Il volume raccoglie gli Atti della XXIII edizione del Seminario Nazionale Avvocati Inail che si è tenuto a Napoli presso l’Università Federico II e ha avuto l’onore di essere inserito nel calendario delle celebrazioni per la ricorrenza degli 800 anni della fondazione.
Il Volume degli Atti raccoglie i contributi che hanno animato il confronto durante il Seminario, che per questa edizione è stato indirizzato in particolare alle possibili applicazioni e implicazioni dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione del contenzioso e nell’attività dei legali, alla tutela della salute del lavoratore anche nelle situazioni di crisi ambientali e al contrasto al fenomeno del caporalato e degli infortuni sul lavoro in agricoltura. Uno spazio viene dedicato anche alle condizioni e prospettive del lavoro nella pubblica amministrazione in un tempo nel quale si torna finalmente a programmare nuove assunzioni e ripartono i concorsi pubblici, ma si registra un preoccupante calo di attrattività del pubblico impiego.
Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l’altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l’identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione
CEI 78-25 / Valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash)
ID 24917 | 14.11.2025 / In allegato Preview
CEI 78-25 Valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash): metodo di calcolo dell’energia dell’arco, dell’energia incidente, delle distanze di sicurezza e scelta della classe dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Data Pubblicazione: 2025-08 Inizio validità: 2025-09
Il presente Rapporto Tecnico descrive la metodologia per la valutazione del rischio da arco elettrico e in particolare il calcolo dell’energia incidente, il calcolo delle distanze di sicurezza, della corrente d’arco, degli effetti dell’arco elettrico e la relativa scelta degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione dall’arco elettrico.
Il metodo semplificato proposto, sviluppato in Italia per l’analisi Arc Flash in corrente alternata e in bassa tensione, è basato sulle ipotesi dello standard IEEE 1584 -2018.
Per il calcolo dell’energia incidente e della distanza di sicurezza del limite d’arco in media tensione viene riportato il metodo di Ralph H. Lee richiamato dalla guida NFPA 70E.
Per l’analisi Arc Flash in corrente continua vengono proposti i metodi di Daniel Doan e di Ammerman/Wilkins. Il metodo semplificato in corrente alternata e in bassa tensione propone, a valle del calcolo, esempi di data sheet che raccolgono i risultati dei calcoli considerando varie configurazioni degli elettrodi delle apparecchiature sia all’interno di quadri elettrici che in aria, in funzione della posizione orizzontale o verticale degli elettrodi stessi. ...
Guidance on Natura 2000 and fishing / October 2025
ID 24919 | 14.11.2025
Application of Article 6 of the Habitats Directive and Article 4 of the Birds Directive to marine fishing activities: Commission notice
The Commission has published guidance on Natura 2000 and fishing to help EU Member States better protect marine Natura 2000 sites while supporting a sustainable future for Europe’s fisheries.
This Commission notice is intended to help Member States to correctly implement the provisions of Article 4 of the Birds Directive and Article 6 of the Habitats Directive for management of Natura 2000 sites as regards commercial and recreational marine fishing activities. It helps Member States to identify various fisheries conservation measures, which can be adopted by the EU or -under certain conditions- Member States as national conservation measures. It recommends a clear process to
1) assess if fishing activities threaten protected habitats and species in Natura 2000 sites, 2) valuate potential impacts based on site-specific conservation objectives and 3) put in place measures to prevent habitat deterioration and significant disturbance of species, as well as necessary restoration measures. ... add attached
Delibera ARERA 385/25/R/eel - Obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI)
ID 24879 | 07.11.2025 / In allegato
Verifica di conformità delle modifiche all’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna S.p.A. e definizione degli ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale. ________
Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Deliberazione 385/2025/R/EEL, introducendo importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW.
La delibera prevede l’obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, per gli impianti esistenti e nuovi. Inoltre, l’obbligo di attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all’azzeramento, la potenza prodotta dall’impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi di e-distribuzione. I produttori sono responsabili dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”.
Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.
Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:
- se di potenza maggiore o uguale ad 1 MW e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026. Se non ancora conformi alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026.
- se di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2027;
- se di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 31 marzo 2027.
