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UNI EN 17671:2025

UNI EN 17671:2025 | Progettazione di impianti di raffrescamento ad acqua

UNI EN 17671:2025 | Progettazione di impianti di raffrescamento ad acqua

ID 24672 | 02.10.2025 / Preview in allegato

UNI EN 17671:2025
Impianti di riscaldamento e raffrescamento ad acqua negli edifici - Progettazione di impianti di raffrescamento ad acqua

La norma specifica i criteri di progettazione per i sistemi di raffreddamento ad acqua chiusi negli edifici e ne descrive la progettazione. Le definizioni mirano a raggiungere un livello adeguato di qualità tecnica e a mantenere il clima termico interno desiderato con un consumo energetico minimo. 

La norma non si applica ai sistemi per la dissipazione del calore di processo proveniente da processi industriali. Inoltre, non si applica e non modifica le norme di prodotto o i requisiti di installazione del prodotto. 

La norma è applicabile ai sistemi di raffreddamento delle seguenti tipologie: 
1) dispositivi per la dissipazione del calore ad acqua del sistema di raffreddamento; 
2) dispositivi per la refrigerazione e l'accumulo di acqua refrigerata; 
3) dispositivi per la distribuzione di acqua refrigerata; 
4) dispositivi per l'assorbimento del calore ("emissione di raffreddamento"); 
5) dispositivi di controllo; 
6) dispositivi di sicurezza. La norma non copre ulteriori aspetti di sicurezza per i sistemi di raffreddamento ad acqua con temperature di esercizio locali ≤ 0 °C. 

Le altre clausole della norma rimangono valide per i sistemi con temperature di esercizio locali ≤ 0 °C. 

La norma non copre il sistema di refrigerazione in sé, ma solo le parti del sistema di refrigerazione che ne costituiscono parte integrante, inclusa la determinazione delle prestazioni di progetto. 

Inoltre, il presente documento non copre: 

- i requisiti per l'installazione o le istruzioni per il funzionamento, la manutenzione e l'uso; 
- la progettazione dei componenti del sistema (ad esempio, refrigeratore di ricircolo, sistema di refrigerazione, refrigeratori, tubazioni, dispositivi di sicurezza, ecc.).

...

Data entrata in vigore: 02 ottobre 2025

Recepisce: EN 17671:2025

Fonte: UNI

Safety Gate Report 36 del 05/09/2025 N. 07 SR/03117/25 Germania

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 05/09/2025 N. 07 SR/03117/25 Germania

Approfondimento tecnico: Tritacarne

Tritacarne

Il prodotto, di marca Bosfor, mod. UKM-12P, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE ed alle norme tecniche EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali” e EN 12331:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene”.

La coclea del tritacarne è facilmente accessibile con le mani o con le dita. 

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili 

I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025

Facebook Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065

ID 24622 | 22.09.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri 

GU L 301/14 del 18.11.2015

Entrata in vigore: 08.12.2015

[box-warning]Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 è abrogato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907[/box-warning]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) n. 517/2014[/box-note]

Linee di indirizzo attività oraria medici del ruolo unico di assistenza primaria nelle Case della Comunità

Linee di indirizzo attività oraria medici del ruolo unico di assistenza primaria nelle Case della Comunità

Linee di indirizzo per l’attività oraria da rendere da parte dei medici del ruolo unico di assistenza primaria nelle Case della Comunità

ID 24581| 12.09.2025 / In allegato - 25/117/CR05a/C7 

Scopo del presente documento è quello di delineare delle prime indicazioni operative per la definizione delle attività a rapporto orario che i medici del ruolo unico di assistenza primaria sono chiamati a svolgere all’interno delle Case della Comunità hub e spoke, riconosciute dalla Regione, in favore di tutta la popolazione di riferimento previste dal nuovo modello dell’assistenza territoriale disciplinato dal DM n. 77/2022 tenendo conto dei compiti previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale relativo al triennio 2019 – 2021, del 04 aprile 2024 (ACN).

Come noto, il DM n. 77/2022 stabilisce gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture ad essa deputate, al fine di perseguire una nuova strategia sanitaria volta a potenziare i servizi assistenziali territoriali a garanzia dei LEA con l’intento di ridurre le disuguaglianze mediante la definizione di un modello di erogazione dei servizi condiviso ed omogeneo sul territorio nazionale.

In particolare, il modello organizzativo e di servizio relativo alla Casa di Comunità (CdC) traduce il principio dell’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento e permette che i professionisti lavorino insieme attraverso la continuità dei luoghi di lavoro, l’integrazione delle autonomie professionali e dei processi operativi al fine di rispondere ai bisogni della popolazione secondo il modello del chronic care model.

La CdC hub rappresenta uno dei nodi, insieme alla CdC spoke, della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e al tempo stesso è parte dei luoghi di vita della Comunità locale del territorio su cui insiste. Come delineato nel DM n. 77/2022, la CdC è il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria a valenza sanitaria, offrendo i necessari collegamenti con i servizi sociali per gli interventi socioassistenziali.

Si tratta di una struttura facilmente riconoscibile, accessibile e raggiungibile dalla popolazione di riferimento. La CdC hub e spoke, infatti, deve essere facilmente identificabile dai cittadini e diventa altresì luogo di contatto e di relazioni che vanno oltre i muri, creando così connessioni con servizi presenti e in ridefinizione organizzativa della rete dell’assistenza territoriale tra i quali, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), gli ospedali per acuti, i poliambulatori e i consultori, gli Ospedali di comunità (OdC), le Centrali operative territoriali (COT), la Centrale Operativa 116117, l’Unità di Continuità Assistenziale 
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Collegati
[box-note]Decreto 23 maggio 2022 n. 77[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2025/1122

Regolamento delegato (UE) 2025/1122

ID 24537 | 04.09.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1122 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

C/2025/3502

(GU L, 2025/1122, 12.8.2025)

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2144[/box-note]

Deliberazione 03 agosto 2023, 387/2023/R/rif

Deliberazione 03 agosto 2023, 387/2023/R/rif - RQTR

ID 24499 | 29.08.2025 / Testo consolidato 2025

Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

La deliberazione, attraverso l’introduzione di un primo set di indicatori sull’efficienza e la qualità della raccolta differenziata nonché sull’affidabilità degli impianti di trattamento, implementa un’infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori delle rispettive attività, sulla cui base individuare i relativi standard, rinviando a un successivo provvedimento anche in esito all’attività di monitoraggio, la definizione degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento

- Modifiche: Deliberazione 29 luglio 2025 374/2025/R/rif

Allegato A:  Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

Allegato A: Regolazione della qualitá tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR)
Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 374/2025/R/RIF

Collegati
[box-note]Deliberazione 29 luglio 2025 374/2025/R/rif[/box-note]

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