Quaderni direzione ispettiva - VVF Volume I / 2025
ID 24480 | 25.08.2025 / In allegato
Il primo volume dei Quaderni della Direzione Centrale per l’Attività Ispettiva e gli Affari Legali inaugura una nuova collana dedicata all’approfondimento delle tematiche normative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Questo numero è dedicato all’evoluzione dell’ordinamento del personale attraverso le tre tappe fondamentali: la normativa di base contenuta nel decreto legislativo n. 217/2005, il successivo riordino con i decreti legislativi n. 97/2017 e n. 127/2018 e la nuova legge delega n. 42/2025 che apre a ulteriori riforme.
Il volume offre una visione “dinamica” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre più chiamato ad affrontare nuove e complesse sfide di una società in continua trasformazione. ...
Decreto-Legge 30 dicembre 1999 n. 500 Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonchè l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.
UK REACH - Consultazione sull'estensione delle scadenze transitorie
ID 24419 | 13.08.2025
Consultazione sull'estensione delle scadenze transitorie per la presentazione della registrazione REACH nel Regno Unito (timeline 14 luglio 2025 - 8 settembre 2025)
Questa consultazione mira a raccogliere opinioni da parte delle parti interessate sulle proposte del governo di prorogare le scadenze transitorie per la presentazione delle registrazioni REACH nel Regno Unito.
Le scadenze attuali sono ottobre 2026, ottobre 2028 e ottobre 2030. Queste scadenze sono scaglionate in base ai tonnellaggi e ai profili di pericolosità delle sostanze in fase di registrazione.
Ai sensi del regolamento REACH del Regno Unito, le aziende sono tenute a registrare presso l'Agenzia REACH del Regno Unito (Health and Safety Executive, HSE) le informazioni sulle sostanze chimiche immesse sul mercato britannico. Quando il Regno Unito ha lasciato l'UE, le informazioni sulle sostanze presenti sul mercato britannico che erano state registrate con il regolamento REACH del Regno Unito non sono state trasmesse all'HSE. Le sostanze in questione sono rimaste sul mercato britannico, ma queste informazioni devono ancora essere registrate con il regolamento REACH del Regno Unito.
Il modello di registrazione transitorio alternativo (ATRm) del REACH del Regno Unito specificherà cosa comportano questi requisiti di registrazione delle informazioni. Una consultazione pubblica da maggio a luglio 2024 ha presentato alcune proposte, sviluppate durante la precedente amministrazione governativa da Defra, Health and Safety Executive (HSE) e Environment Agency (EA). L'attuale governo, in collaborazione con i governi decentrati di Scozia e Galles, sta valutando i prossimi passi. Dato che la progettazione dettagliata dell'ATRm è ancora in fase di revisione, non si possono confermare in questa fase esattamente quali informazioni l'industria sarà tenuta a fornire entro le scadenze di presentazione.
Alla luce di queste considerazioni in corso, non sarà più possibile apportare le modifiche legislative necessarie per attuare l'ATRm prima dell'attuale scadenza per la prima presentazione, prevista per ottobre 2026, unitamente a un adeguato periodo di transizione.
È pertanto necessario procedere a una consultazione sulle scadenze transitorie riviste per la presentazione delle domande, che forniscano tempo sufficiente al governo per completare l'ATRm e all'industria per prepararsi ad adeguarsi.
[box-info]Le nuove scadenze proposte in fase di consultazione sono:
Opzione 1: ottobre 2029, ottobre 2030, ottobre 2031 Opzione 2: aprile 2029, aprile 2031, aprile 2033 Opzione 3: aprile 2029, aprile 2030, aprile 2031[/box-info]
L'opzione 1 è quella preferita dal governo, poiché concede il tempo necessario per finalizzare la progettazione e l'attuazione dell'ATRm e offre al settore un periodo di transizione di circa due anni.
