Legge 3 ottobre 2025 n. 149 / Prevenzione e la cura dell'obesità
ID 24740 | 15.10.2025
Legge 3 ottobre 2025 n. 149 Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'.
(GU n.235 del 09.10.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2025
ID 24740 | 15.10.2025
Legge 3 ottobre 2025 n. 149 Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'.
(GU n.235 del 09.10.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2025
ID 24735 | 14.10.2025 / ENEA Ottobre 2025
La quattordicesima edizione del Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’ENEA analizza lo stato e l’evoluzione dell’attuazione delle misure per l’efficienza energetica a livello comunitario e nazionale, valutando le performance rispetto ai risultati ottenuti nel 2024 tramite le politiche e gli strumenti attuativi.
Il Rapporto è stato curato dal Dipartimento-Unità Efficienza Energetica di ENEA sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al 30 giugno 2025.
ENEA 2025
Collegati
[box-note]12° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica | ENEA 2023
11° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica | ENEA 2022
10° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica | ENEA 2021
9° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica | ENEA 2020[/box-note]

ID 24692 | 07.10.2025
Adozione delle “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno”
__________
Articolo 1 Adozione delle “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno”
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 sono adottate le “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno” riportate in allegato al presente decreto.
Articolo 2 Oggetto e campo di applicazione
1. Le norme di cui all’articolo 1 stabiliscono:
a. i requisiti tecnici nazionali che devono essere soddisfatti dai veicoli tram-treno destinati a circolare sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e dalle infrastrutture ferroviarie su cui essi circolano;
b. le procedure autorizzative applicabili ai veicoli tram-treno circolanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;
c. i titoli autorizzativi richiesti agli operatori per l’esercizio dei tram-treno;
d. le norme applicabili per l’esercizio dei tram-treno.
...
segue allegato
[box-info]Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57
Art. 2 Ambito di applicazione
3. Per operare nel sistema ferroviario i veicoli che rientrano nella fattispecie del tram-treno, fatta eccezione per i veicoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) applicabili, rispettano le seguenti disposizioni e procedure:
a) norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili, per garantire che tali veicoli soddisfino i requisiti essenziali pertinenti, definite dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di rispettiva competenza;
b) procedura di autorizzazione applicabile a tali veicoli definita dall'ANSFISA;
c) disposizioni atte a garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonché gli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Target - CST) pertinenti, definite dall'ANSFISA;
d) in deroga all'articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, l'ANSFISA coopera con la pertinente autorità dello Stato confinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli di cui al presente comma.[/box-info]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57[/box-note]
ID 24662 | 30.09.2025 / In allegato
Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 / Schema di disciplinare di gara
Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025
Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l’ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.
Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.
Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[...]
Fonte: ANAC
Collegati
[box-note]D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici [/box-note]
ID 24652 | 27.09.2025 Attached
Through technical consultations with countries and partners, WHO has led the development of Preparedness and Resilience for Emerging Threats Module 1: Planning for respiratory pathogen pandemics. The Module, builds on previous pandemic lessons and guidance, and has the following new elements:
attached
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[box-note]Regolamento (UE) 2022/2371[box-note]
ID 24642 | 25.09.2025 / In allegato
Decreto interministeriale del 19 settembre 2025
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di adozione delle Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari
...
Fonte: MLPS
ID 24625 | 22.09.2025
DPCM 5 agosto 2025
Adozione degli emblemi rappresentativi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Servizio nazionale della protezione civile.
(GU n.220 del 22.09.2025)

ID 24617 | 19.09.2025 / In allegato
Decreto 1 luglio 2025
Termini e modalita' di segnalazione degli incidenti che coinvolgono i dispositivi medici e i dispositivi dell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti.
(GU n.218 del 19.09.2025)
_________
[panel]Regolamento (UE) 2017/745
ALLEGATO XVI
ELENCO DEI GRUPPI DI PRODOTTI CHE NON HANNO UNA DESTINAZIONE D'USO MEDICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
1. Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio.
2. Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing.
3. Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi.
4. Apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica.
5. Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro trattamento dermico.
6. Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.[/panel]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
ID 24567 | 10.09.2025 / In allegato
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(GU n.112 del 16.05.2017 - SO n. 23)
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Collegati
[box-note]Legge 13 luglio 2015 n. 107 [/box-note]

Report 33 del 15/08/2025 N. 07 SR/02948/25 Cipro
Approfondimento tecnico: Generatore di corrente
Il prodotto, di marca YAOHU, mod. YH3800D, è stato respinto durante la fase di importazione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE.
Il prodotto è privo della documentazione, della marcatura CE e della valutazione di conformità richieste.
Direttiva 2006/42/CE
Articolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.
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