64° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 88 del 24 Luglio 2025
ID 24337 | 25.07.2025 / In allegato DD MLPS n. 88/2025
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 88 del 24 Luglio 2025
Con il Decreto Direttoriale n. 88 del 24 Luglio 2025, è stato adottato il sessantaquattresimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Parere consultivo (CIG) del 23.07.2025 - Obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico
ID 24334 | 25.07.2025 / In allegato (EN)
Il 23 luglio 2025, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha emesso un parere consultivo storico, nel quale determina gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico per garantire la protezione dell'ambiente.
La Corte, sottolineando gli impegni degli Stati nei trattati ambientali e sui diritti umani, quali l'Accordo di Parigi, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Dichiarazione universale dei diritti umani, dichiara che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente per il bene delle generazioni presenti e future.
Tra gli obblighi degli Stati, il dovere di prevenire danni significativi all’ambiente agendo con la dovuta diligenza, prevedendo l'adozione di misure per ridurre le emissioni di gas serra, rendendo disponibili le informazioni scientifiche e adottando tutti i mezzi a loro disposizione per proteggere il sistema climatico in conformità con le loro capacità e risorse disponibili. Gli Stati hanno anche il dovere di cooperare con altri Stati per la protezione dell'ambiente.
In ultimo, la Corte sottolinea che il diritto ad un ambiente sano è fondamentale per il godimento di altri diritti umani: senza un ambiente pulito, sano e sostenibile, molti altri diritti umani fondamentali non possono essere pienamente realizzati da tutti gli esseri umani.
Proposta Sesta revisioneDirettiva sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMRD)
ID 24315 | 22.07.2025 / In allegato (EN)
18.07.2025 - La Commissione europea ha proposto di rafforzare la protezione dei lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose. Ciò dovrebbe prevenire circa 1 700 casi di cancro ai polmoni e 19 000 altre malattie, tra cui malattie polmonari restrittive e danni al fegato e ai reni, nei prossimi 40 anni.
Nella sesta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, la Commissione raccomanda di fissare limiti di esposizione per il cobalto e i composti inorganici del cobalto, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e l'1,4-diossano. All'ambito di applicazione della direttiva sono aggiunti anche i fumi di saldatura.
Queste nuove misure potrebbero far risparmiare fino a 1,16 miliardi di euro in costi sanitari e migliorare significativamente la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie.
Questa revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione rispecchia i più recenti dati scientifici e beneficia dei contributi forniti dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi.
La Commissione europea ha proposto protezioni rafforzate per i lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose. Si prevede che ciò eviterà circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 altre malattie , tra cui malattie polmonari restrittive e danni a fegato e reni, nei prossimi 40 anni.
La presente revisione della CMRD riflette i dati scientifici più recenti e trae vantaggio dal contributo fornito dal Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro, composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi.
Nuovi limiti di esposizione per proteggere meglio i lavoratori
Per garantire luoghi di lavoro più sicuri, la Commissione propone nuovi valori limite di esposizione per:
- Cobalto e composti inorganici, comunemente utilizzati nella produzione di batterie, in particolare per veicoli elettrici, e nei processi di produzione di magneti e metalli duri. Il limite proposto è di 0,01 mg/m³ per le particelle che possono essere inalate attraverso naso e bocca e di 0,0025 mg/m³ per le particelle più fini che possono raggiungere più in profondità i polmoni. I limiti transitori (0,02 mg/m³ e 0,0042 mg/m³) danno alle industrie sei anni per adattarsi.
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): gli IPA sono tipicamente presenti in settori come la produzione di acciaio, ferro e alluminio e sono presenti anche nei fumi di saldatura. Il nuovo valore limite proposto è di 0,00007 mg/m³. Per aiutare i settori più colpiti ad adattarsi, verrà applicato un limite temporaneo doppio per sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.
- 1,4-diossano: questa sostanza è comunemente utilizzata come solvente nella produzione chimica e tessile e nei detergenti per la casa. Il limite generale proposto è di 7,3 mg/m³, con un limite di esposizione a breve termine di 73 mg/m³. Viene suggerito anche un limite biologico.