Passare da un intervallo di due anni a uno di un anno tra le scadenze garantirebbe tempo sufficiente per raccogliere e presentare le informazioni da parte dell'industria , riducendo al contempo il periodo complessivo prima che gli enti regolatori ricevano i dati di registrazione completi.
Questa consultazione mira anche a raccogliere pareri sulla proposta del governo di prorogare le date per l'obbligo per l'HSE di effettuare controlli di conformità sul 20% dei fascicoli di registrazione ricevuti. Ciò si applica ai sensi dell'articolo 41(5) del regolamento REACH del Regno Unito. Attualmente, tale obbligo è in linea con le attuali scadenze di presentazione.
La convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
La convenzione, adottata a Berna il 19 settembre 1979, intende promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari al fine di conservare la flora e la fauna selvatiche e il loro ambiente naturale e proteggere le specie migratorie in via di estinzione.
La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità economica europea (ora UE). ___________
L’UE è parte contraente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa.
La flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di grande valore che deve essere preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi di protezione nazionale, le parti della Convenzione ritengono che la cooperazione dovrebbe essere istituita a livello europeo.
Le parti si impegnano a:
- promuovere politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli ambienti naturali; - integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e ambientali; - promuovere l’istruzione e diffondere informazioni sulla necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche e i loro habitat.
Le parti convengono di adottare adeguati atti normativi e amministrativi per proteggere le specie di flora selvatica specificate nell’allegato I (Specie di flora rigorosamente protette). La convenzione vieta la raccolta, il taglio o lo sradicamento deliberato di tali piante.
È inoltre necessario adottare atti normativi e amministrativi adeguati per conservare le specie di fauna selvatica elencate nell’allegato II (Specie di fauna rigorosamente protette). Sono applicati i seguenti divieti:
- qualsiasi forma di cattura, custodia e uccisione deliberata; - il danno o la distruzione deliberata di siti di riproduzione o di riposo; - il disturbo deliberato della fauna selvatica, in particolare durante il periodo di riproduzione, di allevamento e di ibernazione; - la deliberata distruzione o raccolta di uova nell’ambiente naturale o la conservazione di queste uova; - il possesso e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi animali imbalsamati, e qualsiasi parte o derivato di questi animali.
Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica specificato nell’allegato III (Specie di fauna protetta) deve essere regolamentato al fine di mantenere le popolazioni fuori pericolo (divieto di sfruttamento temporaneo o locale, regolamentazione del trasporto o della vendita ecc.). Alle parti è vietato l’uso di mezzi indiscriminati di cattura e uccisione in grado di causare la scomparsa o il grave turbamento della specie.
La convenzione elenca alcune deroghe a quanto sopra esposto:
- per la protezione della flora e della fauna; - per prevenire gravi danni a colture, bestiame, foreste, allevamenti di pesci, acqua e altre forme di proprietà; - nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prevalenti; - ai fini della ricerca e dell’istruzione, del ripopolamento, della reintroduzione e della necessaria riproduzione; - per consentire, in condizioni rigorosamente sorvegliate, la cattura, la custodia o altri sfruttamenti giudiziosi di determinati animali e piante selvatici in numero limitato.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la protezione delle specie migratorie specificate negli allegati II e III il cui ambito si estende nei loro territori.
È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l’applicazione della convenzione.
dBA 2025 - Esperienze di valutazione del rischio da agenti fisici nei luoghi di lavoro
ID 24332 | 24.07.2025 / In allegato
dBA 2025 - Esperienze di valutazione del rischio da agenti fisici nei luoghi di lavoro Convegno nazionale dBA 2025: atti e presentazioni
Il Convegno dBA2025, tenutosi a Bologna il 12 giugno 2025, mette a disposizione degli attori aziendali della sicurezza e degli operatori della prevenzione conoscenze, esperienze e strumenti informativi utili ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI in tutti i comparti lavorativi.
