Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata.
Rilevazione automatizzata targhe veicoli in transito per analisi flussi di traffico: occorrono base giuridica e protezione dati personali ________
L’Autorità ha appreso da notizie di stampa della stipula di un protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (di seguito, la “Provincia”), Comuni, Commissariato del Governo, Questura e Forze dell’Ordine, avente ad oggetto l’installazione sul territorio della Provincia di una rete di centoventiquattro telecamere, dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito, sia per l’analisi dei flussi di traffico, volta a orientare le politiche in materi di mobilità e infrastrutture, sia per la prevenzione e l’accertamento di reati. ...
si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Provincia, per aver trattato posto in essere un trattamento di dati personali, mediante dispositivi video, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, 12, par. 1, 13, 21, par. 4, 26 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. ... segue Provvedimento allegato
Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida
GU L 2025/2206 del 5.11.2025
Entrata in vigore: 25.11.2025
[box-warning]Recepimento
Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.[/box-warning]
Circolare Prot. n. 8047 del 16 ottobre 2025 / Decreto flussi
ID 24804 | 26.10.2025
Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’anno 2025.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1998 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, nonché dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025 e da ultimo dal decreto legge 11 ottobre 2024, n, 145 recante tra l’altro innovative disposizioni in tema di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, si rassegnano qui di seguito, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, specifiche indicazioni in vista dell’avvio delle relative procedure per l’anno 2025.
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 03/10/2025 N. 33 SR/03418/25 Irlanda
Approfondimento tecnico: Set di pastelli
Il prodotto, di marca Primark, mod. 0309401, è stato sottoposto alle procedure che ne prevedono il ritiro presso i consumatori e la successiva distruzione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione di stronzio e alluminio dal giocattolo è troppo elevata (valori misurati: rispettivamente 5200 mg/kg e 3370 mg/kg). L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di stronzio può danneggiare la salute dei bambini irritandone la pelle e compromettendo il normale sviluppo delle ossa. L'alluminio è tossico per i bambini se ingerito.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Stronzio
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 4500 - mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 1125 - mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 56000
Alluminio
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 2250 - mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 560 - mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 28130
Modello Dichiarazione di Conformità Regolamento (UE) 2024/573 (F-GAS) / Rev. 0.0 2025
ID 24796 | 24.10.2025 / In allegato formato .doc/pdf
In allegato modello di dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) 2024/573, in formato .doc e .pdf.
Pubblicato nella GU 2025/2155 del 24.10.2025, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione ed in vigore dal 13 novembre 2025.
Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi (prodotti o apparecchiature) devono redigere la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573, utilizzando il modello di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature.
Una dichiarazione di conformità può riferirsi a un’autorizzazione o alla delega di un’autorizzazione solo se queste sono state rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573.
Le dichiarazioni di conformità istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 nella versione in vigore il 12 novembre 2025 restano valide fino al 31 dicembre 2025.
1. Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi («prodotti o apparecchiature») redigono la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 utilizzando il modello che figura nell’allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature.
2. Una dichiarazione di conformità può riferirsi a un’autorizzazione o alla delega di un’autorizzazione solo se queste sono state rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573.[/box-info]
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi
1. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e gli inalatori predosati precaricati con le sostanze elencate all'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato unicamente se le sostanze con cui sono stati precaricati sono conteggiate nel sistema di quote di cui al presente capo.
Il divieto di cui al primo comma si applica a tali inalatori predosati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. All'atto di immettere sul mercato i prodotti o le apparecchiature precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori degli stessi provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
I fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali prodotti o apparecchiature e, su richiesta, li mettono a disposizione dell’autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione.
3. Se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento dei prodotti o delle apparecchiature, gli importatori degli stessi provvedono a che, entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26, paragrafo 7, siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.
L'organismo di controllo indipendente è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 2, della verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. Un importatore di prodotti o apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabilito nell'Unione designa un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.[/panel]
Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate comma 2 e 3
2. Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può autorizzare nel portale F-Gas un'impresa nell'Unione o rappresentata nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a usare in tutto o in parte la sua quota ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19.
Le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che autorizzato al momento dell'autorizzazione.
3. L'impresa che la riceve può delegare l'autorizzazione a usare le quote ricevuta nel portale F-Gas conformemente al paragrafo 2 a un'altra impresa ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19. L'autorizzazione delegata non può essere delegata una seconda volta.[/panel]
Regolamento delegato (UE) 2025/2150 / Soglie appalti anni 2026-2027
ID 24780 | 23.10.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2086 della Commissione, del 17 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2021/2282 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, norme procedurali per l'interazione durante la preparazione e l'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a livello di Unione, lo scambio di informazioni in merito a tale preparazione e tale aggiornamento e la partecipazione a queste ultime attività, nonché modelli per tali valutazioni cliniche congiunte
UNI EN ISO 16321-1:2025 / Requisti DPI occhi e viso uso professionale
ID 24764 | 20.10.2025 / Preview allegato
UNI EN ISO 16321-1:2025 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
Data disponibilità: 16 ottobre 2025
La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso.
Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. ...
Interpello ambientale 13.10.2025 | Iscrizione al RENTRI per la produzione di rifiuti pericolosi impianto portuale
ID 24746 | 16.10.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.[/panel]
OGGETTO: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 - Applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. 152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti - riscontro
1. PREMESSE
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 132268 del 14 luglio 2025, AMICI DELLA TERRA ONLUS ha chiesto chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 197/2021 relative agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. n.152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti.
L’istante, in particolare, pone il seguente quesito:
- ………di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs. 197/2021 e D.lgs. n. 152/2006.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito posto, si riporta di seguito il quadro normativo applicabile:
- Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE; - Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”; - Art. 232 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”; - Art. 188-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 rubricato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti”. - Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
L’art. 232 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197”.
Nello specifico, il D.lgs. 197/2021, lex specialis in materia, recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 e disciplina le procedure relative alla gestione, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi ed individuati ai sensi dei relativi allegati della Marpol 73/78, ove per nave deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 197/2021) “un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti” e per rifiuti delle navi deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 197/2021) “tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati”.
Ai sensi dell’art. 4 del citato D.lgs. 197/2021 ogni porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle imbarcazioni che vi fanno abitualmente scalo. Tali impianti, necessari per rispondere all’esigenza di trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi, sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
Il conferimento dei rifiuti ai suddetti impianti avviene sulla base del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 197/2021, integrato con il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Ai sensi del medesimo articolo, il Piano deve contenere le informazioni di cui all’Allegato 1 del D.lgs. 197/2021 tra cui, fra le altre informazioni, la descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi nonché la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi stesse.
L’art. 5 del citato D.lgs. n. 197/2021 contiene alcune disposizioni rilevanti ai fini dell’individuazione della corretta procedura da applicare, in particolare:
- Al comma 4 viene indicato che “Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione svolge le attività di cui all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” - al comma 8 viene stabilito che “I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 (inerente al Piano di raccolta e gestione rifiuti) solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.”.
Per quanto qui di interesse e in materia di tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi, l’articolo 7 della Direttiva (UE) 2019/883 e l’articolo 6, comma 1, del citato D.lgs. 197/2021 stabiliscono che l’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, compila un apposito modulo e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità marittima secondo le seguenti condizioni alternative:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto; b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Il format del suddetto modello è contenuto all’Allegato 2 del D.lgs. 197/2021 e viene definito “formato standard del modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta”.
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 6, comma 2, è previsto che le informazioni della sopra richiamata notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel c.d. sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’art. 13 del D.lgs. 197/2021, anche in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 196/2005 relativo all’attuazione della Direttiva 2022/59/CE concernente l’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Per quanto concerne le navi oggetto dell’istanza di interpello, occorre specificare che la notifica anticipata dei rifiuti non si applica alle navi di stazza inferiore a 300 GT, compresi i pescherecci, e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri, coerentemente con l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.lgs. 196/2005.
All’art. 7 del D.lgs. 197/2021 è previsto che, al momento del conferimento dei rifiuti da parte delle navi, il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati, compilano il modulo “ricevuta conferimento rifiuti” di cui all'Allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, secondo quanto prevista dall’articolo 13 del D.lgs. 197/2021. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni.
Con particolare riferimento agli oneri di tracciabilità dei rifiuti e alla tenuta dei relativi registri, l’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 197/2021 stabilisce espressamente che “Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Ai sensi di tale disposizione, pertanto, i gestori degli impianti portuali di raccolta, con riferimento ai rifiuti da essi gestiti, provvedono:
- alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui all’art. 189 del D.lgs. n. 152/2006; - alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.lgs. n. 152/2006; - all’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’art. 188 bis del D.lgs. n. 152/2006.