione per gli usi rimanenti potrebbero potenzialmente comportare un carico di lavoro significativo per aziende e autorità. L'ECHA è consapevole delle sfide e ritiene che bilanciare i rischi posti dalla melamina con il suo utilizzo continuativo richieda una decisione politica da parte della Commissione e degli Stati membri dell'UE".
Ulteriori informazioni sui motivi per cui si raccomanda l'autorizzazione di queste sostanze e sui loro usi sono disponibili nella raccomandazione dell'ECHA e nei documenti correlati.
Provvedimento GPDP n. 534 del 25 settembre 2025 / Indirizzo di posta condiviso non è conforme Regolamento
ID 24916 | 13.11.2025 / In allegato
Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società e segnatamente l’attivazione di un indirizzo di posta formalmente individualizzato intestato al reclamante, ma rendendolo, di fatto, un account condiviso tra una molteplicità indefinita di soggetti che, per più di tre anni, lo hanno utilizzato per esigenze che la Società ha definito “organizzative/produttive”, risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), d), 6, 13, 25, 32 del Regolamento.
La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura e della gravità della violazione stessa che ha riguardato, tra l’altro, i principi generali del trattamento, la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. Considerando 148 del Regolamento).
L’Autorità ha altresì ritenuto che il livello di gravità della violazione sia medio, alla luce di tutti i fattori rilevanti nel caso concreto, e in particolare la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati e il livello di danno subito.
L’Autorità ha preso in considerazione i criteri relativi al carattere doloso o colposo della violazione e le categorie di dati personali interessate dalla violazione nonché la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. art. 82, par. 2, e Considerando 148 del Regolamento).
Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2, del Regolamento si dispone la predisposizione dei documenti contenenti le informazioni sui trattamenti relativi agli account di posta elettronica aziendale in modo che il contenuto descriva operazioni di trattamento conformi alla disciplina di protezione dei dati personali e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, commisurata alle circostanze del caso concreto (art. 58, par. 2, lett. f), g) e i) del Regolamento. ... segue allegato
Dal 10 al 21 novembre 2025 si terrà a Belém, in Amazzonia, la 30esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP) che riunisce ogni anno decine di capi di Stato e di governo (in rappresentanza dei 198 Paesi che hanno firmato la Convenzione quadro Onu sui cambiamenti climatici del 1992, nota come Accordi di Rio), oltre a rappresentanti di imprese e della società civile.
E’ la prima volta che una COP ha luogo in Amazzonia, uno degli ecosistemi più importanti del pianeta.
La COP30 di Belém si impegna a promuovere pratiche sostenibili, come la compensazione delle emissioni di carbonio, l'utilizzo di energia rinnovabile nelle strutture dell'evento e la promozione di un'economia circolare con particolare attenzione al riciclaggio e al riutilizzo dei materiali.
La COP30 prosegue l'Accordo di Parigi firmato alla COP21 e le discussioni delle COP precedenti. L'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C e gli impegni finanziari per il clima saranno i temi chiave per monitorare i progressi compiuti dalla COP29 e accelerare le azioni future.
Le principali sfide includono l'allineamento degli impegni dei paesi sviluppati e in via di sviluppo in relazione ai finanziamenti per il clima, la garanzia che gli obiettivi di riduzione delle emissioni siano compatibili con la scienza del clima e la gestione degli impatti socioeconomici del cambiamento climatico sulle popolazioni vulnerabili.
L’Italia parteciperà alla Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite (COP30) con un Padiglione Italia concepito per valorizzare il ruolo del Paese nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione della sostenibilità.
Il Padiglione Italia rappresenterà una piattaforma strategica per valorizzare l’esperienza, l’innovazione e l’impegno dell’Italia per la sfida climatica, promuovendo il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, settore privato e società civile.
Attualmente, ci sono 198 Parti (197 Paesi più l’Unione Europea) facenti parte della Convenzione.
