Knowledge for resilience, prosperity and sustainability
Every five years, as mandated in its founding regulation, the European Environment Agency (EEA) publishes a state of the environment report. Europe's environment 2025 provides decision makers at European and national levels as well as the general public with a comprehensive and cross-cutting assessment on environment, climate and sustainability in Europe.
Europe's environment 2025 is the 7th state of the environment report published by the EEA since 1995.
Europe's environment 2025 has been prepared in close collaboration with the EEA’s European Environment Information and Observation Network (Eionet). The report draws on the Eionet’s vast expertise of leading experts and scientists in the environmental field, across the EEA’s 32 member countries and six cooperating countries.
[box-note]Italy
The Italy country profile provides a concise overview of key trends across three dimensions: environment and climate; socio-economic change; and system change (energy, mobility and food) in the country. It highlights the main developments and challenges in these areas, including measures to support progress towards sustainability in Italy. An assessment for each of the three dimensions was prepared by national experts from the European Environment Information and Observation Network (Eionet) in Italy, based on 20 established indicators from the EEA or Eurostat.
Italy is making significant strides towards sustainability but faces many challenges. Italy has excelled in organic farming. Protected areas cover 21.7% of the territory; however, Italy needs to increase this share to contribute to achieving the EU target of 30% by 2030. Greenhouse gas (GHG) emissions have decreased since 2005, but further reductions are needed to meet EU targets. Renewable energy is a key opportunity, with Italy surpassing its 2020 target and aiming for 38.7% renewable energy use by 2030. Although energy consumption has decreased, the reduction rate must be doubled to meet future targets. Climate-related economic losses are increasing, highlighting the need for robust adaptation strategies. Waste management and circular economy practices require improvement.
Italy faces socioeconomic challenges, including a widening generational economic gap, poor social mobility and significant energy poverty, affecting millions of households. Structural reforms and investments (e.g. Italy’s national recovery and resilience plan) aim to address these issues through furthering sustainable prosperity and competitiveness, digitalisation and innovation. The interaction between social, environmental and economic challenges is addressed within the national sustainable development strategy, which incorporates the 2030 agenda and its sustainable development goals for Italy, while also aligning with the objectives of the national recovery and resilience plan. The national sustainable development strategy is the reference framework for maintaining coherent national sustainable development policies through the annual monitoring the 55 most representative indicators.[/box-note]
UNI EN 15004-2:2025 / Sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12
ID 24745 | 16.10.2025 / In allegato Preview
UNI EN 15004-2:2025 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12
La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza.
Decreto direttoriale 10 ottobre 2025 n. 110 Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto dell’11 aprile 2011 __________
Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto dell’11 aprile 2011)
Corte di Cassazione S.U. Sentenza 22 maggio 2018 n. 12566 / L’indennizzo INAIL deve essere decurtato dal risarcimento del danno integrale subito
ID 24737 | 15.10.2025 / In allegato
Con Sentenza n.12566/2018 delle Sezioni Unite la Cassazione è intervenuta a sostegno della circostanza già nota per chiarire che l’indennizzo INAIL debba essere decurtato dal risarcimento del danno integrale subito.
Il lavoratore che subisce un incidente stradale in itinere per responsabilità di terzi, avrà infatti diritto al risarcimento del danno integrale, integrando il cosiddetto danno differenziale. La quantificazione del danno viene effettuata secondo i criteri civilistici applicati in materia di risarcimento, riportati nelle tabelle dei Tribunali e nelle norme e non ai meno favorevoli criteri INAIL.
Il danneggiato otterrà l’integrale risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice tenuta al pagamento nell’incidente stradale, qualora l’INAIL rigetti il caso (motivi ostativi possono essere l’uso di mezzi privati qualora presenti mezzi pubblici, deviazioni dal normale percorso casa lavoro ecc).
[box-info]Secondo i giudici di legittimità: ”L’importo della rendita per l’inabilita permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.
Questo per evitare: “di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito". [/box-info]
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/6771
GU L 2025/2043 del 13.10.2025
Entrata in vigore: 02.11.2025
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE, in particolare l’articolo 13 ter, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/841 dispone che gli Stati membri possano avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso e per la diminuzione degli assorbimenti in casi specifici. Conformemente al suddetto regolamento, tali emissioni e assorbimenti devono essere attribuibili all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al controllo degli Stati membri e non sono da considerarsi disturbi naturali, oppure agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita.