Oltre a stabilire questi limiti di esposizione, la Commissione propone delle "annotazioni", per avvisare i datori di lavoro e i lavoratori della possibile esposizione attraverso la pelle o altri mezzi e indicare quando sono necessarie misure di protezione supplementari.
Inclusione dei fumi di saldatura
I fumi di saldatura possono contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio, classificati come cancerogeni. Aggiungendo i fumi di saldatura alla Direttiva CMRD, la Commissione stabilisce linee guida legali più chiare e impone misure di protezione per migliorare la sicurezza dei lavoratori e promuovere un ambiente di lavoro più sano e sicuro.
Prossimi passi
La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale.
[box-info]La sesta revisione dellaDirettiva 2004/37/CE sulle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMRD) proposta dalla Commissione è il risultato di un ampio processo di consultazione con le parti sociali, il Comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro. Basandosi su cinque precedenti revisioni della CMRD, che riguardano oltre 40 sostanze chimiche pericolose chiave e contribuiscono a salvare la vita di oltre 100.000 lavoratori nei prossimi 50 anni, la direttiva sottolinea l'impegno dell'UE a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La proposta fa seguito agli impegni assunti nel Quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027 e sostiene gli obiettivi delineati nel Pilastro europeo dei diritti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Contribuisce inoltre al Piano europeo per la lotta contro il cancro e all'Unione europea della salute.[/box-info]
Criteri per la programmazione di turni di lavoro/riposo nelle lavorazioni al caldo
ID 24308 | 21.07.2025 / In allegato tabelle
Pubblicate da PAF, nella sottosezione “Calcolatori Microclima” - criteri per la programmazione di turni di lavoro/riposo nelle lavorazioni al caldo, tabelle per la programmazione su base oraria dell’alternanza lavoro/pause elaborate dal NIOSH.
In condizioni di microclima severo caldo una delle principali misure preventive da adottare per ridurre i rischi da stress da calore è quella di modificare opportunamente l'organizzazione del lavoro programmando idonee pause di recupero, da effettuarsi in ambiente termicamente confortevole, e definirne la durata e la periodicità, in modo da garantire al lavoratore un adeguato recupero. Un utile ausilio in tale contesto è stato sviluppato dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), che ha pubblicato tabelle di supporto per l’organizzazione della durata delle pause orarie in determinate condizioni lavorative ed ambientali.
I parametri considerati sono: umidità relativa (%), temperatura (°C), carico di lavoro (leggero, medio, pesante), esposizione (pieno sole oppure ombra).
Nelle tabelle, per facilitarne l'utilizzo i valori di temperatura riportati, sono stati convertiti in gradi Celsius. Esse rappresentano una prima indicazione pratica per modulare l'alternanza di lavoro e riposo su base oraria, o per verificare se la programmazione delle pause adottate sia idonea ai fini preventivi, considerando i differenti scenari espositivi di lavorazioni al sole/ombra.
E' bene rammentare, al riguardo, che l'efficacia fisiologica dell'applicazione di tali criteri è stata verificata soltanto in pochi studi, che hanno riguardato per lo più attività di breve durata, svolte principalmente da individui giovani, di sesso maschile ed in buone condizioni di salute. E' pertanto necessario tenere presente che le tabelle qui presentate - come specificato dal NIOSH - possono essere di ausilio nella programmazione delle pause esclusivamente per lavoratori in buone condizioni fisiche, ben idratati ed acclimatati, di età inferiore ai 40 anni, di sesso maschile, che indossino indumenti da lavoro leggeri ed in presenza di ventilazione naturale fisicamente percepibile.
Come utilizzare le tabelle
Le quattro tabelle sono relative a quattro condizioni di umidità: 30%, 40%, 50%, 60%.
Una volta scelta la tabella di riferimento si identifica la cella corrispondente a: temperatura, carico di lavoro e tipo di esposizione, ovvero se la lavorazione viene effettuata in pieno sole oppure all'ombra. Il valore nella cella indica, in minuti, come ripartire ogni ora di lavoro tra attività lavorativa e riposo.