[box-info]La Cop30 si articolerà su sei pilastri:
1 - Transizione energetica, industriale e dei trasporti; 2 - Gestione di foreste, oceani e biodiversità; 3 - trasformazione dell'agricoltura e dei sistemi alimentari; 4 - adattamento e resilienza per città, infrastrutture e acqua; 5- sviluppo umano e sociale; 6 - finanza e implementazione. [/box-info]
Fonte Immagine: COP30 (EN)
I 30 obiettivi chiave della COP30 sono concepiti per promuovere un'azione per il clima che inizia e finisce con le persone:
Fonte Immagine: COP30 (EN)
L'Agenda d'azione offre inoltre alla COP30 l'opportunità di sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) con soluzioni che promuovano la giustizia climatica, combattano la fame e la povertà e affrontino le disuguaglianze strutturali, comprese quelle legate al genere, alla razza e alle condizioni socioeconomiche.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.
(GU n.26 del 29.01.1972 - S.O. n. 1)
[box-info]Regioni a Statuto Ordinario
L'istituzione delle regioni italiane è avvenuta con la Costituzione del 1948 e si è realizzata concretamente per le Regioni a statuto ordinario con il DPR 15 gennaio 1972, n. 8, che ha trasferito le funzioni amministrative statali.
Il processo di decentramento è proseguito dalla riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e dalla successiva legge sull'autonomia differenziata del 2024 di cui alla Legge 26 giugno 2024 n. 86, che attribuisce alle regioni poteri legislativi e autonomi secondo le norme costituzionali.[/box-info]
[box-info]Regioni a Statuto Speciale
Regioni dotate di uno statuto speciale approvato dal Parlamento con legge costituzionale ai sensi dell'art. 116 della Costituzione della Repubblica Italiana:
- Regione Siciliana (Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2) - Regione autonoma della Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3) - Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) - Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge costituzionale 26 febbraio 1948) n. 5) - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1)[/box-info]
________
24/01/1973
DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. 2 (in G.U. 24/01/1973, n.20) convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n.36 (in G.U. 24/03/1973, n. 77)
10/06/1974
LEGGE 29 maggio 1974, n. 218 (in G.U. 10/06/1974, n.150)
18/08/1975
DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376 (in G.U. 18/08/1975, n.218) convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.492 (in G.U. 17/10/1975, n. 276)
23/05/1978
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196 (in G.U. 23/05/1978, n.141)
02/07/1986
DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318 (in G.U. 02/07/1986, n.151) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986, n.488 (in G.U. 18/08/1986, n. 190) - Consolidato 11.2025
UNI EN 17161:2019 Progettazione per tutti - Requisiti di accessibilità per prodotti, beni e servizi progettati secondo l'approccio "Design for all" - Ampliamento della gamma di utenti
La norma specifica i requisiti di conoscenza fondamentali per progettare, sviluppare e fornire prodotti, beni e servizi che siano accessibili, comprensibili e utilizzabili da un'ampia gamma di utenti, incluse le persone con disabilità. Il documento specifica i requisiti e le raccomandazioni che permettono ad un'organizzazione di raggiungere la gamma di utenti più ampia possibile, utilizzando le informazioni derivate dai loro bisogni, caratteristiche, capacità e preferenze, ottenute con metodi di indagine diretti o indiretti, e la conoscenza del livello di accessibilità presente nelle procedure e nei processi di produzione. Il documento specifica i requisiti che consentono ad un'organizzazione di soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari applicabili relativi all'accessibilità dei propri prodotti, beni e servizi.
I requisiti forniti nel documento sono di carattere generale e possono essere applicabili a tutte le componenti di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo, dimensione o prodotti, beni e servizi forniti. Il documento promuove l'accessibilità applicata ai prodotti e ai servizi di larga fruizione, seguendo un approccio tipico del Design for All, e considera nel merito anche la loro interazione con le tecnologie di tipo assistivo. Il documento non fornisce specifiche tecniche per la progettazione e non implica un approccio unico per progettare o rendere funzionali servizi, beni e prodotti.
Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate
GU L 2025/2240 del 6.11.2025
Entrata in vigore: 26.11.2025
Applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2025
____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari.
(2) Il regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione ha revocato le autorizzazioni per le sostanze «Farina e fibre di legno, non trattati» (N. sostanza MCA 96) e «Acido salicilico» (N. sostanza MCA 121) a decorrere dal 1° agosto 2023. È stata prevista una disposizione transitoria per consentire che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 (nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione), che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possano rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. È stata inoltre prevista una misura transitoria per consentire l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali figura l’obbligo che una richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 1° agosto 2024 e che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») l’abbia ritenuta valida prima del 1° febbraio 2025.