A decorrere dalle date entro cui è previsto l’obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. ________
Articolo 1 Verifica delle proposte di modifica dell’Allegato A.72 al Codice di rete
1.1 Le modifiche all’Allegato A.72 al Codice di rete, recante “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita (RiGeDi) per la gestione in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale”, sono positivamente verificate come trasmesse da Terna con la lettera del 30 luglio 2025 e integrate ai fini di tenere conto delle tempistiche per l’adeguamento degli impianti di produzione esistenti come definite dalla presente deliberazione. ... segue allegato
Dati INAIL 10/2025 - Settore Trasporto e magazzinaggio
ID 24846 | 04.11.2025
Dati INAIL 10/2025 - Settore Trasporto e magazzinaggio Nuove sfide e orizzonti incerti, i numeri dei trasporti - Gli infortuni nel settore dei trasporti - Alto il pericolo per la salute nei trasporti - La navigazione da diporto - Un infortunio particolare nel mondo del magazzinaggio.
Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto approfondisce dinamiche, tendenze e caratteristiche delle attività legate alla mobilità di merci e persone. Nel quinquennio 2020-2024 rilevato un forte aumento delle denunce di infortuni avvenuti in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa.
Tra il 2020 e il 2024 sono state presentate all’Inail oltre 242mila denunce per infortuni avvenuti nel settore dei Trasporti e magazzinaggio, con 923 casi mortali. Rispetto al 2020 il totale delle denunce è cresciuto del 13,6%, con un incremento particolarmente marcato per gli infortuni occorsi in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa (+45,4%), mentre quelli in occasione di lavoro hanno registrato un aumento dell’8,8%. A rilevarlo è il nuovo numero di Dati Inail, periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che aggiorna l’analisi su uno dei comparti produttivi più esposti a rischi lavorativi, che tra il 2024 e i primi mesi di quest’anno si è trovato a operare in uno scenario economico, geopolitico e normativo molto complesso.
Le grandi aziende assorbono il 42% degli addetti. Il settore nel 2023 contava più di 119mila imprese attive, di cui l’87% con meno di 10 addetti, e occupava circa 1,2 milioni di persone, la maggior parte delle quali in grandi aziende, che assorbono oltre il 42% degli addetti. Il numero medio di lavoratori per impresa è pari a 10, in leggero aumento rispetto ai 9,8 dell’anno precedente. Dal 2016 al 2023 la crescita complessiva degli occupati è stata del 6,9%, trainata soprattutto da magazzinaggio (+15,5%) e trasporto terrestre (+7,4%), mentre le aziende di trasporto marittimo e aereo, e quelle che si occupano di spedizioni postali e con corrieri, hanno registrato una diminuzione di addetti pari rispettivamente al 5,2%, al 23,5% e al 17,4%.
I casi concentrati soprattutto tra gli uomini e nel Nord Italia. Nel quinquennio analizzato i Trasporti e magazzinaggio sono al terzo posto tra tutte le attività economiche per numero di denunce in occasione di lavoro, rappresentando circa il 12% dei casi complessivi, e al secondo posto per gli eventi mortali (18% del totale). Prendendo in considerazione gli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro, al netto dei casi da Covid-19, la componente maschile è largamente predominante, con oltre l’85% delle denunce e il 97% dei casi mortali. Le donne rappresentano il 14,5% degli infortuni, ma solo otto dei 351 decessi riconosciuti. Dal punto di vista territoriale, quasi il 60% dei casi si concentra nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che insieme registrano oltre il 41% dei decessi.
Il coinvolgimento di un mezzo determinante nei decessi. Quasi tre quarti dei lavoratori che subiscono un infortunio in occasione di lavoro nel settore sono italiani e poco più di un quinto extracomunitari, prevalentemente nati in Marocco, Albania, Moldavia e Pakistan. La distribuzione per età mostra che gli infortunati più giovani, con un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, sono poco meno del 10%, quelli tra i 40 e i 54 anni sono i più colpiti col 40,6% dei casi, mentre gli infortunati over 60 rappresentano circa l’8% del totale. In oltre sei casi su 10 l’infortunio provoca contusioni, lussazioni, distorsioni e distrazioni, con gli arti superiori e inferiori come parte del corpo più colpita. Dal punto di vista della dinamica, i mezzi di trasporto sono coinvolti soltanto nel 12% degli infortuni in occasione di lavoro, mentre quasi la metà degli eventi non mortali è imputabile alla movimentazione di carichi o alla perdita di controllo di attrezzature. Per i decessi, invece, il coinvolgimento di un mezzo di trasporto è determinante.