(2) Conformemente all’articolo 13 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/841, l’aridità è una delle caratteristiche ambientali da prendere in considerazione per individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici. È pertanto opportuno basarsi sull’indice di aridità per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo. La distribuzione geografica dei biomi e la produttività della superficie fondiaria gestita sono intrinsecamente legate all’aridità. Poiché comprende le variabili fondamentali delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione potenziale e non risente dell’impatto locale dell’attività umana, l’indice di aridità è uno strumento affidabile per analizzare le variazioni del rapporto tra il fabbisogno idrico e la disponibilità di acqua nell’arco di lunghi periodi di tempo.
(3) Le aree che, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, sono passate dalle classi di aridità «umida» o «subumida secca» alle classi «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o le aree classificate come semi-aride, aride o iper-aride il cui indice di aridità è diminuito hanno problemi legati alla carenza idrica. L’aggravarsi della carenza idrica può determinare cambiamenti che si traducono in una copertura vegetale più rada e, per quanto riguarda il suolo, in un basso tenore di carbonio organico, una struttura in cattive condizioni, una ridotta biodiversità e un alto tasso di erosione. Queste evoluzioni fanno diminuire sia il potenziale di sequestro del carbonio del suolo che la sua resilienza ai cambiamenti climatici. Un’area che ha subito una simile variazione dovrebbe dunque essere considerata come interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.
(4) Per consentire l’uso di dati di qualità potenzialmente superiore che godono del sostegno della comunità scientifica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare indici diversi da quello di aridità per determinare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici, purché dimostrino il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio.
(5) Nella comunità scientifica è prassi comune descrivere come eccezionale la comparsa di fenomeni naturali che raggiungono o si collocano al di sopra dell’85° percentile di una distribuzione. È pertanto opportuno considerare la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita di uno Stato membro come eccezionalmente elevata rispetto alla media dell’Unione quando raggiunge o supera l’85o percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di tutti gli Stati membri.
(6) Gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, come il drenaggio o l’imboschimento delle torbiere, possono accelerare il degrado dei suoli organici e, pertanto, generare emissioni dal suolo a lungo termine, rendendo gli ecosistemi meno resilienti. Le aree in cui tali pratiche di gestione precedenti hanno avuto un impatto negativo dovrebbero pertanto essere considerate come interessate dagli effetti ereditati.
(7) Al fine di non compromettere l’integrità del regolamento (UE) 2018/841 e gli sforzi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi per il 2030 ivi stabiliti, gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione addizionale prevista da detto regolamento dovrebbero presentare prove delle misure adottate per migliorare le prestazioni climatiche nelle aree interessate, tanto in termini di mitigazione quanto di resilienza ai cambiamenti climatici. Tali interventi sono un prerequisito per avvalersi del meccanismo di flessibilità. Nel caso degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, gli sforzi dello Stato membro in questione dovrebbero pertanto includere pratiche e tecnologie sostenibili di gestione del suolo, mentre per quanto riguarda gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici gli sforzi dovrebbero includere la gestione del livello della superficie freatica o pratiche di gestione equivalenti che riducano al minimo l’impatto negativo degli effetti ereditati, tenendo conto nel contempo della resilienza delle aree interessate.
(8) Per dimostrare le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti è opportuno ricorrere a un confronto. Al fine di comprendere l’entità, in termini di tonnellate di CO2 equivalente, degli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici o degli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici, l’area interessata dovrebbe essere confrontata con un’area non interessata che presenta le stesse caratteristiche fondamentali, quali le dimensioni, l’uso del suolo, il clima, la configurazione del terreno e il tipo di suolo.
(9) Poiché sia gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici sia gli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici richiedono un’inversione delle tendenze negative che interessano gli assorbimenti terrestri, è opportuno presentare prove delle azioni in tal senso all’inizio del periodo di conformità 2026-2030.
(10) Al fine di garantire l’allineamento con l’inventario dei gas a effetto serra presentato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dati utilizzati per fornire prove dell’importo della compensazione per le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti dovrebbero essere conformi alle norme di trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza applicate alle revisioni degli inventari dei gas a effetto serra effettuate a norma dell’articolo 38 di tale regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «indice di aridità»: il rapporto tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione potenziale;
2) «classe di aridità»: una qualsiasi delle categorie seguenti in cui le aree sono classificate in base all’indice di aridità:
3) «suolo organico»: un suolo che soddisfa la definizione basata su norme nazionali approvate, utilizzata per la comunicazione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) o, in mancanza di tali norme, che soddisfa i criteri elencati nelle linee guida del 2006 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (allegato 3 A.5. Default climate and soil classifications, capitolo 3 del volume 4).
Articolo 2 Prove riguardanti le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici
1. Gli Stati membri individuano le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e forniscono dati geolocalizzati in merito.
2. Le prove che consentono di individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 devono essere basate sull’indice di aridità. Un’area passata dalla classe di aridità «umida» o «subumida secca» alla classe «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o un’area classificata come semi-arida, arida o iper-arida il cui indice di aridità è diminuito è considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici.
3. Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono basare le prove dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici su indici diversi da quello di aridità. Questi altri indici devono dimostrare il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio nell’area interessata.
4. I dati utilizzati per dimostrare l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e devono essere disponibili in tutta l’Unione.
5. Il risultato dell’analisi dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici deve dimostrare i cambiamenti rilevanti nelle classi di aridità, confrontando serie temporali di almeno 20 anni consecutivi nel periodo compreso almeno tra il 2001 e la fine del 2025.
6. Le prove di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:
a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 1;
b) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 1.
Articolo 3 Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici
1. La soglia a partire dalla quale è determinata la percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici rispetto alla media dell’Unione deve essere l’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale in ciascuno Stato membro. I dati che determinano la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita sono riportati nell’allegato.
2. Gli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici determinati a norma del paragrafo 1 individuano le aree interessate dagli effetti ereditati da pratiche di gestione precedenti il 2013 e forniscono dati geolocalizzati in merito.
3. Le prove a sostegno dell’individuazione delle aree di cui al paragrafo 2 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti:
a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 2;
b) una descrizione delle precedenti pratiche di gestione di cui al paragrafo 2, compreso il periodo in cui sono state applicate, corredata di prove che dimostrino che si sono verificate;
c) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 2.
Articolo 4 Prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
1. Le prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti fornite dagli Stati membri devono essere verificabili.
2. Per le aree individuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione, che è stata sottoposta alle stesse pratiche di gestione e non è stata individuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale confronto può essere effettuato anche considerando la stessa area, soggetta alle stesse pratiche di gestione, in un periodo storico successivo al 1990 durante il quale tale area non sarebbe considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.
3. Per le aree individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione e non è considerata interessata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 5 Processo per la presentazione delle prove
1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso o la diminuzione degli assorbimenti ne fanno richiesta alla Commissione entro il 30 novembre 2026. La richiesta deve includere le prove di cui all’articolo 2 o 3, a seconda dei casi.
2. La Commissione informa gli Stati membri interessati dell’esito della verifica della richiesta entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
3. In seguito all’esito della verifica di cui al paragrafo 2, ed entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione le prove di cui all’articolo 4, compresa una descrizione dei metodi utilizzati.
4. Entro il 31 maggio 2027, e successivamente ogni anno, lo Stato membro interessato aggiorna le prove di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), a seconda dei casi, anche in merito ai progressi compiuti verso il miglioramento della capacità di sequestro del carbonio e della resilienza ai cambiamenti climatici.
5. Le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete.
Articolo 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
Percentile della percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita degli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1
Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
C/2025/3886
GU L 2025/1801 del 13.10.2025
Entrata in vigore: 02.11.2025
Recepimento IT: entro e non oltre il 23 giugno 2026
Applicazione: a decorrere dal 24 giugno 2026
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli allegati A e B dell’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, si applicano alle operazioni di trasporto nazionale all’interno dell’Unione.
(2) La direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di tale direttiva al fine di tener conto delle modifiche dell’ADR, in particolare quelle relative al progresso scientifico e tecnico. Ai sensi della direttiva (UE) 2022/1999, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati di tale direttiva, in particolare per tenere conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE e, di conseguenza, delle modifiche apportate all’ADR.
(3) Gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare l’allegato I relativo al trasporto di merci pericolose su strada, sono stati modificati nove volte, da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione.