(3) L’unica richiesta di autorizzazione presentata per l’«acido salicilico» è stata dichiarata valida dall’Autorità prima del 1° febbraio 2025. Tuttavia, per quanto riguarda «farina e fibre di legno, non trattati» di una specifica specie di legno, nessuno dei richiedenti è stato in grado di presentare le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione dei rischi conformemente ai suoi orientamenti amministrativi per la preparazione di richieste relative a sostanze da utilizzare nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari.
(4) Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442, l’Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che descrive in generale i principi che potrebbero essere applicabili alla valutazione della sicurezza dell’uso di miscele di origine naturale, come il legno. La tempistica e la natura della relazione hanno causato incertezza in merito alle informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione di «farina e fibre di legno, non trattati». La relazione specificava inoltre che in determinate situazioni potevano essere imposte prove analitiche che, a causa della loro durata, erano difficili da completare in tempo utile per consentire all’Autorità di ritenere valide le richieste entro il 1° febbraio 2025, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442.
(5) Alla luce delle difficoltà riscontrate nel presentare in tempo utile le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione del rischio e dato che dall’uso di «farina e fibre di legno, non trattati» nei materiali e negli oggetti di materia plastica descritti nelle richieste non scaturiscono preoccupazioni immediate per la sicurezza, è opportuno modificare la data entro la quale l’Autorità deve aver ritenuto valida la richiesta ai fini dell’applicazione del periodo transitorio, in modo che i richiedenti dispongano di un periodo di tempo ragionevole, sebbene limitato, per completare la loro richiesta e che, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con farina e fibre di legno non trattate per i quali è stata presentata una richiesta a norma di tale disposizione possano continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato fino all’adozione di una decisione sulla loro richiesta.
(6) È altresì opportuno chiarire che i materiali e gli oggetti di materia plastica che beneficiano del periodo transitorio possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato e a rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritira la sua richiesta o fino all’adozione di una decisione sulla richiesta stessa.
(8) Poiché la disposizione transitoria modificata dal presente regolamento consente la prima immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con «acido salicilico» o «farina o fibre di legno, non trattati» dopo il 1° febbraio 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data al fine di garantire la transizione graduale perseguita con tale disposizione transitoria.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
«3. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza «acido salicilico» o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1° agosto 2024;
b) l’uso della sostanza per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e l’uso di tali materiali e oggetti sono limitati alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta;
c) le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo.
I materiali e gli oggetti di materia plastica che soddisfano le condizioni di cui al primo comma possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato anche dopo il 31 gennaio 2026, purché l’Autorità abbia ritenuto valida la richiesta di cui al primo comma, lettera a), entro tale data.»;
(2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi per la prima volta sul mercato conformemente al paragrafo 3 e rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso dell’acido salicilico o di farina o fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Decreto 23 ottobre 2025 Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime».
PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment
The objective of these PPE Guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. They provide a cross reference from the legal text of the Regulation to explanations by EU sectorial experts. The Guidelines should be used in conjunction with the Regulation itself and with the European Commission’s “The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”.
These Guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.
[box-info]The 5th edition of the PPE Regulation Guidelines has been developed b y the European Commission services and the PPE Expert Group. It includes the agreements reached in the PPE Expert Group at the meeting s held on 9 April and 15 October 2025.
The updates concern the topics and the sections indicated below:
- pillar valves for SCUBA cylinders, section 2.3, - crampons for tree climbing, point 3.4. of the categorisation guide - water polo caps, point 4 .1 of the categorisation guide - finger guards for cutting aid, point 9 .1 of the categorisation guide and - back protectors for paragliders, point 12.3 of the categorisation guide[/box-info]
First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the Regulation leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). It should be noted that the statements in these Guidelines refer only to the application of Regulation (EU) 2016/425 unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply.
The PPE Regulation (EU) 2016/425 is total harmonisation and a “New Approach” legislation aligned to the “New Legislative Framework”. It lays down essential health and safety requirements (EHSRs) and leaves it to standards, primarily European harmonised standards, to give technical expression of the relevant requirements contained in the Regulation.
