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Circolare MIT Prot. n. 283261 del 19.11.2025

Circolare MIT Prot. n. 283261 del 19.11.2025

ID 24974 | 19.11.2025 / In allegato

Circolare MIT Prot. n. 283261 del 19.11.2025
Linee guida per la sorveglianza costruttiva e il rilascio del certificato europeo della navigazione interna inerente alla zona 4 - direttiva (UE) 2016/1629 del 14/09/2014 (D.L. attuativo n. 114 del 07.09.2018).

Le sottoindicate Linee Guida hanno lo scopo di creare uno strumento facilitatore per l’interpretazione e l’applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza delle unità navali della navigazione interna della Zona 4 (Italia) e sono pertanto rivolte alle parti interessate: 

- appartenenti all’Amministrazione: Autorità Competenti e personale / tecnici preposti alle attività specifiche relative;
- esterni all’Amministrazione: Armatori, Cantieri navali, Studi di Progettazione navale e tecnici delle costruzioni navali, Autorità di bacino, Autorità preposte al controllo territoriale, etc.

L’obiettivo della presente trattazione è pertanto quello di chiarire la complessa normativa costituita da direttive comunitarie e relativi aggiornamenti e da diversi decreti legislativi ed interministeriali, attraverso la definizione di una linea guida comune sulla base della quale interagire per confronti di chiarimento ed applicazione delle procedure.

Le presenti linee guida saranno pertanto oggetto di integrazione ed aggiornamento. 
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segue allegato

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114
Direttiva (UE) 2016/1629[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2025/2359

Regolamento delegato (UE) 2025/2359

ID 24950 | 21.11.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio

GU L 2025/2359 del 21.11.2025

Entrata in vigore: 11.12.2025

[...]

Collegati
[box-note]Direttiva (UE) 2024/1788[/box-note]

Decreto 7 ottobre 2025 

Decreto 7 ottobre 2025 

ID 24922 | 14.11.2025

Decreto 7 ottobre 2025 
Requisiti delle progettualita' in materia di soluzioni di telemedicina per i grandi anziani. 

(GU n.265 del 14.11.2025)

Provvedimento GPDP n. 534 del 25 settembre 2025

Provvedimento GPDP n. 534 del 25 settembre 2025 / Indirizzo di posta condiviso non è conforme Regolamento

ID 24916 | 13.11.2025 / In allegato

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società e segnatamente l’attivazione di un indirizzo di posta formalmente individualizzato intestato al reclamante, ma rendendolo, di fatto, un account condiviso tra una molteplicità indefinita di soggetti che, per più di tre anni, lo hanno utilizzato per esigenze che la Società ha definito “organizzative/produttive”, risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), d), 6, 13, 25, 32 del Regolamento.

La violazione, accertata nei termini di cui in motivazione, non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura e della gravità della violazione stessa che ha riguardato, tra l’altro, i principi generali del trattamento, la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. Considerando 148 del Regolamento).

L’Autorità ha altresì ritenuto che il livello di gravità della violazione sia medio, alla luce di tutti i fattori rilevanti nel caso concreto, e in particolare la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati e il livello di danno subito.

L’Autorità ha preso in considerazione i criteri relativi al carattere doloso o colposo della violazione e le categorie di dati personali interessate dalla violazione nonché la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. art. 82, par. 2, e Considerando 148 del Regolamento).

Pertanto, visti i poteri correttivi attribuiti dall’art. 58, par. 2, del Regolamento si dispone la predisposizione dei documenti contenenti le informazioni sui trattamenti relativi agli account di posta elettronica aziendale in modo che il contenuto descriva operazioni di trattamento conformi alla disciplina di protezione dei dati personali e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, commisurata alle circostanze del caso concreto (art. 58, par. 2, lett. f), g) e i) del Regolamento.
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segue allegato

Collegati
[box-note]Regolamento Privacy | Regolamento (UE) 2016/679
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy)
D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati personali | GDPR[/box-note]

UNI EN 17161:2019

UNI EN 17161:2019

ID 24875 | 07.11.2025 / In allegato Preview

UNI EN 17161:2019
Progettazione per tutti - Requisiti di accessibilità per prodotti, beni e servizi progettati secondo l'approccio "Design for all" - Ampliamento della gamma di utenti

La norma specifica i requisiti di conoscenza fondamentali per progettare, sviluppare e fornire prodotti, beni e servizi che siano accessibili, comprensibili e utilizzabili da un'ampia gamma di utenti, incluse le persone con disabilità. Il documento specifica i requisiti e le raccomandazioni che permettono ad un'organizzazione di raggiungere la gamma di utenti più ampia possibile, utilizzando le informazioni derivate dai loro bisogni, caratteristiche, capacità e preferenze, ottenute con metodi di indagine diretti o indiretti, e la conoscenza del livello di accessibilità presente nelle procedure e nei processi di produzione. Il documento specifica i requisiti che consentono ad un'organizzazione di soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari applicabili relativi all'accessibilità dei propri prodotti, beni e servizi.

I requisiti forniti nel documento sono di carattere generale e possono essere applicabili a tutte le componenti di un'organizzazione, indipendentemente dal tipo, dimensione o prodotti, beni e servizi forniti. Il documento promuove l'accessibilità applicata ai prodotti e ai servizi di larga fruizione, seguendo un approccio tipico del Design for All, e considera nel merito anche la loro interazione con le tecnologie di tipo assistivo. Il documento non fornisce specifiche tecniche per la progettazione e non implica un approccio unico per progettare o rendere funzionali servizi, beni e prodotti.

Data entrata in vigore: 09 maggio 2019

Recepisce: EN 17161:2019

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Fonte: UNI

Collegati
[box-note]UNI/PdR 183:2025 / Linee guida approccio "design for all" della UNI EN 17161[/box-note]

Decreto 23 ottobre 2025

Decreto 23 ottobre 2025

ID 24848 | 04.11.2025

Decreto 23 ottobre 2025
Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime». 

(GU n.256 del 04.11.2025)

Collegati
[box-note]Decreto 2 agosto 2007[/box-note]

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