(4) Per garantire che le norme attualmente in vigore in materia di trasporto di merci pericolose siano adeguatamente applicate, la lista di controllo utilizzata per i controlli su strada di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe essere allineata all’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(5) In particolare l’allegato A, capitolo 1.4, dell’ADR stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza degli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose, ossia gli speditori, i trasportatori, i destinatari, i caricatori, gli imballatori, gli addetti al riempimento, gli operatori di cisterne e gli scaricatori, rendendo così chiare, trasparenti e applicabili le loro responsabilità specifiche. La lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe rispecchiare tali disposizioni dell’ADR individuando gli operatori della catena di trasporto che potrebbero essere ritenuti responsabili di una determinata infrazione. Le autorità nazionali possono basarsi su tali informazioni per effettuare ulteriori controlli.
(6) Riferimenti alle disposizioni specifiche dell’ADR dovrebbero essere forniti nella lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 per permettere alle autorità preposte al controllo e agli operatori della catena di trasporto di individuare le disposizioni giuridiche dell’ADR che sono state aggiornate.
(7) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni sui controlli effettuati ogni anno solare, nonché sul numero di infrazioni constatate per categoria di rischio di cui all’allegato II di tale direttiva. Al fine di facilitare tale comunicazione, la categoria di rischio di un’infrazione constatata, determinata conformemente all’allegato II, dovrebbe essere menzionata nella lista di controllo di cui all’allegato I.
(8) L’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 classifica le infrazioni dell’ADR in base al livello di rischio che esse comportano. Tale lista dovrebbe essere aggiornata a seguito delle modifiche dell’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(9) L’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (5) classifica le infrazioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in base al loro impatto sull’onorabilità dei trasportatori. Tale capo è stato redatto in modo coerente con l’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999. È pertanto necessario che la formulazione del nuovo allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 sia mantenuta coerente con l’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 e, per motivi di chiarezza, sostituirli.
(11) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,
Gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 23 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 giugno 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegato
ALLEGATO I Lista di controllo per i controlli su strada [...]
ID 24704 | 09.10.2025 / In allegato Comunicato Stampa CdM
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 144 dell’8 ottobre 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.
Il provvedimento attua modifiche alla normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in particolare per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici (PV).
Il decreto chiarisce che l’onere finanziario per la gestione del fine vita è a carico dei produttori per i PV immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Questa modifica rimuove l’obbligo che era precedentemente posto sui produttori per il finanziamento dei PV domestici e professionali non incentivati anteriori a tale data, razionalizzando il sistema di finanziamento.
[box-info]Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU L 2024/884 del 19.3.2024).
Entrata in vigore: 08.04.2024
Recepimento Stati membri: entro il 9 ottobre 2025[/box-info]
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Stagione degli incendi 2025
ID 24695 | 07.10.2025 / In allegato
Dal 1° gennaio al 15 settembre 2025, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile prodotto da European Forest Fire Information System (EFFIS), a scala nazionale sono stati rilevati circa 1600 grandi incendi boschivi, per una superficie totale bruciata pari a quasi 890 km2. La stagione incendi 2025 compete con quella del 2023 per il peggiore risultato negli ultimi 4 anni, sia in termini di superficie complessiva bruciata, che per impatto sugli ecosistemi forestali
Le stime prodotte da ISPRA evidenziano che le aree boschive percorse da incendio corrispondono a circa 115 km2 (il 13% del totale percorso da incendio). Questa superficie comprende in particolare 54 km2 di macchia mediterranea, boschi di leccio e sughera, 33 km2 di boschi di querce, 23 km2 di foreste di conifere e 5 km2 di superfici arboree non classificate.
Dove
Al 15 settembre 2025 risultano 16 regioni con superfici colpite da incendi. Quelle più colpite sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania, che insieme contribuiscono per l’85% alle aree totali bruciate a scala nazionale. In particolare, in Sicilia, a fronte di una superficie complessiva percorsa da incendio di 480 km2, risultano colpiti 37 km2 di ecosistemi forestali. In Calabria sul totale di 143 km2 la parte forestale è di 26 km2. In Puglia su 81 km2 risultano colpiti 10 km2 di ecosistemi forestali. Infine, in Campania su 58 km2 di aree totali percorse da incendio 18 km2 erano forestali.
Anche per il 2025, la provincia di Agrigento risulta essere quella maggiormente interessata da incendi con una superficie totale percorsa pari a 171 km2 (19% di tutta la superficie percorsa da incendio a livello nazionale). Il territorio provinciale con le superfici forestali maggiormente impattate da incendi risulta essere il cosentino – Cosenza – con 13 km2 di ecosistemi forestali percorsi da incendio.