Laddove la tabella non riporta nessuna indicazione significa che le condizioni di lavoro sono estremamente critiche e non è possibile a priori programmare alcuna pausa di recupero: le lavorazioni in questi casi possono essere svolte solo sotto attento monitoraggio individuale.
Esempio: Un operatore svolge un compito con carico di lavoro leggero, umidità relativa 40%, temperatura 33,5 °C in campo aperto (esposizione in pieno sole). La cella corrispondente, riportata qui in basso per chiarezza, prescrive di alternare 35 minuti di attività e 25 minuti di riposo.
Per le condizioni lavorative relative a questa cella, si ritiene opportuno alternare 35 minuti di lavoro e 25 minuti di riposo.
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Ordinanza 27 maggio 2025 - Modalita' applicative per l'esecuzione delle analisi su campioni vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali. (Ordinanza n. 10).
(GU n.165 del 18.07.2025)
...
Art. 1
1. La presente ordinanza stabilisce modalita' applicative uniformi atte a garantire l'esecuzione delle analisi su campioni di vegetali prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali svolti dal Servizio fitosanitario nazionale in applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.
Relazione annuale 2025 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento
ID 24282 | 15.07.2025 / In allegato
Relazione annuale del Direttore dell'ISIN al Governo e al Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale 2025
La pubblicazione della Relazione al Governo e al Parlamento giunge quest’anno in un momento di particolare attenzione per le tematiche di cui istituzionalmente l’Ispettorato si occupa. Lo scenario nazionale è ancora in divenire ma ISIN, indipendentemente dalle scelte strategiche che verranno fatte nel prossimo futuro, oggi, come nel 2024, anno oggetto di questa Relazione, lavora per garantire la sicurezza nucleare degli impianti in decommissioning, comprensivi dei depositi di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, e dei reattori di ricerca attualmente in esercizio nonché la protezione della popolazione e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti. _____
INTRODUZIONE
1. Quadro normativo, organizzazione dell’Autorità e rapporti istituzionali 1.1 Norme di riferimento e prospettive di intervento 1.2 Struttura organizzativa e personale
2. Attività nel settore della sicurezza nucleare 2.1 Stato della sicurezza nucleare 2.2 Patentamenti e conduzione impianti 2.3 Salvaguardie e protocollo aggiuntivo 2.4 Protezione fisica delle installazioni nucleari 2.5 Preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche 2.6 Sistemi comunitari e internazionali di pronta notifica di emergenza 2.7 Partecipazione alla Piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile
3. Attività nel settore della radioprotezione 3.1 Impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti 3.2 Controllo della radioattività ambientale 3.3 Laboratori radiometrici 3.4 Reti di monitoraggio automatiche 3.5 Gestione di esposizioni esistenti e commercio materie radioattive
4. Attività nel settore della gestione e del trasporto di rifiuti radioattivi 4.1 Deposito Nazionale: avviata la VAS sulla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee 4.2 Regolamentazione tecnica 4.3 Controlli sui trasporti delle materie radioattive 4.4 Gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito 4.4.1 Predisposizione dell’Inventario 4.4.2 Risultanze dell’Inventario 4.5 Sistema di Tracciabilità delle sostanze, materiali, sorgenti e rifiuti radioattivi 4.6 Criticità 4.6.2 Stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi 3 4.6.3 Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, materiali e sorgenti - STRIMS
5. Attività ispettive e di vigilanza
6. Attività di transizione digitale e sviluppo sistemi informativi e di cybersicurezza
8. Attività di comunicazione e informazione ai media 8.1 Comunicazione esterna 8.1.2 Sito web istituzionale 8.1.2 Social network 8.1.3 Prodotti di reporting 8.1.4 Eventi 8.1.5 URP 8.2 Comunicazione interna 8.2.1 Intranet 8.3 Rapporti con i media
PI edifici scolastici: DM attuativo con scadenze differenziate delle vigenti normative
ID 24280 | 14.07.2025 / In allegato Atto Rep. atti n. 85/CU del 10 luglio 2025
La Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2025, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
...
Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
(INTERNO - UNIVERSITÀ E RICERCA)
Codice sito 4.1/2025/17 – Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
Art. 5 comma 4-quater - Proroga di termini in materia di istruzione e merito
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.[/panel]
Nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025 / Provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative
ID 24264 | 10.07.2025 / In allegato
Nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025 Oggetto:d.lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative.
Allo scopo di fornire indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell’art. 87 del d.lgs. n. 151/2001).
Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana” tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”, lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.
1. PRESENTAZIONE ISTANZA
La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.
Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice (quali ad es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili) di cui agli allegati A e B del d.lgs. n. 151/2001 e vietati ai sensi all’art. 7 c. 1 e 2 del d.lgs. n. 151/2001, anche mediante la trasmissione dello stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all’art. 11 del medesimo decreto (Allegato C).
Sul punto, si ricorda che, allo scopo di garantire la corretta gestione delle fasi del procedimento ed evitare l’adozione tardiva del provvedimento di interdizione dal lavoro, è necessario provvedere alla protocollazione delle istanze presentate all’ufficio (cfr. art. 53 d.P.R. n. 445/2000) nella stessa data in cui vengono ricevute (cfr. art. 18-bis della L. n. 241/1990), nonché procedere all’assegnazione tempestiva della relativa istruttoria, fermo restando che, relativamente alle istanze pervenute nei giorni e negli orari di chiusura dell’ufficio, si provvederà a tali adempimenti nel primo giorno utile.
2. FASE ISTRUTTORIA
Durante la fase istruttoria, l’Ufficio dell’Ispettorato territoriale competente è tenuto a valutare la documentazione acquisita nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione al lavoro, ovvero che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 151/2001, di seguito richiamate:
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
Nell’approccio alla valutazione dei rischi, la prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi in riferimento alle mansioni svolte dalla lavoratrice e all’ambiente di lavoro con particolare attenzione alla presenza di (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7553 del 29/04/2013, il procedimento amministrativo de quo non rappresenta un accertamento ispettivo, poiché “la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro”, come previsto all’art. 11 del d.lgs. n. 151/2001 nonché all’art. 28 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, “costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all'art. 7 commi 1 e 2”.
Pertanto, qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, si dovrà procedere all’interdizione dal lavoro così come disposto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 151/2001.
3. FASE VALUTATIVA
L’art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 dispone “il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del decreto citato”
Nella fase valutativa, pertanto, si dovranno verificare le condizioni di lavoro della lavoratrice se rientranti tra (vedi allegato 1):
- lavori indicati in Allegato A (art. 7 co.1); - lavori indicati in Allegato B (art. 7 co 2); - lavori indicati in Allegato C (art. 11 co 1).
Inoltre, l’Allegato A specifica che il divieto di trasporto di cui all’art. 7, co.1, del d.lgs. n. 151/2001 va inteso come divieto di adibire la lavoratrice al trasporto, sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico, scarico e ogni altra operazione connessa.
A riguardo, come già sancito dalla circolare INL prot. n. 553 del 02/04/2021, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela della lavoratrice nel periodo ante e post partum, si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
In tal senso la medesima circolare, chiarisce che:
- vige il divieto generalizzato; - l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione.
È comunque opportuno evidenziare che per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.
Si precisa inoltre che, nella fase post-partum, alla ripresa dell’attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1.
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI. ESAME DVR
L’art. 11 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che: “fermo quanto stabilito dall’art. 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando, le misure di prevenzione e protezione da adottare”.
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i rappresentanti per la sicurezza (art.11 co.2 d.lgs. n. 151/2001).
Le lavoratrici vanno altresì informate che tutte le misure di tutela previste dal d.lgs. n. 151/2001 saranno attivate solo dopo aver comunicato al datore di lavoro lo stato di gravidanza anche mediante la presentazione del certificato medico che lo attesta.
Analogamente, in caso di affidamento o di adozione di un minore, la comunicazione al datore di lavoro sarà rappresentata dal provvedimento emesso dai competenti organi giudiziari.
La fase valutativa dovrà, pertanto, partire dall’esame dello stralcio del DVR esibito e dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.