Gli agenti di rischio di natura fisica sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro: i dati relativi ai lavoratori italiani soggetti alla sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici, secondo i dati trasmessi all’INAIL dai medici competenti, evidenziano infatti che alcuni milioni di lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito di esposizione agli agenti fisici.
Pertanto è di fondamentale importanza diffondere e condividere esperienze di studio e metodologie di rilevazione degli agenti fisici presenti nei luoghi di lavoro, di valutazione e controllo degli stessi, in relazione agli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, incluse le misure tecniche di prevenzione, le bonifiche e le misure di protezione
[box-info]Atti e presentazioni
- Nuove sorgenti di ROA: una esperienza di bonifica di una saldatrice laser (Matteo Cavalli, Audioplus servizi snc)
- La bonifica acustica di ambiente a "basso" rumore (Nicola Stacchini, Azienda Usl Toscana Sud Est)
- Valutazione del rischio da agenti fisici in ambito odontoiatrico (Andrea Tuzio, AT Associati Roma - Valerio Carosi, AT Associati Roma)
- Efficienza ed ergonomia degli otoprotettori: un caso studio di FIT test (Matteo Cavalli Audioplus servizi snc - Matteo Gnocco, Crai spa)
- CEM e lavoratori sensibili: una esperienza di valutazione del rischio specifica (Massimiliano Seren Tha , ingegnere libero professionista - Stefano Accinelli , Boston Scientific)
- Valutazione dello stress termico da calore nel comparto agricoltura (Marco Fabozzi , tecnico della prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale)
- Utilizzo dei protocolli operativi e del calcolatore di dose del PAF per l’analisi dell’esposizione radiologica in casi studio dell’industria dello zircone e dello zirconio (Francesca Duchi, Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università Sapienza di Roma)
- Atmosfere iperbariche: indicazioni operative del Gruppo agenti fisici del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (Floriana Sacco , Inail DiMEILA Roma)[/box-info]
Regolamento (UE) 2025/1561 / Proroga applicazione dovere di diligenza per le batterie
ID 24360 | 30.07.2025
Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
GU L 2025/1561 del 30.7.2025
Entrata in vigore: 31.07.2025 _________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio impone obblighi, relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici, che riguardano l’approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie. Tali obblighi relativi al dovere di diligenza devono essere applicati a decorrere dal 18 agosto 2025.
(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, è necessario superare varie sfide, anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime. Di conseguenza, i fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, all’occorrenza, adeguare le proprie catene di approvvigionamento.
(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie stabiliti nel regolamento (UE) 2023/1542 includono requisiti riguardanti la verifica da parte di terzi svolta da organismi notificati. La designazione di tali organismi notificati sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. I regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) 2023/1542 agevolerebbero il lavoro degli operatori economici e degli organismi notificati. Tuttavia, i regimi relativi al dovere di diligenza riguardanti le materie prime presenti nelle batterie devono ancora essere ulteriormente sviluppati e attuati e successivamente sottoposti al processo di riconoscimento della loro equivalenza da parte della Commissione.
(4) Al fine di concedere tempo sufficiente per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per consentire agli operatori economici che immettono batterie sul mercato di poter adempiere i propri obblighi, dovrebbe essere posticipata di due anni la data di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui al regolamento (UE) 2023/1542.
(5) La direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme e obblighi volti a garantire che le società individuino e affrontino gli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente nell’ambito delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, dei loro partner commerciali.
(6) La Commissione è tenuta a pubblicare, conformemente al regolamento (UE) 2023/1542, orientamenti per l’applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie. La Commissione è inoltre tenuta a mettere a disposizione orientamenti, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1760, contenenti orientamenti e migliori pratiche sul modo in cui assolvere al dovere di diligenza. Poiché la coerenza tra il regolamento (UE) 2023/1542 e la direttiva (UE) 2024/1760 è importante per le società della catena di approvvigionamento delle batterie, le rispettive date per la pubblicazione e la messa a disposizione di tali orientamenti dovrebbero essere armonizzate.