[alert]Regulation (EU) 2016/425 replaces the previous PPE Directive 89/686/EEC as from 21 April 2018. After a transition period, as indicated in Article 47, from 21 April 2019 the PPE Regulation is the sole legal instrument applicable for products in its scope to be placed on the EU/EEA market.[/alert]
The reader has to be aware that when PPE is intended for use in a workplace, national and Union legislation, intended to ensure the safety of employees, will usually apply. Whereas “New Approach / “New Legislative Framework” legislation set the highest possible requirements given their overall objectives and hence do not allow for additional national provisions within scope, “use” Directives (89/391/EEC4, 89/656/EEC) set minimum requirements. In effect this means that national authorities, following the agreement of other Member States by means of the notification procedure under Directive (EU) 2015/1535, can put in place further requirements relating to “use” and selection so long as these do not constitute a barrier to trade.
____________
1. PREAMBLE TO THE PPE REGULATION - THE CITATIONS AND THE RECITALS
1.1. The citations 1.2. The legal basis of the PPE Regulation 1.3. The recitals 1.4. The previous PPE Directive 1.5. The “New Legislative Framework” 1.6. The scope and the objective of the PPE Regulation 1.7. Exclusions from the scope 1.8. Responsibilities of economic operators 1.9. Responsibilities of manufacturers: conformity assessment 1.10. Responsibilities of importers and distributors 1.11. Documentation to be provided by economic operators 1.12. Obligations of the manufacturer for economic operators 1.13. Information and traceability of PPE for market surveillance 1.14. Noise, vibrations and radiation 1.15. Use of PPE at the workplace 1.16. The EU declaration of conformity 1.17. Technical documentation 1.18. The EU type-examination certificate 1.19. The CE marking 1.20. Conformity assessment procedures 1.21. Conformity assessment bodies: notified bodies 1.22. Compliance of products on the market and market surveillance 1.23. The safeguard clause procedure 1.24. Delegated and implementing powers and procedures 1.25. The PPE Committee 1.26. Implementing acts concerning measures on non-compliant products 1.27. Transitional provisions 1.28. Enforcement: penalties 1.29. Subsidiarity and proportionality 1.30. Repeal of Directive 89/686/EEC
2. CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS
2.1. Article 1 - Subject matter 2.2. Article 2 - Scope 2.3. Article 3 - Definitions 2.4. Article 4 - Making available on the market 2.5. Article 5 - Essential health and safety requirements 2.6. Article 6 - Provisions concerning the use of PPE 2.7. Article 7 - Free movement
3. CHAPTER II - OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
3.1. Article 8 - Obligations of the manufacturers 3.2. Article 9 - Authorised representatives 3.3. Article 10 - Obligations of importers 3.4. Article 11 - Obligations of distributors 3.5. Article 12 - Cases in which obligations of manufacturers apply to importers and distributors
4. CHAPTER III - CONFORMITY OF THE PPE
4.1. Article 14 - Presumption of conformity of PPE 4.2. Article 15 - EU declaration of conformity 4.3. Article 16 - General principles of the CE marking 4.4. Article 17 - Rules and conditions for affixing the CE marking
5. CHAPTER IV - CONFORMITY ASSESSMENT
5.1. Article 18 - Risk categories of PPE 5.2. Article 19 - Conformity assessment procedures
6. CHAPTER V - NOTIFICATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES
6.1. Article 20 - Notification 6.2. Article 21 - Notifying authorities 6.3. Article 22 - Requirements relating to notifying authorities 6.4. Article 23 - Information obligation on notifying authorities 6.5. Article 24 - Requirements relating to notified bodies 6.6. Article 25 - Presumption of conformity of notified bodies 6.7. Article 26 - Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies 6.8. Articles 27 and 28- Application and procedures for notification 6.9. Article 29 - Identification numbers and lists of notified bodies 6.10. Article 30 - Changes to notifications 6.11. Article 31 - Challenge of the competence of notified bodies 6.12. Article 32 - Operational obligations of notified bodies 6.13. Article 33 - Appeal against decisions of notified bodies 6.14. Article 34 - Information obligation on notified bodies 6.15. Article 35 - Exchange of experience 6.16. Article 36 - Coordination of notified bodies
7. CHAPTER VI - UNION MARKET SURVEILLANCE, CONTROL OF PPE ENTERING THE UNION MARKET AND UNION SAFEGUARD PROCEDURE