I pericoli legati all’uso dei muletti. Gli infortuni in ambienti di lavoro dediti al magazzinaggio costituiscono una porzione rilevante sia degli infortuni in complesso sia di quelli mortali. In molti incidenti sono coinvolti i sollevatori a forche motorizzati, i cosiddetti muletti, spesso a causa di manovre effettuate in condizioni di scarsa visibilità, dovuta all’ingombro del carico movimentato, o di modalità scorrette di conduzione del mezzo, che non di rado ne causano il ribaltamento. Dati Inail, in particolare, richiama l’attenzione su una tipologia di infortunio in cui il muletto interviene solo all’inizio di una serie di eventi che possono avere conseguenze molto gravi, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti sicuri e di rispettare le procedure, soprattutto nelle fasi successive all’uso dei mezzi di sollevamento.
Trend in crescita anche per le malattie professionali. Le denunce di malattia professionale protocollate per il settore dei Trasporti e magazzinaggio tra il 2020 e il 2024 sono state in media tremila all’anno, pari al 7,2% del totale dei casi codificati della gestione assicurativa Industria e dei servizi e con un trend crescente, dai 2.138 casi del 2020 ai 3.993 del 2024. Nel 2024 le patologie più frequenti, pari all’83% del totale delle codificate, sono state quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, soprattutto dorsopatie (disturbi dei dischi intervertebrali ed ernie) dovute a sforzi eccessivi e a posture fisse e prolungate che portano a degenerazione, perdita di elasticità e disidratazione dei dischi. Seguono le malattie del sistema nervoso (6,3%) e dell’orecchio (4,6%), i tumori (2,7%), le patologie respiratorie (1,9%) e i disturbi psichici e comportamentali (0,9%). La componente maschile è prevalente (92% dei casi), soprattutto nel trasporto terrestre, mentre tra le lavoratrici quasi l’80% dei casi riguarda il magazzinaggio e i servizi postali.
Nella navigazione da diporto in aumento posizioni assicurative e retribuzioni. Dal focus che Dati Inail dedica alla navigazione da diporto emerge un andamento in costante crescita negli ultimi anni, sia per quanto riguarda le posizioni assicurative attive, salite nel 2024 a 1.468, il 24,4% in più rispetto alle 1.180 del 2020 (+22,0% diporto, +33,2% diporto a noleggio), sia per l’importo delle retribuzioni dichiarate, che si è attestato a circa 80,5 milioni di euro, con un incremento del 54,6% nel quinquennio (+51,2% diporto, +70,4% diporto a noleggio). Si tratta di un aumento importante che corrisponde, nel complesso, a circa l’11,5% annuo, indice di un settore di attività in forte ripresa dopo la contrazione determinata dalla pandemia.
Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 attua la Direttiva 2013/53/UE, stabilendo requisiti di conformità e sicurezza per unità da diporto e componenti, inclusi i motori di propulsione, e stabilendo obblighi per fabbricanti e importatori nel mercato dell'Unione Europea. Il decreto garantisce che solo i prodotti sicuri e conformi siano immessi sul mercato, richiedendo che il fabbricante o l'importatore apponga il marchio CE e fornisca istruzioni e informazioni di sicurezza.
Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 precisa le categorie di progettazione (A, B, C e D) per le unità da diporto, in base all’idoneità rispetto alle condizioni di navigazione, come le scale di forza del vento e l’altezza d’onda significativa.
Tutte le unità da diporto, i componenti progettati e i motori di propulsione sono soggetti a marcatura CE, indicante che il prodotto è conforme alla pertinente normativa UE.