Il 39% degli ecosistemi forestali colpiti dagli incendi nella stagione incendi 2025 ricade all’interno di aree protette, in gran parte appartenenti ai siti della Rete Natura 2000.
Episodi rilevanti
Nel territorio della provincia di Trapani, nei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci e San Vito Lo Capo, il 20 luglio un vasto incendio ha interessato oltre 55 km² di superfici naturali arbustive e prative. L’area percorsa dal fuoco ricade prevalentemente all’interno di siti ad elevato valore naturalistico, tra cui i siti Natura 2000 di Monte Cofano, Capo San Vito, Monte Sparagio e la Riserva Naturale Regionale Orientata dello Zingaro.
Gli episodi di particolare rilievo che hanno interessato gli ecosistemi boschivi si sono verificati tra il 22 e il 23 luglio e il 13 agosto nelle province di Enna e Caltanissetta, con una superficie forestale bruciata stimata in circa 11 km², localizzata nei comuni di Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Gela, Niscemi e Villarosa. Anche in questo caso, gli incendi hanno interessato siti compresi nella Rete Natura 2000, in particolare le Zone Speciali di Conservazione “Boschi di Piazza Armerina” e “Sughereta di Niscemi”.
Sulle pendici del Vesuvio, dal 5 al 12 agosto, un incendio di vaste proporzioni ha interessato circa 8 km² nei territori comunali nella provincia di Napoli, di Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Trecase. La superficie forestale percorsa da incendio è di 3 km². Tutta la superficie bruciata ricade all’interno del settore sud-orientale del Parco Nazionale del Vesuvio e siti della Rete Natura 2000.
Il sisma con magnitudo stimata intorno a 7.1. ebbe epicentro in mare e generò il maremoto più rovinoso di cui si ha memoria in Italia con effetti devastanti sulle coste della Sicilia Orientale e il Sud della Calabria. Il terremoto si originò alle 05:21 di mattina, cogliendo la maggior parte degli abitanti nel pieno del sonno.
Le vittime furono tra 75.000 e 82.000.
Le prime onde di maremoto si abbatterono sulle coste che affacciano sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria e raggiunsero la Sicilia Orientale dopo circa 5-10 minuti dalla scossa principale, aggravando ulteriormente la devastazione causata dal sisma.
I titoli delle testate locali e nazionali, esplicativi e compendiosi, illustrarono la tragedia in tutta la sua vastità. Il “Giornale di Sicilia” del 29 dicembre 1908 scrisse: Messina distrutta da un violento terremoto, un terribile maremoto allaga la città sommergendola.
Messina distrutta da un violento terremoto, un terribile maremoto allaga la città sommergendola.
[box-note]«Ormai in quel lido, non altra opera umana si compie che l’ultima; il seppellimento. Non si aggirano tra le rovine se non fossori. E i fossori sono militi, come dopo una battaglia. E fu invero una battaglia quale mai non si raccontò nella storia degli uomini. Una immensa torma di cavalli […] sembrò passare al galoppo, sottoterra, nella fragorosa carica di un minuto. Una bocca di fuoco sparò […] col rombo di cento cannoni in uno, nel cupo silenzio della notte. E il mare si alzò di cinquanta metri, e la terra si abbassò e poi balzò su. E un soffio vastissimo di luce rossa, come un’improvvisa aurora boreale, alitò dal lido opposto; e un astro o più astri si sgretolarono in cielo. Fu una battaglia davvero, ma di Titani, ridesti dal loro sonno millenario in fondo agli abissi, e ritrovatisi in cuore la terribile loro collera primordiale. Ora in quel campo di battaglia, battaglia durata un attimo, dopo quindici giorni si procede all’opera ultima e postuma».[/box-note]
Con queste parole commosse Giovanni Pascoli commemorò nel gennaio 1909 all’Università di Bologna le vittime causate dal terremoto e dal maremoto che il 28 dicembre 1908 avevano devastato entrambe le sponde dello Stretto di Messina. Fu quella la più grave catastrofe che il giovane Stato italiano si trovò ad affrontare per l’altissimo numero di morti e le distruzioni subite da centinaia di centri abitati. Il suo impatto sulla pubblica opinione fu straordinario e lasciò un’impronta indelebile non solo nella realtà delle aree colpite, ma anche nella coscienza e nella memoria storica del Paese e dell’intera Europa. Al di là dell’emozione suscitata dalle molte migliaia di vittime, questa fama si spiega col fatto che furono distrutte due città importanticome Reggio Calabria e, soprattutto, Messina, che era il capoluogo economico e geografico dello Stretto e il cui porto era d’importanza strategica e commerciale lungo le rotte che collegavano i bacini del Tirreno e del Mediterraneo centrale con il canale di Suez.
Militari impegnati a Messina nell’opera di soccorso (La Domenica del Corriere, 24 gennaio 1909).
Ciò che oggi sappiamo sugli effetti del terremoto e del maremoto del 28 dicembre 1908 deriva da un insieme di fonti di vario tipo (giornalistiche, istituzionali e scientifiche) e la ricostruzione più recente e completa del quadro complessivo di tali effetti è contenuta nell’articolo di Guidoboni e Mariotti (2008), di cui questo post rappresenta una breve sintesi. Tale articolo è parte del volume antologico Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908 (2008), pubblicato nel centenario dell’evento dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento della Protezione Civile, che fa il punto a un secolo di distanza sulle conoscenze di carattere storico e scientifico accumulate su questo evento epocale.
Anche le dinamiche a lungo termine della grande opera di ricostruzione sono state estesamente indagate dal punto di vista economico e sociale. Una notevole raccolta di contributi riguardanti la storia urbanistica, la progettazione architettonica e il restauro è contenuta nel volume antologico 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell’area dello Stretto (2008), pubblicato anch’esso in occasione del centenario.
[...]
Il terremoto
Il grande terremoto avvenne all’alba del 28 dicembre, alle ore 5:20:27 locali. L’ora esatta risulta dal sismogramma registrato all’Osservatorio di Messina, salvato dal sismologo Emilio Oddone, che fu tra i primi studiosi a giungere sui luoghi del disastro. La durata della scossa percepita dalle persone fu di 30-40 secondi e, secondo la maggioranza dei testimoni, fu divisa in due o tre fasi distinte, di cui l’ultima molto più violenta. Il valore di magnitudo fu di 7.1, secondo i dati convergenti risultanti dalle analisi delle registrazioni strumentali e delle stime macrosismiche.
Localizzazione degli effetti classificati del terremoto del 28 dicembre 1908 (da Guidoboni e Mariotti 2008).
I danni più gravi (equivalenti a effetti di XI e X grado della scala MCS) furono rilevati in un’area di circa 600 km2: in 76 località della provincia di Reggio Calabria e in 14 della provincia di Messina ci furono distruzioni devastanti, estese dal 70 al 100% delle costruzioni. Nel Messinese l’area delle distruzioni pressoché totali fu ristretta al territorio del comune di Messina e comprese, oltre alla città, diverse frazioni litoranee o dell’immediato entroterra. A Messina il terremoto fu catastrofico e distrusse completamente il tessuto urbano: abitazioni, edifici pubblici civili ed ecclesiastici, infrastrutture. Le costruzioni che resistettero furono incredibilmente poche: secondo i dati del Ministero dei Lavori Pubblici soltanto due case risultarono illese. Tutte le altre crollarono totalmente o ne rimasero in piedi solo le pareti esterne, mentre collassarono tetti, solai, muri divisori e scale.
Messina: edifici distrutti in via Cardines.
Pure in questo quadro di distruzione generale, fu rilevato che gli effetti furono più catastrofici nei quartieri antichi e più bassi della zona centrale della città, fondati su terreni alluvionali poco stabili e dove la qualità del patrimonio edilizio era generalmente pessima. Gli edifici erano infatti troppo alti, quasi sempre non in seguito a un progetto di edificazione organico, ma a causa di successive sproporzionate soprelevazioni, senza un adeguato rafforzamento delle fondazioni, che risultavano dunque insufficienti. I muri erano troppo sottili in relazione all’altezza, spesso costruiti con ciottoli di fiume o con mattoni tenuti insieme da scarso cemento. I tetti e i solai risultavano eccessivamente pesanti e mal connessi con i muri maestri: per questo in molti casi sprofondarono anche quando le murature esterne rimasero in piedi. Gli effetti furono un po’ meno disastrosi nella parte alta più periferica della città, dove gli edifici erano fondati su terreni più stabili e compatti, e nei quartieri nuovi
Messina: piazza del Duomo ingombra di macerie.
In Calabria il terremoto ebbe effetti distruttivi in un’area molto più estesa di quella siciliana, comprendente tutto il versante occidentale del massiccio dell’Aspromonte. In molte località, inoltre, i danni del 1908 si sovrapposero a quelli non adeguatamente riparati causati dai precedenti terremoti del 1894, 1905 e 1907. Oltre che a Reggio Calabria, la scossa fu disastrosa in diversi centri abitati importanti, come Calanna, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia in Aspromonte, Villa San Giovanni, e in tutte le località della costa, a nord e a sud di Reggio, rimaste poi devastate anche dallo tsunami che seguì la scossa. [...] segue allegato
Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato Settembre 2025
ID 24601 | 17.09.2025 / In allegato Testo consolidato
Il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Consolidato 2025 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2008 al 2025.
Ed. 3.0 del 17.09.2025
- Decreto 17 luglio 2025 n. 130 Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n.216 del 17.09.2025). Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2025
Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies , comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
(GU n. 61 del 12.3.2008)
[box-note]Aggiornamento all'atto:
Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) - ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'art. 13.
Decreto 19 maggio 2010, (in G.U. 13/07/2010, n.161) - ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'allegato I e II.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (in G.U. 15/07/2015, n.162) - ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.
- Decreto 29 settembre 2022 n. 192 (GU n.290 del 13.12.2022) [Ed. 2.0 2022] - ha disposto la modifica dell' articolo 1, comma 2, la lettera b), .dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'articolo 2, comma 1, la lettera f) ed inserito l'articolo 5 bis.
- Decreto 17 luglio 2025 n. 130 (GU n.216 del 17.09.2025) [Ed. 3.0 2025] - ha disposto la modifica dell'articolo 2, 3, 5 e 5-bis e sostituito inoltre il titolo del decreto [/box-note]
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Formato: pdf Pagine: +20 Edizione: 3.0 Pubblicato: 17.09.2025 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano Abbonati: Impianti/Full/Full Plus
Decreto 17 luglio 2025 n. 130 / Installazione impianti banda UL edifici - Modifica DM 37/2008
ID 24599 | 17.09.2025 / In allegato
Decreto 17 luglio 2025 n. 130 Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(GU n.216 del 17.09.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2025 _________
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a) , le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «delle attività di cui all’articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività relative agli impianti di cui all’articolo 1,»; c) all’articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse; d) all’articolo 5-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»; 2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformità dell’impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga”»; 3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «attestazione»; 4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis . Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; e) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies , comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici».
GHS Rev. 11 Settembre 2025 / Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / 11a Ed. 2025
ID 24589 | 15.09.2025 / In allegato (EN/FR)
Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS Rev. 11, 2025)
Il GHS affronta la classificazione delle sostanze chimiche per i tipi di pericolo e vuole armonizzare tali tipi di pericoli, comprese etichette e schede di sicurezza.
Esso mira a garantire che le informazioni sui rischi fisici e la tossicità da sostanze chimiche siano le migliori possibili per la tutela della salute umana e l'ambiente durante la manipolazione, trasporto e uso.
Il GHS fornisce anche una base per l'armonizzazione di norme e regolamenti sulle sostanze chimiche a livello nazionale, regionale e mondiale.
[box-info]Nella sua dodicesima sessione (6 dicembre 2024), il Comitato ha adottato una serie di emendamenti alla decima edizione rivista del GHS, tra cui:
- disposizioni che chiariscono ulteriormente i criteri di classificazione per gli aerosol e le sostanze chimiche sotto pressione (capitolo 2.3); - nuove linee guida per la classificazione della sensibilizzazione cutanea utilizzando metodi non animali (capitolo 3.4); - classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose perché contribuiscono al riscaldamento globale (capitolo 4.2); - ulteriore razionalizzazione delle dichiarazioni precauzionali per migliorare la comprensibilità da parte degli utenti, tenendo conto al contempo dell'usabilità per i professionisti dell'etichettatura; e - una nuova sezione nell'allegato 11 con linee guida per l'identificazione di asfissianti semplici.[/box-info]
L'undicesima edizione rivista del GHS tiene conto di queste modifiche che sono state diffuse come documento ST/SG/AC.10/52/Add.3.