7.1. Article 37 - Union market surveillance and control of PPE entering the Union market 7.2. Article 38 - Procedure at national level for dealing with PPE presenting a risk 7.3. Article 39 - Union safeguard procedure 7.4. Article 40 - Compliant PPE which presents a risk 7.5. Article 41 - Formal non-compliance
8. CHAPTER VII - DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
8.1. Article 42 - Delegated power 8.2. Article 43 - Exercise of the delegation 8.3. Article 44 - Committee procedure
9. CHAPTER VIII - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
9.1. Article 45 - Penalties 9.2. Article 46 - Repeal 9.3. Article 47 - Transitional provisions 9.4. Article 48 - Entry into force and application 9.5. Legal value, direct applicability and signatories of the Regulation
10. ANNEX I - RISK CATEGORIES OF PPE
10.1. Category I 10.2. Category II 10.3. Category III
11. ANNEX II - ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
11.1. Preliminary remarks 11.2. 1. General requirements applicable to all PPE 11.3. 1.1. Design principles 11.4. 1.2. Innocuousness of PPE 11.5. 1.3. Comfort and effectiveness 11.6. 1.4. Manufacturer’s instructions and information 11.7. 2. Additional requirements common to several types of PPE 11.8. 2.1. PPE incorporating adjustment systems 11.9. 2.2. PPE enclosing the parts of the body to be protected 11.10. 2.3. PPE for the face, eyes and respiratory system 11.11. 2.4. PPE subject to ageing 11.12. 2.5. PPE which may be caught up during use 11.13. 2.6. PPE for use in potentially explosive atmospheres 11.14. 2.7. PPE intended for rapid intervention or to be put on or removed rapidly 11.15. 2.8. PPE for intervention in very dangerous situations 11.16. 2.9. PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user 11.17. 2.10. PPE for connection to complementary equipment external to the PPE 11.18. 2.11. PPE incorporating a fluid circulation system 11.19. 2.12. PPE bearing one or more identification markings or indicators directly or indirectly relating to health and safety 11.20. 2.13. PPE capable of signalling the user’s presence visually 11.21. 2.14. Multi-risk PPE 11.22. 3. Additional requirements specific to particular risks 11.23. 3.1. Protection against mechanical impact 11.24. 3.1.2. Falls 11.25. 3.1.3. Mechanical vibration 11.26. 3.2. Protection against static compression of a part of the body 11.27. 3.3. Protection against mechanical injuries 11.28. 3.4. Protection in liquids 11.29. 3.5. Protection against the harmful effects of noise 11.30. 3.6. Protection against heat and/or fire 11.31. 3.7. Protection against cold 11.32. 3.8. Protection against electric shock 11.33. 3.9. Radiation protection 11.34. 3.10. Protection against substances and mixtures which are hazardous to health and against harmful biological agents 11.35. 3.11. Diving equipment
12. ANNEX III - TECHNICAL DOCUMENTATION FOR PPE
13. ANNEX IV - INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE A)
14. ANNEX V - EU TYPE-EXAMINATION (MODULE B)
15. ANNEX VI - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE C)
16. ANNEX VII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (MODULE C2)
17. ANNEX VIII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)
18. ANNEX IX - EU DECLARATION OF CONFORMITY
19. ANNEX X - CORRELATION TABLE
20. APPENDIX: GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)ORGANISATIONAL SCHEME FOR THE PPE REGULATION (EU) 2016/425
Modelli organizzativi e trasformazione digitale / INAIL 2025
ID 24824 | 29.10.2025 / In allegato Fact sheet INAIL
Modelli organizzativi e trasformazione digitale: esperienze aziendali per il miglioramento della salute e sicurezza
La trasformazione digitale rappresenta oggi una sfida strategica per le organizzazioni di ogni settore e richiede di ripensare logiche operative, processi decisionali e modalità di gestione in tutti gli ambiti, incluso quello cruciale della salute e sicurezza sul lavoro.
Nel Fact sheet vengono presentate due esperienze aziendali di innovazione tecnologica, particolarmente significative in termini di impatti organizzativi e sostenibilità in quanto caratterizzate da un approccio centrato sulla persona.
La prima buona pratica è risultata tra le vincitrici nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Fast e altri stakeholder nel quadro delle attività della rete EEN; il secondo esempio è stato giudicato meritevole in seno al concorso europeo Buone Pratiche della campagna 2023-2025 di Eu-Osha.
