Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 44 del 31/10/2025 N. 11 SR/03743/25 Lettonia
Approfondimento tecnico: Argilla da modellare
Il prodotto, di marca Kids Fun, mod. 4251, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede il ritiro dai siti internet sui quali viene venduto perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione del boro dal giocattolo è troppo elevata (valore misurato: 2025 mg/kg). L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il loro sistema riproduttivo.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Boro
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200 - mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300 - mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 / Formato comunicazione annuale dati batterie
ID 24951 | 21.11.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie
GU L 2025/2289, del 21.11.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, in particolare l’articolo 76, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti a norma di tale paragrafo e di comunicarli alla Commissione. Il formato dovrebbe garantire che i dati comunicati offrano una solida base per la verifica e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta e degli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali.
(2) L’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che i dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del medesimo articolo devono essere corredati di una relazione di controllo della qualità.
(3) Le relazioni sui dati e le relazioni di controllo della qualità devono essere confrontabili affinché la Commissione possa esaminare i dati comunicati in conformità dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542, comprese l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.
(4) I dati forniti dagli Stati membri dovrebbero consentire alla Commissione di valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o la mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Tali dati dovrebbero inoltre consentire alla Commissione di valutare gli sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e i progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Pertanto, al fine di valutare se sia opportuno rivedere l’allegato XII, parti B e C, del regolamento (UE) 2023/1542, è necessario disporre di informazioni supplementari sui materiali, ai fini del recupero dei materiali, e sulla composizione chimica delle batterie, ai fini dell’efficienza di riciclaggio.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall’articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato di comunicazione che figura nell’allegato I, tabelle da 1 a 5, del presente regolamento.
2. I dati sono comunicati separatamente per ciascuna categoria di batterie di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 e sono differenziati in base alla composizione chimica delle batterie.
3. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I, tabelle 6 e 7, del presente regolamento.
4. I dati relativi all’efficienza di riciclaggio sono comunicati in funzione della composizione chimica delle batterie di cui agli obiettivi di efficienza di riciclaggio stabiliti nell’allegato XII, parte B, del regolamento (UE) 2023/1542. I dati relativi al recupero dei materiali sono comunicati in funzione dei materiali di cui agli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nell’allegato XII, parte C, di tale regolamento.
5. Gli Stati membri comunicano i dati sulle frazioni iniziali e le frazioni derivate per l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali utilizzando il formato che figura nell’allegato II, tabelle da 1 a 4, del presente regolamento.
6. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità, di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, utilizzando il formato che figura nell’allegato III del presente regolamento.
7. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 e 6 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 5 in formato elettronico.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Questionari di Valutazione / Check list HSE Quality Chemicals (SQAS / CEFIC) / Update Ottobre 2025
ID 24930 | 17.11.2025 / Fogli XLS in allegato IT
SQAS è uno schema di valutazione per le aziende chimiche volto a valutare le prestazioni in materia di sicurezza, ambiente, security e qualità dei fornitori e dei distributori di servizi logistici.
SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) è un sistema di valutazione riconosciuto a livello mondiale, sviluppato da Cefic, che valuta la salute e sicurezza, l'ambiente, la security, qualità e responsabilità sociale d'impresa dei fornitori di servizi logistici e dei distributori di prodotti chimici, consentendo loro di raggiungere l'eccellenza nella catena di fornitura.