This page draws on the latest data available to provide an overview of the current situation and emerging drug issues affecting Europe, with a focus on the year up to the end of 2024. The analysis presented here highlights some developments that may have important implications for drug policy and practitioners in Europe. Understanding Europe’s drug situation in 2025 – key developments
Drug supply, production and precursors
Analysis of the supply-related indicators for illicit drugs in the European Union suggests that availability remains high across all substance types. On this page, you can find an overview of drug supply in Europe based on the latest data, supported by the latest time trends in drug seizures and drug law offences, together with 2023 data on drug production and precursor seizures. Drug supply, production and precursors – the current situation in Europe
Cannabis
Cannabis remains by far the most commonly consumed illicit drug in Europe. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for cannabis in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. Cannabis – the current situation in Europe
Cocaine
Cocaine is, after cannabis, the second most commonly used illicit drug in Europe, although prevalence levels and patterns of use differ considerably between countries. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for cocaine in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. Cocaine – the current situation in Europe
Synthetic stimulants
Amphetamine, methamphetamine and, more recently, synthetic cathinones are all synthetic central nervous system stimulants available on the drug market in Europe. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for synthetic stimulants in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. Synthetic stimulants – the current situation in Europe
MDMA
MDMA is a synthetic drug chemically related to the amphetamines, but with somewhat different effects. In Europe, MDMA use has generally been associated with episodic patterns of consumption in the context of nightlife and entertainment settings. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for MDMA in Europe, including prevalence of use, seizures, price and purity and more. MDMA – the current situation in Europe
Heroin and other opioids
Heroin remains Europe’s most commonly used illicit opioid and is responsible for a large share of the health burden attributed to illicit drug consumption. Europe’s opioid problem, however, continues to evolve in ways that are likely to have important implications for how we address issues in this area. On this page, you can find the latest analysis of the drug situation for heroin and other opioids in Europe, including prevalence of use, treatment demand, seizures, price and purity, harms and more. Heroin and other opioids – the current situation in Europe
New psychoactive substances
The market for new psychoactive substances is characterised by the large number of substances that have emerged, with new ones being detected each year. On this page, you can find an overview of the drug situation for new psychoactive substances in Europe, supported by information from the EU Early Warning System on seizures and substances detected for the first time in Europe. New substances covered include synthetic and semi-synthetic cannabinoids, synthetic cathinones, new synthetic opioids and nitazenes. New psychoactive substances – the current situation in Europe
Other drugs
Alongside the more well-known substances available on illicit drug markets, a number of other substances with hallucinogenic, anaesthetic, dissociative or depressant properties are used in Europe: these include LSD, hallucinogenic mushrooms, ketamine, GHB and nitrous oxide. On this page, you can find the latest analysis of the situation regarding these substances in Europe, including seizures, prevalence and patterns of use, treatment entry, harms and more. Other drugs – the current situation in Europe
Injecting drug use
Despite a continued decline in injecting drug use over the past decade in the European Union, this behaviour is still responsible for a disproportionate level of both acute and chronic health harms associated with the consumption of illicit drugs. On this page, you can find the latest analysis of injecting drug use in Europe, including key data on prevalence at national level and among clients entering specialist treatment, as well as insights from studies on syringe residue analysis and more. Injecting drug use – the current situation in Europe
Drug-related infectious diseases
People who inject drugs are at risk of contracting infections through the sharing of drug use paraphernalia. On this page, you can find the latest analysis of drug-related infectious diseases in Europe, including key data on infections with HIV and hepatitis B and C viruses. Drug-related infectious diseases – the current situation in Europe
Drug-induced deaths
Estimating the mortality attributable to drug use is critical for understanding the public health impact of drug use and how this may be changing over time. On this page, you can find the latest analysis of drug-induced deaths in Europe, including key data on overdose deaths, the substances implicated and more. Drug-induced deaths – the current situation in Europe
Opioid agonist treatment
Opioid users represent the largest group undergoing specialised drug treatment, mainly in the form of opioid agonist treatment. On this page, you can find the latest analysis of the provision of opioid agonist treatment in Europe, including key data on coverage, the number of people in treatment, pathways to treatment and more. Opioid agonist treatment – the current situation in Europe
Harm reduction
Harm reduction encompasses interventions, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individuals, communities and societies. On this page, you can find the latest analysis of harm reduction interventions in Europe, including key data on opioid agonist treatment, naloxone programmes, drug consumption rooms and more. Harm reduction – the current situation in Europe