Linee di indirizzo Sanificazione Ambientale e la Gestione dei Rifiuti nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie / RL 2025
ID 24818 | 28.10.2025 / In allegato
Con D.g.r. 21 ottobre 2025 - n. XII/5181 (BUR Lombardia 27 ottobre 2025 SO) sono Approvate le linee di indirizzo regionali per la sanificazione ambientale e la gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Lombardia.
Lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla Legge Regionale (LR) n. 23 dell’11 agosto 2015 e le successive modifiche (LR n. 22 del 14 dicembre 2021), ha portato all’individuazione di 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS), 26 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e 87 Distretti.
Il Sistema prevede la presenza di 204 Ospedali, di cui 104 accreditati a contratto, e 19 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), di cui 14 accreditati a contratto, per un totale di circa 40 mila posti letto ospedalieri (circa 15 mila accreditati a contratto).
Nel 2022 sono stati effettuati più di 1 milione e duecentomila ricoveri ospedalieri (per un totale di oltre 9 milioni di giornate di degenza) e circa 3 milioni e mezzo di accessi in Pronto Soccorso.
Al contempo, sono presenti 2.606 strutture sociosanitarie territoriali (che al 1° gennaio 2023 disponevano di poco più di 84 mila posti dedicati all’assistenza di anziani e disabili, alle cure palliative e alle dipendenze), 560 Centri di Salute mentale e 186 Servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
In ultimo il Piano Operativo Regionale (POR) ex DGR XII/6426 del 23/05/2022, prevede inoltre l’attivazione di216 Case di comunità, 71 Ospedali di comunità e 104 Centrali Operative Territoriali.
Nel 2022 il complesso delle strutture, del personale, delle prestazioni erogate e degli ausili forniti ha avuto un costo a carico dell’Amministrazione regionale di 24.737,7 milioni di euro (6,6% del PIL regionale) di cui il 52,6% per l’assistenza distrettuale, il 41, 2% per l’assistenza ospedaliera, il 5,6% per attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica e lo 0,6% per attività di ricerca.
Tale premessa è necessaria per inquadrare adeguatamente la complessità del contesto regionale in cui queste Linee di Indirizzo si inseriscono, con l’obiettivo di standardizzare terminologia, attività, responsabilità e livelli di qualità attesi nell’ambito delle attività di sanificazione ambientale delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie.
Oggetto del presente documento è quindi la disciplina relativa alla fornitura del servizio di sanificazione ambientale e di gestione dei rifiuti sanitari in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e smi. ________
La gestione dei rifiuti, a livello nazionale, è normata dal Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., noto anche come Testo unico Ambientale (TUA). Il TUA definisce rifiuto ogni sostanza o oggetto che il detentore abbandona, intende abbandonare o è obbligato ad abbandonare. Ne deriva una “responsabilità estesa” del produttore/detentore, che attribuisce lo “status giuridico” di rifiuto ad un oggetto/sostanza nel momento in cui decide di disfarsene. Al TUA si sono succedute modifiche e integrazioni anche sulla base di direttive Europee come il Decreto Legislativo 213/2022 (entrato in vigore il 16 giugno 2023).
Sono in vigore anche norme specifiche di settore che contengono indicazioni e disposizioni sulla gestione di rifiuti prodotti in particolari contesti come i rifiuti sanitari, regolati dal DPR 254 del 15 luglio 2003.
Nel marzo 2020 la Commissione Europea ha presentato un piano d’azione che prevede la transizione da un modello di economia lineare a un modello circolare, con lo scopo di rendere i prodotti più sostenibili, rendere i processi produttivi circolari e quindi ridurre i rifiuti.
Per raggiungere tale obiettivo si sono succedute già numerose direttive Europee, recepite da normative nazionali in Italia, che interessano i diversi ambiti della gestione dei rifiuti: - Classificazione - Detenzione, raccolta, confezionamento e deposito - Riciclo e recupero - Monitoraggi e controlli - Trasporti e tracciabilità
Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, i documenti attualmente in vigore sono:
- Il Registro cronologico di carico e scarico - Il Formulario identificativo del rifiuto (FIR) - Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
Tali documenti hanno subito modifiche negli anni, fino ad arrivare al nuovo registro elettronico R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) in vigore dalla fine del 2024. ...