(7) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie e dei rifiuti di batterie sull’ambiente e garantire un elevato livello di protezione della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9) Considerata l’urgenza della questione e per fornire quanto prima certezza giuridica, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.
UNI/PdR 178:2025 - Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni
ID 24322 | 23.07.2025 / In allegato
UNI/PdR 178:2025 Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni
La prassi di riferimento UNI/PdR 178:2025 ha l’obiettivo di accompagnare il settore delle costruzioni verso la cultura della sostenibilità, rendendolo consapevole del valore che si genera in un cantiere impostato, nel suo processo esecutivo, a un concreto modello di organizzazione e comportamento efficace, efficiente, basato sulla trasparenza e rispondente agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai criteri ESG.
Definisce quindi quali azioni attivate nella gestione di un cantiere edile siano conformi alla attuazione dei principi dell’Agenda 2030 e come gli impegni siano sostenuti da azioni concrete e misurabili nell’ambito della governance dell’impresa, della decarbonizzazione, della tutela dell’ambiente ed economia circolare, della legalità, della regolarità e dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, dell’impegno sociale e della catena di fornitura sostenibile.
Nota procedurale: La prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI/PdR “Cantiere impatto sostenibile”, condotto da UNI, e costituito dai seguenti esperti: Alessandra Zanni – Project Leader (ASSIMPREDIL ANCE), Alfonso Cioffi (ASSIMPREDIL ANCE), Angela Panza (Ordine degli Architetti di Milano), Anna Giacomoni (ASSIMPREDIL ANCE), Carlo Azimonti (ASSIMPREDIL ANCE), Elena Stoppioni (Save The Planet onlus), Felice Costa (ANCE Treviso – Confindustria Veneto Est), Giovanni Deleo (ASSIMPREDIL ANCE), Gloria Domenighini (ASSIMPREDIL ANCE), Marco Trani (UNI/CT 033 Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio – POLIMI), Nicoletta Fayer (ASSIMPREDIL ANCE), Piero Torretta (ASSIMPREDIL ANCE), Samanta Ricco (ASSIMPREDIL ANCE), Sara Acerbi (ASSIMPREDIL ANCE), Ada Norma (ASSIMPREDIL ANCE), Sara Valaguzza (Studio legale Valaguzza - Università degli Studi di Milano), Silvia Ricci (ANCE), Valentina Mingo (ANCE), Nicola Bonerba (ANCE Bari BAT).
Norme serie EN ISO 10855-X / Container per strutture in mare
ID 24292 | 17.07.2025 / Preview in allegato
Norme della serie UNI EN ISO 10855-X Container per strutture in mare e relativi dispositivi di sollevamento.
Nel dettaglio:
- UNI EN ISO 10855-1:2025 - UNI EN ISO 10855-2:2025 - UNI EN ISO 10855-3:2025 __________
UNI EN ISO 10855-1:2025 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di sollevamento - Parte 1: Progettazione, produzione e marcatura di container per strutture in mare.
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e la marcatura di container per strutture in mare con una massa lorda massima non superiore a 25 000 kg, destinati a un utilizzo ripetuto su navi e strutture in mare aperto. Questo documento specifica solo i requisiti relativi al trasporto.
Data entrata in vigore: 17 luglio 2025 Sostituisce: UNI EN ISO 10855-1:2018 Recepisce: EN ISO 10855-1:2024 Adotta: ISO 10855-1:2024
UNI EN ISO 10855-2:2025 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di sollevamento - Parte 2: Progettazione, produzione e marcatura dei dispositivi di sollevamento.
La norma specifica i requisiti per i dispositivi di sollevamento da utilizzare con i container in servizio in mare aperto. Sono compresi i requisiti tecnici, i contrassegni e le dichiarazioni di conformità per le imbragature a catena e le funi metalliche.