Cefic è il forum delle grandi, medie e piccole aziende chimiche in tutta Europa, che forniscono 1,2 milioni di posti di lavoro e rappresentano circa il 13% della produzione chimica mondiale
Questionari allegati:
1. SQAS 2025 Questionario Core - 16.10.2025 IT
2. SQAS 2025 Questionario Magazzino - 10.11.2025 IT 3. SQAS 2025 Questionario Deposito Container/Transfer Terminal - 16.10.2025 IT 4. SQAS 2025 Questionario Servizi di trasporto - 16.10.2025 IT 5. SQAS 2025 Questionario Pulizia cisterne - 16.10.2025 IT _________
1. SQAS 2025 Questionario Core - 16.10.2025 IT
1. Sistema di gestione e responsabilità 1.1. Responsabilità di gestione 2. Gestione del rischio 2.1. Valutazione del rischio ed azioni di mitigazione 2.2. Sicurezza 2.3. Salute 2.4. Security 2.5. Pratiche commerciali corrette 2.6. Ambiente 3. Risorse umane 3.1. Assunzione 3.2. Formazione 3.3. Sicurezza basata sul comportamento (BBS) 3.4. Politiche del lavoro e diritti umani 4. Preparazione e risposta alle emergenze sul sito e fuori dal sito 5. Analisi delle prestazioni e Riesame della Direzione 5.1. Registrazione, indagine, analisi ed azioni correttive delle non conformità 5.2. Obbiettivi SHEQ&Sec & RSI e analisi del trend 5.3. Audit interni 5.4. Riunioni di Riesame della Direzione Annex: Definitions related to pellet loss questions _________
2. SQAS 2025 Questionario Magazzino - 10.11.2025 IT
6.Gestione antincendio
6.1 Generale
6.2 Struttura antincendio
6.3 Equipaggiamento antincendio
6.4 Aspetti amministrativi antincendio
6.5 Antincendio
7. Immagazzinamento e movimentazione
7.1 Generale
7.2 Condizioni di stoccaggio
7.3 Equipaggiamento per la movimentazione (MHE)
8. Behaviour Based Safety (Sicurezza basata sul comportamento)
9. Security in magazzino
10. Procedure operative del sito ed interfaccia con i clienti
10.1 Istruzioni e pratiche operative del sito
10.2 Ambiente
10.3 Misurazione e gestione delle emissioni (GHG)
11. Gestione degli ordini e operazioni
Specifiche tipologie di attivita`di magazzino
13. Servizi di subvezione
14. Pratiche di movimentazione del Food, di contatto con il Food e degli ingredienti dei prodotti Feed Products ________
3. SQAS 2025 Deposito Container/Transfer Terminal - 16.10.2025 IT
6 Attrezzature: specifiche, ispezione, manutenzione e taratura
7 Comportamento basato sulla sicurezza (BBS o programmi equivalenti)
7.1 Behaviour based safety per guida sicura
Misurazione e gestione del le emissioni GHG del trasporto
8.1 Identificazione della catena di trasporto, degli elementi della catena di trasporto, (TCEs), delle categorie delle operazioni di trasporto (TOCs) e delle categorie di trasporto degli Hub (HOC)
8.2 Misurazione delle emissioni delle attrezzature che consumano carburante, per HOC
8.3 Emissioni degli attrezzature che consumano elettricità, per TOC
8.4 Emissioni dai refrigeranti, per HOC
8.5 Emissioni dai subcontattori, per TOC o HOC
8.6 Calcolo delle emissioni totali
8.7 Calcolo dell'emission intensity
8.8 Consolidamento e reporting delle emissioni
8.9 Riduzione delle emissioni: Definizione di strategie, obiettivi, programmi
9. Security
10. Operatività
10.1 Operazioni generali del sito
10.2 Immagazzinamento Containers
10.3 Container operations
10.4 prelievo di campioni
10.5 Preparazione e risposta alle emergenze ed agli spandimenti
10.6 Controlli di rilascio dell'attrezzatura
11. Ispezione del sito
Condizioni generali
11.2 Ulteriori requisiti di manutenzione
11.3 Officina di manutenzione
11.4 Cisterne di stoccaggio (carburante, area di rifornimento carburante e stoccaggio rifiuti)
11.5 Veicoli e altre attrezzature (attrezzature di trasporto e sollevamento) _________
4. SQAS 2025 Questionario Servizi di trasporto - 16.10.2025 IT
6. gestione dei subvettori
6.1. Subvezione
6.2. Monitiraggio performance dei subvettori
7. Equipaggiamento: specifiche, ispezione, manutenzione e taratura
7.1. Specifiche relative all'equipaggiamento
7.2. Ispezioni dell'equipaggiamanto, manutenzionee e taratura
8. Sicurezza basata sul comportamento (BBS o programmi equivalenti)
8.1. Comportamento per guida sicura
8.2. Best Practice per carico e scarico dei mezzi pesanti
8.3. Consapevolezza di tutti i service parners
9. Misura e gestione delle emissioni in fase di trasporto (GHG, greenhouse gas emission)
9.1. Identificazione della catena logistica del trasporto, elementi della catena logistica (TCEs), categorie delle operazioni di trasporto (TOCs) e categorie delle operazioni di deposito (HOC)
9.2. Determinazione delle tonnellate nette, dei chilometri di guida, del carburante ed elettricità consumata dai veicoli from trucks/vans that are owned or controlled by the assessed company
9.3. Calcolo delle tonnellate- chilometro dei mezzi propri e dei subvettori
9.4. Calcolo delle emissioni GHG di trasporto dei veicoli/furgni/autocarri/ propri o controllati dall'azienda oggetto di assessment
9.5. Calcolo delle emissioni GHG degli HUBS di proprietà o che sono controlllati dall'azienda oggetto di assessment.
9.6. Calcolo delle emissioni GHG dei subvettori
9.7.Calcolo delle emissioni totali
9.8. Calcolo dell'emission intensity per TOC e HOC
9.9. Rapporto consolidato delle emissioni
9.10. Formazione
9.11. Riduzione delle emissioni
10. Security
10.1. Security durante il trasporto
10.2. Security durante la movimentazione delle merci ad alto rischio
11. Controllo operativo
11.1. Rapporto con i clienti
11.2. Pianificazione e comunicazione
11.3. Attività operative
11.4. Amministrazione
11.5. Stoccaggio temporaneo e trasferimento delle merci imballate
11.6. Trasporto of secchi inclusi plastica e polimeri
12. Specifiche attività di trasporto e loro attività
12.1. Transfer Terminal per operazioni di movimentazione container e veicoli
12.2. Deposito di container
13. Ispezione del sito ed operazioni sul sito
13.1. Ispezione del sito
13.2. Operazioni sul sito
13.3. Officina
13.4. Cisterne di stoccaggio (carburante, area carburante e stoccaggio di rifiuti)
13.5. Veicoli ed altri equipaggiamenti (semirimorchi, tank containers, IBC’s, etc.)
14. Movimentazione di prodotti alimentari, materiali a contatto con prodotti alimentari e prodotti per animali
14.1. L'azienda applica i principi GMP, GMP+ e/o HACCP alle attività operative?
14.2 la Politica del personale dell'azienda rispetta i requisiti specifici per la manipolazione dei prodotti alimantari, dei materiali a contatto dei prodotti alimentari e dei prodotti per alimentazione animale?
14.3. La tracciabilità e conformità del prodotto sono sufficientemente implementate in tutti i processi?
14.4. E' presente una procedura scritta e sono disponibili registrazioni per assicurare la coerenza della qualità del prodotto?
14.5. Vengono prese precauzioni appropriate per evitare la cross-contaminations e le degradazione del prodotto durante le operazioni?
14.6.Sono mantenute adeguate ed appropriate misure di igiene?
14.7. Sono presenti procedure scritte per la gestione dei reclami, dei richiami di prodotto e di gestione degli incidenti?
14.8.Sono presenti procedure scritte per gli audit interni?
14.9. Sono presenti appropriate procedure scritte di carico e scarico?
14.10.L'intero equipaggiamento utilizzato a contatto dei prodotti è progettato per proteggere la qualità dei prodotti?
14.11. Sono presenti appropriate procedure scritte per l'alimentazione ad uso animale? _________
5. SQAS 2025 Questionario Pulizia cisterne - 16.10.2025 IT
6. Attrezzature e installazioni
6.1 Specifiche delle attrezzature e delle installazioni
6.2 Manutenzione e controllo
6.3 Impianti Elettrici
7 BBS Risultati, Analisi e Monitoraggio
8 Security
9 Procedure Operative del Sito e Interfaccia con il Cliente
9.1 Procedure Operative del Sito
9.1.6 Misurazione e gestione delle emissioni di gas serra (GHG)
9.2 Interfaccia con il cliente
10. Gestione dell'ordine e attività operative
10.1 Pianificazione e attività operative
10.2 Attività operative
10.3 Amministrazione
10.4 Movimentazione di prodotti imballati (detergenti e prodotti per la depurazione)
11. Altri Servizi / Attività
11.1 Riscaldamento di cisterne cariche/veicoli
11.2 Officina di riparazione delle cisterne
11.3 Terminal di trasferimento per container/veicoli
11.4. Deposito container
12. Visita del sito
12.1 Edifici, Pavimentazione e Dispositivi Fissi
12.2 Lavaggio e decontaminazione cisterne
12.3 Serbatoi di stoccaggio fissi
12.4 Rifiuti
12.5 Attrezzature per la gestione dell'emergenza
12.6 Appaltatori che lavorano sul posto _________
SQAS Safety and Quality Assessment for Sustainability / CEFIC
Il nuovo quadro normativo europeo regola l’intero ciclo di vita delle batterie, dal design sostenibile alla gestione dei rifiuti.
Si introducono obblighi per gli operatori economici in materia di conformità, tracciabilità e responsabilità, nonché misure sul dovere di diligenza per garantire approvvigionamenti sostenibili delle materie prime.
Si adottano criteri ambientali minimi aggiornati per gli appalti pubblici relativi a prodotti contenenti batterie, in attuazione del principio di sostenibilità ambientale, e si disciplinano i punti di raccolta, le garanzie finanziarie, le attività di controllo e gli obiettivi di raccolta e riciclo.
Inoltre, si istituiscono il Registro dei produttori di batterie e il Centro di coordinamento batterie e si ridefinisce il sistema della responsabilità estesa del produttore, con modalità di adesione individuale o collettiva.
Il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un nuovo quadro normativo per l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione europea, dal design sostenibile alla gestione dei rifiuti, con obblighi direttamente applicabili e parti da armonizzare a livello nazionale.
L’intervento normativo europeo si inserisce nella strategia di crescita dell’Europa delineata dalla Commissione con la comunicazione “Green Deal europeo” dell’11 novembre 2019. Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica.
Il regolamento introduce un nuovo quadro normativo armonizzato che stabilisce norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici.
Lo schema di decreto legislativo in esame introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al già menzionato regolamento, in conformità alla delega contenuta nell’articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”. Al fine di realizzare un adeguato coordinamento della legislazione nazionale si è proceduto all’abrogazione del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e alla modifica e integrazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.
Lo schema si compone di 39 articoli e 1 allegato.
[box-info]Atto n. 344
Fase Iter: In corso di esame Trasmesso ai sensi: articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91 Data trasmissione: 10 novembre 2025 Annunciato all'Assemblea in data: 11 novembre 2025[/box-info]
ISO 14054:2025 / Guidance preparation of natural capital accounts for organizations
ID 24900 | 11.11.2025 / Preview attached
ISO 14054:2025 Natural capital accounting for organizations - Principles, requirements and guidance
Valid from 24.10.2025 ________
This document provides terminology, principles, requirements and guidance for the preparation of natural capital accounts for organizations.
Natural capital accounts quantify the impacts from the organization’s activities on natural capital, or the dependencies of the organization on natural capital, or both.
The scope of natural capital accounts can be expanded to cover activities in the organization’s value chain.
There are two types of natural capital accounts, each with supporting schedules: a) the natural capital income statement; b) the natural capital balance sheet.
This document is applicable to all types of organizations (e.g. public, private (both listed and unlisted) or non-governmental organizations) across all sectors, and of any size (such as small to medium-sized enterprises (SMEs) and larger businesses) and to one or more sites at which they operate.
This document does not apply to national, sub-national or sector-wide natural capital accounts.
[box-info]3.1 Terms related to natural capital
3.1.1 natural capital
stock of renewable and non-renewable natural resources (e.g. plants, animals, air, water, soils, minerals) of a given quality existing at a point in time that separately or in combination yield a flow of benefits to people
Note 1 to entry: Natural capital includes both living and non-living aspects. It includes biotopes, mountains, fields, forests, meadows, unimproved land, minerals, oceans, glaciers, ice sheets, freshwater, microorganisms, wild fauna and flora, electromagnetic spectrum, and geospatial orbit.
Note 2 to entry: Natural capital underpins all the other forms of capital (social, human, intellectual, financial and manufactured). Natural capital, often in combination with other forms of capital, provides natural capital benefits (3.1.4) over time.[/box-info] ... Preview attached
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (GU n. 254 del 31.10.2025), con l'Art. 10, dispone che INAIL ed UNI stipulino convenzioni che promuovano la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro (vedi tutti a seguire).
La portata della previsione del DL è estremamente rilevante, due aspetti sono in gioco:
1.si favorisce la diffusione delle norme UNI, in quanto gratuite,d'interesse TUSSL che apportano conoscenza tecnica essenziale.
2.si indirizzano le imprese, i consulenti, formatori, ecc ad "applicare" / "valutare" nell'attività tali norme.
Indirettamente, tale promozione, rafforza la valenza dell’applicazione delle norme UNI in merito ai concetti di "regola dell'arte" e "buona tecnica". ___:____
5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’UNI.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL. [/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2025/1511 / Pubblicazione nulla e mai avvenuta
ID 24833 | 31.10.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1511 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi
GU L 2025/1511 del 31.10.2025
Entrata in vigore: 20.11.20285
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.
[box-warning]04.11.2025
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2025/1511 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L, 2025/1511, 31.10.2025). (GU L 2025/90879 del 4.11.2025)
La pubblicazione del regolamento delegato (EU) 2025/1511 è da considerarsi nulla e non avvenuta.[/box-warning]
_____________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri sono tenuti a usare per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. Esso stabilisce anche le norme per applicare il quadro metodologico comparativo a determinati edifici di riferimento.