[box-info]Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Art. 3 comma 1 lett. a) Definizioni a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;[/box-info] [panel]Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (GU n.7 dell'11.01.2016)
Premessa 1. Applicazione 2. Obblighi operatori economici 2.1 Obblighi dei fabbricanti 2.2 Rappresentanti autorizzati 2.3 Obblighi degli importatori 2.4 Obblighi dei distributori 2.5 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori 2.6 Obblighi degli importatori privati 3. Libera circolazione 4. Requisiti essenziali 4.1 Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione 4.1.1 Categorie di progettazione delle unità 4.1.2. Identificazione dell'unità da diporto 4.1.3. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto 4.1.4 Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo 4.1.5 Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio 4.1.6 Manuale del proprietario 4.2 Resistenza e requisiti strutturali 4.2.1 Struttura 4.2.2 Stabilità e bordo libero 4.2.3 Galleggiabilità 4.2.4 Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura 4.2.5 Allagamento 4.2.6 Portata massima consigliata dal fabbricante 4.2.7 Alloggiamento della zattera di salvataggio 4.2.8 Evacuazione 4.2.9 Ancoraggio, ormeggio e rimorchio 4.3 Caratteristiche di manovra 4.4 Requisiti di installazione 4.4.1 Motori e compartimenti motore 5. Attrezzatura antincendio 6. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici 7. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra 8. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione 8.1 Identificazione del motore di propulsione 8.2 Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico 9. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche 9.1. Livelli di emissione acustica 9.2. Manuale del proprietario 10. Presunzione di conformità 11. Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV 12. Marcatura CE 13. Procedure della valutazione della conformità 14. Requisiti supplementari 15. Documentazione tecnica Fonti
__________
Applicazione
Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE) delle/dei:
1
Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate
Si intende per imbarcazione da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
2
Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati
Si intende per natante da diporto un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua
3
Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate
Si intende per moto d’acqua un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno
4
Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali:
- componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; - Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; - Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; - Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; - Boccaporti e oblò prefabbricati.
5
Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto
Si definisce motore di propulsione qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione
6
Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore
Per modifica rilevante del motore si intende la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore
7
Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante
Per trasformazione rilevante dell'unità da diporto si intende una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.
Figura 1 - Applicazione D.lgs. 11 gennaio 2016 n. 5
[...]
Obblighi dei fabbricanti
All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali.
Art. 4 comma 1 Requisiti essenziali 1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.[/box-note]
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile.
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e attribuiscono e appongono la marcatura CE.
I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
Figura 2 - Fabbricante - percorso di conformità
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.
Nel caso in cui fosse ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Rappresentanti autorizzati
Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
- di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato; - a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto; - di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
[...]
Requisiti essenziali
Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di:
- Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate - Natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati - Moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate - Componenti immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente quali: - componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; - Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; - Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; - Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; - Boccaporti e oblò prefabbricati.; - Motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto - Motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore - Unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante
Categorie di progettazione delle unità
Tabella - Categorie di progettazione delle unità
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale. B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi. C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi. D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
Identificazione dell'unità da diporto
Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
1) codice del paese del fabbricante; 2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata; 3) numero di serie unico; 4) mese e anno di produzione; 5) anno del modello.
Immagine 1 - Numero di identificazione unità da diporto
Targhetta del costruttore dell'unità da diporto
Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante; b) la marcatura CE; c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto; d)la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni; e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.
Immagine 2 - Targhetta del costruttore dell'unità da diporto
[...]
Procedure della valutazione della conformità
Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti.
L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.
Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni, applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 prima dell'immissione sul mercato del prodotto. [panel]Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Art. 22 Valutazione post costruzione 1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.[/panel]
Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.
Figura 5 - Procedure della valutazione della conformità - Imbarcazioni e natanti da diporto
[...]
Figura 6 - Procedure della valutazione della conformità - Moto d’acqua
CEI EN IEC 60974-4:2025 / Ispezioni e prove periodiche sicurezza elettrica apparecchiature saldatura ad arco
ID 24683 | 03.10.2025
CEI EN IEC 60974-4:2025 Apparecchiature per la saldatura ad arco - Parte 4: Ispezioni e prove periodiche
Allegati: - Preview - Annex A Checklist for the VISUAL INSPECTION - Annex B Example of a test report after REPAIR _________
Classificazione CEI: 26-29 Data Pubblicazione: 2025-09
La presente Norma specifica le procedure di prova per le ispezioni periodiche e, dopo la riparazione, per garantire la sicurezza elettrica.
Queste procedure di prova sono applicabili anche alla manutenzione.
La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC. Questa pubblicazione è il recepimento in lingua inglese della Norma europea EN IEC 60974-4:2025 come Norma nazionale italiana.
Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025
ID 24776 | 22.10.2025
Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 D.P.C.M 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2138 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell'Unione
RSPP e ASPP / Formazione pregressa - Accordo SR 17/04/2025
ID 24380 | 04.08.2025 / Documento completo in allegato
L’Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025, alla Parte II punto 5, ha ridefinito la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR 07/07/2016* per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata.
*Al punto 8 dell’Accordo SR 07/07/2016 era stato previsto il riconoscimento della formazione pregressa (ex accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006) rispetto all’articolazione del modulo B dell’Accordo SR 07/07/2016.
Struttura del percorso formativo per RSPP/ASPP
La formazione per RSPP/ASPP è articolata in tre moduli:
Modulo A: corso base comune - durata 28 ore
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere: - la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; - tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; - le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; - gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale; - i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; - gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.
La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
- individuare i pericoli e valutare tutti i rischi connessi agli ambienti di lavoro e all’organizzazione del lavoro; - individuare le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare in relazione agli specifici rischi; - individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza per ogni tipologia di rischio.
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.
L’attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.
Moduli B di specializzazione
Modulo C: riservato unicamente ai RSPP - durata 24 ore
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: - progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; - pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza; - utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.
Schema n. 1 - Moduli formazione per ASPP/RSPP
[...] Segue in allegato
Calcolo dei quinquenni dopo l’abrogazione dell’Accordo del 2016
Il nuovo Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 conferma che l’aggiornamento di RSPP e ASPP deve essere effettuato con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di conclusione del modulo B comune.
Nel nuovo Accordo n. 59 CSR del 17 aprile 2025 non è presente l’indicazione specifica dell’Accordo SR 07/07/2016 (abrogato) relativa al calcolo del quinquennio per coloro che risultano esonerati dalla frequenza del Modulo B in quanto in possesso di specifici titoli di studio universitari (ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08).
- dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008), oppure - dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
In assenza di una nuova indicazione specifica nell’Accordo 2025, si può ritenere che la decorrenza del quinquennio vada riferita al conseguimento del titolo abilitante in quanto è da quel momento che il soggetto risulta formalmente in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di ASPP o RSPP.
Questo determina uno slittamento dei quinquenni che deve essere valutato da ciascun RSPP che abbia usufruito, grazie alla laurea, dell’esonero dal percorso formativo abilitante.
Salute muscolo-scheletrica e fattori di rischio nel settore HeSCare / EU-OSHA 2025
ID 24748 | 17.10.2025 / In allegato (EN)
Salute muscolo-scheletrica e fattori di rischio nel settore HeSCare: una revisione delle informazioni esistenti
Questa relazione esamina i principali fattori di rischio che contribuiscono ai disturbi muscolo-scheletrici (DMS) nel settore dell’assistenza socio-sanitaria (HeSCare), il loro impatto sui lavoratori e le sfide specifiche del settore. Sottolinea la necessità di strategie di prevenzione integrate per garantire il benessere attuale e futuro degli operatori HeSCare e, di conseguenza, una migliore assistenza ai pazienti.
Lo studio offre approfondimenti ed esempi di buone pratiche a livello transnazionale, nonché spunti per le politiche a livello dell’UE e nazionale a sostegno della prevenzione e dello sviluppo delle politiche al fine di ridurre ed evitare l’esposizione al rischio nel settore HeSCare.
65° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 109 del 09 Ottobre 2025
ID 24710 | 10.10.2025 / In allegato DD MLPS n. 109/2025
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 109 del 09 Ottobre 2025
Con il Decreto Direttoriale n. 109 del 09 Ottobre 2025, è stato adottato il sessantacinquesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.