Quanto agli effetti della valutazione del rischio, l’art. 12 del d.lgs. n. 151/2001 non lascia margini interpretativi: “qualora i risultati della valutazione di cui all’art. 11 comma 1 rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro”… “Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’art. 7, commi 3, 4 e 5 dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’art. 6, comma 1”.
Pertanto, è evidente che laddove non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile, l’Ufficio dovrà procedere all’emanazione dell’apposito provvedimento di interdizione dal lavoro così come disposto dall’art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 151/2001.
Diversamente se sussiste la possibilità di spostamento, il datore di lavoro collocherà la lavoratrice alla mansione non pregiudizievole al suo stato (v. par. 6).
In conclusione, al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie ad evitare l’esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro; b) spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato; c) qualora non siano possibili le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro dovrà tempestivamente avanzare istanza di astensione ante partum/post partum, all’ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali
ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato
Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”. Profili assicurativi Inail.
...
Negli ultimi anni, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha determinato notevoli trasformazioni nel mondo del lavoro, favorendo, in particolare, la diffusione del lavoro mediante piattaforme digitali che riguarda ormai moltissimi lavoratori e solleva questioni rilevanti in materia di tutele previdenziali e assicurative.
Il tema della Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali è stata affrontato dal legislatore nel 2019 tramite l’inserimento del capo V-bis nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che con gli articoli da 47-bis a 47-septies ha previsto livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
Ferma restando la tutela minima prevista per i suddetti lavoratori autonomi, in vari contenziosi giurisdizionali è stata affrontata la questione della natura dei rapporti di lavoro aventi a oggetto l’attività di consegna tramite le piattaforme digitali e ciò in considerazione del noto e consolidato principio del parallelismo e automatismo tra l’applicazione della disciplina lavoristica e quella previdenziale, secondo il quale “la relazione di lavoro è il presupposto che giustifica l’insorgenza del rapporto giuridico, che, una volta qualificato, con individuazione della sua disciplina giuridica, determina, in conseguenza, quella previdenziale”.
Sull’argomento, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto di intervenire con la circolare 18 aprile 2025, n. 9 (allegato 1), trasmessa tra gli altri all’Inail al fine di consentire di opportunamente allineare le comunicazioni relative ai profili di competenza.
La circolare suddetta è stata adottata al fine di fornire indicazioni che, a legislazione vigente, possano risultare utili per una ricognizione, quanto più possibile puntuale, delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore in oggetto, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.
Come osservato nella circolare ministeriale, alla disciplina interna costituita dall’articolo 2 e dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si è aggiunta la recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea e che tutti gli Stati membri dovranno recepire entro il 2 dicembre 2026.
In attesa del recepimento della direttiva e senza voler in alcun modo anticipare le scelte che saranno assunte in quella sede dal legislatore nazionale, nella circolare in questione si provvede ad una ricostruzione quanto più possibile puntuale delle connotazioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi.
Acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel fare integrale rinvio alla circolare ministeriale se ne riassumono gli aspetti salienti, fornendo di seguito alcune precisazioni riguardanti i profili assicurativi di competenza dell’Inail.
A. Ricognizione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei riders e tipologie di lavoro “adottabili” secondo la circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9
Premesso che La prestazione resa dai lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali può essere organizzata, così come ogni altra attività lavorativa, con modalità tra loro anche significativamente differenti e che La stessa categoria dei lavoratori che rendono tale attività non si esaurisce esclusivamente con coloro che provvedono alla consegna di beni per conto altrui, sebbene quella dei ciclofattorini (o riders) rappresenti oggettivamente la modalità con la maggiore diffusione, nell’ambito della ricognizione offerta dal d.lgs. n. 81/2015, nella circolare ministeriale si evidenzia che Al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato.
Nella circolare ministeriale si sottolinea che Ciò che rileva, pertanto, sono le modalità concrete attraverso le quali l’attività lavorativa è resa (…).
In considerazione delle specifiche caratteristiche della predetta attività, inoltre, il legislatore, con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito, con modificazioni, con la legge 3 novembre 2019, n. 128), ha novellato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, introducendo una previsione ad hoc per le collaborazioni continuative, a carattere prevalentemente personale, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (c.d. collaborazioni etero-organizzate).
È stata così introdotta una disposizione di carattere rimediale che - in ragione della loro sostanziale posizione di debolezza contrattuale – prevede l’applicazione delle tutele riservate al lavoro subordinato anche a quei soggetti che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, continuano ad essere inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663). Contestualmente, è stato inserito nel medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche il Capo V-bis che ha dettato una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell’ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrino nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.
La prestazione lavorativa tramite piattaforme digitali potrà atteggiarsi secondo le diverse modalità organizzative indicate nella circolare, che si riassumono di seguito.
a. Lavoro autonomo
Può essere qualificata in termini di genuina autonomia l’attività complessivamente caratterizzata:
1. dall’assenza di: 2. poteri di controllo, anche in relazione ai tempi e al luogo della prestazione (esercitati, ad esempio, attraverso l’imposizione di tempi di consegna o la geolocalizzazione del rider per finalità estranee a quelle, strumentali, dettate dalle esigenze organizzative dell’attività di consegna); 3. poteri di direzione (quali, ad esempio, l’obbligo di presenza in determinate aree per poter accedere alla app e ricevere ordini di consegna o l’obbligo di seguire percorsi predeterminati per effettuare le consegne); 4. poteri sanzionatori (quali il ranking reputazionale, ove lo stesso abbia espresse conseguenze sulla retribuzione, ad esempio, collocando l’attività in orari più o meno remunerativi a seconda della affidabilità del lavoratore o privando i lavoratori meno performanti di occasioni di lavoro, fino a disporre la loro disconnessione dell’account, presupposto necessario per svolgere ulteriori attività di consegna) 5. dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.
b. Rapporto di lavoro subordinato
La circolare ministeriale precisa che Gli elementi essenziali a cui far riferimento per la qualificazione di un rapporto come subordinato, si rinvengono nell’art. 2094 c.c. che richiama gli indici della “dipendenza” e della “direzione”, da cui discende un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell’organizzazione aziendale e conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore stesso.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza (sentenza Corte di cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663), l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali deve essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione che fanno presumere un controllo stringente nell'esecuzione del lavoro da parte delle piattaforme digitali.
In merito agli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato e alla manifesta eterodirezione esercitata dalla piattaforma digitale sull’attività svolta dal ciclo-fattorino, si rinvia a quanto esposto nella circolare a proposito, per esempio, delle puntuali indicazioni su come procedere, fornite in tempo reale tramite app per le consegne e all’imposizione di rispettare predeterminati slot orari e ordini, con attribuzione di punteggi ai fattorini.
La circolare evidenzia che In definitiva, occorre quindi prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre alla piattaforma e all’algoritmo medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.
Nell’ambito del lavoro subordinato, inoltre, nella circolare ministeriale si osserva che la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 132 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che È a tale tipologia contrattuale pertanto, che, laddove richiamata dalla contrattazione collettiva e nell’ambito dei profili di legge, si potrà fare riferimento per disciplinare il rapporto in punto di trattamento economico, normativo e previdenziale, risultando riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
La circolare aggiunge che L’attrazione verso la tipologia del lavoro intermittente, inoltre, impone di porre attenzione, in punto di analisi dello specifico rapporto di lavoro, alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi ad esso connessi quanto alla indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.
In particolare, con riguardo all’indennità di disponibilità, la circolare osserva che essa dovrebbe avere rilievo soltanto a quei lassi temporali in cui il rider, secondo le modalità organizzative definite dalla piattaforma, si pone effettivamente a disposizione esclusiva del committente in attesa di ricezione/accettazione dell’incarico di consegna, con un vincolo di fatto effettivo e strettamente funzionale al rendimento della prestazione.
Il Ministero ritiene che, qualora il lavoratore sia tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza in piattaforma, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincida con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore sia richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita. Ciò in quanto, altrimenti, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo (art. 13, co. 4, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).