[...]
Articolo 3 Quadro metodologico comparativo
1. In sede di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo stabilito all’allegato I.
2. Gli Stati membri usano il quadro metodologico comparativo per confrontare le misure seguenti, in base alle prestazioni in termini di energia primaria ed emissioni e secondo i costi attribuiti alla loro attuazione:
a) misure di efficienza energetica; b) misure che integrano fonti energetiche rinnovabili; c) pacchetti e varianti di queste misure.
3. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a) stabiliscono come anno iniziale del calcolo l’anno in cui è eseguito il calcolo; b) usano il periodo di calcolo indicato all’allegato I; c) usano le categorie di costo indicate all’allegato I; d) usano di preferenza, per il costo del carbonio, le previsioni di traiettoria del prezzo del carbonio indicate all’allegato II.
4. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri completano il quadro metodologico comparativo determinando tutti gli elementi seguenti:
a) il ciclo di vita economico stimato degli edifici e degli elementi edilizi; b) il tasso di sconto; c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi della manodopera; d) i fattori lungimiranti di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile o i fattori lungimiranti di ponderazione in conformità dell’allegato I della direttiva (UE) 2024/1275 e i fattori di emissione di gas a effetto serra; e) l’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento; f) i fattori di emissione di inquinanti atmosferici, nello specifico quelli per il PM2,5 e i NOx.
5. Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non sono ancora stati stabiliti requisiti minimi specifici di prestazione energetica.
6. Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità del risultato del calcolo alle variazioni dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per la prospettiva macroeconomica e quella finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nonché idealmente anche alle variazioni di altri parametri che si prevede abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.
Articolo 4 Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica
1. Gli Stati membri, dopo avere calcolato i livelli ottimali dei requisiti in funzione dei costi sia da una prospettiva macroeconomica sia da una prospettiva finanziaria, decidono quale debba essere il riferimento nazionale e lo comunicano alla Commissione nella relazione obbligatoria in conformità dell’articolo 6.
2. Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto in conformità del paragrafo 1 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la categoria pertinente di edifici.
3. Gli Stati membri utilizzano l’esito del confronto di cui al paragrafo 2 per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 .
4. Lo Stato membro che ha definito gli edifici di riferimento in modo da poter applicare il risultato del calcolo dell’ottimalità in funzione dei costi a più categorie di edifici può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le categorie pertinenti di edifici.
Articolo 5 Riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi
1. Gli Stati membri riesaminano i calcoli di ottimalità in funzione dei costi ai fini della revisione dei loro requisiti minimi di prestazione energetica in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 . Il riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi riguarda in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da utilizzare nei calcoli e, se del caso, l’aggiornamento di questa evoluzione.
2. I risultati del riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi sono presentati alla Commissione nella relazione da stilare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 .
Articolo 6 Relazioni
1. La relazione da stilare a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 contiene i fattori di energia primaria o i fattori di ponderazione applicati, i risultati dei calcoli a livello macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e l’evoluzione ipotizzata dei prezzi dell’energia e del carbonio, come stabilito all’allegato III del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri devono adeguare i requisiti minimi di prestazione energetica a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1275, la relazione contiene un piano che delinea gli interventi opportuni per effettuare gli adeguamenti. A tal fine il livello dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore che è significativamente meno efficiente è calcolato come differenza tra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi risultanti dal calcolo preso come riferimento nazionale, per tutti gli edifici di riferimento e i tipi di edifici utilizzati.
3. Gli Stati membri si servono del modello di relazione di cui all’allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.
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ALLEGATO I Quadro metodologico dell’ottimalità in funzione dei costi
ALLEGATO II Dati e proiezioni di dati
ALLEGATO III Modello obbligatorio per la relazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 e dell’articolo 6 del presente regolamento
Orientamenti CE attuazione responsabilità estesa del produttore direttiva SUP / 24.10.2025
ID 24794 | 24.10.2025 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti della Commissione che stabiliscono i criteri per i costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (GU C/2025/5646 del 24.10.2025)
Il presente documento contiene orientamenti sull'interpretazione e sull'attuazione dell'articolo 8 "Responsabilità estesa del produttore" della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nota anche come direttiva sulla plastica monouso. Gli orientamenti sono coerenti con il regolamento 2025/40/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ("direttiva quadro sui rifiuti") e la direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane.
Scopo di questi orientamenti è aiutare gli Stati membri ad attuare la suddetta legislazione. Il contenuto, compresi gli esempi, riflette le opinioni della Commissione europea e l'interpretazione che essa dà del quadro giuridico applicabile, ragion per cui non è giuridicamente vincolante. Gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali e delle specificità degli ordinamenti esistenti e pertanto possono non seguire tutti gli aspetti che sono qui descritti. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La responsabilità estesa del produttore comporta una serie di obblighi in base ai quali spetta ai produttori di prodotti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. L'articolo 8 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore che devono rispettare determinati requisiti in aggiunta a quelli stabiliti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti. Uno dei requisiti aggiuntivi, stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla plastica monouso, consiste nell'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni I, II e III, dell'allegato coprano " i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti ".
Tali prodotti sono i seguenti:
- contenitori per alimenti; - pacchetti e involucri; - contenitori per bevande; - tazze per bevande; - sacchetti di plastica in materiale leggero; - salviette umidificate; - palloncini; - prodotti del tabacco con filtri e filtri da utilizzare in combinazione con i prodotti del tabacco (denominati "filtri" negli orientamenti).
L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sulla plastica monouso affida alla Commissione il compito di pubblicare orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sui costi di rimozione e successivo trasporto e trattamento dei rifiuti dei suddetti prodotti dispersi.
I presenti orientamenti illustrano i principi fondamentali relativi ai costi di rimozione dei rifiuti, chiariscono l'ambito di applicazione dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore fornendo le basi per un'interpretazione comune della terminologia, indicano i metodi da usare per calcolare i costi della raccolta dei rifiuti dispersi e delle relative pratiche e per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi e raccolti nei luoghi pubblici e suggeriscono modi per attribuire i costi ai produttori.
Sono forniti anche esempi di attività che la Commissione ritiene rientrino nell'ambito dei costi che devono essere coperti dai produttori a norma della direttiva. Questi esempi, al pari degli orientamenti stessi, non sono esaustivi. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i filtri, l'UE e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e hanno pertanto l'obbligo giuridico di applicarne le disposizioni .
Occorre tenere presente che spetta agli Stati membri stabilire le politiche in materia di rimozione dei rifiuti dispersi, che devono far parte sia dei piani di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 11 della direttiva sulla plastica monouso e all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti, sia dei programmi di misure di cui all'articolo 13 della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, e potrebbero rientrare anche nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane. È da queste politiche che dipendono i costi che devono essere coperti dai produttori; per calcolarli è possibile utilizzare metodologie più o meno dettagliate, in funzione dei dati disponibili e tenendo conto della proporzionalità.
Conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota anche come convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono garantire un accesso effettivo alla giustizia istituendo procedure di ricorso in base alle quali il pubblico, compresi i produttori e le organizzazioni non governative di tutela dell'ambiente, ne sia informato e possa avere accesso alla giustizia per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi alla responsabilità estesa del produttore, quali il calcolo e l'attribuzione dei costi
I presenti orientamenti riguardano solo il costo di rimozione dei rifiuti dispersi, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b). Non coprono le altre disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a) (costi delle misure di sensibilizzazione), all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) (costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta) e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (costi della raccolta dei dati). La direttiva opera infatti una chiara distinzione tra la "rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente" e gli altri costi anch'essi coperti dalla responsabilità estesa del produttore.
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Indice
1 Introduzione
2 Ambito di applicazione 2.1 Produttore 2.2 Rifiuti dispersi nell'ambiente 2.3 Attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto 2.3.1 Autorità pubbliche 2.3.2 Per loro conto 2.4 Rimozione 2.4.1 Attività di rimozione 2.4.2 Risultato delle attività di rimozione 2.5 Gestione dei rifiuti dispersi raccolti 2.5.1 Trasporto dei rifiuti dispersi raccolti 2.5.2 Trattamento dei rifiuti dispersi raccolti
3 Principi generali per il calcolo dei costi 3.1 Efficienza economica 3.2 Trasparenza 3.3 Proporzionalità
4 Calcolo dei costi per la raccolta e le pratiche connesse ai rifiuti dispersi
5 Metodologie per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi raccolti 5.1 Metodologie basate sugli elementi in entrata 5.2 Metodologie basate sui risultati
6 Opzioni per l'attribuzione dei costi ai produttori 6.1 Attribuzione dei costi alle diverse categorie di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato della direttiva 6.1.1 Attribuzione dei costi ai produttori per prodotto di plastica monouso 6.2 Ripartizione dei costi tra i singoli produttori di prodotti di plastica monouso