Data entrata in vigore: 17 luglio 2025 Sostituisce: UNI EN ISO 10855-2:2018 Recepisce: EN ISO 10855-2:2024 Adotta: ISO 10855-2:2024
UNI EN ISO 10855-3:2025 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di sollevamento - Parte 3: Ispezione periodica, esame e collaudo
La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica, l'esame e il collaudo di container di servizio e trasporto merci in mare aperto e relativi dispositivi di sollevamento, costruiti in conformità alla UNI EN ISO 10855-1, con massa lorda massima non superiore a 25 000 kg, destinati all'utilizzo ripetuto su navi e strutture in mare. Sono inclusi anche i requisiti per l'ispezione a seguito di danni e riparazioni.
Data entrata in vigore: 17 luglio 2025 Sostituisce: UNI EN ISO 10855-3:2018 Recepisce: EN ISO 10855-3:2024 Adotta: ISO 10855-3:2024
Raccomandazione (UE) 2025/1307 / Incentivi fiscali patto per l’industria pulita
ID 24253 | 09.07.2025
Raccomandazione (UE) 2025/1307 della Commissione, del 2 luglio 2025, sugli incentivi fiscali a sostegno del patto per l’industria pulita e alla luce della disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita
GU L 2025/1307 del 9.7.2025
_________
La presente raccomandazione stabilisce principi guida comuni per orientare gli Stati membri nell’introduzione e nell’elaborazione di incentivi fiscali intesi a contribuire agli obiettivi del patto per l’industria pulita. Essa mira a sostenere gli investimenti puliti, ossia gli investimenti nella capacità di produzione di tecnologie pulite, nella domanda di tecnologie pulite e nella decarbonizzazione dell’industria, nell’ambito di una più ampia combinazione di politiche in evoluzione.
Le disposizioni della raccomandazione lasciano impregiudicati gli articoli 107 e 108 TFUE e la disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato. Ciò comprende in particolare la nuova disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita. Nell’attuazione della presente raccomandazione, e nella misura in cui i provvedimenti fiscali comportano aiuti di Stato e coprono lo stesso ambito di applicazione della nuova disciplina, le sezioni pertinenti di questa stabiliscono le condizioni affinché l’aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Si raccomanda agli Stati membri di tenere conto, se del caso, della natura temporanea della nuova disciplina.
Nell’introdurre incentivi fiscali volti a contribuire agli obiettivi della comunicazione sul patto per l’industria pulita, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a elaborarli tenendo in debita considerazione i principi fondamentali alla base dell’uso ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi degli incentivi fiscali nell’ambito di un sistema fiscale solido ed efficiente.
L’applicazione, il tipo e la struttura degli incentivi fiscali promossi dalla presente raccomandazione sono fondati su principio secondo cui gli incentivi fiscali dovrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi, ben mirati, semplici da comprendere e utilizzare per le imprese e le amministrazioni, non destinati a investimenti in infrastrutture a combustibili fossili e/o macchinari che consumano combustibili fossili, oltre a fornire un sostegno certo e tempestivo alle imprese che prendono decisioni di investimenti puliti. Gli incentivi fiscali sugli investimenti puliti dovrebbero essere elaborati in modo tale che le imprese che prendono decisioni di investimento traggano pieno vantaggio da un incentivo in vigore in uno Stato membro in tempi relativamente rapidi. Su tale base, la raccomandazione suggerisce pertanto di utilizzare norme in materia di ammortamento fiscale accelerato, anche delle spese immediate, e di riporto delle perdite per gli investimenti puliti. Raccomanda inoltre che, laddove ciò sia praticabile nell’ambito di un sistema fiscale nazionale, gli Stati membri cerchino di rendere rimborsabili i crediti d’imposta e/o di consentirne la compensazione con una gamma di imposte più ampia rispetto all’imposta sul reddito delle società.
Gli Stati membri sono inoltre fortemente esortati ad abbinare l’introduzione di incentivi fiscali che contribuiscono agli obiettivi della comunicazione sul patto per l’industria pulita a ulteriori azioni per ridurre ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili.